| Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| CIRCOLARE 7 marzo 2019, n. 73726 |  
| Modalita' e termini di presentazione delle istanze  di  accesso  alle agevolazioni in favore delle imprese e dei  titolari  di  reddito  di lavoro autonomo localizzati nella zona  franca  urbana  istituita  ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova a seguito del  crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada  A10,  noto  come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.  |  
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                                Alle imprese e ai titolari di reddito                                di lavoro autonomo interessati                                       Al Comune di Genova                                                  Al Comune di Campomorone                                             Al Comune di Ceranesi                                                Al Comune di Mignanego                                               Al Comune di Sant'Olcese                                             Al Comune di Serra Ricco'                                             Al Commissario delegato                                                 per l'emergenza determinatasi                                        nel Comune di Genova a seguito                                       del crollo di un tratto                                              del viadotto Polcevera                                               dell'autostrada A10                                               Alla Regione Liguria                                                 Alle Camere di commercio                                                  interessate                                                     Alle Prefetture - Uffici territoriali                                     del Governo interessati                                         All'Agenzia delle entrate               1. Premessa.   L'art. 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (nel  seguito, decreto-legge n.  109/2018),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito una zona  franca  urbana nel territorio della Citta' metropolitana  di  Genova  (nel  seguito, zona franca urbana) a seguito del crollo di un  tratto  del  viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come  «ponte  Morandi»,  avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.   Il medesimo art. 8 del decreto-legge n. 109/2018  ha  demandato  la perimetrazione della zona franca urbana a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la  Regione Liguria e con il Comune di Genova.   In attuazione di tale previsione, e' stato emanato il  decreto  del Commissario delegato per l'emergenza,  di  concerto  con  la  Regione Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n.  24,  con  il quale e' stata definita la perimetrazione della zona franca urbana.   L'art. 1, comma 1020, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  (nel seguito,  legge  di  bilancio  2019),  modificando   l'art.   8   del decreto-legge n. 109/2018, ha esteso le agevolazioni  al  periodo  di imposta 2019 per i soggetti gia' esistenti,  ossia  le  imprese  e  i titolari di reddito di lavoro autonomo  che  hanno  subito,  a  causa dell'evento, una riduzione del fatturato  di  almeno  il  25%  ed  ha altresi' riconosciuto  le  medesime  agevolazioni,  limitatamente  al primo anno di loro attivita',  anche  alle  imprese  che  avviano  la propria attivita' all'interno della zona franca urbana  entro  il  31 dicembre 2019.   Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in  merito  alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e  alle  modalita' di fruizione delle agevolazioni, nel  rispetto  di  quanto  stabilito dall'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 e, per quanto da  esso  non diversamente disposto, dal decreto  ministeriale  10  aprile  2013  e successive  modificazioni  (nel  seguito,  «decreto  ministeriale  10 aprile 2013»), a cui il medesimo  art.  8  rinvia,  e  sono  altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del decreto ministeriale 10 aprile 2013, le  modalita'  e  i  termini  di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese  e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.  2. Definizioni.   Ai  fini  della  presente  circolare,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:   a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;   b) «regolamento 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;   c) «regolamento 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  352  del  24  dicembre  2013, modificato  dal  regolamento  (UE) 2019/316  del  21  febbraio  2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I  del 22 febbraio 2019;   d) «regolamento 717/2014»: il regolamento (UE)  n.  717/2014  della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della  pesca  e  dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del  28 giugno 2014;   e) «TUIR»: Testo unico  delle  imposte  sui  redditi  (decreto  del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;   f) «Carta nazionale dei servizi»: documento d'identita'  munito  di elementi per l'identificazione  fisica  del  titolare  rilasciato  su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare (art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);   g)  «fatturato»:  l'«ammontare  complessivo  dei  ricavi»,  il  cui importo e' desumibile dal quadro «RS» dei  modelli  di  dichiarazione dei redditi.  