| Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| POLITECNICO DI BARI |  
| DECRETO RETTORALE 14 marzo 2019 |  
| Emanazione dello statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge del 9  maggio  1989,  n.  168,  recante  l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;   Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  recante  le  norme  in materia di organizzazione delle universita';   Visto lo  statuto  del  Politecnico  di  Bari  emanato  con decreto rettorale n. 128 del 19 aprile 2012;   Vista  la  delibera  del  26  settembre  2018  con  cui  il  senato accademico e il consiglio  di  amministrazione  in  seduta  congiunta hanno approvato la proposta di modifica dello statuto;   Vista la nota prot. n. 19104 del 4 ottobre 2018  con  la  quale  e' stato inviato lo statuto modificato al MIUR;   Viste le osservazioni pervenute dal MIUR con nota del  27  novembre 2018 - nell'esercizio del controllo di legittimita' e di merito;   Considerate le proposte di adeguamento alle osservazioni proposte;   Vista la delibera del 21 dicembre 2018 con cui il senato accademico e il consiglio di amministrazione in seduta congiunta hanno approvato le ulteriori proposte di modifica;   Viste le ulteriori osservazioni pervenute dal MIUR con nota  del  5 febbraio 2019;   Vista la delibera del 27 febbraio 2019 con cui il senato accademico e il Consiglio di amministrazione in seduta congiunta hanno approvato le ulteriori modifiche dello statuto;   Vista la nota prot. n. 4390 del 7 marzo 2019 con la quale e'  stata trasmessa l'ulteriore proposta di modifica dello statuto al MIUR  per il richiesto parere;   Vista la nota prot. n. 4825 del 14 marzo 2019 con la quale il  MIUR ha concesso il  nulla-osta  per  la  pubblicazione  del  testo  dello statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E' emanato il nuovo statuto  del  Politecnico  di  Bari  nel  testo allegato  al  presente  decreto,  di  cui  e'  parte   integrante   e sostanziale.  Contestualmente  viene  abrogato  il  vigente   statuto emanato con decreto rettorale n. 128 del 19 aprile 2012.     |  
|   |                                                               Allegato 
                    Statuto del Politecnico di Bari 
                                Art. 1.                           Principi generali 
     1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, e' una Universita' pubblica e autonoma italiana che ha  quali  finalita' il progresso culturale in campo scientifico, tecnologico,  umanistico ed economico-sociale, la  formazione  superiore  e  il  trasferimento tecnologico,   prioritariamente   negli    ambiti    dell'ingegneria, dell'architettura  e  del  design  e  in   generale   della   cultura politecnica.     2. Il Politecnico riconosce nel  presente  statuto  lo  strumento normativo per organizzare  e  svolgere  la  propria  missione,  quale espressione della propria autonomia e con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.     3.   Il   Politecnico   opera   nell'interesse   primario   della collettivita', assicurando liberta' di insegnamento e  ricerca,  come garantiti dalla Costituzione della Repubblica. Esso  considera  parte integrante della propria missione istituzionale il  rapporto  con  il territorio e la collettivita' in cui opera e, attraverso  le  proprie attivita' istituzionali e la  diffusione  delle  conoscenze  e  delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo.     4. Il Politecnico promuove il merito scientifico  e  didattico  e mette in atto, a tutti i livelli, azioni di controllo  e  valutazione finalizzate sia al miglioramento continuo  della  qualita'  sia  alla allocazione delle risorse.     5. Il Politecnico e' un'istituzione pubblica dotata di  autonomia scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria  e contabile. Esso  opera  secondo  i  principi  della  democrazia,  del pluralismo e delle liberta' individuali e collettive, promuovendo  la piu'  ampia  partecipazione  e  garantendo  la   trasparenza   e   la pubblicita' degli atti.     6.  Il  Politecnico  persegue  l'efficace  attuazione  della  sua missione istituzionale attraverso la  valorizzazione  continua  delle capacita' scientifiche e  didattiche  dei  docenti,  delle  capacita' professionali del personale  dell'Ateneo,  e  con  il  coinvolgimento pro-attivo della componente studentesca.     7. Tutti  i  componenti  della  comunita'  del  Politecnico  sono chiamati a contribuire al raggiungimento dei  fini  istituzionali  in base ai rispettivi ruoli, responsabilita' e autonomie.     8. Il Politecnico riconosce  la  dignita'  di  ogni  persona  nel lavoro  e  nello  studio  e  garantisce   parita'   di   trattamento, promuovendo ogni iniziativa volta ad abbattere discriminazioni  nella formazione,  nella  progressione  di  carriera,  nell'orientamento  e nell'accesso al lavoro.     9. Il Politecnico e' dotato di un codice etico e di comportamento e garantisce  il  rispetto  dei  principi  e  delle  regole  in  esso contenuti,  operando  per  promuovere  la  qualita'  della  vita  dei dipendenti e degli studenti.     10.  Il  Politecnico  favorisce   la   cooperazione   con   altre universita', enti di ricerca e organizzazioni  pubbliche  e  private, nazionali   e   internazionali,    finalizzata    al    perseguimento dell'eccellenza scientifica, didattica e organizzativa.     11.  Il  Politecnico  promuove   l'internazionalizzazione   delle attivita'  di  ricerca,  didattica  e  formazione,  incentivando   la mobilita' internazionale di docenti, studenti e personale  dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.     12. Il  Politecnico  garantisce  la  salvaguardia  della  propria memoria storica, finalizzata al progresso scientifico, tecnologico  e didattico.     13. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della  ricerca, nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale.     14.  Il  Politecnico   sostiene   l'Associazione   laureati   del Politecnico, con la finalita' di preservare il legame  individuale  e professionale con gli ex allievi  e  di  favorire  iniziative  legate all'orientamento professionale degli  studenti,  all'inserimento  nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei percorsi post lauream.     15.  Il  Politecnico  recepisce  i  valori  della   Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e si impegna alla  loro  osservanza; garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia  svolta  in conformita' con i principi universali del rispetto della vita,  della dignita' delle persone e della tutela dell'ambiente.     16. Il Politecnico di Bari  condivide  i  valori  alla  base  del concetto di sviluppo sostenibile e  si  impegna  ad  assumere  azioni concrete volte alla sua realizzazione negli ambiti  della  didattica, della ricerca, della terza missione e nella  gestione  delle  proprie attivita'.     17. Il Politecnico riconosce e  adotta  i  principi  della  Carta europea dei ricercatori.      |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' portato a ratifica nella prossima  seduta di senato accademico e del consiglio di amministrazione.     |  
|   |                                 Art. 2.                               Soggetti 
     1. Il Politecnico e' una comunita' di  persone  che,  secondo  le specifiche funzioni e competenze,  concorrono  a  realizzare  i  fini istituzionali. Fanno parte della comunita' universitaria  i  docenti, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario,  gli studenti e i collaboratori esterni.     2. I docenti sono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonche' gli altri docenti dei ruoli a esaurimento.     3. Il decano e' il  professore  a  tempo  pieno  con  la  maggior anzianita' nel ruolo di ordinario  e,  a  parita'  di  anzianita'  di ruolo, il piu' anziano per eta' anagrafica. Con gli stessi criteri e' individuato un decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.     4.   Il   personale   dirigente,   tecnico,   amministrativo    e bibliotecario e'  costituito  dai  dipendenti  del  Politecnico,  nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.     5. Gli  studenti  sono  coloro  i  quali  risultano  regolarmente iscritti alle attivita' di formazione del Politecnico.  Gli  studenti ospiti,  limitatamente  al  periodo  della  loro   permanenza,   sono equiparati agli studenti iscritti; questi non godono  dell'elettorato attivo e passivo.     6. I collaboratori esterni  sono  coloro  che,  a  vario  titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo  di attivita' presso il Politecnico.      |  
|   |                                 Art. 3 
   Il nuovo statuto del Politecnico di  Bari  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Bari, 14 marzo 2019 
                                               Il rettore: Di Sciascio     |  
|   |                                 Art. 3.                  Liberta' di ricerca e insegnamento 
     1. Il Politecnico garantisce la liberta' di ricerca  dei  singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.     2. Il Politecnico garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei singoli  docenti  e  l'autonomia  delle  strutture  didattiche,   nel rispetto degli obiettivi formativi  e  di  qualita'  della  didattica fissati dai regolamenti e dagli organi di Ateneo.     3. Il Politecnico assicura  il  coordinamento  tra  programmi  di ricerca e attivita' formative. Le attivita' formative sono  elaborate dalla  comunita'  scientifica  di  riferimento,  mirando  a  ottenere efficienza ed efficacia  di  tali  attivita',  anche  promuovendo  la sperimentazione di modalita' innovative di fruizione della didattica. Il Politecnico si impegna ad adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato  del lavoro e delle esigenze della societa'.  A  tal  fine  esso  si  puo' avvalere anche della collaborazione di organizzazioni  professionali, datoriali e sindacali e di altri soggetti pubblici e privati.      |  
|   |                                 Art. 4.                          Diritto allo studio 
     1. Il  Politecnico  assicura  agli  studenti  gli  strumenti  per conseguire  un  sapere  critico   e   una   preparazione   culturale, scientifica e tecnologica  rispondente  alle  esigenze  professionali della societa', a livello dei piu' elevati standard internazionali.     2. Il Politecnico  promuove  la  creazione  di  servizi  atti  ad agevolare e migliorare  gli  studi  universitari  e  fa  si'  che  la contribuzione  richiesta  agli  studenti  tenga   conto   sia   delle condizioni  economiche  sia  del  merito.  Esso  promuove,  su   base selettiva, ulteriori servizi e  interventi  di  valorizzazione  delle capacita' degli studenti meritevoli, tenuto  conto  delle  condizioni economiche.     3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle  esigenze  di orientamento in ingresso, in itinere e post  lauream  degli  studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attivita' didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.     4.   Il   Politecnico   riconosce   il   contributo   di   libere organizzazioni  studentesche   e   di   singoli   studenti   per   il conseguimento delle finalita' istituzionali.     5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio  agli  studenti  diversamente  abili,  organizzando  attivita' tutoriali, percorsi  di  accompagnamento  e  rimuovendo  le  barriere architettoniche.     6.  Il  Politecnico  incentiva  l'accesso  pieno  e  aperto  alla conoscenza, promuovendo  la  libera  circolazione  e  la  piu'  ampia diffusione di contenuti didattici, culturali e organizzativi.      |  
|   |                                 Art. 5.                       Doveri e responsabilita' 
     1. Tutti i componenti della comunita' del Politecnico sono tenuti alla:       a. leale osservanza  dello  statuto,  del  codice  etico  e  di comportamento e dei regolamenti di Ateneo;       b. leale cooperazione nelle attivita' scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;       c.  appropriata  utilizzazione  delle  risorse  e  dei  servizi offerti dal Politecnico.     2. I docenti e il personale dirigente, tecnico, amministrativo  e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti  istituzionali, ivi  compresa  la  partecipazione  agli  organi  collegiali  e   alle commissioni in cui sono chiamati a operare.     3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno  l'obbligo  di adempiere   lealmente   e   tempestivamente   alle    richieste    di documentazione e servizi.      |  
|   |                                 Art. 6.                     Formazione e professionalita' 
     1.  Il  Politecnico  promuove  la  crescita   professionale   del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.  A  tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per  la  formazione  e l'aggiornamento, valorizzando le professionalita' acquisite.     2. Il Politecnico si impegna a favorire la formazione trasversale in settori non di diretta pertinenza  del  personale  interessato  ma utile alla crescita delle  competenze  nell'ottica,  altresi',  della mobilita' interdisciplinare/intersettoriale interna.      |  
|   |                                 Art. 7.              Attivita' ricreative, culturali e sportive 
     1. Il Politecnico promuove  e  sostiene  i  servizi  sociali,  le attivita' ricreative, culturali e sportive della sua comunita', anche attraverso apposite modalita' organizzative  con  organismi  esterni, privilegiando  le  iniziative  autogestite,  promosse  dai   soggetti direttamente interessati.     2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche  economicamente,  le iniziative  autogestite  dagli  studenti  in  materia  di   attivita' ricreative, culturali e sportive.      |  
|   |                                 Art. 8.                               Autonomia 
     1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta  i regolamenti previsti dalle norme vigenti  e  ogni  altro  regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento  delle  strutture  e dei servizi.     2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con  decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti,  tali  regolamenti  sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimita' e  di merito.     3. Sono regolamenti generali:       a. il regolamento di Ateneo - approvato dal senato  accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio degli  studenti e i dipartimenti -  che  definisce  le  norme  quadro  organizzative, gestionali  e  di  funzionamento  degli  organi  e  delle   strutture dell'Ateneo;       b. il regolamento didattico di Ateneo -  approvato  dal  senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e  sentito  il  consiglio  degli  studenti -   che   disciplina   gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;       c. il regolamento per  l'amministrazione  e  la  contabilita' - approvato  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentiti  il   senato accademico, il consiglio degli studenti per le questioni  riguardanti gli studenti, e i Dipartimenti - che disciplina i criteri gestionali, le  procedure  amministrative  e   finanziarie   e   le   conseguenti responsabilita';       d. il regolamento elettorale - approvato dal senato accademico, sentiti  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  consiglio   degli studenti - che disciplina lo  svolgimento  delle  procedure  elettive previste dal presente statuto;       e. il regolamento del consiglio degli studenti - adottato dallo stesso consiglio  e  approvato  dal  senato  accademico,  sentito  il consiglio di amministrazione - che ne disciplina il funzionamento;       f. il regolamento del comitato unico di garanzia, approvato dal senato accademico, sentito  il  consiglio  di  amministrazione  e  il consiglio degli studenti - che ne disciplina il funzionamento;       g. gli altri regolamenti di Ateneo - approvati dagli organi  di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti -  che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo.     4.    I    regolamenti    dei    dipartimenti,     dei     centri interdipartimentali, delle scuole e  di  altre  eventuali  strutture, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e  del regolamento  di  Ateneo,  sono  adottati  dai  rispettivi  organi   a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto,  approvati  dal  senato accademico previo parere favorevole del consiglio di  amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.     5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in  merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e),  sono soggetti  al  principio  della  maggioranza  assoluta  degli   aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168.     6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il  quindicesimo  giorno successivo alla data di emanazione del  relativo  decreto  rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.     7. La revisione o modifica  dei  regolamenti  si  svolge  con  le stesse norme richieste per l'adozione.      |  
|   |                                 Art. 9.                         Norme di riferimento 
     1. Il presente statuto  e'  adottato  ai  sensi  della  legge  30 dicembre 2010, n. 240.     2.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente  statuto  o  nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.      |  
|   |                                Art. 10.                           Organi di Ateneo 
     1. Gli organi di Ateneo, siano essi di governo, di controllo,  di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con  i  propri  compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalita' di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati  della gestione.     2.  Il  rettore,  il  senato  accademico  e   il   consiglio   di amministrazione sono organi di governo; il collegio dei revisori  dei conti  e'  organo  di  controllo  della  regolarita'  della  gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il nucleo di valutazione  e' organo di valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca,  degli interventi di sostegno  al  diritto  allo  studio  e  della  gestione amministrativa; il direttore generale e' l'organo responsabile  della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.     3. Il collegio di disciplina e' organo  responsabile  della  fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti.     4. Il consiglio degli studenti e' organo con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi centrali di governo  e  delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al  diritto allo studio.     5.  Il  Comitato  unico  di  garanzia  e'  organo  per  le   pari opportunita', la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla  legge  4  novembre 2010, n. 183.     6. La commissione etica e' organo istruttorio di  verifica  della rispondenza dei comportamenti al codice etico.     7. La Scuola di dottorato e' organo istruttorio e consultivo  che ha lo scopo di promuovere,  organizzare  e  coordinare  le  attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti.     8. Il Presidio di qualita' e' organo  istruttorio  e  consultivo, che ha il  compito  di  supervisionare  lo  svolgimento  efficace  ed efficiente  delle   procedure   di   assicurazione   della   qualita' dell'Ateneo.      |  
|   |                                Art. 11.                                Rettore 
     1. Il rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini  istituzionali  dell'Ateneo  nel rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,  trasparenza   e promozione del merito.     2. Il rettore emana lo statuto, il codice etico e i  regolamenti, curandone l'osservanza; garantisce la liberta' di insegnamento  e  di ricerca dei docenti; esercita  l'autorita'  disciplinare  nei  limiti previsti dalla legge e puo' irrogare provvedimenti  disciplinari  non superiori alla censura; e' promotore dello sviluppo del  Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.     3. Il rettore, in particolare:       a. convoca e presiede il senato accademico e  il  consiglio  di amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;       b. propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del  senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;       c.  propone  al  consiglio  di  amministrazione   i   documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e,  per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli studenti;       d. propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;       e. rappresenta il Politecnico  nella  stipula  di  contratti  e convenzioni non affidati  alla  competenza  delle  singole  strutture didattiche e di ricerca o del direttore generale       f. adotta,  in  casi  straordinari  di  necessita'  e  urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio  di amministrazione, salva tempestiva  ratifica  da  parte  degli  organi competenti;       g. indice almeno annualmente  una  conferenza  di  Ateneo  allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a  fronte delle attivita' svolte;       h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.     4.  Il  rettore  e'  eletto  fra  i  professori  ordinari   delle universita' italiane in regime di impegno  a  tempo  pieno,  dura  in carica sei anni e non e'  rieleggibile.  Qualora  risulti  eletto  un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si  configura  quale chiamata e concomitante trasferimento del docente  nell'organico  dei professori del Politecnico.     5. L'elettorato attivo spetta:       a. a tutti i docenti a tempo indeterminato e ai  ricercatori  a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b),  legge  30 dicembre 2010, n. 240       b. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato  attivo  dei docenti di cui alla lettera a)  ed  elettorato  attivo  dei  predetti ricercatori, il cui valore comunque non puo' essere  superiore  a  un sesto;       c. a tutto il personale dirigente,  tecnico,  amministrativo  e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari  a  un  sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;       d.  a  tutti  gli  studenti  componenti  del  consiglio   degli studenti,  dei  consigli  di  dipartimento,  delle  Scuole  e   delle commissioni paritetiche, nonche' da ogni  altra  loro  rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con  voto  pesato  con  un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato  attivo  dei docenti di cui alla lettera  a)  del  presente  comma  ed  elettorato attivo degli studenti.     6. Il rettore e' eletto con  la  maggioranza  assoluta  dei  voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno riportato il maggior numero di voti. A parita'  di  voti,  e'  eletto colui  che  ha  maggiore  anzianita'  nel  ruolo.  In  caso  di  pari anzianita' nel ruolo, e' eletto il piu' anziano  anagraficamente.  Le procedure elettorali sono definite dal regolamento elettorale.     7. Al rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.     8.  Il  rettore  nomina  il  prorettore  vicario,  scelto  tra  i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce  in  caso  di impedimento o di assenza.     9. Il rettore puo' designare uno o  piu'  prorettori  individuati tra  tutti  i  docenti  dell'Ateneo,  in  relazione   alle   esigenze funzionali in settori di rilevante  importanza  e  complessita',  che comportino  anche  funzioni  di   rappresentanza   istituzionale.   I prorettori sono incaricati di curare piu' direttamente i  settori  in questione, ferme restando le responsabilita' di indirizzo, iniziativa e di coordinamento del rettore. Il rettore puo' anche individuare fra i docenti dell'Ateneo dei delegati per  specifiche  attivita'.  Della designazione e' data comunicazione al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli  studenti,  alle  strutture  e alle rappresentanze sindacali. Ai prorettori e ai delegati non spetta alcuna indennita' di carica.      |  
|   |                                Art. 12.                           Senato accademico 
     1. Il senato accademico e' organo di governo del  Politecnico.  A esso e' demandato il coordinamento  e  il  raccordo  tra  le  diverse strutture didattiche  e  di  ricerca  dell'Ateneo,  ivi  comprese  le scuole.  Esso  concorre  all'elaborazione  dell'indirizzo  strategico dell'Ateneo e al  perseguimento  della  sua  missione  istituzionale, esercitando funzione di programmazione e  controllo  delle  attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.     2. Il senato accademico, in particolare:       a. approva i regolamenti di cui all'art. 8,  comma  3,  lettere a), b), d), e), f), g), con le modalita' ivi previste, nonche'  tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca,  previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;       b. approva il  codice  etico  e  di  comportamento,  sentiti  i dipartimenti  e  il  consiglio  degli  studenti,  e   previo   parere favorevole del consiglio di amministrazione;       c.  approva,  in  seduta  congiunta   con   il   consiglio   di amministrazione,  e  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51,   ogni modifica di statuto;       d. approva l'istituzione e propone l'attivazione dei  corsi  di laurea, di laurea magistrale e dei corsi  di  dottorato  di  ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;       e.  delibera  sulle  richieste  di  afferenza  dei  docenti  ai dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneita'  dei  settori scientifici disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentiti i dipartimenti interessati;       f. delibera, su proposta del rettore, in merito alle violazioni del codice etico e di comportamento ogni  qualvolta  la  materia  non ricada nelle competenze del collegio di disciplina;       g.  esprime  parere  obbligatorio  sui  criteri   generali   di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su  ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;       h. esprime parere obbligatorio sul budget  previsionale  e  sul bilancio di esercizio previsti dalle norme vigenti;       i. esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;       j. esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente       k.  delibera  sui  criteri  di  qualificazione  scientifica   e didattica per il reclutamento del personale docente;       l. approva il calendario annuale  delle  attivita'  didattiche, sentiti i Dipartimenti o la Scuola ove istituita;       m. esprime  parere  obbligatorio  sulla  nomina  del  direttore generale;       n. formula proposte ed esprime  parere  obbligatorio  circa  la costituzione, la modifica e  la  disattivazione  di  Scuole  e  altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;       o. formula proposte ed esprime  parere  obbligatorio  circa  la costituzione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;       p.  formula  proposte  ed  esprime  parere   obbligatorio   sul documento di programmazione triennale e strategica;       q. vigila sull'assegnazione dei carichi e compiti didattici dei docenti;       r. puo' proporre al corpo elettorale, non  piu'  di  una  volta durante  il  proprio  mandato  e  comunque  non  prima  di  due  anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al rettore con la maggioranza  di  almeno  due  terzi  dei  componenti.  A  tale proposito, il  decano  del  Politecnico  e'  tenuto  a  convocare  la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalita' di computo dei voti dell'elezione del rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza  assoluta dei voti espressi. Il rettore sfiduciato decade immediatamente, ed e' sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del Politecnico fino all'elezione del  nuovo  rettore,  da  indire  entro trenta giorni dalla decadenza;       s. esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  che  sono  a  esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.     3. Sono componenti del senato accademico:       a. il rettore con funzioni di presidente;       b. tre studenti,  eletti  direttamente  dal  corpo  studentesco nella sua interezza, e uno studente di dottorato di  ricerca,  eletto da e tra tutti gli studenti di dottorato;       c. quattro direttori di dipartimento, eletti  dai  docenti  del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale;       d. tre  professori  ordinari,  eletti  da  tutti  i  professori ordinari, di cui:         uno delle aree CUN 01, 02 e 03;         uno dell'area CUN 09;         uno dell'area CUN 08 integrata da tutte le altre aree CUN non citate precedentemente;       e. tre professori  associati,  eletti  da  tutti  i  professori associati;       f. due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori;       g.  due  rappresentanti  del  personale   dirigente,   tecnico, amministrativo e bibliotecario eletti da un corpo elettorale composto da  tutto  il  personale   dirigente,   tecnico,   amministrativo   e bibliotecario.     4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il  prorettore vicario e il direttore generale.     5. Nelle votazioni, in caso  di  parita',  prevale  il  voto  del presidente.     6. I componenti del senato accademico durano in carica tre  anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in  carica due anni.     7. Ai componenti del senato  accademico  puo'  essere  attribuita un'indennita' di carica.     8. Il senato accademico e' convocato su  iniziativa  del  rettore con frequenza almeno trimestrale.     9. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.      |  
|   |                                Art. 13.                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di  amministrazione  e'  organo  di  governo  del Politecnico e ne definisce  l'indirizzo  strategico.  A  esso  spetta approvare la programmazione finanziaria  annuale  e  triennale  e  la programmazione del personale, controllare le attivita' relative  alla gestione amministrativa, finanziaria, economica  e  patrimoniale  del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il consiglio di  amministrazione  vigila, inoltre, sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.     2. In particolare, il consiglio di amministrazione:       a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalita' ivi previste;       b)  approva  il  budget  previsionale,  annuale  e   triennale, previsti dalle norme vigenti, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;       c) approva il bilancio di esercizio;       d)  vigila  sulla  consistenza  e   sulla   funzionalita'   del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico,  e  delibera  sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il senato accademico;       e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e  contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del senato accademico  e del consiglio degli studenti;       f) delibera i contratti,  le  convenzioni  e  ogni  altro  atto negoziale che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i  poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;       g) delibera l'attivazione, la modifica e la  disattivazione  di corsi di  studio  e  sedi  didattiche,  sentito  il  Consiglio  degli studenti e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;       h) delibera la costituzione, la modifica e lo  scioglimento  di dipartimenti,  Scuole  e  altre  strutture,   acquisito   il   parere obbligatorio del senato accademico;       i)  delibera  in  merito  alla   programmazione   triennale   e strategica di Ateneo, su proposta del rettore;       j) delibera in merito alla programmazione annuale  e  triennale del personale e ne da' attuazione, tenuto conto delle priorita' e dei criteri  di  sviluppo  armonioso  stabiliti  dal  senato  accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;       k) delibera in materia di sanzioni  disciplinari  proposte  dal collegio di disciplina, acquisito il parere del senato accademico;       l) approva la proposta di chiamata dei  docenti  da  parte  dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico;       m) approva, in seduta congiunta con  il  senato  accademico,  e secondo quanto previsto dall'art. 51, ogni modifica di statuto;       n) conferisce, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;       o) delibera l'ammontare di tutte le indennita' di carica;       p) esercita tutte le altre attribuzioni che  sono  demandate  a esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.     3. Sono componenti del consiglio di amministrazione:       a. il rettore con funzioni di presidente;       b. due rappresentanti degli studenti  eletti  direttamente  dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi;       c. due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto ne' ricoprano ruoli al suo interno, di nazionalita' anche  straniera, in  possesso  di  comprovata  competenza  in   campo   gestionale   o documentata  esperienza   professionale   e   qualita'   scientifica, designati dal senato accademico all'interno di  una  rosa  di  almeno dieci  candidati  proposti  dagli  Ordini  degli  ingegneri  e  degli architetti,  dalle  associazioni  imprenditoriali,  dalle  Camere  di commercio industria, agricoltura e artigianato del territorio, e  dal consiglio degli studenti del Politecnico;       d. quattro  docenti  dell'Ateneo,  a  tempo  indeterminato,  di comprovata competenza in campo gestionale  o  documentata  esperienza professionale e qualita' scientifica, eletti da tutti i  docenti  del Politecnico;       e.   un   componente   del   personale   dirigente,    tecnico, amministrativo e bibliotecario, di  comprovata  competenza  in  campo gestionale del Politecnico, eletto dal medesimo personale.     Le proposte di candidatura per le posizioni di cui  alle  lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al nucleo di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti  richiesti,  sulla  scorta  di criteri predefiniti dal senato accademico con proprio regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla  lettera  e),  il nucleo e' integrato dalla  rappresentanza  del  personale  dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico.     4. Nelle votazioni, in caso  di  parita',  prevale  il  voto  del presidente.     5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il  prorettore vicario e il direttore generale.     6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che  dura in carica due anni.     7.  La   designazione   delle   componenti   del   consiglio   di amministrazione  dovra'   garantire   il   rispetto   del   principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.     8. Ai componenti del consiglio  di  amministrazione  puo'  essere attribuita un'indennita' di carica.     9. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto  del rettore.      |  
|   |                                Art. 14.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla  regolarita'  della  gestione amministrativo-contabile del Politecnico.     2. Il collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni  di  presidente,  scelto tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati  dello Stato, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'universita' e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia  e  le  finanze;  almeno  due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.     3. Il collegio  e'  nominato  con  decreto  del  rettore,  giusta deliberazione del consiglio di amministrazione  assunta  su  proposta del rettore stesso.     4. I componenti del collegio durano in carica tre anni.     5. I componenti del collegio possono partecipare,  senza  diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 15.                    Nucleo di valutazione di Ateneo 
     1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e'  organo  di  valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi  di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.     2.  Il  nucleo  e'  composto  da  sette  componenti  compreso  il coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.     3. Il nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle  leggi  e dai regolamenti, e, in particolare:       a. valuta le attivita'  di  didattica,  e  specificatamente  la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori     individuati     dalle     commissioni      paritetiche docenti-studenti;       b. valuta l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;       c.  verifica  la  congruita'  del  curriculum   scientifico   o professionale dei titolari  dei  contratti  di  insegnamento  di  cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;       d. svolge, in raccordo con I'ANVUR, le  funzioni  di  organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo 27  ottobre 2009, n 150;       e. verifica, nel caso dei soggetti candidati  di  cui  all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di  competenza richiesti.     4. Sono componenti del nucleo:       a. uno studente eletto dal consiglio  degli  studenti  in  seno allo stesso;       b.  sei  esperti  in  materia  di  valutazione,  tra   cui   il coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti  del  Politecnico, in possesso di elevata  qualificazione  professionale  e  documentata qualita' scientifica, proposti dal rettore e nominati  dal  consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico.     5. Almeno tre dei componenti del nucleo  devono  essere  docenti, scelti  in  modo  da  assicurare  la  presenza  delle  tre  macroaree scientifiche del Politecnico, cosi' come individuate nell'art. 12.  I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.     6. Il nucleo opera in piena  autonomia  e  riferisce  al  rettore dell'attivita' svolta. L'Ateneo e' tenuto ad assicurare al nucleo  un adeguato  supporto  in  termini  di  risorse  umane  e   strumentali, consentendo l'accesso ai dati e  alle  informazioni  necessarie  allo svolgimento dei propri  compiti,  nel  rispetto  della  normativa  in materia di protezione dei dati personali.     7. Ai componenti  del  nucleo  e'  corrisposta  un'indennita'  di carica.     8. I componenti del nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale.  Il  mandato e' rinnovabile una sola volta.     9. Il nucleo vigila  affinche'  i  corsi  di  studio  dell'Ateneo tengano  conto  delle  valutazioni  e  delle  proposte  avanzate  dal presidio di qualita' di Ateneo e dalle commissioni paritetiche.      |  
