| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2019 |  
| Assegnazione di risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  1,  comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in particolare, l'art. 3, comma 18;   Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano  nazionale  per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che, relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'azione  2  (Piano emergenza dissesto),  «il  sotto-piano  di  azione  di  contrasto  al rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate, gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;   Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;   Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche' all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   Commissari   delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;   Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018,  il quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno  2019  e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021  e  che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del  Dipartimento  della protezione civile;   Considerato che il suddetto art. 1, comma  1029,  prevede  altresi' che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,  dette risorse sono assegnate ai  commissari  delegati  ovvero  ai  soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1;   Tenuto conto che, ai sensi del  citato  art.  1,  comma  1028,  gli investimenti  sono   realizzati   secondo   le   modalita'   previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 558 del 15 novembre 2018;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, recante: «Primi interventi  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici  che  hanno   interessato   Calabria,   Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,  Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018»;   Viste le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle  somme stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 15  novembre 2018,  comunicate  al  Dipartimento  della  protezione   civile   dai commissari delegati e dalle province autonome ai  sensi  dell'art.  3 della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi  di cui alle  lettere  b)  e  d)  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;   Viste le ricognizioni per danni  alle  strutture  e  infrastrutture pubbliche,  al  patrimonio  abitativo  privato   e   alle   attivita' economiche  e  produttive  determinati  dagli  eventi   meteorologici avversi dell'ottobre e novembre  2018,  comunicate  dalle  regioni  e dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso  al  Fondo di solidarieta' dell'Unione europea;   Viste le ricognizioni dei fabbisogni di cui all'art. 25,  comma  2, lettera e) del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  nonche' delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla  lettera  d)  del medesimo  comma,  comunicate  dai  commissari  delegati  nominati  in relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non piu' di sei mesi, di cui alle  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del  21  marzo 2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell'11 settembre 2017, n. 467 del 16 giugno 467, n. 482 del  20  settembre  2017,  n.  485  del  12 ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7  marzo  2018, n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n.  533  del 19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545  del  18  settembre 2018;   Considerata, altresi',  la  necessita'  di  consentire  l'immediato avvio degli  investimenti  strutturali  e  infrastrutturali,  per  la mitigazione del rischio idraulico e  idrogeologico  e  per  l'aumento della  resilienza  delle  strutture  e  infrastrutture,   individuati all'interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni;   Considerato che la realizzazione  dell'insieme  degli  investimenti volti  a  incrementare  la  resilienza  delle   strutture   e   delle infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il superamento dell'emergenza attraverso l'attuazione  coordinata  delle misure volte a rimuovere gli  ostacoli  alla  ripresa  delle  normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 2,  comma  7,  del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;   Considerato che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145,  e quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto  termine,  per  i quali i commissari delegati nominati in forza di ordinanze  del  Capo del Dipartimento della protezione civile e le province autonome hanno comunicato  al  Dipartimento  della  protezione   civile   fabbisogni ulteriori, rispetto a quelli  gia'  stanziati  con  le  delibere  del Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza,  sono elencati nella tabella A allegata al presente decreto;   Ravvisata la necessita' di assegnare ai commissari delegati e  alla Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano,   ovvero   ai   soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all'art.  1,  comma 1028,  della  citata  legge  31  dicembre  2018,  n.  145,  in   modo proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma;   Ritenuto, altresi', necessario individuare i criteri e le modalita' con cui i commissari  delegati  e  le  province  autonome,  ovvero  i soggetti responsabili di  cui  all'art.  26,  comma  1,  del  decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  provvedono  a  riconoscere  i contributi di cui all'art. 25, comma  2,  lettera  e),  