Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 novembre 2018
Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. (Delibera n. 82/2018).



IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, cosi' come modificato dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c) e comma 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, nonche' le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato», in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera e), che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il trasferimento delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l'art. 41, comma 4, cosi' come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine, il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (Codice dei contratti pubblici);
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visti gli articoli 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di accesso civico a dati e documenti, esclusioni e limiti all'accesso civico, accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015 recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, in particolare l'art. 2, con il quale e' stato nominato il Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista la delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 62, concernente il regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Considerata la necessita' di adeguare il proprio regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate;
Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di ottimizzare i lavori del Comitato, in particolare assicurare l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto di esame del Comitato, anche al fine di verificarne congruita' e completezza, nonche' per garantire la tempestivita' e la trasparenza delle decisioni del medesimo Comitato e per accelerare l'iter di perfezionamento delle deliberazioni concernenti gli investimenti pubblici e rispondere alle attese dei cittadini e delle categorie produttive;
Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;
Vista la nota n. DIPE 6013 -P, del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Segretario del Comitato;

Delibera:

Art. 1

Organizzazione dei lavori
e partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Segretario del CIPE, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le linee di indirizzo e le modalita' per la programmazione e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato.
2. Nell'atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle norme vigenti, che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione.
3. Per assumere le deliberazioni previste dalla normativa vigente il Comitato e' riunito non meno di tre volte l'anno anche in relazione ai documenti pluriennali di pianificazione dei Ministeri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono chiamati altresi' a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.
5. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in caso di impedimento, dal vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando la seduta del Comitato e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in rappresentanza dello stesso Ministero.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario, un Ministro o un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.
7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede ai sensi del comma 5 del presente articolo, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire.
8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un presidente di regione o provincia autonoma si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore.
9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli enti locali e presidenti di altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma non possono delegare la partecipazione alla seduta.
10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico.
11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.
12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.
 
Art. 2

Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per l'esercizio delle attribuzioni individuate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale, il Comitato puo' costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La proposta, da sottoporre all'esame del Comitato, sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, e' corredata, a pena di irricevibilita', oltre che della necessaria documentazione istruttoria, da una scheda di sintesi che deve esplicitare gli elementi individuati dai commi da 3 a 5, nonche' l'analisi costi benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei progetti e programmi di investimento di cui all'art. 1, comma 2. La proposta deve altresi' contenere le schede di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di investimento pubblico, identificati con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si riferisce la proposta medesima nonche' l'asseverazione, sotto i profili della completezza e della correttezza, che i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti l'opera o il progetto relativo alla proposta stessa che confluiscono nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196 del 2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa.
3. L'oggetto della proposta deve identificare:
a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPE;
b) il documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero il pertinente documento di programmazione settoriale vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE;
c) la localizzazione territoriale dell'intervento ovvero l'area territoriale di impatto della decisione;
d) il costo del progetto o dell'intervento, del piano o del programma, ovvero l'ammontare dell'assegnazione richiesta o delle risorse da ripartire;
e) il finanziamento richiesto al CIPE, l'eventuale fabbisogno residuo, nonche' l'indicazione delle altre fonti di co-finanziamento con il relativo stato di utilizzo;
f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse oggetto della delibera e della loro allocazione nel bilancio dello Stato (Amministrazione titolare dell'intervento; capitolo di bilancio; risorse iscritte in conto competenza e in conto residui, eventuale quota in perenzione; quota gia' trasferita; operazioni finanziarie attivate, con evidenza della quota gia' utilizzata a valere su contributi pluriennali);
g) il cronoprogramma aggiornato dell'iter progettuale e/o lo stato di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto o dell'intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio di cui al comma 2.
4. La base giuridica della proposta deve esplicitare:
a) le norme di legge, di regolamento e/o le disposizioni di precedenti delibere CIPE inerenti al caso posto all'attenzione del Comitato, nonche' le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari;
b) gli eventuali atti programmatori nazionali ed europei di riferimento.
5. Gli elementi di valore pubblico a sostegno della proposta, devono evidenziare:
a) la sintesi degli elementi di valutazione e selezione indicati nel documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di riferimento, ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE;
b) gli obiettivi economico/sociali perseguiti con eventuale valutazione dell'impatto atteso in termini di crescita economica, occupazione, sviluppo, coesione territoriale e sociale, tutela di diritti, attuazione di obblighi giuridici;
c) le ragioni dell'intervento in relazione alle possibili opzioni alternative.
6. In caso di incompletezza della documentazione, ovvero di mancanza dei pareri, intese e concerti necessari, l'argomento proposto non puo' essere iscritto all'ordine del giorno.
 
Art. 3

Riunione preparatoria del Comitato

1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o le proposte di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria e' convocata dal Segretario del Comitato con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione e' diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente la cui motivazione e' riportata nella nota di convocazione. Eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze sui punti iscritti all'ordine del giorno della riunione preparatoria del CIPE devono pervenire al DIPE entro e non oltre due giorni prima della riunione stessa.
2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria e' predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso con le modalita' di cui al precedente art. 2 e tenuto conto degli esiti dell'attivita' istruttoria.
3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione agli atti di cui al precedente art. 2, pubblicandola nell'apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse.
4. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario del CIPE. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita' di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto. Per le altre amministrazioni, ove non sia stato nominato un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto o, se diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il Segretario generale, dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del CIPE. Il Capo del DIPE svolge le funzioni di Segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;
b) ordine del giorno;
c) elenco dei presenti;
d) risultanze della discussione distinte per argomento.
5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria svolta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Gli argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno delle sedute del Comitato soltanto se esaminati nella riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi di cui al successivo art. 4, comma 2.
 
