Estratto determina AAM/AIC n. 62/2019 del 12 marzo 2019 
     Procedura europea: UK/H/6999/001/DC.     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale  MOMIL  nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Laboratorio Chimico DECA Dr. Capuani S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via  G.  Balzaretti,  17  -  20133 Milano - Italia - Codice fiscale 00738370154.     Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone HDPE da 18 g/140 erogazioni con pompa spray ed erogatore  - A.I.C. n. 047441011 (in base 10) 1F7T3M (in base 32).     Validita' prodotto integro: due anni.     Utilizzare entro otto settimane dal primo utilizzo.     Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.     Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a temperatura superiore a 25°C. Non congelare.     Composizione:       principio attivo:  ogni  dose  erogata  (0,1  ml)  contiene  50 microgrammi di mometasone  furoato  monoidrato.  Il  peso  totale  di un'erogazione e' di 100 mg;       eccipienti:  cellulosa  microcristallina  e  carmellosa  sodica (Avicel RC -  591),  glicerolo,  citrato  di  sodio  diidrato,  acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio  cloruro,  acqua  per preparazione iniettabile.     Responsabile del rilascio dei lotti:       Teva Czech Industries s.r.o. - Ostravska' 29, č.p. 305, 747  70 Opava, Komarov - Repubblica Ceca.     Indicazioni terapeutiche:       «Momil» spray nasale e' indicato per il trattamento dei sintomi della rinite allergica  stagionale  o  perenne  negli  adulti  e  nei bambini dai tre anni di eta' in su.       «Momil» spray nasale e' indicato per il trattamento dei  polipi nasali in pazienti adulti a partire dai diciotto anni di eta' in su. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8, comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR:  il  medicinale  e' soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni  ed  integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |