| Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 19 marzo 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione della  denominazione  «Piave» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in  forza al regolamento (CE) 443/2010 della Commissione del  21  maggio  2010.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                   per la promozione della qualita'                     agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione  del  21  maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L 126 del 22 maggio 2010, con il quale e' stata iscritta  nel  registro delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del  Consiglio  che  prevede  la  modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP  a seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o   fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio  in  particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Vista la determinazione della Regione Veneto n. 97383 del 11  marzo 2019, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' fino ad  agosto 2019 di modificare temporaneamente la quantita' minima dei foraggi  e il contenuto  minimo  di  sostanza  secca  della  razione  alimentare proveniente  dalla  zona  geografica  delimitata   del   Piave   DOP, portandoli, rispettivamente,  dal  70%  al  40%  e  dal  50%  al  30% corrispondenti ad una riduzione  di  circa  il  45%  per  entrambi  i requisiti presenti nel disciplinare;   Considerato che, dalle relazioni tecniche e dal provvedimento della Regione  Veneto,  emerge  con  chiarezza  che  l'andamento  climatico eccezionale  dell'anno   2018   ha   comportato   una   significativa diminuzione della produzione di foraggi da prati e pascoli;   Considerato  che  il  disciplinare  di  produzione  del  Piave  DOP all'art.  5  secondo  periodo,  primo  punto   elenco   prevede   che «l'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere  ai  seguenti requisiti: minimo il 70% dei  foraggi  e  il  50%  della  razione  in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art.  3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano» e che il  mantenimento  di  tali  vincoli  non  permetterebbe  ai  soggetti interessati la produzione del Piave DOP;   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare di produzione del Piave DOP ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma  3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al disciplinare di produzione della DOP «Piave» attualmente  vigente, affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione della  denominazione  «Piave»  al  regolamento  (CE)  443/2010  della Commissione del 22 maggio 2010 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee L 126 del 22 maggio 2010.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP «Piave» e' temporanea e si applica fino al 31 agosto 2019 a decorrere dalla data di  pubblicazione  della  stessa  sul  sito  internet  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo. 
     Roma, 19 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Abate     |  
|   |  Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della  denominazione di origine protetta «Piave» ai  sensi  dell'art.  53,  punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio. 
     Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Piave» pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 136 del 14 giugno 2010 e' cosi modificato:       L'art. 5, secondo periodo, primo punto elenco e' sostituito nel seguente modo:         «L'alimentazione delle bovine lattifere  deve  rispondere  ai seguenti requisiti:           minimo il 40%  dei  foraggi  e  il  30%  della  razione  in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art.  3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;».     Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano esclusivamente fino al 31 agosto 2019.     |  
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