del  medesimo decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione  del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello  di resilienza delle strutture e delle infrastrutture,  anche  in  favore dei soggetti privati o titolari di attivita'  produttive  danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo idraulico  ed  idrogeologico  di  cui all'allegato A al presente decreto;   Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;   Visto, in particolare, l'art. 11 del  citato  regolamento  (UE)  n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede  l'obbligo degli Stati  membri  di  presentare  alla  Commissione  UE  relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;   Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,  formulata  con  nota  del  27 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Le tabelle A e B costituiscono parte  integrante  e  sostanziale del presente decreto.   2. Al fine di  provvedere  tempestivamente  alla  realizzazione  di investimenti  strutturali  ed   infrastrutturali   finalizzati   alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture  e  infrastrutture  colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, commi  1028  e 1029 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate  ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui  all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni  dei  fabbisogni  citate  in premessa, nei limiti di importo  indicati,  per  ciascuna  regione  e provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato A 
            Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018  di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri in  data  8  novembre                                2018   ===================================================================== |                  |                  |      Data       |   Data    | |                  |                  |  deliberazione  |  termine  | |    REGIONE o     |                  |    stato di     | stato di  | |PROVINCIA AUTONOMA|      EVENTI      |    emergenza    | emergenza | +==================+==================+=================+===========+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologicii del|                 |           | |                  |29 e del 30       |                 |           | |BOLZANO           |ottobre 2019      |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |2 al 6 ottobre    |                 |           | |                  |2018,dal 15 al 30 |                 |           | |                  |ottobre 2018, dal |                 |           | |                  |3 al 5 novembre   |                 |           | |CALABRIA          |2018              |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |27 ottobre al 5   |                 |           | |EMILIA-ROMAGNA    |novembre 2018     |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |FRIULI-VENEZIA    |28 ottobre 2018 al|                 |           | |GIULIA            |5 novembre 2018   |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici del |                 |           | |                  |29 e del 30       |                 |           | |LAZIO             |0ttobre 2018      |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici del |                 |           | |                  |29 e del 30       |                 |           | |LIGURIA           |ottobre 2018      |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |27 al 30 ottobre  |                 |           | |LOMBARDIA         |2018              |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici del |                 |           | |                  |10 edell'11       |                 |           | |SARDEGNA          |ottobre 2018      |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |12 al 15 ottobre  |                 |           | |                  |2018, dal 19 al 21|                 |           | |                  |ottobre 2018, il  |                 |           | |                  |22 ottobre 2018 e |                 |           | |                  |dal 2 al 4        |                 |           | |SICILIA           |novembre 2018     |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |28 al 30 ottobre  |                 |           | |TOSCANA           |2018              |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |27 al 30 ottobre  |                 |           | |TRENTO            |2018              |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+ |                  |Eventi            |                 |           | |                  |meteorologici dal |                 |           | |                  |27 ottobre 2018 al|                 |           | |VENETO            |5 novembre 2018   |    08-nov-18    | 08-nov-19 | +------------------+------------------+-----------------+-----------+
            Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018  per i quali sono stati comunicati  ulteriori  fabbisogni  rispetto  a                        quelli gia' stanziati   ===================================================================== |                   |                 |      Data       |   Data    | |                   |                 |  deliberazione  |  termine  | |REGIONE o PROVINCIA|                 |    stato di     | stato di  | |     AUTONOMA      |     EVENTI      |    emergenza    | emergenza | +===================+=================+=================+===========+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici    |                 |           | |                   |(neve) del 18    |                 |           | |ABRUZZO            |gennaio 2017     |    20-gen-17    | 31-dic-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Frana di         |                 |           | |BASILICATA         |Stigliano (MT)   |    29-dic-17    | 27-giu-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici dal|                 |           | |                   |14 al 19 giugno  |                 |           | |CALABRIA           |2018             |    08-ago-18    | 08-ago-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici    |                 |           | |                   |giugno, luglio ed|                 |           | |EMILIA-ROMAGNA     |agosto 2017      |    11-dic-17    | 09-giu-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici    |                 |           | |                   |dall'8 al 12     |                 |           | |EMILIA-ROMAGNA     |dicembre 2017    |    29-dic-17    | 27-giu-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici dal|                 |           | |                   |2 febbraio al 19 |                 |           | |EMILIA-ROMAGNA     |marzo 2018       |    26-apr-18    | 26-apr-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici del|                 |           | |                   |13 e del 14      |                 |           | |LIGURIA            |ottobre 2016     |    15-set-17    | 10-mar-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici del|                 |           | |PIEMONTE           |7 giugno 2018    |    27-giu-18    | 27-giu-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici del|                 |           | |                   |9 e 10 settembre |                 |           | |                   |2017 ( Livorno,  |                 |           | |TOSCANA            |ecc.)            |    15-set-17    | 10-mar-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici    |                 |           | |                   |(neve) del 18    |                 |           | |UMBRIA             |gennaio 2017     |    20-gen-17    | 31-dic-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+ |                   |Eventi           |                 |           | |                   |meteorologici dal|                 |           | |                   |25 al 28 giugno  |                 |           | |                   |2017, il 4, 5 e  |                 |           | |VENETO             |10 agosto 2017   |    22-dic-17    | 20-giu-19 | +-------------------+-----------------+-----------------+-----------+  Stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018,  da  non  oltre  sei                                mesi        per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni   ===================================================================== |   REGIONE o   |                   |                  |Data termine| |   PROVINCIA   |                   |Data deliberazione|  stato di  | |   AUTONOMA    |      EVENTI       |stato di emergenza| emergenza  | +===============+===================+==================+============+ |               |Eventi             |                  |            | |               |meteorologici dal 5|                  |            | |BASILICATA     |al 18 gennaio 2017 |    16-giu-17     | 11-dic-18  | +---------------+-------------------+------------------+------------+ |               |Eventi             |                  |            | |               |meteorologici dal  |                  |            | |               |24 al 26 novembre  |                  |            | |               |2016 e nei giorni  |                  |            | |               |dal 22 al 25       |                  |            | |CALABRIA       |gennaio 2017       |    24-mag-17     | 19-nov-18  | +---------------+-------------------+------------------+------------+ |               |Eventi             |                  |            | |               |meteorologici del  |                  |            | |               |mese di gennaio    |                  |            | |MOLISE         |2017               |    16-giu-17     | 11-dic-18  | +---------------+-------------------+------------------+------------+ |               |Eventi             |                  |            | |               |meteorologici dal  |                  |            | |               |30 luglio all'8    |                  |            | |VALLE DI AOSTA |agosto 2017        |    28-set-17     | 23-set-18  | +---------------+-------------------+------------------+------------+
      |  
|   |                                                             Allegato B   RIPARTO RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DALL'ART. 1 COMMA 1028 DELLA L.                          30.12.2018 N. 145               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Per la realizzazione degli investimenti di cui  all'art.  1  sul patrimonio pubblico, ricompresi nel  sotto-piano  dell'azione  2  del Piano nazionale per la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il ripristino e  la  tutela  della  risorsa  ambientale,  richiamato  in premessa, nel limite delle somme  indicate  per  ciascun  anno  nella tabella B allegata al presente decreto,  i  soggetti  individuati  ai sensi dell'art. 1 predispongono, entro venti giorni  dalla  data  del presente provvedimento, per la prima annualita' e, per le  annualita' successive entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  un  Piano  degli investimenti da realizzare nei limiti  delle  risorse  assegnate  per annualita', da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  Dipartimento della  protezione  civile.  