3. Perimetrazione della zona franca urbana.   La zona franca  urbana,  cosi'  come  perimetrata  dal  Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di  Genova,  comprende  i  Comuni  di  Campomorone,  Ceranesi, Mignanego,  Sant'Olcese  e   Serra   Ricco',   nonche'   i   Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e  Ponente  del Comune di Genova.  4. Risorse finanziarie disponibili.   Per la concessione delle agevolazioni sono  disponibili,  al  netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro  9.900.000,00  per il 2018, euro 49.500.000,00 per il 2019 ed euro 49.500.000,00 per  il 2020.  5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni.   Possono beneficiare delle agevolazioni:   a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte  le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 6;   b)  i  titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  con  esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla lettera d) del paragrafo 6.   Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti  devono essere in possesso di tutti i requisiti di  seguito  elencati,  fatto salvo quanto previsto ai punti 5.8 e  5.9  per  alcune  tipologie  di soggetti istanti, ivi specificate.   5.1 Costituzione.   Tutte le imprese devono essere costituite e  regolarmente  iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8.   Ai fini di cui sopra, rileva la  data  di  costituzione  oppure  di iscrizione al registro delle  imprese  per  quelle  non  tenute  alla costituzione con  apposito  atto,  come  risultante  dal  certificato camerale dell'impresa.   I titolari di reddito di lavoro autonomo  devono  aver  presentato, alla data di presentazione  dell'istanza,  la  comunicazione  di  cui all'art. 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.   5.2 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana.   L'attivita' del soggetto richiedente nella sede principale o  nella sede operativa ubicata nella zona  franca  urbana  deve  essere  gia' avviata alla data del 14 agosto 2018.   A tal  fine,  rileva  l'avvio  dell'attivita'  come  risultante  da certificato camerale, ovvero, nel caso  di  titolari  di  reddito  di lavoro autonomo, la data di inizio attivita'  comunicata  all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio  attivita'  di  cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n.  633  del 1972 e successive modificazioni e integrazioni.   Possono altresi' accedere alle agevolazioni le  sole  imprese  che, disponendo della sede  principale  o  della  sede  operativa  ubicata all'interno della zona franca urbana, hanno avviato  l'attivita'  nel predetto territorio in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero,  le sole imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.   In questo ultimo caso, l'efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente  fruizione  dell'agevolazione  restano  condizionate all'avvio dell'attivita' nella zona franca urbana,  il  quale  dovra' essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di  atto notorio (allegato n. 3 alla presente circolare).   Il mancato avvio dell'attivita' nella zona franca urbana  entro  il previsto termine comporta la decadenza dalle agevolazioni.   5.3 Ubicazione all'interno della zona franca urbana.   I  soggetti  istanti,  per  l'esercizio  dell'attivita'  economica, devono disporre, sulla base di un  idoneo  titolo  di  disponibilita' regolarmente  registrato,  della  sede  principale  o  di  una   sede operativa all'interno della zona franca urbana.   Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere stata regolarmente segnalata  alla  competente  Camera  di  commercio  e  risultare  dal relativo certificato camerale.   Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede  deve  essere stata  comunicata  all'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi  di  quanto previsto  dal  citato  art.  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  e  successive  modificazioni  e integrazioni.   Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il requisito di  ubicazione all'interno della zona franca  urbana  deve  essere  attestato  dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Genova. L'attestazione,  redatta  in   conformita'   al   modello   riportato nell'allegato n. 2 alla  presente  circolare,  deve  essere  allegata all'istanza di cui al paragrafo 8.   Per le imprese che, alla data  di  presentazione  dell'istanza,  si impegnano ad avviare un'attivita' economica nella zona franca  urbana entro il  31  dicembre  2019,  la  citata  attestazione  deve  essere allegata, invece, alla  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio richiamata al paragrafo precedente.   Le istanze prive della menzionata attestazione sono irricevibili.   5.4 Attivita' economica.   Le    agevolazioni    sono    concesse     nel     rispetto     del regolamento 1407/2013,    del     regolamento 1408/2013     e     del regolamento 717/2014.   Possono, quindi, accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che  operano  in  tutti  i  settori  di attivita' economica, compresi quelli  della  produzione  primaria  di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.   