| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERA 28 novembre 2018 |  
| Regolamento   interno   del   Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica. (Delibera n. 82/2018).  |  
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                     IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art.  16,  cosi' come modificato dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e  integrazioni, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c) e comma 2;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei  conti»,  in particolare, l'art. 3, comma 2, nonche' le ulteriori disposizioni  di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  Enti  locali, per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro,  la  definizione  e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano;   Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla  legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni  e  integrazioni, recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita' previsionali di base  del  bilancio  dello  Stato»,  in  particolare, l'art. 7, comma 2, lettera e), che, nel disporre  l'accorpamento  del Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del   bilancio   e   della programmazione economica,  delega  il  Governo  ad  emanare  appositi decreti  legislativi  per  la  ridefinizione,  fra   l'altro,   delle attribuzioni di questo Comitato;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante «Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»;   Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;   Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dei  Ministeri»  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il  trasferimento  delle funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio  dei ministri;   Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in  particolare  l'art.  41,  comma  4,  cosi'  come  modificato  dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4  aprile 2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire  la  certezza  dei finanziamenti  destinati  alla  realizzazione  dei  progetti  e   dei programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE  siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla  seduta  in  cui  viene assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali  da non  consentire  il  rispetto  del  predetto  termine,  il   Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,  riferisca  al  Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;   Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b),  c)  e  d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni,  recante  «Attuazione  delle   direttive   2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture» (Codice dei contratti pubblici);   Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi  di esclusione dal  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi  di competenza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;   Visti gli articoli 5, 5-bis e 5-ter,  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema  di accesso civico a dati e documenti, esclusioni  e  limiti  all'accesso civico, accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti  per finalita' statistiche;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri», in  particolare,  l'art.  20, relativo all'organizzazione e ai  compiti  del  Dipartimento  per  la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);   Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del Consiglio dei  ministri  1°  dicembre  2015  recante  «Organizzazione interna del Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento della politica economica»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, in particolare l'art. 2, con il quale e' stato  nominato il Segretario del Comitato interministeriale  per  la  programmazione economica;   Vista la delibera CIPE  30  aprile  2012,  n.  62,  concernente  il regolamento   interno   del   Comitato   interministeriale   per   la programmazione economica;   Considerata  la  necessita'  di  adeguare  il  proprio  regolamento interno alle innovazioni normative sopra richiamate;   Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento interno al fine di ottimizzare i  lavori  del  Comitato,  in  particolare  assicurare l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto  di  esame  del Comitato, anche al fine  di  verificarne  congruita'  e  completezza, nonche'  per  garantire  la  tempestivita'  e  la  trasparenza  delle decisioni  del  medesimo  Comitato  e  per   accelerare   l'iter   di perfezionamento  delle  deliberazioni  concernenti  gli  investimenti pubblici e rispondere alle attese dei  cittadini  e  delle  categorie produttive;   Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  oggetto  della  presente delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;   Vista la nota n. DIPE 6013 -P, del 28  novembre  2018,  predisposta congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;   Su proposta del Segretario del Comitato; 
                               Delibera: 
                                Art. 1 
                       Organizzazione dei lavori               e partecipazione alle sedute del Comitato 
   1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta  del Segretario del CIPE, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le  linee di indirizzo e le modalita' per la programmazione e  l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato.   2. Nell'atto di cui al comma 1, il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e  dei  programmi di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle norme vigenti, che la relativa  proposta  sia  corredata  da  analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione.   3. Per assumere le deliberazioni previste dalla  normativa  vigente il Comitato e'  riunito  non  meno  di  tre  volte  l'anno  anche  in relazione ai documenti pluriennali di  pianificazione  dei  Ministeri previsti dall'art. 2 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n. 228.   4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma  2,  della legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  successive  modificazioni   e integrazioni. Sono chiamati altresi' a partecipare alle riunioni  del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano  trattati problemi che interessino i rispettivi enti.   5. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o, in caso di impedimento, dal vice Presidente del Comitato, Ministro dell'economia e delle finanze. Quando la seduta del Comitato e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  partecipa un  vice  Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  in  rappresentanza   dello   stesso Ministero.   6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27  febbraio  1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le  funzioni di Segretario del Comitato, di seguito Segretario, un Ministro  o  un Sottosegretario di Stato nominato  con  decreto  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua  assenza,  sono  svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta.   7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un vice  Ministro  o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o  del suo delegato, il Presidente, o chi presiede ai sensi del comma 5  del presente articolo, puo' disporre il rinvio  della  trattazione  della materia o, in relazione alla particolare rilevanza  dell'argomento  o alla imminente scadenza di  termini  normativi,  la  sua  discussione anche in  assenza  del  rappresentante  dell'amministrazione  il  cui Ministro e' impossibilitato a intervenire.   8. Fatti salvi i casi previsti  dalla  legge,  i  presidenti  delle regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove  un  presidente di regione o  provincia  autonoma  si  trovi  nell'impossibilita'  di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore.   9.  Partecipano  alle  sedute,  su  invito   del   Presidente,   il Governatore o  il  Direttore  generale  della  Banca  d'Italia  e  il Presidente dell'Istituto statistico  nazionale.  Il  Presidente  puo' altresi' invitare rappresentanti degli enti locali  e  presidenti  di altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti  all'ordine  del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e  istituti  o  in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli  invitati  ai  sensi del presente  comma  non  possono  delegare  la  partecipazione  alla seduta.   10. Il Ragioniere generale dello Stato, o  un  funzionario  da  lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui  al  successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico  concernenti  la  valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da  sottoporre all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze  per  gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di  cui al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico.   11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio  dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.   12.  Il  DIPE  assicura  il  necessario  supporto   alle   riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.     |  
|   |                                 Art. 2 
        Attivita' istruttoria per le deliberazioni del Comitato 
   1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, per  l'esercizio  delle attribuzioni  individuate  dall'art.  1,   comma   1,   del   decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  riferite  a  questioni  di particolare rilevanza generale e intersettoriale,  il  Comitato  puo' costituire, con propria delibera, commissioni o gruppi di lavoro  per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte su  specifici argomenti, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.   2. La proposta, da sottoporre all'esame del Comitato,  sottoscritta dal Ministro competente o dal suo Capo di Gabinetto, e' corredata,  a pena di irricevibilita', oltre che  della  necessaria  documentazione istruttoria, da una  scheda  di  sintesi  che  deve  esplicitare  gli elementi individuati dai commi da 3  a  5,  nonche'  l'analisi  costi benefici o altra metodologia di valutazione nei casi dei  progetti  e programmi di investimento di cui all'art. 1,  comma  2.  La  proposta deve altresi' contenere le schede  di  monitoraggio  dello  stato  di attuazione degli interventi di  investimento  pubblico,  identificati con il relativo Codice unico di progetto (CUP), cui si  riferisce  la proposta medesima nonche'  l'asseverazione,  sotto  i  profili  della completezza e della correttezza, che i dati  anagrafici,  finanziari, fisici e procedurali concernenti l'opera o il progetto relativo  alla proposta   stessa   che   confluiscono   nella   Banca   dati   delle amministrazioni pubbliche  (BDAP),  istituita  presso  la  Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 13 della  legge  n.  196  del 2009, sono aggiornati al momento della proposta stessa.   3. L'oggetto della proposta deve identificare:   a) il contenuto della decisione sottoposta al CIPE;   b) il documento pluriennale di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di  riferimento,  ovvero il pertinente documento di programmazione settoriale vigente  in  cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE;   c) la localizzazione  territoriale  dell'intervento  ovvero  l'area territoriale di impatto della decisione;   d) il costo  del  progetto  o  dell'intervento,  del  piano  o  del programma, ovvero l'ammontare  dell'assegnazione  richiesta  o  delle risorse da ripartire;   e) il  finanziamento  richiesto  al  CIPE,  l'eventuale  fabbisogno residuo, nonche' l'indicazione delle altre fonti di  co-finanziamento con il relativo stato di utilizzo;   f) per i finanziamenti statali, un quadro finanziario delle risorse oggetto della delibera e della loro allocazione  nel  bilancio  dello Stato  (Amministrazione   titolare   dell'intervento;   capitolo   di bilancio; risorse iscritte in conto competenza e  in  conto  residui, eventuale quota in  perenzione;  quota  gia'  trasferita;  operazioni finanziarie attivate, con evidenza  della  quota  gia'  utilizzata  a valere su contributi pluriennali);   g) il cronoprogramma aggiornato dell'iter progettuale e/o lo  stato di realizzazione e/o di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto o dell'intervento. I relativi dati, per ogni CUP, devono coincidere con quanto riportato nella scheda di monitoraggio  di  cui al comma 2.   4. La base giuridica della proposta deve esplicitare:   a) le norme  di  legge,  di  regolamento  e/o  le  disposizioni  di precedenti delibere CIPE inerenti al caso  posto  all'attenzione  del Comitato, nonche' le valutazioni sul rispetto dei vincoli comunitari;   b)  gli  eventuali  atti  programmatori  nazionali  ed  europei  di riferimento.   5. Gli elementi di  valore  pubblico  a  sostegno  della  proposta, devono evidenziare:   a) la sintesi degli elementi di valutazione  e  selezione  indicati nel documento pluriennale di programmazione di  cui  all'art.  2  del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 di  riferimento,  ovvero del documento di programmazione di settore vigente in cui e' inserito l'intervento da sottoporre al CIPE;   b)  gli  obiettivi  economico/sociali  perseguiti   con   eventuale valutazione dell'impatto atteso in  termini  di  crescita  economica, occupazione, sviluppo, coesione territoriale  e  sociale,  tutela  di diritti, attuazione di obblighi giuridici;   c) le ragioni dell'intervento in relazione alle  possibili  opzioni alternative.   6.  In  caso  di  incompletezza  della  documentazione,  ovvero  di mancanza  dei  pareri,  intese  e  concerti  necessari,   l'argomento proposto non puo' essere iscritto all'ordine del giorno.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Riunione preparatoria del Comitato 
   1. Gli schemi dei provvedimenti, gli altri atti o  le  proposte  di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione  preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa  definizione  degli argomenti   da   sottoporre   all'esame    del    Comitato    stesso, approfondendone  anche  le  eventuali   implicazioni   di   carattere politico. La riunione preparatoria e' convocata  dal  Segretario  del Comitato con l'indicazione dei  punti  all'ordine  del  giorno  e  il relativo  avviso  di  convocazione  e'  diramato,  attraverso   posta elettronica certificata, almeno sette  giorni  prima  della  riunione stessa,  fatto  salvo  il  caso  di  convocazione  urgente   la   cui motivazione  e'  riportata  nella  nota  di  convocazione.  Eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze  sui  punti iscritti all'ordine del giorno della riunione preparatoria  del  CIPE devono pervenire al DIPE entro e non oltre  due  giorni  prima  della riunione stessa.   2.  L'ordine  del  giorno  di  ciascuna  riunione  preparatoria  e' predisposto dal DIPE su indicazione del Segretario sulla  base  delle proposte inoltrate al Comitato stesso con  le  modalita'  di  cui  al precedente  art.  2  e  tenuto  conto  degli   esiti   dell'attivita' istruttoria.   3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la  documentazione agli atti di cui al precedente art.  2,  pubblicandola  nell'apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono  i  soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse.   4. La riunione preparatoria e' coordinata dal Segretario del  CIPE. Ad  essa  partecipano,  per   le   amministrazioni   interessate,   i Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario   delegato   dall'amministrazione.   Per   il   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  il  vice  Ministro  o  il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita'  di partecipare  alla  riunione,  il   Ministro   competente   delega   a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto.  