Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 7 marzo 2019, n. 73726 |
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018. |
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Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo interessati Al Comune di Genova Al Comune di Campomorone Al Comune di Ceranesi Al Comune di Mignanego Al Comune di Sant'Olcese Al Comune di Serra Ricco' Al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel Comune di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 Alla Regione Liguria Alle Camere di commercio interessate Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati All'Agenzia delle entrate 1. Premessa. L'art. 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (nel seguito, decreto-legge n. 109/2018), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito una zona franca urbana nel territorio della Citta' metropolitana di Genova (nel seguito, zona franca urbana) a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018. Il medesimo art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 ha demandato la perimetrazione della zona franca urbana a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova. In attuazione di tale previsione, e' stato emanato il decreto del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n. 24, con il quale e' stata definita la perimetrazione della zona franca urbana. L'art. 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, legge di bilancio 2019), modificando l'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018, ha esteso le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti gia' esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresi' riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attivita', anche alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019. Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita' di fruizione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni (nel seguito, «decreto ministeriale 10 aprile 2013»), a cui il medesimo art. 8 rinvia, e sono altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2013, le modalita' e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo. 2. Definizioni. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; c) «regolamento 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019; d) «regolamento 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; e) «TUIR»: Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; f) «Carta nazionale dei servizi»: documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare (art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); g) «fatturato»: l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo e' desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi. 3. Perimetrazione della zona franca urbana. La zona franca urbana, cosi' come perimetrata dal Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova, comprende i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Ricco', nonche' i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova. 4. Risorse finanziarie disponibili. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro 9.900.000,00 per il 2018, euro 49.500.000,00 per il 2019 ed euro 49.500.000,00 per il 2020. 5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni. Possono beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 6; b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla lettera d) del paragrafo 6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto ai punti 5.8 e 5.9 per alcune tipologie di soggetti istanti, ivi specificate. 5.1 Costituzione. Tutte le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8. Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione oppure di iscrizione al registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di presentazione dell'istanza, la comunicazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. 5.2 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana. L'attivita' del soggetto richiedente nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana deve essere gia' avviata alla data del 14 agosto 2018. A tal fine, rileva l'avvio dell'attivita' come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, la data di inizio attivita' comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni. Possono altresi' accedere alle agevolazioni le sole imprese che, disponendo della sede principale o della sede operativa ubicata all'interno della zona franca urbana, hanno avviato l'attivita' nel predetto territorio in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero, le sole imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019. In questo ultimo caso, l'efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell'agevolazione restano condizionate all'avvio dell'attivita' nella zona franca urbana, il quale dovra' essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3 alla presente circolare). Il mancato avvio dell'attivita' nella zona franca urbana entro il previsto termine comporta la decadenza dalle agevolazioni. 5.3 Ubicazione all'interno della zona franca urbana. I soggetti istanti, per l'esercizio dell'attivita' economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilita' regolarmente registrato, della sede principale o di una sede operativa all'interno della zona franca urbana. Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere stata regolarmente segnalata alla competente Camera di commercio e risultare dal relativo certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede deve essere stata comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il requisito di ubicazione all'interno della zona franca urbana deve essere attestato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova. L'attestazione, redatta in conformita' al modello riportato nell'allegato n. 2 alla presente circolare, deve essere allegata all'istanza di cui al paragrafo 8. Per le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, si impegnano ad avviare un'attivita' economica nella zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, la citata attestazione deve essere allegata, invece, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiamata al paragrafo precedente. Le istanze prive della menzionata attestazione sono irricevibili. 5.4 Attivita' economica. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento 1407/2013, del regolamento 1408/2013 e del regolamento 717/2014. Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attivita' economica, compresi quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito ad una delle attivita' svolte nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8, come risultante dal certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla comunicazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Per le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, non hanno ancora avviato l'attivita' in zona franca urbana, fara' fede, ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile, il codice ATECO 2007 relativo all'attivita' dichiarata nella medesima istanza, fatte salve le successive verifiche. Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte congiuntamente attivita' rientranti nel campo di applicazione di due o piu' regolamenti de minimis, il soggetto istante puo' richiedere le agevolazioni in ragione di una delle attivita' svolte nella predetta sede. Il regolamento de minimis applicato sara', pertanto, quello riferito a tale attivita'; in tali casi, il soggetto beneficiario deve assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto. Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attivita' anche al di fuori della zona franca urbana, dal punto di vista contabile andra' garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno. 5.5 Assenza di procedure concorsuali. I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali. 5.6 Sanzioni interdittive. Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5.7 Incompatibilita' delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi. I contribuenti cui e' applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilita' ex art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' il regime fiscale forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 8, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5.8 Assenza richieste di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 109/2018. Alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8, i soggetti istanti non devono aver richiesto l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 109/2018, recanti, rispettivamente, «Misure in materia fiscale» e «Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento». Il predetto requisito per l'accesso alle agevolazioni non si applica alle sole imprese che hanno avviato l'attivita' nella zona franca urbana in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019. 5.9 Riduzione del fatturato. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, devono dimostrare di aver subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017. Il predetto requisito per l'accesso alle agevolazioni non si applica: a) alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l'attivita' nella zona franca urbana tra il 14 agosto 2017 e il 14 agosto 2018; b) alle imprese che hanno avviato l'attivita' nel medesimo territorio in data successiva al 14 agosto 2018; c) alle imprese che, non avendo ancora avviato l'attivita' nella zona franca urbana alla data di presentazione dell'istanza, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019. 6. Agevolazioni concedibili. Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive: a) esenzione dalle imposte sui redditi; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive; c) esenzione dall'imposta municipale propria; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella zona franca urbana alla data del 14 agosto 2018, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5. Alle sole imprese che hanno avviato l'attivita' in zona franca urbana in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le citate agevolazioni fiscali e contributive sono riconosciute, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018, per i soli primi dodici mesi di attivita'. I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5, possono beneficiare esclusivamente dell'esonero di cui alla sopra riportata lettera d). a) Esenzione dalle imposte sui redditi. E' esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per ciascuno periodo di imposta ammesso, fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni. E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente circolare, nei periodi di imposta ammessi. Ne consegue che l'esenzione in argomento non puo' essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quelli sopra richiamati. Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del TUIR, ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. Parimenti, non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al primo periodo d'imposta ammesso, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma l dell'art. 83 del TUIR. Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria per lo svolgimento, nello stesso territorio, di attivita' di lavoro dipendente. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca urbana per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e l'ammontare di tutti i ricavi o compensi e altri proventi. Solo per il periodo di imposta in corso alla data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, il soggetto beneficiario, qualora non abbia ancora implementato la predetta contabilita' separata, deve conservare una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale e' possibile beneficiare dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Ai fini dei controlli, il soggetto beneficiario deve, quindi, predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l'ammontare del reddito agevolato, redatto sulla base della documentazione di cui sopra e di criteri obiettivi sostanzialmente coerenti a quelli seguiti per la tenuta di una «contabilita' separata». Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'articolo l del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive. Per ogni periodo di imposta ammesso, dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato, nel limite di euro 200.000,00, il valore della produzione netta derivante dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca urbana. Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al primo periodo d'imposta ammesso, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca urbana, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. c) Esenzione dall'imposta municipale propria. Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attivita' economica, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per ognuno dei periodi d'imposta ammessi. d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Ai soggetti beneficiari e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero e' previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove e' svolta l'attivita' all'interno della zona franca urbana. L'esonero e' riconosciuto con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ammessi. 7. Intensita' delle agevolazioni. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013, del regolamento 1408/2013 e del regolamento 717/2014. Ciascun soggetto puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero: a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00; b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall'art. 3 del regolamento 1408/2013; c) nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di euro 30.000,00. Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o piu' attivita' ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, e' applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che l'attivita' di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto. Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento 1407/2013. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese, sono anch'esse considerate una «impresa unica». 8. Modalita' e termini di presentazione delle istanze. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 alla presente circolare. L'istanza deve essere presentata in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica dal registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni. L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, e' bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente e' richiesto il possesso di una PEC attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel registro delle imprese e' condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Nell'istanza, il soggetto richiedente deve indicare: a) gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute a titolo di de minimis e in termini di «impresa unica» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante, che, puo' non coincidere con l'anno solare; b) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza. Il dato di cui alla lettera b) non deve essere indicato nell'istanza nei soli casi in cui il soggetto richiedente sia costituito o attivo da meno di dodici mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, ovvero, non abbia ancora avviato l'attivita' alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro 31 dicembre 2019. La data di avvio dell'attivita' e' quella comunicata alla competente Camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di inizio attivita' comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 16 aprile 2019 e sino alle ore 12,00 del 21 maggio 2019. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come le istanze presentate con modalita' difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Per i soggetti istanti amministrati da una o piu' persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica puo' avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it La richiesta, che potra' essere inoltrata a partire dalle ore 10,00 dell'11 aprile 2019 ed entro le ore 10,00 del 16 maggio 2019, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. 9. Modalita' di concessione delle agevolazioni. Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis di cui al paragrafo 7 e degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall'«impresa unica» nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario e' determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 4 con le seguenti modalita': a) il 40% delle risorse disponibili e' ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l'efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis ottenibili da ciascun soggetto menzionato al paragrafo 7; b) il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), e' ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacita' di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di dodici mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, nonche' per i soggetti richiedenti che non hanno ancora avviato l'attivita' alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro 31 dicembre 2019, il reddito e' convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della zona franca urbana. Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 10. Informazioni antimafia. Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni e' sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive. 11. Modalita' di fruizione delle agevolazioni. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate. Sul punto, si rinvia a quanto piu' ampiamente specificato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalita' di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell'Aquila. Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, cosi' come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 9. Le agevolazioni riconosciute ai soggetti gia' operanti nella zona franca urbana alla data del 14 agosto 2018, sono fruibili fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che le imposte e i contributi esentati devono, in ogni caso, essere riferiti ai periodi di imposta ammissibili (2018 e 2019). Per le imprese che hanno avviato l'attivita' in zona franca urbana in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le agevolazioni riconosciute sono fruibili per i soli dodici mesi successivi alla data di avvio dell'attivita' nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana, come risultante dal certificato camerale. In tali casi, i periodi di imposta ammissibili alle esenzioni fiscali e contributive di cui al paragrafo 6 sono quelli ricadenti nel predetto arco temporale di dodici mesi. Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle societa' «trasparenti», nonche' ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformita' con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell'istanza di cui al paragrafo 8. 12. Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1 e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione. 13. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario. Qualora l'agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario superi l'importo di euro 10.000,00 su base annua (ossia per ciascuno dei due periodi di imposta ammissibili), i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sulla presente circolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dandone comunicazione al Ministero entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione di cui al paragrafo 9. 14. Informazioni e contatti. Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.
Roma, 7 marzo 2019
Il direttore generale: Aria |
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MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA
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| Allegato 3
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