I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito ad una delle attivita' svolte nella sede principale o  nella sede  operativa  ubicata  nella  zona  franca  urbana  alla  data  di presentazione dell'istanza di agevolazione di  cui  al  paragrafo  8, come  risultante  dal  certificato  camerale  dell'impresa   istante, ovvero,  per  i  titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,   dalla comunicazione di cui all'art. 35 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  e  successive  modificazioni  e integrazioni.   Per le imprese che, alla  data  di  presentazione  dell'istanza  di agevolazione, non hanno ancora avviato  l'attivita'  in  zona  franca urbana, fara' fede, ai fini  della  determinazione  dell'agevolazione concedibile, il codice ATECO 2007 relativo  all'attivita'  dichiarata nella medesima istanza, fatte salve le successive verifiche.   Nel caso in cui, nella medesima  sede  ubicata  nella  zona  franca urbana, sono svolte congiuntamente attivita' rientranti nel campo  di applicazione di due  o  piu'  regolamenti  de  minimis,  il  soggetto istante puo' richiedere le  agevolazioni  in  ragione  di  una  delle attivita' svolte nella  predetta  sede.  Il  regolamento  de  minimis applicato sara', pertanto, quello riferito a tale attivita'; in  tali casi,  il   soggetto   beneficiario   deve   assicurare,   attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito  di  applicazione  del  suddetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto.   Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attivita' anche al di fuori della  zona  franca  urbana,  dal  punto  di  vista contabile andra' garantita la separazione dei redditi prodotti  fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno.   5.5 Assenza di procedure concorsuali.   I soggetti istanti devono  trovarsi,  alla  data  di  presentazione dell'istanza di agevolazione di cui  al  paragrafo  8,  nel  pieno  e libero  esercizio  dei  propri  diritti   civili,   non   essere   in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.   5.6 Sanzioni interdittive.   Non possono essere ammessi alle agevolazioni  i  soggetti  nei  cui confronti  sia  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231.   5.7 Incompatibilita' delle agevolazioni con il  regime  fiscale  di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi.   I contribuenti cui e' applicabile il regime  fiscale  di  vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilita'  ex  art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  nonche'  il regime fiscale forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, per  poter accedere  alle  agevolazioni  devono  aver  optato,  alla   data   di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 8, per  l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalita' previste dal comma 70  dell'art.  1  della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   5.8 Assenza richieste di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 109/2018.   Alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di  cui  al paragrafo 8, i soggetti istanti non devono aver  richiesto  l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 109/2018, recanti, rispettivamente, «Misure in materia fiscale» e  «Sostegno  a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento».   Il predetto  requisito  per  l'accesso  alle  agevolazioni  non  si applica alle sole imprese che hanno avviato  l'attivita'  nella  zona franca urbana in data successiva al 14 agosto  2018,  ovvero  che  si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.   5.9 Riduzione del fatturato.   Le imprese e i titolari di reddito  di  lavoro  autonomo,  ai  fini dell'accesso alle agevolazioni, devono dimostrare di aver  subito,  a causa dell'evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018  rispetto al valore mediano del corrispondente  periodo  relativo  al  triennio 2015-2017.   Il predetto  requisito  per  l'accesso  alle  agevolazioni  non  si applica:   a) alle imprese e ai titolari di reddito  di  lavoro  autonomo  che hanno avviato l'attivita' nella zona franca urbana tra il  14  agosto 2017 e il 14 agosto 2018;   b)  alle  imprese  che  hanno  avviato  l'attivita'  nel   medesimo territorio in data successiva al 14 agosto 2018;   c) alle imprese che, non avendo ancora  avviato  l'attivita'  nella zona franca  urbana  alla  data  di  presentazione  dell'istanza,  si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.  6. Agevolazioni concedibili.   Le  agevolazioni  concedibili  sono  rappresentate  dalle  seguenti esenzioni fiscali e contributive:   a) esenzione dalle imposte sui redditi;   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;   c) esenzione dall'imposta municipale propria;   d) esonero dal versamento  dei  contributi  sulle  retribuzioni  da lavoro dipendente.   Le predette agevolazioni sono  riconosciute  esclusivamente  per  i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella zona franca urbana alla data del 14 agosto 2018, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.   Alle sole imprese che hanno  avviato  l'attivita'  in  zona  franca urbana in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero che si  impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le citate agevolazioni fiscali e contributive sono riconosciute, in  coerenza  con  quanto  previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018, per i  soli  primi  dodici mesi di attivita'.   I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei  requisiti di  cui  al   paragrafo   5,   possono   beneficiare   esclusivamente dell'esonero di cui alla sopra riportata lettera d).  a) Esenzione dalle imposte sui redditi.   E' esente dalle imposte  sui  redditi  il  solo  reddito  derivante dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del  territorio  della zona  franca  urbana,  fino  a  concorrenza  dell'importo   di   euro 100.000,00 per ciascuno  periodo  di  imposta  ammesso,  fatto  salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni.   E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente  circolare,  nei  periodi  di imposta ammessi. Ne consegue che l'esenzione in  argomento  non  puo' essere utilizzata dalle  imprese  beneficiare  per  il  pagamento  di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta  diversi  da  quelli sopra richiamati.   Ai fini della determinazione  del  reddito  per  cui  e'  possibile beneficiare  dell'esenzione,  non  rilevano  le  plusvalenze   e   le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli  54,  86  e  101  del TUIR, ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli  88 e 101 del medesimo TUIR.   Parimenti, non rilevano, ai fini della determinazione  del  reddito esente,  i  componenti  positivi  e  negativi  riferiti  a   esercizi precedenti al primo periodo d'imposta ammesso, la  cui  tassazione  o deduzione e' stata rinviata  in  conformita'  alle  disposizioni  del TUIR. Cio' implica, ad esempio,  che  la  quota  di  una  plusvalenza rateizzata  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  esente  ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di  impresa soggetto a tassazione ordinaria.   Ai fini dell'individuazione delle perdite  di  periodo  riportabili non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma  l dell'art. 83 del TUIR.   Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato, per ciascun periodo  di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00,  ragguagliato  ad  anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana, assunto a tempo indeterminato dall'impresa  beneficiaria  per lo svolgimento, nello  stesso  territorio,  di  attivita'  di  lavoro dipendente.  A  tale  fine,  rilevano   le   nuove   assunzioni   che costituiscono un incremento del  numero  di  dipendenti  assunti  con contratto a tempo indeterminato, sia  a  tempo  pieno  che  parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la  medesima  tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di  imposta precedente a quello di  decorrenza  dell'esenzione.  L'incremento  e' considerato al  netto  delle  diminuzioni  verificatesi  in  societa' controllate o collegate all'impresa richiedente  ai  sensi  dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona, al medesimo soggetto.   Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la  propria  attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori  del  territorio  della  zona franca urbana, ai fini  della  determinazione  del  reddito  prodotto all'interno del  predetto  territorio,  sussiste  l'obbligo  in  capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le  spese  e gli altri componenti negativi  relativi  a  beni  e  servizi  adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita'  svolta  all'interno  del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla  formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca urbana  per  la parte del loro importo che corrisponde al  rapporto  tra  l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono  a  formare  il reddito  prodotto  dall'impresa  nel  territorio   di   interesse   e l'ammontare di tutti i ricavi o compensi e altri proventi.   Solo per il periodo di imposta in corso alla data  di  accoglimento dell'istanza di agevolazione, il soggetto beneficiario,  qualora  non abbia ancora implementato la  predetta  contabilita'  separata,  deve conservare una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito  in  relazione  al  quale  e' possibile beneficiare dell'esenzione dalle imposte  sui  redditi.  Ai fini  dei  controlli,  il   soggetto   beneficiario   deve,   quindi, predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l'ammontare  del reddito agevolato, redatto sulla base  della  documentazione  di  cui sopra e  di  criteri  obiettivi  sostanzialmente  coerenti  a  quelli seguiti per la tenuta di una «contabilita' separata».   Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il  reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi l, 13, 15  e  16 del TUIR, il reddito determinato per  l'esenzione  dalle  imposte  e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il  computo del  predetto  reddito  ai   fini   dell'accesso   alle   prestazioni previdenziali e assistenziali.   Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre  alla formazione   della   base   imponibile   dell'addizionale   regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50  del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  e  dell'addizionale comunale di cui all'articolo l del decreto legislativo  28  settembre 1998, n. 360.  b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.   Per ogni periodo di imposta ammesso, dall'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e' esentato, nel limite di euro  200.000,00,  il valore  della  produzione  netta  derivante   dall'attivita'   svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca urbana.   Per la  determinazione  del  valore  della  produzione  netta,  non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.   