Estratto determina AAM/PPA n. 190 del 27 febbraio 2019 
     Codice pratica: N1B/2018/1880 bis.     E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  RACETIC, anche nella forma e confezione di seguito indicata:       confezione: «polvere per  soluzione  orale»  16  bustine  gusto limone e miele da 4 g - A.I.C. n. 041854023 (base  10)  17X927  (base 32).     Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.     Principio attivo:       paracetamolo;       acido ascorbico;       fenilefrina cloridrato.     Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini  n.  34  -  85033 Episcopia (PZ). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da  banco  o di automedicazione. 
                               Stampati 
     La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |