| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 27 febbraio 2019 |  
| Rinnovo dell'affidamento della gestione  della  pesca  dei  molluschi bivalvi  nel  Compartimento  marittimo  di  Venezia   al   «CO.GE.VO. Venezia».  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE               della pesca marittima e dell'acquacoltura 
   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «regolamento   recante organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»;   Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica comune della pesca;   Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca marittima»;   Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante «Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, nel quale si da' atto della necessita' di creare  un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;   Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della politica comune della pesca;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della politica comune della pesca;   Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010, n. 96;   Visto il decreto ministeriale 26  gennaio  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25  maggio  2012,  recante  adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;   Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;   Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999,  con  il  quale  si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei  consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;   Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo  all'adozione delle misure del paino vongole, in attuazione della legge  21  maggio 1998, n. 164   Visto  il  decreto   ministeriale   22   dicembre   2000,   recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998  concernente  la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;   Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio  2006,  recante  la  nuova disciplina sull'affidamento dei Consorzi di  gestione  e  tutela  dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;   Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il  rinnovo, per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/95 e 515/98;   Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante  la  «conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi  con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»;   Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis;   Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE del Consiglio;   Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE)  n.  1380/2013, che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art.  18  del regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  piani  di  scarto  mediante   atti delegati, per un periodo non superiore a tre  anni,  nonche'  dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;   Visto in particolare l'art. 18 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013 che prevede l'adozione di  Piani  pluriennali  contenenti  misure  di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra  di  livelli  in  grado  di  produrre  il  rendimento   massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp.  -  (Chamelea gallina);   Visto  il  decreto  ministeriale  24  luglio  2015  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale  n.  187  del  13 agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione  nazionale  per le attivita' di pesca condotte con il  sistema  draghe  idrauliche  e rastrelli da natante, cosi' come definito dall'art. 2,  paragrafo  1, lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006;   Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 20 maggio 2015  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di  sbarco  e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;   Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione  del 13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per  i  molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane;   Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2016,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017,  relativo  all'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola -  Venus  spp.  -  (Chamelea  gallina),  elaborato  in  seguito  alla consultazione  con  il  Consiglio   consultivo   regionale   per   il Mediterraneo (MEDAC);   Considerato che il suddetto Piano nazionale di  gestione  e'  stato redatto ai sensi degli articoli 15  e  18  del  regolamento  (UE)  n. 1380/2013, relativo alla Politica comune  della  pesca  ed  introduce ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a  garantire  un  livello comparabile  di  conservazione  degli  stock  sulla  base  di  quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./ fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143 del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n. 177;   Vista la legge 9  agosto  2018,  n.  97,  che  ha  convertito,  con modificazioni, il  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle politiche agricole, alimentari e forestali e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e de mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche  agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei  beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo;   Vista la richiesta  del  CO.GE.VO.  