| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 25 marzo 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 1,30%, indicizzati all'inflazione europea,  con  godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15 maggio 2028, ventesima  e  ventunesima tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e' provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20 marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia' effettuati, a 34.325 milioni di euro;   Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio  e  24 ottobre 2017, 20 febbraio, 23 aprile,  25  maggio,  25  luglio  e  25 ottobre 2018, nonche' 24 gennaio 2019, con i quali e' stata  disposta l'emissione delle prime  diciannove  tranche  dei  buoni  del  Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza 15  maggio 2028, indicizzati, nel  capitale  e  negli  interessi,  all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi  al  consumo  nell'area  dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco  d'ora  innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni  del Tesoro poliennali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e' disposta l'emissione di una ventesima tranche dei  buoni  del  Tesoro poliennali 1,30% indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP€i»),  con godimento 15 novembre 2016 e scadenza  15  maggio  2028.  I  predetti titoli vengono emessi per  un  ammontare  nominale  compreso  fra  un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo  di  1.000 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo  dell'1,30%,  pagabile  in due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.   Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il  presente  decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.   Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7 dicembre 2012, n. 96718, potranno  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli  articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo, avra' inizio il collocamento  della  ventunesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita'  indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 27 marzo 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  28 marzo 2019, al prezzo  di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per centotrentatre giorni. A tal  fine  la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 28 marzo 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso  la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al  rateo  di interesse dell'1,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2028 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  Sezioni  di  tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 25 marzo 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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