IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in materia doganale  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica, 23 gennaio 1973, n.  43,  come  sostituito  dall'art.  5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con  il  quale,  per  il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il  periodo di  giorni  trenta,  si  rende  applicabile  un   interesse   fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base  del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;   Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica e delle finanze;   Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con  decorrenza 13 gennaio 2019;   Sentita la Banca d'Italia; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  come  sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213,  il  saggio di  interesse  per  il  pagamento  differito  dei  diritti   doganali effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta  e'  stabilito  nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2019 al 12 luglio 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 marzo 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |