| Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |  
| DELIBERA 20 marzo 2019 |  
| Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2019. (Delibera n. 27592).  |  
  |  
 |  
 
                          L'AUTORITA' GARANTE                    DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
   Nella sua adunanza del 20 marzo 2019;   Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;   Visto  il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.   287/90, introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima  applicazione, all'onere derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'  si  provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50  milioni  di  euro,  fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;   Visto il  comma  7-quater  dell'art.  10  della  legge  n.  287/90, introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014,  il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima con propria deliberazione e che eventuali variazioni della  misura  e delle   modalita'   di   contribuzione   possono   essere    adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal  bilancio  approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;   Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il contributo  agli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  e'  stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della  legge  n.  287/90 nella  misura  dello  0,08  per  mille   del   fatturato   risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;   Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25876  del  24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di  limitare  quanto piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e  2016  dello  0,02 per mille rispetto  all'aliquota  disposta  dalla  legge,  fissandolo nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;   Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017, la quale  ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della legge n. 287/90, il contributo  dello  0,021  per  mille,  fissandolo nella  misura  dello  0,059  per  mille  del   fatturato   risultante dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16 della legge n. 287/90;   Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della legge n. 287/90, il contributo  dello  0,025  per  mille,  fissandolo nella  misura  dello  0,055  per  mille  del   fatturato   risultante dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16 della legge n. 287/90;   Vista la propria delibera n. 27580 del 7 marzo  2019  la  quale  ha confermato, ai sensi dell'art. 10,  comma  7-quater  della  legge  n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille, fissandolo per l'anno 2019 nella misura dello  0,055  per  mille  del  fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data  della  delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori  a  50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;   Ritenuto di dover  adottare,  come  previsto  dall'art.  10,  comma 7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo  agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» per  l'anno  2019,  al  fine  di  fornire  indicazioni  alle societa' tenute al pagamento; 
                               Delibera: 
   a) di approvare il documento recante  «Modalita'  di  contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente  deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato A);   b) di approvare il documento recante  le  «Istruzioni  relative  al versamento del contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  l'anno  2019»  allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato B);   La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
     Roma, 20 marzo 2019 
                                           Il Presidente f.f.: Muscolo  Il segretario generale: Arena     |  
|   |                                                             Allegato A   Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019. 
                                Art. 1. 
                                Oggetto 
     1. Il presente documento contiene le modalita'  di  contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10,  comma  7-ter,  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi  dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.     |  
|   |                                                             Allegato B   Istruzioni relative  al  versamento  del  contributo  agli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del  mercato per l'anno 2019   Premessa.     L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27, ha aggiunto i commi 7-ter e  7-quater  all'art.  10  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287.     Ai sensi dell'art.  10,  comma  7-ter,  della  legge  n.  287/90, introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere  derivante  dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante  un  contributo  di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa'  di  capitale,  con  ricavi  totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e la soglia massima di contribuzione a carico  di  ciascuna  impresa  che  non  puo'  essere superiore a cento volte la misura minima.     Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90  per gli anni successivi, a decorrere dall'anno  2014,  il  contributo  e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente  all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima  con  propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono  essere  adottate  dall'Autorita'  con  propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille  del  fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione  della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.     L'Autorita', nell'adunanza del 20 marzo  2019,  ha  approvato  le presenti istruzioni con  le  quali  intende  fornire  indicazioni  ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2019.  A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione  dei ricavi su cui calcolare il contributo.     Sono tenute al versamento del contributo le societa' di  capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1  del  conto  economico (ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni)  del  bilancio  annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 7 marzo  2019 - superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri  stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.  B. Misura del contributo.     Per l'anno 2019, il contributo e' pari allo 0,055 per  mille  del fatturato risultante dall'ultimo  bilancio  annuale  approvato  dalle societa' di capitale alla data del 7 marzo 2019.     Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai  ricavi risultanti dalla voce A1 del conto  economico  del  bilancio  annuale approvato alla data del  7  marzo  2019,  fermi  restando  i  criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.     La soglia massima di contribuzione a carico di  ciascuna  impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.  C. Modalita' e termini di versamento del contributo.     Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.     Il pagamento del contributo potra'  essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verra' spedito  a  ciascuna  societa' contribuente, tramite posta  elettronica  certificata,  o  per  posta ordinaria in caso di assenza di un  indirizzo  di  posta  elettronica certificata, l'avviso di pagamento PagoPA.     Tale avviso potra' essere pagato:       presso gli  sportelli  bancari  sul  territorio  nazionale  dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;       attraverso le  soluzioni  di  remote  banking/internet  banking messe a disposizione dai PSP abilitati;       presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);       presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.     L'elenco aggiornato dei PSP abilitati  e'  disponibile  sul  sito internet dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AGID)  all'indirizzo: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.     Resta ferma, comunque, la facolta'  di  effettuare  il  pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11  intestato a «Autorita' Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN  IT83F  05696  03225 0000 70000 X11.     All'atto del versamento tramite bonifico, nella  causale  per  il beneficiario, devono essere indicati la  denominazione  del  soggetto tenuto al versamento,  il  codice  fiscale  e  la  descrizione  della causale del versamento.     Il mancato o parziale  versamento  del  contributo  entro  il  31 luglio  2019  comporta  -  previo  avviso  bonario  -  l'avvio  della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo,  delle  somme  non versate sulle quali  saranno  dovute,  oltre  agli  interessi  legali applicati a partire  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.     Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  e'  possibile contattare l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, inviando   un   messaggio   alla   casella   di   posta   elettronica contributo@agcm.it oppure telefonicamente allo  0647805242  (servizio attivo dal 1° giugno al 31 agosto 2019 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedi' al venerdi').     |  
|   |                                 Art. 2. 
             Soggetti tenuti al versamento del contributo 
     1. Ai sensi dell'art. 10, comma  7-ter,  della  legge  n.  287/90 l'obbligo del versamento del  contributo  e'  posto  a  carico  delle societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di euro. Al fine di individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)  dell'ultimo  bilancio annuale approvato alla data  del  7  marzo  2019,  fermi  restando  i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                         Misura del contributo 
     1. Per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater,  della legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella  misura  dello  0,055 per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato alla data del 7 marzo 2019, dalle societa'  di  capitale  con  ricavi totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.     2. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.     |  
|   |                                 Art. 4. 
                   Termini e modalita' di versamento 
     1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge  n.  287/90 il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita' indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019».     2. Per l'anno 2019  il  versamento  del  contributo  deve  essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.     |  
|   |                                 Art. 5. 
                               Controlli 
     1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento  in  ordine  al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.     |  
|   |                                 Art. 6. 
                               Interessi 
     1.  In  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento   del contributo,  oltre  all'importo  non  versato  saranno   dovuti   gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data  di  scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2019.     |  
|   |                                 Art. 7. 
                         Riscossione coattiva 
     1. In  caso  di  omesso  o  parziale  versamento  del  contributo l'Autorita' procedera' alla  riscossione  coattiva,  mediante  ruolo, delle somme non  versate  sulle  quali  saranno  dovute,  oltre  agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.     |  
|   |                                 Art. 8. 
                          Indebiti versamenti 
     1. In caso di versamenti  di  contributi  non  dovuti  ovvero  in misura  superiore  a   quella   dovuta,   e'   possibile   presentare all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata  da  idonea documentazione giustificativa. Tale  documentazione  comprende  copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce  e  ogni  altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.     |  
|   |  
 
 | 
 |