Detto  Piano  puo'  formare  oggetto   di rimodulazione  in   corso   d'opera,   in   relazione   ad   esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle  risorse  assegnate per ciascuna annualita' ai soggetti di cui al primo  periodo,  previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile.   2. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, al fine di consentire l'avvio immediato degli investimenti,  si  provvede  al trasferimento, a favore di ciascun soggetto di cui all'art. 1, del 30 per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualita', nella tabella B allegata al presente  decreto.  Le  restanti  risorse sono trasferite, per ciascuna annualita', in relazione allo stato  di avanzamento dei lavori.   3. Nell'ipotesi di mancata stipula  dei  contratti  di  affidamento degli interventi di cui al presente decreto, si provvede entro il  30 settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Capo  Dipartimento  della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate  in favore dei soggetti di cui al comma 1 che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro  il  31  dicembre  di  ogni  annualita', mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B.   4. Per gli investimenti di valore  superiore  alla  soglia  di  cui all'art. 35, comma 2, lettera  a),  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere  finanziata  anche  la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.   5. Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con  le modalita' di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti  di cui all'art. 25, comma  2,  lettera  e)  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1, finalizzati esclusivamente alla  mitigazione  del rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprieta'  privata  interessate  dagli eventi rientranti nell'allegato A, nel limite  delle  somme  indicate nell'allegato  B,  i   commissari   delegati,   ovvero   i   soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo  i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.   2. I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro  i massimali indicati  al  comma  4  e  sono  destinati  a  investimenti relativi:     a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;     b) alla delocalizzazione,  previa  demolizione  delle  abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una  nuova  unita'  abitativa  in altro sito della medesima regione se  la  relativa  ricostruzione  in sito non sia possibile:       1) in base ai piani di assetto idrogeologico o  agli  strumenti urbanistici vigenti;       2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i  quali, alla data di presentazione della  domanda  di  finanziamento  di  cui all'art. 5, non risultino  programmati  e  finanziati  interventi  di rimozione dei predetti fattori di rischio;     c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di  opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;     d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di  parti comuni di opere e impianti  di  edifici  residenziali  danneggiati  o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.   3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma  2 sono concessi limitatamente agli  investimenti  di  cui  all'art.  3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni  relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5.  I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle  parti comuni danneggiate  di  un  edificio  residenziale  e  per  eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel computo estimativo della perizia di  cui  all'art.  5.  Le  eventuali migliorie  sono  in  ogni  caso  a   carico   dei   beneficiari   del finanziamento  e  devono  essere  specificamente  evidenziate   nella predetta perizia.   4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi  come di seguito indicato:     a) per gli investimenti di cui al comma 1:       I. all'unita'  immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento calamitoso,   ad   abitazione   principale   del   proprietario,   il finanziamento e' concesso fino  all'80%  del  valore  indicato  nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e comunque nel  limite  massimo di 150.000,00 euro;       II. all'unita' immobiliare  destinata,  alla  data  dell'evento calamitoso,  ad  abitazione  diversa   da   quella   principale   del proprietario, il finanziamento e' concesso fino  al  50%  del  valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, e  comunque  nel limite massimo di 150.000,00 euro;       III.  alle  parti  comuni  di  un  edificio  residenziale,   il finanziamento e' concesso fino  all'80%  del  valore  indicato  nella perizia asseverata di cui all'art. 5 se nell'edificio  risulta,  alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione  principale  di  un proprietario, ovvero, in caso  contrario,  fino  al  50%  del  citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;     b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione  lavori, etc.) la relativa spesa,  comprensiva  degli  oneri  riflessi  (cassa previdenziale e IVA), e' ammissibile a finanziamento nel  limite  del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei  lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata  prevista all'art. 5, fermi restando i massimali ivi indicati;     c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso  di  delocalizzazione,   e'   concesso   un   finanziamento   da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, una percentuale:       i. fino all'80% per l'unita' destinata, alla  data  dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque  nel limite massimo di 187.500,00 euro;       ii. fino al 50% per l'unita' destinata, alla  data  dell'evento calamitoso,  ad  abitazione  diversa   da   quella   principale   del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;   Per  le  spese  di  demolizione  dell'immobile  da  ricostruire   o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;     d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse e' precondizione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime e' posto il vincolo  temporaneo  di  inedificabilita'.  