Venezia  ai  fini  del  rinnovo dell'affidamento della gestione della  pesca  dei  molluschi  bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia;   Visto che la «rete nazionale della ricerca  in  pesca»,  a  cui  la Direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  deve trasmettere la  documentazione  contenuta  nell'istanza  di  rinnovo, cosi' come previsto, dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale  7 maggio 2012, ha esaurito la propria attivita' di ricerca  in  data  2 luglio 2013;   Vista la necessita' di procedere comunque  ad  una  valutazione  di carattere tecnico-scientifico propedeutica  alla  finalizzazione  del procedimento di rinnovo dell'affidamento della gestione  della  pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Venezia;   Visto il decreto direttoriale in data 22 dicembre 2017, n.  0024824 con il quale e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  l'Istituto  di  scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (ISMAR-CNR),  finalizzato all'elaborazione di un progetto comune  per  predisporre  uno  studio propedeutico al rinnovo dell'affidamento della gestione  della  pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione;   Visto il motivato parere favorevole in data 8 febbraio 2018 con  il quale il C.N.R. - I.S.MAR. - Istituto di scienze  marine  -  sede  di Ancona, al quale  e'  stato  affidato  l'esame  della  documentazione prodotta da ciascun Consorzio, all'esito  di  una  accurata  disamina tecnico-scientifica ha  segnalato  la  completezza  di  quella  fatta pervenire dal CO.GE.VO. Venezia, ai fini del rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;   Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;   Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una  gestione razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi  nel Compartimento marittimo di Venezia in cui e' gia' stato  istituito  e riconosciuto  il  consorzio  di   gestione,   cosi'   da   assicurare un'omogenea applicazione delle modalita' di  prelievo  per  tutte  le imprese operanti;   Tenuto conto che in  virtu'  della  convenzione  con  il  C.N.R.  - I.S.MAR.  di  Ancona,   la   Direzione   generale   della   pesca   e dell'acquacoltura ha  trasmesso  l'istanza  di  rinnovo  al  suddetto istituto scientifico in luogo della «rete nazionale della ricerca  in pesca»;   Considerato che nel Compartimento marittimo  di  Venezia  e'  stata gia' affidata, la gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  al «Consorzio di gestione e valorizzazione  dei  molluschi  bivalvi  nel Compartimento marittimo di Venezia, in sigla  CO.GE.VO.  Venezia,  da ultimo con decreto  ministeriale  9  aprile  2008,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008;   Tenuto conto che il numero  complessivo  delle  unita'  autorizzate alla pesca dei molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  cosi'  come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca -  ai  sensi dell'art.  2  decreto  ministeriale  26  gennaio  2012   in   «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)» e' di n  77,  giusta  la precorsa corrispondenza con la Capitaneria di porto  di  Venezia,  da ultimo, con nota n. 0005551 del 22 febbraio 2019;   Considerato che il suddetto Consorzio CO.GE.VO.  Venezia  comprende soci che rappresentano oltre  il  75%  delle  unita'  abilitate  alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia ed, in particolare, aderiscono imprese titolari di n.  86 unita' sulle previste n. 86 esercitanti l'attivita' di  prelievo  con l'attrezzo «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)»;   Valutato  che  attraverso  l'adozione  di  idonee  misure  atte  ad assicurare l'equilibrio tra capacita'  di  prelievo  e  quantita'  di risorse  disponibili,  la  gestione  della  pesca  della  pesca   dei molluschi  bivalvi  affidata  ai  Consorzi  di   gestione   su   base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti  positivi  sulla corretta gestione di tale risorsa;   Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi bivalvi e' finalizzata, in  particolare,  all'esercizio  responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di  pesca e le  reali  capacita'  produttive  del  mare  e,  pertanto,  rientra nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema marino;   Considerato   che   l'affidamento   ai   consorzi    di    gestione dell'attivita' di pesca dei molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo primario,   la   tutela    dei    molluschi    medesimi    attraverso l'individuazione  e  l'adozione  di  concrete   iniziative   per   la salvaguardia di tale risorsa;   Considerato che la tutela e la  gestione  della  risorsa  molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra  lo  sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino;   Considerato   che   il   CO.GE.VO.   Venezia   ha   rispettato   il cronoprogramma di tutte le misure da adottare in virtu' dell'adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina),  rispettando  la  riduzione  dello sforzo di pesca, individuato i punti di  sbarco  presso  ogni  porto, adottando la riduzione dello sforzo di pesca, le misure di  controllo e gestione dell'attivita'  di  pesca  attraverso  l'introduzione  del sistema di monitoraggio e registrazione della posizione  in  mare  di ciascuna  unita',  il  sistema  di   certificazione   attestante   la conformita'  del  prodotto  alla  taglia   minima   di   riferimento, l'individuazione delle aree di restocking, nonche' l'adozione  di  un sistema di monitoraggio scientifico nelle suddette zone; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. A decorrere dalla data del presente decreto, la  gestione  e  la tutela  dei  molluschi  bivalvi,  di  cui  all'art.  1  del   decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, e' rinnovata per  ulteriori cinque  anni  a  favore  del locale  Consorzio  -  Consorzio  di  gestione  e  valorizzazione  dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di  Venezia,  in  sigla «CO.GE.VO. Venezia», cui  aderiscono  soci  per  la  totalita'  delle imprese  titolari  del  numero  complessivo  (n.  86)  delle   unita' autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi  con  draga  idraulica sistema, cosi' come identificato nella denominazione  degli  attrezzi di pesca - ai sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26 gennaio  2012 in «draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)».   2. Ai fini dell'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  -  Direzione  generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il  CO.GE.VO.  Venezia  e' obbligato  a  comunicare  le  eventuali  modificazioni  che   saranno apportate allo statuto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il  CO.GE.VO.  Venezia  propone  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  -  Direzione  generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,   ed   al   capo   del Compartimento marittimo di Venezia, le misure tecniche  previste  dai decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, relative al  prelievo dei molluschi bivalvi.   2. Le misure tecniche  di  gestione  devono  essere  corredate  dal motivato parere scientifico  di  cui  al  punto  3.7.  del  Piano  di gestione nazionale per le attivita' di pesca con  il  sistema  draghe idrauliche e rastrello a natante, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il CO.GE.VO. Venezia, in  virtu'  del  rinnovo  dell'affidamento della  gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  deve,   quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la  salvaguardia  di  tale risorsa  con  semina,   ripopolamento,   controllo   delle   catture, istituzione di aree di riposo biologico e  turnazione  dell'attivita' di pesca delle imbarcazioni.     |  
|   |                                 Art. 4 
   1. Le misure tecniche di gestione e tutela  proposte  dal  CO.GE.VO Venezia,  cosi'  come  formalizzate,  sono  obbligatorie  anche   per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed  operanti  nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia.     |  
|   |                                 Art. 5 
   1. Ai sensi  dei  menzionati  decreti  ministeriali  n.  44/1995  e 515/1998, le persone incaricate dal CO.GE.VO. Venezia della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente  giurato,  previa  approvazione  della  nomina  da  parte  del prefetto  competente  per  territorio,  su  parere   del   capo   del Compartimento marittimo di riferimento ai sensi delle vigenti leggi.     |  
|   |                                 Art. 6 
   1. Il Consorzio  CO.GE.VO.  Venezia  ed  i  singoli  soci,  per  il raggiungimento  dei   fini   istituzionali,   beneficiano,   in   via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.   2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai  soci  a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed  a  quello  di  singoli soci.     |  
|   |                                 Art. 7 
   1. Per il costante monitoraggio ai  fini  della  valutazione  della consistenza  della  risorsa   molluschi   bivalvi   nell'ambito   del Compartimento marittimo di Venezia, il CO.GE.VO. Venezia e' tenuto ad affidare  l'incarico  ad  un   Istituto   scientifico,   esperto   in valutazione dei molluschi, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.   2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  CO.GE.VO.  Venezia  e' tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima  e dell'acquacoltura, per il  tramite  della  Capitaneria  di  porto  di Venezia, il programma delle attivita' di gestione  e  di  tutela  che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del  ricercatore  sull'attivita'  di  gestione  svolta  dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.     |  
|   |                                 Art. 8 
   1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo, sentiti il capo del Compartimento marittimo  di  Venezia nonche'  le  associazioni  nazionali  di  categoria   puo'   revocare l'affidamento della gestione della pesca  dei  molluschi  bivalvi  al CO.GE.VO. Venezia nei casi in cui,  richiamato  all'osservanza  degli obblighi  derivanti  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  e statuarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del  medesimo  Consorzio  o  altre  circostanze  determini   il   suo irregolare funzionamento, con pregiudizio  per  l'assolvimento  degli scopi previsti dalla pertinente normativa di settore.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 febbraio 2019 
                                        Il direttore generale: Rigillo     |  
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