|   |                                Art. 16.                          Direttore generale 
     1.  Il  direttore  generale  e'  responsabile  della  complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale  dirigente,   tecnico,   amministrativo   e   bibliotecario dell'Ateneo, nonche' della  legittimita',  dell'imparzialita',  della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa.  Allo stesso sono  affidati,  in  quanto  compatibili,  i  compiti  di  cui all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.     2. In particolare, il direttore generale:       a. svolge l'attivita' generale di direzione, di  coordinamento, di controllo e  di  valutazione  del  personale  dirigente,  tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita  il  relativo potere disciplinare;       b. cura l'attuazione degli indirizzi e dei  programmi  definiti dagli organi di governo, anche sulla base di  specifici  progetti,  e compie gli atti di gestione necessari;       c. presenta annualmente al senato accademico e al consiglio  di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e  sui  risultati raggiunti, nel  quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli  organi  di governo;       d. predispone il budget previsionale, il bilancio di  esercizio e le relative relazioni tecniche,  sulla  base  della  programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.     3. L'incarico di direttore generale e' di tre anni,  rinnovabile, ed e' conferito dal consiglio di  amministrazione,  su  proposta  del rettore, acquisito il parere del senato accademico.  L'incarico  puo' essere revocato prima della scadenza  naturale  nei  casi  e  con  le modalita' previste dalla legge.     4. Il direttore generale e' scelto, mediante avviso pubblico, tra personalita' di elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata esperienza  pluriennale  con  funzioni  dirigenziali,   e   gode   di trattamento economico determinato in  conformita'  ai  criteri  e  ai parametri  fissati  con   decreto   del   Ministro   competente   per l'universita' e la ricerca, di concerto con  il  Ministro  competente per l'economia e le  finanze.  Il  direttore  generale,  ove  sia  un dipendente pubblico,  deve  essere  collocato  in  aspettativa  senza assegni per tutta la durata dell'incarico.     5. Il direttore generale puo' nominare un vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria piu' elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.      |  
|   |                                Art. 17.                        Collegio di disciplina 
     1. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase istruttoria  dei  procedimenti   disciplinari   nei   confronti   dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere  conclusivo  sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione  alla  rilevanza  dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione  da irrogare.     2. Esso e' composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti confermati e  in  regime  di  tempo  pieno.  L'elettorato  attivo  e' attribuito, secondo  il  principio  della  rappresentanza  tra  pari, rispettivamente ai professori ordinari, associati  e  ricercatori  di ruolo in servizio presso il Politecnico. I  componenti  del  Collegio sono eletti, a scrutinio segreto,  previa  emanazione  di  un  avviso pubblico sul sito web di Ateneo per almeno quindici giorni e  recante l'invito a manifestare la disponibilita' alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori, confermati e a  tempo  pieno,  in  servizio presso il Politecnico o in altri Atenei italiani.     Per ciascuna categoria di membri sono eletti  altrettanti  membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di  impedimento  o  di assenza. In assenza di un numero sufficiente di candidati, il  senato accademico,  procede  alla  nomina,  su  proposta  del  rettore,  dei professori e ricercatori necessari alla composizione dell'organo.     I componenti sono  nominati  con  decreto  rettorale,  durano  in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.     Il presidente, in caso di assenza o  impedimento,  e'  sostituito dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita'  di  anzianita'  nel ruolo prevale il piu' anziano di eta'.     3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari, esprimendosi unicamente con la presenza di  componenti  di  qualifica almeno pari a quella del soggetto  sottoposto  al  procedimento,  nel rispetto del principio del contraddittorio.     4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al  Rettore  che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87  del  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto 31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della conoscenza dei fatti, trasmette  gli  atti  al  collegio,  formulando motivata  proposta.  Se  il  procedimento  disciplinare  riguarda  il rettore, il potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo. Ove il procedimento disciplinare interessi  un  componente  dello  stesso collegio, questi viene sospeso  dalla  carica  fino  al  termine  del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.     5. Il collegio, uditi il rettore o un suo  delegato,  nonche'  il professore  o  il  ricercatore  sottoposto  ad  azione  disciplinare, eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata  dal  rettore,  sia  in relazione alla rilevanza dei fatti  sul  piano  disciplinare  sia  in relazione al tipo di sanzione da irrogare e  trasmette  gli  atti  al consiglio di amministrazione.     Il consiglio di amministrazione, senza  la  rappresentanza  degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica  la sanzione  ovvero  dispone  l'archiviazione   del   procedimento,   in conformita' al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.     Il procedimento si estingue se  la  decisione  di  cui  al  comma precedente non intervenga nel termine  di  centottanta  giorni  dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e'  sospeso  fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero  del  consiglio di amministrazione nel caso in  cui  siano  in  corso  le  operazioni preordinate alla  formazione  dello  stesso  che  ne  impediscono  il regolare funzionamento. Il termine e',  altresi',  sospeso,  per  non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori;  il rettore  da'  esecuzione  alle  richieste  istruttorie  avanzate  dal collegio.     6.  La  partecipazione   al   collegio   non   da'   luogo   alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o  rimborsi  delle spese.      |  
|   |                                Art. 18.                       Consiglio degli studenti 
     1. Il consiglio degli studenti  esercita  funzioni  di  carattere propositivo e consultivo  nei  confronti  degli  organi  centrali  di governo  e  delle  strutture  del  Politecnico,  relativamente   alla didattica e al diritto allo studio.     2. Il consiglio, in particolare:       a. propone regole generali per lo svolgimento  delle  attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello  sport  e del tempo libero,  per  le  quali  elabora  i  criteri  di  utilizzo, delibera sull'impiego delle risorse destinate alle finalita'  di  cui al decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  68,  ed  esprime  parere obbligatorio sull'impiego  delle  risorse  destinate  da  altri  enti pubblici ai servizi agli studenti;       b. concorre a predisporre strumenti atti a valutare  i  servizi didattici e a formulare proposte in materia di  organizzazione  delle attivita'  didattiche,  dei   servizi   didattici   complementari   o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;       c. promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con  le rappresentanze studentesche di altri Atenei;       d.  esprime  parere,  limitatamente  agli  argomenti   di   sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3,  lettere  a), b), d) ed f) nonche' su ogni altro regolamento inerente la didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;       e. esprime parere in merito alla disciplina  degli  accessi  ai corsi di studio;       f. esprime parere in merito  alla  programmazione  triennale  e strategica, per quanto di competenza;       g. esprime parere sul budget previsionale, annuale e triennale, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;       h. esprime parere  sui  provvedimenti  relativi  alle  tasse  e contributi a carico degli studenti.     3. Il consiglio e' costituito  da  componenti  di  diritto  e  da componenti elettivi. Sono componenti  di  diritto:  i  rappresentanti degli studenti  in  seno  al  senato  accademico  e  ai  consigli  di amministrazione del  Politecnico  e  dell'Agenzia  regionale  per  il diritto allo studio nonche' alle giunte di dipartimento. Sono  membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in  ragione  di uno per i corsi di studio con un numero di iscritti fino a  mille,  e due per i corsi di studio con  un  numero  di  iscritti  superiore  a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato  di ricerca eletti dagli stessi.     4. Il consiglio viene rinnovato ogni due anni.     5. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.      |  