Per  le  altre amministrazioni, ove non sia stato  nominato  un  Sottosegretario  di Stato,   il    Ministro    competente    delega    a    rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto o,  se  diversamente  previsto dai regolamenti di  organizzazione,  il  Segretario  generale,  dando preventiva comunicazione della circostanza al Segretario del CIPE. Il Capo del  DIPE  svolge  le  funzioni  di  Segretario  della  riunione preparatoria. Di tale riunione  viene  redatto  un  processo  verbale sintetico, che riporta:   a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione;   b) ordine del giorno;   c) elenco dei presenti;   d) risultanze della discussione distinte per argomento.   5. Il DIPE predispone,  per  la  riunione  preparatoria,  una  nota contenente  la  descrizione  sintetica  dell'istruttoria  svolta   in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.   6. Gli argomenti possono  essere  inseriti  all'ordine  del  giorno delle sedute  del  Comitato  soltanto  se  esaminati  nella  riunione preparatoria di cui al comma 1, salvo i casi  di  cui  al  successivo art. 4, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 4 
                    Ordine del giorno del Comitato                      e convocazione delle sedute 
   1. Le sedute del Comitato si tengono di regola  nell'ultima  decade di ciascun mese.   2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto  dal  DIPE su indicazione del  Presidente  e  sulla  base  delle  proposte  gia' esaminate nel corso della riunione preparatoria di cui al  precedente art. 3.  Nell'ordine  del  giorno  della  convocazione  della  seduta possono essere iscritti, in  via  eccezionale,  anche  argomenti  non compresi tra  le  proposte  esaminate  nella  riunione  preparatoria, qualora il Presidente o il  Segretario  del  CIPE  ravvisino  la  non differibilita' della relativa trattazione.   3. Nei  casi  di  particolare  urgenza  il  Comitato,  ove  vi  sia l'unanimita' dei membri effettivi presenti e  ove  il  Presidente  ne ravvisi l'indifferibilita'  dandone  motivazione,  puo'  decidere  la trattazione di altro argomento non inserito  all'ordine  del  giorno. Dell'avvenuto inserimento e della relativa  motivazione  deve  essere dato atto nel verbale della seduta.   4. La convocazione del Comitato contenente l'indicazione dei  punti all'ordine  del  giorno  e'  diramata,  tramite   posta   elettronica certificata, non meno di due giorni prima della data prevista per  la seduta e almeno tre giorni dopo la data della riunione  preparatoria, fatti salvi i casi di convocazione urgente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Sedute del Comitato 
   1. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente.   2. Il Presidente o chi presiede la seduta  ai  sensi  dell'art.  1, comma 5, verifica l'esistenza del  numero  legale,  costituito  dalla meta' piu' uno dei componenti, dirige  i  lavori,  pone  ai  voti  le deliberazioni dichiarandone l'esito, puo' modificare  la  successione degli argomenti da esaminare  e  riunire  la  discussione  dei  punti all'ordine del giorno.   3. Il componente  del  Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare  tale situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta  quando  si discuta  o  si  voti  sull'argomento  in  ordine  al  quale  sussiste l'incompatibilita' o il conflitto.   4. All'atto della votazione, chi dissente deve chiedere che ne  sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non  e' consentita  la  comunicazione   o   la   divulgazione   dell'opinione dissenziente.   5. Spetta, in ogni caso, al Presidente  decidere  il  rinvio  della discussione o  della  adozione  di  deliberazioni  su  singoli  punti all'ordine del giorno.   6.  Gli  argomenti  all'ordine  del   giorno   sono   descritti   e sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il  Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno  dei  punti iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della  decisione da adottare ai sensi  del  successivo  comma,  nonche'  le  eventuali osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato.   7. Il  DIPE  redige  lo  schema  delle  deliberazioni  adottate  in conformita' a quanto  deliberato  dal  Comitato  e  lo  trasmette  al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  le  verifiche  degli effetti di finanza pubblica. Al fine di  sottoporre  i  provvedimenti definitivi alla firma del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  seduta  ai  sensi dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  le deliberazioni, trascorsi quindici  giorni  dalla  data  di  invio  al Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro,  anche per posta elettronica  certificata,  sono  comunque  sottoposte  alla sottoscrizione del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di  quindici giorni e' interrotto nei casi in cui  il  Ministero  dell'economia  e delle  finanze,  anche  mediante   posta   elettronica   certificata, comunichi al DIPE, in relazione  all'oggetto  e  al  contenuto  della deliberazione, l'esigenza  di  verifiche  di  finanza  pubblica  piu' approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le  delibere assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Informazioni sui lavori del Comitato 
   1. Al termine di ogni seduta, il DIPE, redige il comunicato  stampa relativo ai lavori della  seduta,  Il  comunicato  e'  sottoposto  al Presidente per l'approvazione e la successiva diffusione dello stesso agli organi di informazione. Fino al momento della  divulgazione  del comunicato  stampa,  l'esito   dei   provvedimenti   adottati   resta riservato. Il DIPE  assicura  le  altre  attivita'  di  comunicazione istituzionale idonee a informare  i  cittadini  sulle  decisioni  del Comitato  anche  mediante  approfondimenti  tematici  relativi   alle connesse politiche pubbliche.   Restano comunque riservate le notizie  inerenti  l'andamento  della discussione.     |  