I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti  al primo periodo d'imposta ammesso, la cui  tassazione  o  deduzione  e' stata  rinviata  in  applicazione   dell'art.   5-bis   del   decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  nonche'  della  disciplina vigente in data anteriore a quella di  introduzione  delle  modifiche recate dal comma 50 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007,  n. 244, concorrono  alla  determinazione  del  valore  della  produzione netta.   Nel caso in cui l'impresa svolga  la  propria  attivita'  anche  in altre sedi ubicate al di  fuori  nel  territorio  della  zona  franca urbana, ai fini della determinazione  della  quota  di  valore  della produzione netta per  cui  e'  possibile  beneficiare  dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive,  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446.  c) Esenzione dall'imposta municipale propria.   Per i soli  immobili  situati  nel  territorio  della  zona  franca urbana,  posseduti  e  utilizzati  dai   soggetti   beneficiari   per l'esercizio dell'attivita'  economica,  e'  riconosciuta  l'esenzione dall'imposta municipale propria  per  ognuno  dei  periodi  d'imposta ammessi.  d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.   Ai soggetti beneficiari e' riconosciuto  l'esonero  dal  versamento dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.   L'esonero e'  previsto  in  relazione  ai  dipendenti  assunti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, impiegati nella sede  o  nelle sedi ove e' svolta l'attivita' all'interno della zona franca urbana.   L'esonero e' riconosciuto  con  esclusivo  riferimento  ai  periodi d'imposta ammessi.  7. Intensita' delle agevolazioni.   Le  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e   nei   limiti   del regolamento 1407/2013,    del     regolamento 1408/2013     e     del regolamento 717/2014.  Ciascun  soggetto   puo'   beneficiare   delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:   a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto  di  merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;   b) nel caso di  soggetti  attivi  nel  settore  agricolo,  di  euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall'art. 3 del regolamento 1408/2013;   c)  nel  caso  di  soggetti  attivi  nel  settore  della  pesca   e dell'acquacoltura, di euro 30.000,00.   Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera  a)  e una o piu' attivita'  ammissibili  alle  agevolazioni  ai  sensi  del regolamento 1407/2013, e' applicato il massimale di aiuti de  minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri,  con  mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o  la  distinzione  dei costi, che l'attivita' di trasporto di merci su strada  non  benefici delle agevolazioni in oggetto.   Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere  riferito al soggetto istante, tenuto conto delle  relazioni  che  intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la  cosiddetta  «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.   Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, per «impresa unica» si intende  l'insieme  delle  imprese  fra  le  quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:   a) un'impresa detiene la maggioranza  dei  diritti  di  voto  degli azionisti o soci di un'altra impresa;   b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare  la  maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;   c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con  quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;   d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla  da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri  azionisti  o  soci dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli azionisti o soci di quest'ultima.   Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di  una  o  piu'  altre imprese, sono anch'esse considerate una «impresa unica».  8. Modalita' e termini di presentazione delle istanze.   Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate  con  le modalita' telematiche di seguito indicate,  sulla  base  del  modello riportato nell'allegato n. 1 alla presente circolare.   L'istanza deve essere presentata in via  esclusivamente  telematica tramite la procedura informatica accessibile dal  sito  istituzionale del Ministero www.mise.gov.it   L'accesso alla procedura informatica  prevede  l'identificazione  e l'autenticazione  tramite  la  Carta  nazionale  dei  servizi  ed  e' riservato  ai  soggetti  rappresentanti  legali  dell'impresa,   come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di  lavoro  autonomo.  Il  rappresentante  legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla  procedura tramite la Carta nazionale  dei  servizi,  puo'  conferire  ad  altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione  dell'istanza  tramite  la citata procedura informatica.   In fase di  compilazione  dell'istanza,  la  procedura  informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni.   Tali  accertamenti  sono  effettuati  mediante   consultazione   ed elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica  dal  registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto  dalle  Camere di commercio ai  sensi  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e successive modificazioni e integrazioni.   