| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 25 marzo 2019 |  
| Riapertura delle operazioni  di  sottoscrizione  dei  certificati  di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30  ottobre  2018  e scadenza  27  novembre  2020,  undicesima   e   dodicesima   tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e  lungo  termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20 marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia' effettuati, a 34.325 milioni di euro;   Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 26 novembre, 21 dicembre 2018, nonche' 24 gennaio e 21 febbraio 2019, con  i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime dieci  tranche  dei  certificati  di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti CTZ; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e' disposta l'emissione di una undicesima tranche di CTZ  con  godimento 30 ottobre 2018  e  scadenza  27  novembre  2020.  L'emissione  della predetta tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un  importo  massimo di 2.000 milioni di euro.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli  articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima», saranno accettate  eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo, avra' inizio il  collocamento  della  dodicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita'  indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 27 marzo 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei CTZ sottoscritti  in  asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  28 marzo 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative  partite  nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 28 marzo 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello  Stato,  il  netto  ricavo  dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.   La predetta Sezione di  tesoreria  rilascera',  a  fronte  di  tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100  (unita'  di  voto  parlamentare 4.1.1), art. 8.     |  
|   |                                 Art. 6 
   L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno stesso e  corrispondenti  al  capitolo  9537 (unita' di voto parlamentare 21.2),  per  l'importo  determinato  dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con  prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.   L'onere degli interessi, il cui l'importo e' pari alla somma  delle differenze positive fra l'ammontare nominale e  il  netto  ricavo  di ciascuna tranche, fara' carico ad apposito capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  Sezioni  di  tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 marzo 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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