|   |                                Art. 19.                      Comitato unico di garanzia 
     1. Il comitato unico di garanzia, istituito  dal  Politecnico  ai sensi della legge 4 novembre 2010, n.  183,  e'  organo  con  compiti propositivi e  consultivi  e  di  verifica  del  miglioramento  della qualita' complessiva del lavoro,  anche  per  garantire  un  ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di discriminazione.     2.  Il  comitato  predispone  piani  di   azione   per   favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parita' al fine di proporre misure  e azioni  dirette   a   prevenire   e   contrastare   ogni   forma   di discriminazione  fondata  sul  sesso,   sull'orientamento   sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni  personali  e politiche, sulle condizioni di disabilita' e sull'eta'.  Contribuisce inoltre   all'ottimizzazione   della   produttivita'   del    lavoro, migliorando  l'efficienza  delle   prestazioni   e   individuando   e proponendo    iniziative    necessarie    a    rimuovere    eventuali discriminazioni  nella  formazione  professionale,  nell'accesso   al lavoro e nella retribuzione.     3. Il comitato e' formato da un numero  di  componenti  designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e  da  un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non, del Politecnico,  integrato,  per  le  sole  materie  di  loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti  per  cento del  totale  delle  altre  componenti,  arrotondato  all'intero  pari superiore. Tutte le componenti  elettive  devono  avere  composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.     4. Il comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.     5.  Il  consiglio  di  amministrazione  e  il  senato  accademico consultano  il  comitato  prima  di  adottare  atti  di   particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.     6.  Il  mandato  di  rappresentanza  ha  durata  triennale  fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale;  ogni rappresentante puo' essere rinnovato una sola volta.      |  
|   |                                Art. 20.                             Dipartimento 
     1. Il  dipartimento  e'  la  struttura  cui  afferiscono  docenti appartenenti a piu' settori scientifico  disciplinari  omogenei,  che coordina, attua e sviluppa, anche su piu' sedi  e  in  collaborazione con altri enti, le attivita' di  ricerca  scientifica,  didattiche  e formative nonche' quelle  rivolte  all'esterno  a  esse  correlate  o accessorie.   Di   norma,   i   docenti   di   uno   stesso   settore scientifico-disciplinare afferiscono al medesimo dipartimento.     2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita'  di  ricerca, garantendo a tutti gli  afferenti  l'utilizzo  delle  risorse,  fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto  di  accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.     3.  Il  dipartimento  cura,   anche   in   concorso   con   altri dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e  formative.  Assicura altresi' il supporto didattico, scientifico e  logistico  ai  singoli docenti e ai corsi di studio e di dottorato di  ricerca,  nell'ambito delle proprie attivita', con il coordinamento, rispettivamente, delle scuole e della scuola di dottorato, ove costituite.     4.  dipartimento  ha  autonomia  decisionale  nell'ambito   delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto  dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui  alla  legge  30 dicembre 2010, n. 240.     5. Sono organi del dipartimento:       a. il direttore di dipartimento;       b. il consiglio di dipartimento;       c. la giunta di dipartimento;       d. la commissione paritetica.     6. Ciascun docente afferisce a un  solo  dipartimento.  Tutte  le afferenze  sono  deliberate  dal  senato   accademico,   sentito   il dipartimento, se gia' costituito.     7.  Il  dipartimento  e'  una  struttura  dotata   di   autonomia amministrativa e gestionale,  cui  il  consiglio  di  amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo  e  bibliotecario,  nonche' spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle  attivita' istituzionali svolte, nei limiti  fissati  dalle  disposizioni  dello statuto e dei regolamenti.     8. Il dipartimento, nel rispetto dei propri  fini  istituzionali, puo' stipulare contratti con soggetti  pubblici  e  privati,  e  puo' fornire prestazioni a terzi, nell'osservanza delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti.     9. Il dipartimento puo' articolarsi in  sezioni,  per  motivi  di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalita' definite dal proprio regolamento di  funzionamento.  Tali  sezioni  non  hanno autonomia amministrativa.     10. A ciascun  dipartimento  e'  assegnato  un  responsabile  dei servizi amministrativi.      |  
|   |                                Art. 21.            Costituzione e disattivazione del dipartimento 
     1.  Il  dipartimento  e'  costituito  se  vi  afferiscono  almeno trentotto docenti, di cui almeno trentacinque a tempo indeterminato e ricercatori di cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  legge  30 dicembre 2010, n. 240.     2. Il dipartimento che abbia un numero  di  docenti  inferiore  a trentacinque  alla  data  del  primo  ottobre  di  ogni  anno,  viene disattivato in accordo con le norme vigenti.     3. La  costituzione  e  la  disattivazione  del  dipartimento  e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 22.                       Direttore di dipartimento 
     l. Il direttore  di  dipartimento  e'  eletto  dal  consiglio  di dipartimento tra i professori  ordinari  a  esso  afferenti.  Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun  candidato, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il  direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalita'  di  elezione  sono stabilite dal regolamento elettorale.     2. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.     3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' istituzionali.     4. Il direttore, in particolare:       a. convoca e presiede l'adunanza del consiglio e della giunta e da' esecuzione alle relative deliberazioni;       b. adotta, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza,  i provvedimenti  amministrativi  di   competenza   del   consiglio   di dipartimento,  portandoli  a  ratifica  nell'adunanza  del  consiglio immediatamente successiva;       c. assicura l'osservanza  delle  leggi,  dello  statuto  e  dei regolamenti, e cura i rapporti con gli organi accademici;       d. vigila sulle attivita' didattiche e  di  ricerca  che  fanno capo al dipartimento e sull'assolvimento da  parte  dei  docenti  dei compiti stabiliti dalla normativa vigente;       e. cura la gestione dei beni inventariati, in qualita' di  loro consegnatario, dei locali e dei servizi di  dipartimento  in  base  a criteri di funzionalita', efficienza ed economicita';       f. e' responsabile della gestione delle risorse  finanziarie  e strumentali assegnate e,  coadiuvato  dal  responsabile  dei  servizi amministrativi, e' responsabile dell'organizzazione  del  lavoro  del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e ne assicura  una corretta   gestione    secondo    principi    di    professionalita', responsabilita' e merito, con le competenze attribuite  dalle  norme, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;       g.   adotta,   coadiuvato   dal   responsabile   dei    servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento;       h. autorizza preventivamente le  missioni  dei  docenti  e  del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;       i. sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;       j. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.     5. E' compito inoltre del direttore, coadiuvato  dalla  giunta  e con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi:       a. elaborare la proposta di budget annuale  e  pluriennale  del dipartimento;       b. predisporre  le  richieste  di  assegnazione  del  personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;       c. promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attivita' del  dipartimento,  anche  attraverso  la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.     6. Il direttore designa  il  proprio  vicario  tra  i  professori afferenti al dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.     7. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a  docenti afferenti al dipartimento. Di tale delega e'  data  comunicazione  al consiglio e al rettore.      |  
|   |                                Art. 23.                       Consiglio di dipartimento 
     1. Il consiglio di dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,  di programmazione e di coordinamento delle attivita' del dipartimento.     2.  Il  consiglio  di  dipartimento  e'  costituito  dai  docenti afferenti  al   dipartimento   e   dal   responsabile   dei   servizi amministrativi.     3. Fanno inoltre parte del consiglio:       a.   due   rappresentanti   eletti   dal   personale   tecnico, amministrativo  e  bibliotecario  del  dipartimento;  qualora   detto personale superi le dieci unita', si  aggiungera'  un  rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci;       b. due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai  titolari  di assegni di ricerca afferenti al dipartimento,  riuniti  in  un  unico corpo elettorale;       c. una rappresentanza degli studenti non  di  dottorato,  nella misura del venti per cento arrotondato per  eccesso  del  totale  dei docenti afferenti al dipartimento. Tale rappresentanza e' chiamata  a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8,  lettere  b),  d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z) e q)  -  quest'ultima  per gli aspetti di  interesse  degli  studenti,  nonche'  su  ogni  altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti.     4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma  3, lettera a), e' pari a quella del direttore  di  dipartimento;  quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) e' biennale.     5. I  corpi  elettorali  e  le  modalita'  per  l'elezione  delle rappresentanze di cui al comma 3 sono  disciplinate  dal  regolamento elettorale.     6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.     7. Su proposta del direttore, alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, un componente del centro  servizi di Ateneo e il  responsabile  della  segreteria  studenti  o  un  suo delegato, nonche' altri soggetti esterni,  in  grado  di  offrire  un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.     8. Il consiglio di dipartimento, in particolare:       a. promuove e coordina le attivita' di  ricerca,  garantendo  a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;       b. propone, anche in collaborazione con  altri  dipartimenti  o con altri Atenei, l'istituzione di corsi  di  dottorato  di  ricerca, designando coordinatore e componenti  del  collegio  dei  docenti,  e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;       c.  programma  e  definisce   l'utilizzazione   delle   risorse disponibili, rendendo possibile l'attivita' di ricerca e  un'efficace offerta didattica  e  formativa,  con  un  razionale  ed  equilibrato impiego dei docenti;       d. assegna ai docenti i carichi didattici, i compiti  didattici e di tutorato;       e. avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle  esigenze didattiche e di ricerca di  propria  competenza;  ove  docenti  dello stesso  settore  scientifico-disciplinare   afferiscano   a   diversi dipartimenti, le richieste per il settore sono  concordate  tra  tali dipartimenti   e   congiuntamente   indirizzate   al   consiglio   di amministrazione;       f.  propone  l'attivazione  delle  procedure  concorsuali   dei professori di ruolo e  dei  ricercatori,  nell'ambito  delle  risorse disponibili;       g. formula le proposte di chiamata dei docenti;       h.  esprime  parere  sulla  richiesta  dei  docenti   afferenti svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso altri Atenei;       i. esprime parere in merito alla  possibilita'  per  i  docenti afferenti di  svolgere  attivita'  didattiche  o  di  ricerca  presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di  esclusiva attivita' di ricerca;       j.  programma  l'utilizzazione  dei  fondi  assegnati  per   il perseguimento dei fini istituzionali;       k. definisce e attua il programma pluriennale della ricerca,  e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi  definiti  dalla programmazione strategica di Ateneo;       l.  promuove  rapporti  con  soggetti   pubblici   e   privati, autorizzando la stipulazione di contratti e partecipando  a  bandi  e avvisi, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;       m. esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in  coerenza con il progetto culturale del dipartimento;       n. propone attivita' formative post lauream, anche in  concorso con altri dipartimenti, strutture o Atenei;       o. definisce la  struttura  organizzativa  del  dipartimento  e delle sue eventuali sezioni;       p. propone, d'intesa con altri  dipartimenti,  la  costituzione delle scuole;       q. approva  il  budget  preventivo  annuale  e  pluriennale,  e verifica i risultati di consuntivo;       r. approva le spese, nei limiti  fissati  dal  regolamento  per l'amministrazione e la contabilita';       s. approva gli atti negoziali  e  l'accettazione  di  eventuali liberalita';       t.   procede   annualmente   alla   programmazione   didattica, proponendo gli ordinamenti e  i  regolamenti  dei  corsi  di  studio, sentita a  fini  di  coordinamento  la  Scuola  interessata,  qualora istituita,  e  in  particolare  propone  l'attivazione,  modifica   o soppressione dei medesimi corsi e dei relativi insegnamenti;       u. delibera, nell'ambito della relativa  dotazione  finanziaria assegnata,  il  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  e   di attivita' didattiche anche integrative, in accordo con il regolamento di Ateneo recante disposizioni in materia;       v. su proposta del consiglio di  corso  di  studio,  approva  i piani di studio individuali degli studenti;       w. su proposta del consiglio di corso  di  studio,  delibera  e gestisce  le  attivita'  didattiche  che  attengono  a   cooperazioni nazionali e  internazionali  anche  nell'ambito  di  accordi  quadro, nonche' convalida l'attivita' didattica di  studenti  nell'ambito  di cooperazioni internazionali;       x. su proposta del consiglio di  corso  di  studio,  fissa  gli obblighi degli studenti che provengano da altra sede o da altro corso di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;       y.  di  concerto  con  le   strutture   didattiche,   organizza l'attivita'  di  tutorato  alla  pari,  nell'ambito   delle   risorse assegnate;       z. propone agli organi competenti la disciplina  degli  accessi ai corsi di studio;       aa. esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.      |  
|   |                                Art. 24.                        Giunta di dipartimento 
     1.  La  giunta  di  dipartimento  e'  l'organo  che  coadiuva  il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per:       a. l'istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio  di dipartimento;       b. l'attuazione delle delibere del consiglio di dipartimento;       c. la gestione complessiva del dipartimento.     2. La giunta e' composta dal  direttore,  dal  vicario  con  voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza,  da  un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due  rappresentanti  degli  studenti,  da  un  rappresentante  dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e  dal  Responsabile  dei servizi amministrativi.     3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive  componenti  in seno al consiglio di dipartimento, e hanno la stessa durata.     4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.     5.  Per  specifiche  questioni,  su  delega  del   consiglio   di dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti.     6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni  che  sono  a essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e  dai  regolamenti di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 25.       Responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento 
     1. Il responsabile dei servizi  amministrativi  predispone  tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte  dagli  organi del dipartimento.     2. Il responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:       a. collabora con il direttore del dipartimento nelle  attivita' volte al miglior funzionamento della struttura;       b. coadiuva il  direttore  del  dipartimento  nell'elaborazione della proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento;       c. coordina, d'intesa con il  direttore  del  dipartimento,  le attivita'   amministrativo-contabili   assumendo   in    solido    la responsabilita' dei conseguenti atti;       d. svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.      |  
|   |                                Art. 26.                        Commissione paritetica 
     1. La Commissione paritetica e' composta da:       a. direttore del dipartimento;       b. quattro docenti designati dal consiglio di dipartimento;       c. cinque rappresentanti degli  studenti  eletti  da  e  tra  i rappresentanti degli studenti nel medesimo consiglio.     2. Le funzioni di presidente  e  di  vicepresidente  sono  svolte rispettivamente dal direttore di dipartimento e da uno studente.     3. La commissione, in particolare:       a) svolge attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di  servizio agli studenti da parte dei docenti, e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;       b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;       c) esprime parere circa la  compatibilita'  tra  gli  obiettivi formativi di  ogni  corso  di  studio  e  i  crediti  assegnati  alle attivita' formative previste.     4.  La  commissione  redige  con  frequenza  almeno  annuale  una relazione  sulle  attivita'  svolte,  nella  quale   possono   essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base  delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I  risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione,  in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al  termine  di ogni periodo didattico sul  sito  del  Politecnico,  dettagliati  per docente, disciplina e corso di  insegnamento.  La  relazione  di  cui sopra e' oggetto di esame  in  uno  specifico  punto  all'ordine  del giorno di una seduta del consiglio del dipartimento e  della  Scuola, ove costituita, ed e' altresi' trasmessa al Nucleo di valutazione  di Ateneo.     5. La durata, le procedure per l'elezione o la  designazione  dei componenti e le norme generali  di  funzionamento  della  commissione sono precisate in apposito regolamento.     6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione  di  incarichi  di  insegnamento  o  per  attivita' didattiche, anche integrative, e per l'affidamento  di  contratti  di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.      |  
