| Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 26 marzo 2019, n. 28 |  
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul  sistema bancario e finanziario.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
                         Istituzione e durata 
   1. E' istituita, per la durata della XVIII  legislatura,  ai  sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di  seguito  denominata «Commissione».   2. La Commissione presenta annualmente alle  Camere  una  relazione sull'attivita'  e  sui  risultati  dell'inchiesta  nonche'  eventuali proposte di  modifica  al  quadro  normativo  sulle  materie  oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta  altresi' alle Camere una  relazione  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di  minoranza.  Il  presidente della  Commissione  trasmette  alle  Camere,  dopo  sei  mesi   dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato  dei lavori.   
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note all'art. 1:               - Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  il          seguente:               «Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su          materie di pubblico interesse.               A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una          Commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione          dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta  procede  alle          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse          limitazioni della autorita' giudiziaria.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                             Composizione 
   1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione al  numero  dei  componenti  dei  gruppi  parlamentari,   assicurando comunque  la  presenza  di  un  rappresentante  per  ciascun   gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.   2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza  della Camera  di  appartenenza  l'assenza  di   precedenti   incarichi   di amministrazione o di controllo o  rapporti  di  collaborazione  e  di consulenza continuativa con  gli  enti  creditizi  e  le  imprese  di investimento oggetto dell'inchiesta.   3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei  componenti, convocano  la  Commissione  per  la  costituzione   dell'ufficio   di presidenza.   4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se nessuno riporta la maggioranza  assoluta  dei  voti,  si  procede  al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in ballottaggio il piu' anziano di eta'.   5. La Commissione elegge al proprio interno  due  vicepresidenti  e due   segretari.   Per   l'elezione,   rispettivamente,    dei    due vicepresidenti  e  dei  due  segretari,  ciascun   componente   della Commissione scrive sulla propria scheda un  solo  nome.  Sono  eletti coloro che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In  caso  di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.   6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche  in  caso  di elezioni suppletive.     |  
|   |                                 Art. 3 
                              Competenze 
   1. La Commissione ha il compito di:     a)  acquisire  e  analizzare  la  documentazione  raccolta  dalla Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sul  sistema   bancario   e finanziario  istituita  nella  XVII  legislatura  in  previsione   di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze  previste  ai sensi del presente articolo;     b) analizzare e valutare le condizioni al fine di  istituire  una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello  della Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  o  estendere  la competenza  della  Direzione  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari,  quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e  culturali  delle procure della Repubblica per il piu' spedito ed efficace contrasto  a tale tipologia di criminalita';     c) effettuare un'analisi  di  diritto  comparato  tra  gli  Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine  di  individuare, caso per caso, le modalita' di recepimento  e  di  applicazione  agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea  in  materia di vigilanza e requisiti prudenziali e  valutare  gli  effetti  delle medesime modalita' di recepimento e di  applicazione  per  le  banche popolari e di credito cooperativo italiane;     d) analizzare la normativa in materia di  incompatibilita'  e  di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti  delle autorita' di vigilanza, in particolare della  Banca  d'Italia,  della Commissione  nazionale  per  le  societa'  e   la   borsa   (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e  della Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione   (COVIP),   nonche' verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;     e) verificare se  e  in  quale  misura  il  percorso  attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al  rischio  del credito  commerciale  e  da  un'attenzione  relativamente  scarsa  al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;     f)  analizzare  le  disposizioni  emanate  dalle   autorita'   di vigilanza  nei  confronti  degli  organi  di  amministrazione  e   di controllo degli enti creditizi in materia  di  gestione  dei  crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;     g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le  forme  diverse  da  depositi  ed  investimenti,  quali,  ad esempio,  le  gestioni  separate  dei  fondi   per   le   prestazioni assicurative e previdenziali;     h) indagare sulle dinamiche di espansione  e  riassorbimento  del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini  di  un suo necessario reinquadramento nella generale tutela del risparmio;     i) indagare sul tendenziale  cambiamento  di  assetto  del  conto economico  del   sistema   bancario   dal   tradizionale   baricentro dell'attivita'  creditizia  al  crescente  peso  delle  attivita'  di risparmio gestito e servizi;     l) indagare sulla  solidita',  efficienza  e  organizzazione  del sistema dei confidi e sul rischio di impatto  di  questi  sugli  enti pubblici sia  in  qualita'  di  sottoscrittori  sia  in  qualita'  di controassicuratori;     m) esaminare la normativa  relativa  alla  procedura  di  calcolo delle soglie dei  tassi  di  usura,  nonche'  indagare  sul  fenomeno dell'anatocismo bancario, in  relazione  alla  normativa  vigente  in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla  luce della  evoluzione  giurisprudenziale  in  materia  di  usura   e   di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul  modello  e  sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;     n) analizzare e valutare il debito pubblico nella  componente  di esposizione   al   rischio   in   relazione   alle   garanzie   sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);     o) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali;     p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi  o  di dissesto  e  destinatari,  anche  in  forma  indiretta,  di   risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di  risoluzione,  verificando in particolar modo:       1) le modalita'  di  raccolta  della  provvista  e  i  prodotti finanziari utilizzati;       2) i criteri di remunerazione degli esponenti degli  organi  di amministrazione  e  di  controllo   e   dei   manager,   nonche'   la realizzazione di  operazioni  con  parti  correlate  suscettibili  di conflitto di interesse;       3) la correttezza del  collocamento  presso  il  pubblico,  con riferimento  ai  piccoli  risparmiatori  e   agli   investitori   non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie e alle obbligazioni di societa'  e  compagnie  commerciali,  siano  esse  in attivita' o fallite o in liquidazione, che non abbiano  rimborsato  i rispettivi titoli agli investitori;       4)  le  forme  di  erogazione  del  credito  a  prenditori   di particolare  rilievo,  compresi  gli  esponenti   degli   organi   di amministrazione e di controllo degli stessi enti creditizi  erogatori o delle societa' da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi  dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;       5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati,  tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;       6) la struttura dei  costi,  la  ristrutturazione  del  modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;       7) l'osservanza degli  obblighi  di  diligenza,  trasparenza  e correttezza nell'allocazione di prodotti  finanziari,  nonche'  degli obblighi di corretta informazione agli investitori;     q) verificare la congruita' della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le  proposte  di carattere legislativo piu' idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;     r)  verificare  l'efficacia  delle  attivita'  di  vigilanza  sul sistema bancario e sui  mercati  finanziari  poste  in  essere  dagli organi  preposti,  in  relazione  alla  tutela  del  risparmio,  alla modalita' di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalita'  di  applicazione  e all'idoneita' degli  interventi,  dei  poteri  sanzionatori  e  degli strumenti  di  controllo  disposti,  nonche'  all'adeguatezza   delle modalita' di presidio dai rischi e di salvaguardia della  trasparenza dei mercati;     s)  valutare  l'adeguatezza  della   disciplina   legislativa   e regolamentare  nazionale  ed   europea   sul   sistema   bancario   e finanziario,  nonche'  sul  sistema  di  vigilanza  con   particolare riferimento alla qualita' e al carattere degli  strumenti  utilizzati dall'autorita' di vigilanza per verificare il rispetto dei  requisiti di patrimonializzazione, anche ai  fini  della  prevenzione  e  della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del  debito sovrano;     t)  verificare  l'efficacia  dello  strumento  di   conciliazione dell'arbitrato bancario;     u) verificare l'operato delle agenzie di rating, con  particolare riferimento all'affidabilita' e all'imparzialita'  delle  stesse,  al fine di valutare:       1) la  realizzazione  da  parte  delle  agenzie  di  rating  di meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalita' e le tempistiche  dei declassamenti,  condizionando  cosi'   investimenti   e   transazioni internazionali;       2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di rating, al fine di verificare gli effetti del loro  possibile  conflitto  interno  di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto  nei  confronti degli Stati sovrani;     v) procedere alle  eventuali  ulteriori  indagini  necessarie  al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in  relazione  alle competenze previste dal presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Attivita' di indagine 
   1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria.   2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.   3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto  delle  indagini  di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio  ne'  il segreto professionale o  quello  bancario,  fatta  eccezione  per  il segreto tra difensore e parte processuale  nell'ambito  del  mandato. Per il segreto di Stato si applica  quanto  previsto  dalla  legge  3 agosto 2007, n. 124.   4.  Qualora  gli  atti  o   i   documenti   attinenti   all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al  vincolo  del  segreto  da parte delle competenti Commissioni parlamentari di  inchiesta,  detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione.   5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti  che  restringano la liberta' e la segretezza della  corrispondenza  e  di  ogni  altra forma di comunicazione nonche' la  liberta'  personale,  fatto  salvo l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di procedura penale.  
           Note all'art. 4:               - Il testo  dell'art.  366  del  codice  penale  e'  il          seguente:               «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -          Chiunque,  nominato  dall'autorita'   giudiziaria   perito,          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con          la multa da euro 30 a euro 516.               Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di          assumere o di adempiere le funzioni medesime.               Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare          una funzione giudiziaria.               Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o          dall'arte.».               - Il testo  dell'art.  372  del  codice  penale  e'  il          seguente:               «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la          reclusione da due a sei anni.».               - La legge 3 agosto 2007, n.  124,  reca:  «Sistema  di          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova          disciplina del segreto.».               - Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale          e' il seguente:               «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la          mancata comparizione ha dato causa.               2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».   |  
|   |                                 Art. 5 
                     Richiesta di atti e documenti 
   1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  o documenti  relativi  a  procedimenti  o  inchieste  in  corso  presso l'autorita'  giudiziaria  o   altri   organi   inquirenti,   inerenti all'oggetto   dell'inchiesta.   L'autorita'   giudiziaria    provvede tempestivamente e puo'  ritardare,  con  decreto  motivato  solo  per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti  e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato.  Quando  tali  ragioni  vengono  meno,  l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere  quanto  richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti anche di propria iniziativa.   2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione  a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.  Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti  e  i  documenti attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini preliminari.  
           Note all'art. 5:               - Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale          e' il seguente:               «Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli   atti          d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla  polizia          giudiziaria  sono  coperti  dal  segreto  fino   a   quando          l'imputato non ne possa avere conoscenza e,  comunque,  non          oltre la chiusura delle indagini preliminari.               2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto          previsto dall'art. 114, consentire, con  decreto  motivato,          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal          caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso   la          segreteria del pubblico ministero.               3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'          disporre con decreto motivato:                 a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;                 b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate          operazioni.».   |  
|   |                                 Art. 6 
                          Obbligo del segreto 
   1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra  persona  che  collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta  oppure  ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al  segreto,  anche  dopo  la  cessazione  dell'incarico,  per  tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al  procedimento  di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.   2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.   3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse  pene si applicano a chiunque diffonda in  tutto  o  in  parte,  anche  per riassunto o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento  di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.  
           Note all'art. 6:               - Il testo  dell'art.  326  del  codice  penale  e'  il          seguente:               «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre          anni.               Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la          reclusione fino a un anno.               Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino          a due anni.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                        Organizzazione interna 
   1. Le  sedute  della  Commissione  sono  pubbliche,  salvo  che  la Commissione disponga diversamente.   2.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono disciplinati da un regolamento interno, approvato  dalla  Commissione stessa  prima  dell'inizio  dei  lavori.  Ciascun  componente   della Commissione puo' proporre modifiche al regolamento.   3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute necessarie.  Il  presidente  effettua  le  designazioni  sentita   la Commissione.   4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce  di personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.   5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di  180.000  euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera  dei  deputati.  I  Presidenti  del Senato  della  Repubblica  e   della   Camera   dei   deputati,   con determinazione adottata d'intesa tra  loro,  possono  autorizzare  un incremento delle spese di cui  al  periodo  precedente,  comunque  in misura non  superiore  al  30  per  cento,  a  seguito  di  richiesta formulata dal presidente  della  Commissione  per  motivate  esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 26 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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