Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 marzo 2019
Definizione delle modalita' tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» ed in particolare l'art. 4 che prevede una apposita sezione, all'interno del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti»;
Vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 20 marzo 2013, recante «Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici"»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'art. 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilita' dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;

Decreta:

Art. 1
Destinatari e procedimento di pubblicazione

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell'interno istituita dall'art. 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, gia' pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.
3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno, in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, colui che deposita il contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonche' la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».
4. Il soggetto incaricato, con le modalita' tecniche ed operative indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.
5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformita' di ciascuno dei documenti informatici comunicati alla piattaforma rispetto a quelli gia' pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilita' secondo la normativa vigente.
 
Allegato A
Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al
Ministero dell'interno del curriculum vitae e del certificato
penale del candidato.

Sommario

1. Introduzione
2. Modalita' di predisposizione dei documenti informatici
2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. Modalita' di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato
4. Modalita' di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma
4.1. «ServizioWeb»
5. Controlli effettuati dalla piattaforma
1. Introduzione

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche' le modalita' idonee a garantire l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».
I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».
La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell'interno.
A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalita' tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.
2. Modalita' di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il curriculum vitae e il certificato penale sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici"»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.
2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito «file PDF/A» - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.
Non e' rispondente ai criteri di accessibilita' previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.
Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, e' reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «ocr» (optical character recognition).
I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilita' vanno corredati di sommario.
La piattaforma accetta esclusivamente file con formato PDF/A.
3. Modalita' di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:
a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («username») ed un codice alfanumerico («password»);
b) l'indirizzo web con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in internet (browser).
Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.
Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, e' responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.
4. Modalita' di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma

La comunicazione dei files PDF/A e' effettuata unicamente attraverso l'interfaccia web di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «ServizioWeb».
4.1. «ServizioWeb»
Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo web, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio browser.
La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (username e password) e consente la visibilita' dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato.
Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i files PDF/A relativi al curriculum vitae ed al certificato penale, attestando, per ogni file PDF/A comunicato, la conformita' a quello gia' pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.
Le funzionalita' minime sono:
a) nuovo file PDF/A da comunicare;
b) sostituzione del file PDF/A;
c) cancellazione del file PDF/A;
d) monitoraggio dei files PDF/A comunicati alla piattaforma;
e) modifica della password per l'accesso alla piattaforma;
f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica gia' indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente decreto;
g) stampa della notifica dei files PDF/A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonche' della data ed ora della relativa comunicazione.
5. Controlli effettuati dalla piattaforma

La piattaforma, per ogni file PDF/A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.
Le tipologie di controllo concernono:
a) la verifica del file nel formato PDF/A;
b) l'integrita' del file PDF/A;
c) l'assenza di password per la lettura;
d) l'assenza di virus informatici o malware;
e) l'assenza di link esterni;
f) la presenza della attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto.
Il file PDF/A che non supera le predette verifiche e' automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalita' di cui al precedente punto 4, i files PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.
Nessuna verifica da parte della piattaforma e' effettuata, invece, sul contenuto dei files PDF/A comunicati e sulla loro conformita' rispetto a quelli gia' pubblicati nel sito intemet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.
 
Art. 2
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.
 
Art. 3
Finalita'

1. Il sito internet del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonche' per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: Salvini