Tale  vincolo temporaneo deve, successivamente,  essere  recepito  negli  strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.   5. In presenza di indennizzi  assicurativi  o  altre  tipologie  di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo  e/o  altro  contributo  si somma  il  finanziamento  di  cui  al  presente  articolo  fino  alla concorrenza del danno risultante dalla  perizia  asseverata.  In  tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore  somma  pari  ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Per gli investimenti di cui all'art.  3,  comma  1,  finalizzati esclusivamente   alla   mitigazione   del   rischio   idraulico    ed idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli eventi rientranti nella tabella A, nel limite  delle  somme  indicate nella  tabella  B,  i  Commissari   delegati,   ovvero   i   soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n. 1 del 2018, provvedono sulla base di  propri  provvedimenti  adottati secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo.   2. I finanziamenti sono concessi  entro  i  massimali  indicati  al comma 5 e sono finalizzati:     a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto  nel  quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita';     b)  alla  delocalizzazione,  previa   demolizione   dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce  attivita', costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in  altro  sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito  non  sia possibile:       1) in base ai piani di assetto idrogeologico o  agli  strumenti urbanistici vigenti;       2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i  quali, alla data di presentazione della  domanda  di  finanziamento  di  cui all'art. 5, non risultino  programmati  e  finanziati  interventi  di rimozione dei predetti fattori di rischio;     c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.   3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui  al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  per  i  danni relativi a strutture ed  impianti  attestati  nella  perizia  di  cui all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel computo estimativo della perizia.   4.  Le  eventuali  migliorie  sono  in  ogni  caso  a  carico   dei beneficiari  del  finanziamento  e   devono   essere   specificamente evidenziate nella predetta perizia.   5. I finanziamenti di cui al presente articolo  sono  concessi  nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:     a) Per le domande di finanziamento riguardanti:       i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione  in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo;       ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti  danneggiati o distrutti a seguito dell'evento  calamitoso,  il  finanziamento  e' concesso fino all'80% del limite massimo;     b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione  lavori, etc.) la relativa spesa,  comprensiva  degli  oneri  riflessi  (cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento  nel  limite  del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di  legge, fermi restando i massimali indicati.   6. In presenza di indennizzi  assicurativi  o  altre  tipologie  di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra' sommato il finanziamento di  cui  al  presente  articolo,  fino  alla concorrenza del danno risultante dalla  perizia  asseverata.  In  tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore  somma  pari  ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, definiscono,  con  propri provvedimenti, le procedure di  raccolta,  istruttoria  e  successiva liquidazione dei finanziamenti di cui agli  articoli  3  e  4,  anche mediante  la  predisposizione  di  appositi  moduli  di  domanda   di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con le modalita' ritenute piu' opportune.   2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'  determinati i termini  per  la  presentazione  della  perizia  asseverata  e  per l'istruttoria  delle  domande  di  finanziamento  che  comunque  deve concludersi entro i successivi sessanta giorni dal termine di cui  al comma 1.   3. Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a  cura di un professionista abilitato iscritto  ad  un  ordine  o  collegio, quest'ultimo,  sotto  la  propria  personale  responsabilita',  deve, almeno:     a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso;     b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l'attivita' economica e produttiva:       i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento  calamitoso, indicandone  l'indirizzo  e  i  dati  catastali   (foglio,   mappale, subalterno, categoria, intestazione  catastale),  attestando  che  e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i  prescritti  titoli  abilitativi  sono stati conseguiti in sanatoria;       ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel  dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere  e  impianti,  indicando  le misure  e/o  quantita',  compresi  quelli   comportanti   adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il  costo,  attraverso  un  computo metrico estimativo nel quale devono  essere  indicate  le  unita'  di misura ed i  prezzi  unitari  sulla  base  dell'elenco  prezzi  della regione o, per le voci ivi non presenti,  sulla  base  del  prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;       iii. attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera  ii),  producendo  il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero,  in  caso  di  accertata  incongruita',   rideterminando   in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;       iv. distinguere sia nel caso di cui alla  lettera  ii)  che  in quello  di  cui  alla  lettera  iii)  gli  interventi  ammissibili  a finanziamento da quelli per eventuali interventi gia' eseguiti  o  da eseguirsi non ammissibili;       v.  distinguere  gli  oneri  per  gli  adeguamenti  di   legge, ammissibili a finanziamento, dalle  eventuali  migliorie  comunque  a carico del beneficiario;       vi. produrre planimetria catastale,  stato  di  fatto  e  stato legittimo dell'immobile;     c) relativamente ai danni agli impianti,  fornire  le  specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente  alla data  dell'evento  ed  alla  congruita'  dei  relativi   prezzi   con riferimento  a  prezzari  ufficiali  utilizzabili  allo  scopo,   ove esistenti;     d) per l'immobile da delocalizzare, attestare  la  necessita'  di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso,  sulla  base dei piani  di  assetto  idrogeologico,  degli  strumenti  urbanistici vigenti o sulla base di indagini  conoscitive  e  studi  elaborati  o commissionati dalla pubblica autorita' sui  rischi  idrogeologici  ed idraulici presenti nell'area su cui insiste  l'immobile  distrutto  o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali  atti o elaborati;     e)  per  le  attivita'  economiche  e  produttive,  allegare   le dichiarazioni  previste  dalla  legge  attestanti  le  condizioni  di regolarita' dell'attivita' stessa.   4. Oltre agli elementi di cui  al  presente  articolo,  la  perizia asseverata deve  contenere,  in  una  separata  sezione,  evidenza  e quantificazione dettagliata  dei  danni  diversi  da  quelli  di  cui all'art. 3, comma 1, subiti dalle strutture, opere e impianti di  cui agli  articoli  3  e  4  al  fine  di   consentirne,   con   separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro:     a) limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione  del  numero  dei  vani catastali interessati;     b)  limitatamente  alle  attivita'   economiche   e   produttive, l'indicazione dei costi relativi al ripristino  o  alla  sostituzione dei macchinari  e  delle  attrezzature,  danneggiate  o  distrutte  a seguito  dell'evento   calamitoso,   nonche'   di   quelli   relativi all'acquisto di scorte di  materie  prime,  semilavorati  e  prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito  del medesimo evento calamitoso.   5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sulla base delle  perizie asseverate,  provvedono  a  riconoscere  i  finanziamenti   per   gli interventi di cui  all'art.  3,  comma  1,  ai  beneficiari  in  modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti  massimi  di  cui agli articoli 3 e 4.     |  
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   1. Agli oneri derivanti  dal  presente  decreto,  ad  eccezione  di quanto disposto all'art. 5, comma 4, quantificabili in 800 milioni di euro per l'anno 2019 e in 900 milioni di euro per le annualita'  2020 e 2021, si provvede a valere sulle  risorse  trasferite  al  bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  in  apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  per  la  successiva assegnazione ai  soggetti  di  cui  all'art.  1,  sulle  contabilita' speciali  dai  medesimi  aperte  per   la   gestione   degli   eventi emergenziali di cui alla tabella A.   2. I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle somme utilizzate ai sensi dell'art.  27  del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1.   3. Gli interventi realizzati ai  sensi  del  presente  decreto  dai soggetti di cui all'art. 1  sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i relativi dati sono rilevati dai commissari delegati,  dalle  province  autonome  e  dai  soggetti responsabili  di  cui  all'art.  1,  che  li   trasmettono   con   la classificazione  «Mitigazione  dissesto  idrogeologico  -  piani  dei commissari» ai sensi del medesimo  decreto  legislativo  n.  229  del 2011.     |  
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   4. La relazione  annuale  di  cui  all'art.  11,  lettera  b),  del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014, per i finanziamenti di cui agli articoli 3  e  4,  e'  effettuata  da ciascuna regione e provincia autonoma  interessata  dalla  misura  di aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI.   Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 febbraio 2019 
                                                   Il Presidente                                                  del Consiglio dei ministri                                                       Conte           
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,reg.ne succ. n. 641     |  
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