Art. 4

Ordine del giorno del Comitato
e convocazione delle sedute

1. Le sedute del Comitato si tengono di regola nell'ultima decade di ciascun mese.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal DIPE su indicazione del Presidente e sulla base delle proposte gia' esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al precedente art. 3. Nell'ordine del giorno della convocazione della seduta possono essere iscritti, in via eccezionale, anche argomenti non compresi tra le proposte esaminate nella riunione preparatoria, qualora il Presidente o il Segretario del CIPE ravvisino la non differibilita' della relativa trattazione.
3. Nei casi di particolare urgenza il Comitato, ove vi sia l'unanimita' dei membri effettivi presenti e ove il Presidente ne ravvisi l'indifferibilita' dandone motivazione, puo' decidere la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento e della relativa motivazione deve essere dato atto nel verbale della seduta.
4. La convocazione del Comitato contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e' diramata, tramite posta elettronica certificata, non meno di due giorni prima della data prevista per la seduta e almeno tre giorni dopo la data della riunione preparatoria, fatti salvi i casi di convocazione urgente.
 
Art. 5

Sedute del Comitato

1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.
2. Il Presidente o chi presiede la seduta ai sensi dell'art. 1, comma 5, verifica l'esistenza del numero legale, costituito dalla meta' piu' uno dei componenti, dirige i lavori, pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito, puo' modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta quando si discuta o si voti sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilita' o il conflitto.
4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non e' consentita la comunicazione o la divulgazione dell'opinione dissenziente.
5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o della adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono descritti e sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della decisione da adottare ai sensi del successivo comma, nonche' le eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato.
7. Il DIPE redige lo schema delle deliberazioni adottate in conformita' a quanto deliberato dal Comitato e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica. Al fine di sottoporre i provvedimenti definitivi alla firma del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni decorrenti dalla data di seduta ai sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni e' interrotto nei casi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all'oggetto e al contenuto della deliberazione, l'esigenza di verifiche di finanza pubblica piu' approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le delibere assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.
 
Art. 6

Informazioni sui lavori del Comitato

1. Al termine di ogni seduta, il DIPE, redige il comunicato stampa relativo ai lavori della seduta, Il comunicato e' sottoposto al Presidente per l'approvazione e la successiva diffusione dello stesso agli organi di informazione. Fino al momento della divulgazione del comunicato stampa, l'esito dei provvedimenti adottati resta riservato. Il DIPE assicura le altre attivita' di comunicazione istituzionale idonee a informare i cittadini sulle decisioni del Comitato anche mediante approfondimenti tematici relativi alle connesse politiche pubbliche.
Restano comunque riservate le notizie inerenti l'andamento della discussione.
 
Art. 7

Atti ufficiali del Comitato

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:
a) il processo verbale di seduta;
b) le delibere.
 
Art. 8

Contenuto del processo verbale

1. Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:
a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;
c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
d) constatazione espressa della verifica del numero legale;
e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui al precedente art. 5, comma 4.
 
Art. 9

Formazione, approvazione, conservazione
e pubblicita' del processo verbale

1. La predisposizione del processo verbale e' curata, con l'ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 3.
2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo reputi necessario, puo' rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 3, muniti dei contrassegni e dei sigilli di Stato, sono custoditi presso gli archivi del DIPE e raccolti in ordine cronologico.
4. Il verbale del Comitato e' atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri componenti nonche' gli altri soggetti che hanno partecipato alla seduta, limitatamente agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo' autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.
 
Art. 10
Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni.
Efficacia e pubblicita'

1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, e successivamente inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2. Le delibere sono ritirate dal controllo preventivo di legittimita' su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le medesime delibere, ove non reinviate alla Corte dei conti su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, entro sei mesi dalla data del ritiro, si intendono definitivamente revocate e possono essere riproposte all'esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle delibere si da informazione al CIPE nella prima seduta utile.
3. Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti copia delle delibere adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, solo ove sussistano precise e motivate condizioni di pubblico interesse. Nelle copie rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione.
 
Art. 11

Accesso agli atti del Comitato

1. L'accesso agli atti del Comitato e' disciplinato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi comprese proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a tutte le deliberazioni del Comitato - in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed imprese e al fine di salvaguardare le esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione cui si riferisce l'atto richiesto.
3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1, lettere c), d), e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, che sottrae all'accesso i documenti propedeutici alle deliberazioni del CIPE ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere, e alla relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non ammesse al visto da parte della Corte dei conti.
La presente delibera sostituisce integralmente la delibera CIPE n. 62/2012.

Roma 28 novembre 2018

Il vice Presidente: Tria
Il Segretario: Giorgetti
Registrata alla Corte dei conti il 20 marzo 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-225