|   |                                 Art. 7 
                      Atti ufficiali del Comitato 
   1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:   a) il processo verbale di seduta;   b) le delibere.     |  
|   |                                 Art. 8 
                    Contenuto del processo verbale 
   1. Il processo verbale riporta, per ciascuna seduta:   a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;   b) ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni  di particolare urgenza  per  le  quali  viene  proposta  la  trattazione direttamente in seduta;   c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha  presieduto  la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;   d) constatazione espressa della verifica del numero legale;   e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza  indicazione  nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di  cui al precedente art. 5, comma 4.     |  
|   |                                 Art. 9 
                Formazione, approvazione, conservazione                  e pubblicita' del processo verbale 
   1. La predisposizione del processo verbale e' curata, con l'ausilio del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del  Presidente  o  di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 3.   2. Il processo verbale si intende approvato con  la  sottoscrizione del Presidente il quale, ove lo  reputi  necessario,  puo'  rimettere all'approvazione del Comitato l'intero  testo  o  singoli  punti  del medesimo.   3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 3, muniti dei contrassegni e  dei  sigilli  di  Stato,  sono custoditi  presso  gli  archivi  del  DIPE  e  raccolti   in   ordine cronologico.   4. Il verbale del Comitato e'  atto  riservato.  Possono  prenderne visione in ogni momento  i  Ministri  componenti  nonche'  gli  altri soggetti  che  hanno  partecipato  alla  seduta,  limitatamente  agli argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo'  autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che  il Comitato abbia deliberato in senso contrario.     |  
|   |                                 Art. 10   Formazione  e  conservazione  della  raccolta  delle   deliberazioni.                       Efficacia e pubblicita' 
   1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione,  sono numerate  in  ordine  progressivo   e   inoltrate,   ricorrendone   i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art.  3 della  legge  n.  20/1994,  unitamente  agli  esiti  delle  verifiche effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, e  successivamente  inviate alla  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   per   la pubblicazione.   2.  Le  delibere  sono  ritirate  dal   controllo   preventivo   di legittimita' su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le medesime  delibere,  ove  non  reinviate  alla  Corte  dei  conti  su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma  2,  entro  sei  mesi dalla data  del  ritiro,  si  intendono  definitivamente  revocate  e possono essere riproposte all'esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle delibere si da  informazione al CIPE nella prima seduta utile.   3. Nelle more della registrazione da parte della  Corte  dei  conti copia delle delibere adottate puo'  essere  rilasciata,  su  espressa richiesta scritta  dei  soggetti  interessati,  solo  ove  sussistano precise e motivate condizioni  di  pubblico  interesse.  Nelle  copie rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione.     |  
|   |                                 Art. 11 
                    Accesso agli atti del Comitato 
   1. L'accesso agli atti del Comitato e' disciplinato secondo  quanto previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi  di  esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».   2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi  comprese  proposte, valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a  tutte  le deliberazioni  del  Comitato   -   in   relazione   all'esigenza   di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi ed   imprese   e   al   fine    di    salvaguardare    le    esigenze dell'amministrazione nella fase preparatoria  dei  provvedimenti,  ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  12 aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione  cui si riferisce l'atto richiesto.   3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1, lettere c),  d), e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno 2011, n. 143, che sottrae all'accesso i documenti  propedeutici  alle deliberazioni del CIPE ove non contenenti  provvedimenti  riguardanti singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere,  e  alla relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non ammesse al visto da parte della Corte dei conti.   La presente delibera sostituisce integralmente la delibera CIPE  n. 62/2012. 
     Roma 28 novembre 2018 
                                              Il vice Presidente: Tria   Il Segretario: Giorgetti  Registrata alla Corte dei conti il 20 marzo 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-225     |  
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