| Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 31 gennaio 2019 |  
| Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalita' tecniche  di emissione della carta d'identita' elettronica.  |  
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                       Il MINISTRO DELL'INTERNO 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                    PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                                 e con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  recante «Testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»  ed  il  relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio  1940,  n. 635;   Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  recante  «Approvazione   del   nuovo   regolamento   anagrafico popolazione residente»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,  comma  12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice per la protezione dei dati personali»,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale»;   Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.  125 che prevede che l'emissione della carta  d'identita'  elettronica  e' riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel  rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti  di sicurezza  della  Repubblica  e  degli  standard  internazionali   di sicurezza;   Visto il medesimo comma 3  dell'art.  10  che  stabilisce  che  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia  per   l'Italia digitale, il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  siano  definite  le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione,  di  emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica,  nonche'  di  tenuta del relativo archivio informatizzato;   Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  dicembre  2015, recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita' elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3  dell'art.  10 del decreto-legge n. 78, del  2015,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 125, del 2015;   Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine di adeguarlo alla normativa dello stato civile,  in  particolare  per quanto  attiene  alla  qualificazione  dei  soggetti  legittimati   a presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta  di  emissione  del documento elettronico in favore di minori di eta', in un contesto  di complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;   Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota n. 15882, del 12 ottobre 2018;   Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e' espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;   Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella  seduta del 15 novembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in  data  23  dicembre                                2015 
   1. Al decreto del Ministro dell'interno in data  23  dicembre  2015 sono apportate le seguenti modifiche:     a) all'art. 4:       1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori  o  tutori  in caso di minore)» sono sostituite dalle  seguenti:  «(o  dal  padre  o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;       2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in  caso  di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la  madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);       3) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il  minore  e'  presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;     b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:       1) la parola «GENITORI» e' sostituita dalle seguenti: «MADRE  E PADRE»;       2) le parole «COGNOME E  NOME  DEI  GENITORI»  sono  sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;       3) la parola «PARENTS» e' sostituita  dalle  seguenti:  «FATHER AND MOTHER'S»     c) nell'Allegato B,       1) al paragrafo 4.1:         1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i  tutori  in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;         1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o  i  tutori  in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;         1.3) dopo l'ultimo capoverso e'  inserito  il  seguente:  «La richiesta di CIE valida per l'espatrio per il  minore  e'  presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;   2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma e' sostituito  dal  seguente: «L'emissione della  CIE  valida  per  l'espatrio  per  il  minore  e' autorizzata in presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  3-bis dell'art. 4 del presente decreto.».   Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 31 gennaio 2019 
                       Il Ministro dell'interno                                Salvini 
                              Il Ministro                    per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria      |  
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