| Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 20 marzo 2019 |  
| Definizione delle modalita'  tecniche  di  acquisizione  su  apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche.  |  
  |  
 |  
 
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
   Visto l'art. 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio  2019,  n.  3, recante «Misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del  reato  e  in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;   Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  106,  recante «Attuazione    della    direttiva     (UE)     2016/2102     relativa all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  degli enti pubblici»;   Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi elettorali uninominali e plurinominali» ed in  particolare  l'art.  4 che prevede una apposita sezione, all'interno del sito  internet  del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti»;   Vista la direttiva (UE) 2016/2102  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei  siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca in data 20 marzo 2013, recante «Modifiche  all'allegato A del decreto 8 luglio 2005  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, recante: "Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per l'accessibilita' agli strumenti informatici"»;   Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese»,   convertito   con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in  particolare l'art. 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilita'  dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale»;   Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare, delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con   decreto   del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
                               Decreta: 
                                Art. 1              Destinatari e procedimento di pubblicazione 
   1. In occasione delle elezioni del  Parlamento  nazionale  e  delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia  sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della  sezione denominata «Elezioni trasparenti» del  sito  internet  del  Ministero dell'interno istituita dall'art. 4 della legge 3  novembre  2017,  n. 165, il curriculum vitae ed  il  certificato  penale  rilasciato  dal casellario giudiziale, gia' pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'art.  1,  comma  14,  della legge 9 gennaio 2019, n. 3.   2.  I  presidenti  o  segretari  o  rappresentanti  dei  partiti  o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle  europee,  comunicano all'apposita  piattaforma  informatica  denominata  «Trasparenza»   i documenti di cui al comma 1.   3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni  presso il Ministero dell'interno, in occasione delle elezioni europee  e  di quelle politiche, colui che deposita  il  contrassegno  rilascia  una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di  effettuare  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  nonche'  la rispettiva casella  di  posta  elettronica  certificata  o  di  posta elettronica ordinaria, alla quale il  Ministero  dell'interno  invia, entro il ventesimo  giorno  antecedente  la  data  di  votazione,  le necessarie  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma   informatica «Trasparenza».   4. Il soggetto incaricato, con le modalita' tecniche  ed  operative indicate  nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto, comunica alla piattaforma  «Trasparenza»  documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno  antecedente  la data di votazione, per le verifiche tecniche  finalizzate  alla  loro pubblicazione.   5.  Contestualmente  alla  comunicazione,  il  soggetto  incaricato attesta  la  conformita'  di  ciascuno  dei   documenti   informatici comunicati alla piattaforma rispetto a  quelli  gia'  pubblicati  sul sito internet del partito,  movimento  politico,  lista  o  candidato collegato, garantendo, per ogni documento,  l'accessibilita'  secondo la normativa vigente.     |  
|   |                                                             Allegato A   Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione  telematica  al  Ministero dell'interno  del  curriculum  vitae  e  del  certificato  penale del candidato. 
                               Sommario 
     1. Introduzione     2. Modalita' di predisposizione dei documenti informatici       2.1.  Caratteristiche  dei  files  contenenti  i  documenti  da comunicare alla piattaforma     3. Modalita' di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato     4. Modalita' di  comunicazione  dei  documenti  informatici  alla piattaforma       4.1. «ServizioWeb»     5. Controlli effettuati dalla piattaforma        1. Introduzione 
     Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione  ed  alla  comunicazione  dei  documenti  informatici contenenti il curriculum  vitae  e  il  certificato  penale  di  ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o  a  quelle dei membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  nonche'  le modalita' idonee a garantire l'accesso alla  piattaforma  informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».     I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal  soggetto  appositamente  incaricato  in  sede  di  deposito  del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.  1,  comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».     La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet del Ministero dell'interno.     A   seguito   di   evoluzioni   tecnologiche,   potranno   essere conseguentemente  adeguate  le  modalita'  tecnico-operative,  previa informazione  ai  soggetti  incaricati  in  sede  di  rilascio  delle credenziali di accesso alla piattaforma.   2. Modalita' di predisposizione dei documenti informatici 
     I documenti informatici  contenenti  il  curriculum  vitae  e  il certificato  penale  sono  rispondenti  ai   requisiti   tecnici   di accessibilita'  di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in  data  20  marzo 2013 («Modifiche  all'allegato  A  del  decreto  8  luglio  2005  del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  recante:  "Requisiti tecnici e i  diversi  livelli  per  l'accessibilita'  agli  strumenti informatici"»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.   2.1. Caratteristiche dei files contenenti i documenti  da  comunicare alla piattaforma     Il curriculum vitae e il certificato penale vanno  convertiti  in distinti files PDF/A-1a, di seguito «file PDF/A» -  con  inclusi,  in ognuno,  i  caratteri   tipografici   (fonts)   utilizzati   per   la composizione del  documento  -  privi  sia  di  «macroistruzioni»  ed elementi che possano  modificare  il  documento  comunicato,  sia  di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.     Non e' rispondente ai criteri di  accessibilita'  previsti  dalla legge il file  derivante  da  scansioni  di  documenti  cartacei  con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine  non  leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini  presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo  alternativo prima di generare il file PDF/A.     Il  file  contenente  il  documento-immagine,  prima  di   essere convertito in file PDF/A, e' reso accessibile utilizzando i programmi software  dedicati  al  riconoscimento  dei  caratteri,  detti  «ocr» (optical character recognition).     I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilita'  vanno  corredati  di sommario.     La piattaforma accetta esclusivamente file con formato PDF/A.   3. Modalita' di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato 
     Il soggetto incaricato riceve per via  telematica,  all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in  occasione del deposito del contrassegno:       a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte  da  un identificativo («username») ed un codice alfanumerico («password»);       b) l'indirizzo  web  con  cui  raggiungere  il  servizio  della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione  in  internet (browser).     Le credenziali di accesso sono  generate  automaticamente  ed  in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente  personali  ed incedibili a terzi.     Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali,  e' responsabile  del  loro  uso  e  di  ogni   accesso   indebito   alla piattaforma.   4.  Modalita'  di  comunicazione  dei  documenti   informatici   alla piattaforma 
     La  comunicazione  dei  files  PDF/A  e'  effettuata   unicamente attraverso  l'interfaccia  web   di   fruizione   del   servizio   di acquisizione dei documenti, di seguito «ServizioWeb».   4.1. «ServizioWeb»     Il soggetto incaricato si collega  alla  piattaforma  tramite  la digitazione dell'indirizzo web, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio browser.     La piattaforma richiede di  inserire  le  necessarie  credenziali ricevute  per  l'accesso  (username  e  password)   e   consente   la visibilita' dei candidati della lista per cui il soggetto  incaricato risulta abilitato.     Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i files PDF/A relativi al curriculum vitae ed al certificato penale,  attestando,  per  ogni file PDF/A comunicato, la conformita' a quello  gia'  pubblicato  sul sito internet del partito,  movimento  politico,  lista  o  candidato collegato.     Le funzionalita' minime sono:       a) nuovo file PDF/A da comunicare;       b) sostituzione del file PDF/A;       c) cancellazione del file PDF/A;       d) monitoraggio dei files PDF/A comunicati alla piattaforma;       e) modifica della password per l'accesso alla piattaforma;       f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali  di  accesso.  Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di  posta  elettronica  gia' indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.  1,  comma  3, del presente decreto;       g) stampa  della  notifica  dei  files  PDF/A  comunicati,  con l'indicazione del relativo candidato nonche' della data ed ora  della relativa comunicazione.   5. Controlli effettuati dalla piattaforma 
     La piattaforma,  per  ogni  file  PDF/A  comunicato,  effettua  i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.     Le tipologie di controllo concernono:       a) la verifica del file nel formato PDF/A;       b) l'integrita' del file PDF/A;       c) l'assenza di password per la lettura;       d) l'assenza di virus informatici o malware;       e) l'assenza di link esterni;       f) la presenza della  attestazione  di  conformita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto.     Il  file  PDF/A  che  non  supera  le   predette   verifiche   e' automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore.  In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno  antecedente  la  data  della votazione,  il  soggetto  incaricato  trasmette,  con   le   medesime modalita' di cui al precedente punto 4,  i  files  PDF/A  rispondenti alle prescrizioni tecniche.     Nessuna  verifica  da  parte  della  piattaforma  e'  effettuata, invece, sul  contenuto  dei  files  PDF/A  comunicati  e  sulla  loro conformita' rispetto a quelli gia' pubblicati nel  sito  intemet  del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.     |  
|   |                                 Art. 2             Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche 
   1. I documenti  informatici  che  non  rispettano  le  prescrizioni tecniche di cui all'Allegato A sono, con la specifica indicazione  di errore,  direttamente  segnalati  dalla  piattaforma  informatica  al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il  soggetto  incaricato  comunica  alla  piattaforma   i   documenti rispondenti  alle  prescrizioni  tecniche,  entro   l'ottavo   giorno antecedente la votazione.     |  
|   |                                 Art. 3                               Finalita' 
   1. Il sito  internet  del  Ministero  dell'interno,  nella  sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato  ammesso,  per  denominazione del partito,  del  movimento  politico  o  della  lista  nonche'  per circoscrizione in occasione  delle  elezioni  europee  ed  anche  per collegio in caso di elezioni politiche.     |  
|   |                                 Art. 4                          Disposizioni finali 
   1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Il  Ministero dell'interno  vi  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 20 marzo 2019 
                                                  Il Ministro: Salvini     |  
|   |  
 
 | 
 |