L'esito di tali accertamenti,  qualora  negativo,  e'  bloccante  e ostativo  alla  finalizzazione  della   presentazione   dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine  di  consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali  variazioni  nel  tempo utile, a verificare  tempestivamente,  anche  per  il  tramite  della procedura  informatica,  la  propria   posizione,   con   particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.   Ai  fini  del  completamento  della  compilazione  dell'istanza  di accesso alle agevolazioni, al soggetto  proponente  e'  richiesto  il possesso di una PEC attiva. Per le imprese,  la  registrazione  della PEC nel registro delle imprese  e'  condizione  obbligatoria  per  la presentazione della domanda e il suo accertamento  e'  effettuato  in modalita' telematica dalla procedura informatica. Per i  titolari  di reddito di lavoro autonomo iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).   Nell'istanza, il soggetto richiedente deve indicare:   a) gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute a  titolo di  de  minimis  e  in  termini  di  «impresa  unica»  nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei due  esercizi  finanziari  precedenti.  A   tal   fine,   l'esercizio finanziario dovra' coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante, che, puo' non coincidere con l'anno solare;   b) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di  lavoro  autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla  data di invio della medesima istanza.   Il  dato  di  cui  alla  lettera  b)  non  deve   essere   indicato nell'istanza nei  soli  casi  in  cui  il  soggetto  richiedente  sia costituito o attivo da meno di dodici mesi alla data di presentazione dell'istanza  di  agevolazione,  ovvero,  non  abbia  ancora  avviato l'attivita' alla predetta data, impegnandosi  ad  avviarla  entro  31 dicembre 2019. La data di avvio dell'attivita' e'  quella  comunicata alla competente Camera  di  commercio  e  risultante  da  certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di  inizio  attivita'  comunicata  all'Agenzia  delle  entrate mediante la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e successive modificazioni e integrazioni.   Le istanze possono essere presentate a decorrere  dalle  ore  12,00 del 16 aprile 2019 e sino alle ore  12,00  del  21  maggio  2019.  Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come le  istanze presentate con modalita' difformi rispetto a quelle sopra  descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.   Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle  istanze non  determina  alcun  vantaggio  ne'  penalizzazione  nell'iter   di trattamento   delle   stesse.   Ai   fini   dell'attribuzione   delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo  giorno  utile  saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.   Per  i  soggetti  istanti  amministrati  da  una  o  piu'   persone giuridiche o enti  diversi  dalle  persone  fisiche,  l'accesso  alla procedura informatica puo' avvenire solo previo accreditamento  degli stessi  e  previa  verifica  dei   poteri   di   firma   del   legale rappresentante. A tale fine, il soggetto  istante  deve  inviare  una specifica richiesta, mediante posta  elettronica  certificata  (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it La  richiesta,  che  potra'  essere inoltrata a partire dalle ore 10,00 dell'11 aprile 2019 ed  entro  le ore 10,00 del 16 maggio 2019, deve essere corredata dei  documenti  e degli elementi utili  a  permettere  l'identificazione  del  soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione  della  domanda  di  accesso  alle  agevolazioni.   Gli adempimenti tecnici connessi  a  tale  fase  di  accreditamento  sono svolti nel termine  di  cinque  giorni  lavorativi  a  partire  dalla ricezione della richiesta.  9. Modalita' di concessione delle agevolazioni.   Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis di  cui al paragrafo 7 e  degli  eventuali  aiuti  a  titolo  di  de  minimis ottenuti dall'«impresa unica» nell'esercizio finanziario in  corso  e nei due precedenti, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario e' determinata dal Ministero, tenuto conto delle risorse  finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 4  con  le  seguenti modalita':   a) il 40% delle  risorse  disponibili  e'  ripartito,  al  fine  di assicurare  una  quota  minima  di  risorse  per  l'efficacia   dello strumento e la produzione  di  ricadute  nel  territorio  della  zona franca urbana, in egual misura  tra  tutti  i  soggetti  beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite  di aiuti  de  minimis  ottenibili  da  ciascun  soggetto  menzionato  al paragrafo 7;   b)  il  60%  delle  risorse  disponibili,  unitamente  alle   somme eventualmente non distribuite a  seguito  del  riparto  di  cui  alla lettera a), e' ripartito, al fine di tener  conto  del  fabbisogno  e della capacita' di potenziale utilizzo delle  agevolazioni  da  parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il  reddito  d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito  di  lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma  dei medesimi redditi registrati da tutti  i  soggetti  beneficiari  della zona franca urbana.   Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da  meno  di  dodici mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, nonche' per i soggetti richiedenti che non hanno ancora  avviato  l'attivita' alla predetta data, impegnandosi ad avviarla entro 31 dicembre  2019, il reddito e' convenzionalmente assunto in  misura  pari  al  reddito medio dei beneficiari della zona franca urbana.   Gli importi  delle  agevolazioni  spettanti  sono  determinati  con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito  istituzionale (www.mise.gov.it).  10. Informazioni antimafia.   Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede  ad inoltrare  alla  competente  Prefettura-UTG,  mediante   banca   dati nazionale  unica  antimafia,  la  richiesta  di  informazioni   circa l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di  sospensione  o  di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre  2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o  di  tentativi  di infiltrazione  mafiosa  tendenti  a  condizionare  le  scelte  e  gli indirizzi dell'impresa.   In tali casi, l'efficacia del provvedimento  di  concessione  delle agevolazioni e' sottoposta a  condizione  risolutiva,  ai  sensi  del comma 3 dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni,  in  attesa  del  rilascio dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.  11. Modalita' di fruizione delle agevolazioni.   Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione  dei  versamenti  da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio 1997, n.  241,  con  il  modello  di  pagamento  F24,  da  presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento del direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il  codice  tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.   Sul  punto,  si  rinvia  a  quanto  piu'   ampiamente   specificato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E  del  24  dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti  in  merito alle modalita' di fruizione delle analoghe  agevolazioni  previste  a favore  delle  imprese   localizzate   nella   zona   franca   urbana dell'Aquila.   Le agevolazioni  sono  fruite  dai  soggetti  beneficiari  fino  al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione  concessa,  cosi'  come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui  al  paragrafo 9.   Le agevolazioni riconosciute ai soggetti gia' operanti  nella  zona franca urbana alla data del 14 agosto 2018, sono fruibili fino al  31 dicembre 2020, fermo restando che le imposte e i contributi  esentati devono,  in  ogni  caso,  essere  riferiti  ai  periodi  di   imposta ammissibili (2018 e 2019).   Per le imprese che hanno avviato l'attivita' in zona franca  urbana in data successiva al 14 agosto 2018,  ovvero  che  si  impegnano  ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le agevolazioni riconosciute sono fruibili per i  soli  dodici  mesi  successivi  alla  data  di  avvio dell'attivita' nella sede principale o nella sede  operativa  ubicata nella zona franca urbana, come risultante dal  certificato  camerale. In tali casi, i periodi di imposta ammissibili alle esenzioni fiscali e contributive di cui  al  paragrafo  6  sono  quelli  ricadenti  nel predetto arco temporale di dodici mesi.   Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche  ai  soci  delle  societa'  «trasparenti»,  nonche'  ai collaboratori/coadiuvanti di imprese  familiari  in  conformita'  con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24  dicembre  2013 dell'Agenzia delle  entrate,  paragrafo  4,  le  imprese  interessate possono indicare  i  dati  identificativi  di  ciascun  socio  ovvero collaboratore/coadiuvante,  compreso  il  relativo  codice   fiscale, nell'istanza di cui al paragrafo 8.  12. Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero.   In applicazione degli articoli 5-bis,  comma  1  e  6,  del  Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni,  il  Ministero adotta e comunica gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  nei confronti dei soggetti beneficiari  utilizzando,  esclusivamente,  la posta   elettronica   certificata    e    ogni    altra    tecnologia dell'informazione e della comunicazione.  13. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario.   Qualora l'agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario superi l'importo di euro 10.000,00 su base annua (ossia per  ciascuno dei due periodi di imposta ammissibili), i soggetti beneficiari  sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere  sulla  presente  circolare,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017,  n.  124, dandone comunicazione al Ministero entro  il  28  febbraio  dell'anno successivo a quello  del  provvedimento  di  concessione  di  cui  al paragrafo 9.  14. Informazioni e contatti.   Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito  alle  modalita'  di accesso  alle  agevolazioni  possono  essere  richieste  ai  contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del  Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alle  agevolazioni  per  le  zone  franche urbane. 
     Roma, 7 marzo 2019 
                                           Il direttore generale: Aria     |  
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                           MODULO DI ISTANZA           AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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           AGEVOLAZIONI PER LA ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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