|   |                                Art. 27.                Dipartimenti e centri interuniversitari 
     1. Il Politecnico, unitamente ad altri Atenei, puo' dare  origine a  dipartimenti  e  centri  interuniversitari,  che   possono   avere autonomia  amministrativa  e  gestionale  e  che  sono  articolati  e regolati da apposite convenzioni.      |  
|   |                                Art. 28.                      Centri interdipartimentali 
     1.   I   dipartimenti   possono   proporre   al   consiglio    di amministrazione la  costituzione  di  centri  interdipartimentali  di ricerca e/o di servizio al territorio.     2 Il consiglio di amministrazione  delibera,  previo  parere  del senato accademico, l'istituzione, la modifica e la  soppressione  dei centri   interdipartimentali,   sulla   base   delle   proposte   dei dipartimenti interessati.     3.  I  centri  interdipartimentali  possono  essere   dotati   di autonomia amministrativa e gestionale.      |  
|   |                                Art. 29.                                Scuola 
     1. E' consentita la costituzione di  strutture  di  raccordo,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), legge 30  dicembre  2010,  n. 240,   aventi   denominazione   di   Scuola,    con    funzioni    di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche  erogate da due o piu' dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.     2. L'elenco dei corsi  di  studio  afferenti  a  ogni  scuola  e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo.     3. Sono organi della scuola:       a. il direttore della scuola;       b. il consiglio della scuola.     4. Il senato accademico delibera l'istituzione  della  scuola  su proposta di uno o piu' dipartimenti e  ne  propone  l'attivazione  al consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.     5.  Il  regolamento   didattico   definisce   le   modalita'   di costituzione  della  scuola  e  la  soglia  minima   e   congrua   di insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte.     6. La Scuola non ha autonomia di spesa.      |  
|   |                                Art. 30.                        Direttore della scuola 
     1. Il direttore rappresenta la Scuola, ed  esercita  funzioni  di iniziativa e di promozione culturale e  didattica  nell'ambito  della scuola.     2. Il direttore, in particolare:       a. convoca e presiede  il  consiglio  della  Scuola,  curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni;       b. vigila  sulle  attivita'  didattiche  che  fanno  capo  alla Scuola;       c. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate dalle norme vigenti.     3. Il direttore e' eletto fra i docenti di ruolo  componenti  del consiglio  della  stessa.  L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti   i componenti del consiglio della Scuola. Le modalita' di elezione  sono stabilite dal regolamento elettorale.     4. Il direttore dura in carica tre anni accademici.     5. Il direttore designa, tra i docenti  componenti  il  consiglio della Scuola, un vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle  sue funzioni in caso di assenza o impedimento.     6. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti.     7. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.      |  
|   |                                Art. 31.                        Consiglio della scuola 
     1. Il consiglio della scuola e' composto:       a. dal direttore della scuola, che lo presiede;       b. dai direttori dei dipartimenti  che  compongono  la  scuola, ovvero da loro delegati;       c. dai coordinatori dei corsi di  studio  di  pertinenza  della scuola;       d.  da  una  rappresentanza  dei  docenti  delle   giunte   dei dipartimenti che compongono la scuola, in misura  proporzionale  alla quantita' di didattica erogata e fino al numero  massimo  di  cui  al successivo comma 3;       e. da una rappresentanza degli studenti  nella  misura  di  una unita' per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non  inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per  cento  del numero complessivo degli altri componenti del consiglio.     2. Il consiglio della Scuola  esercita  le  attribuzioni  di  cui all'art. 23, comma 8, lettere y), e z), nonche' tutte le altre a esso demandante dalle norme vigenti.     3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere  c)  e  d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei consigli  dei dipartimenti che compongono la scuola.     4. Tutti i componenti possono far parte del consiglio di una sola scuola, ad eccezione dei direttori di dipartimento.      |  
|   |                                Art. 32.                     Consiglio di corso di studio 
     1. Il consiglio di corso di studio e' composto  dai  docenti  che svolgono in tale corso il carico didattico e/o  compito  didattico  o l'incarico di docenza per l'anno accademico di riferimento e  da  una rappresentanza degli studenti appartenenti al  corso  di  studio,  in numero e in conformita' ad apposito regolamento di funzionamento.     2. Il consiglio del corso di studio:       a. propone alla struttura didattica competente, il  regolamento didattico del corso di studio;       b. propone alla struttura didattica competente,  le  variazioni dell'ordinamento del corso di studio;       c. cura la coerenza dei programmi di insegnamento con l'offerta formativa prevista nel regolamento didattico, verificando l'efficacia degli  insegnamenti  svolti  e  intraprende  le   azioni   correttive necessarie, anche tenendo conto dei risultati delle  attivita'  della commissione paritetica;       d. propone alla struttura didattica competente,  l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attivita'  didattiche  svolte nell'ambito di accordi di cooperazione  comunitari  e  internazionali relativi agli studenti del corso di studio.     3. Il coordinatore del corso di studio e' un  docente  di  ruolo, eletto dai componenti di tale corso; resta in carica per un triennio, durante il  quale  deve  mantenere  il  carico  didattico  principale nell'ambito dello stesso corso di studio. Il mandato del coordinatore e' rinnovabile una sola volta consecutivamente.     4. Il coordinatore, in particolare:       a. convoca,  con  frequenza  non  inferiore  a  una  volta  per semestre, e presiede il  consiglio  di  corso  di  studio,  curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni;       b. vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo al corso di studio;       c. svolge funzioni di raccordo con il dipartimento  (o  scuola, se attivata) cui afferisce il corso di studio e  con  i  dipartimenti coinvolti nella attivita' didattica.     5. Il coordinatore  puo'  designare  un  vicario,  scelto  tra  i docenti  afferenti  al  corso   di   studio,   che   lo   sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.      |  
|   |                                Art. 33.                        Garante degli studenti 
     1. Il garante e'  il  riferimento  super  partes  che  riceve  le richieste  di  intervento  degli   studenti   su   eventuali   abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del codice etico e di comportamento da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilita' e consistenza  e  riferisce  al  rettore   per   eventuali   successivi interventi.     2. Il garante e' un docente del Politecnico, nominato dal  senato accademico tra una rosa  di  persone  espressa  dal  consiglio  degli studenti, dura in carica un  triennio  ed  e'  rinnovabile  una  sola volta.     3. La disciplina  delle  funzioni  del  garante  e'  prevista  in apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 34.                          Centri di servizio 
     1. Possono essere costituiti appositi centri  di  servizio  quali strutture organizzative dedicate alla gestione unitaria, coordinata e programmata delle attivita' amministrative e  contabili  di  supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle  conoscenze,  al placement, che interessino l'Ateneo nel  suo  complesso  ovvero  piu' dipartimenti.     2. Tali centri sono privi di autonomia finanziaria e di  spesa  e dispongono   degli   spazi,   delle   strutture   e   del   personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio  funzionamento.  Possono inoltre essere articolati in unita' organizzative di secondo e  terzo livello.     3. Le norme per l'istituzione,  l'attivazione,  l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione di tali  centri  sono  contenute nel regolamento di Ateneo e  nel  regolamento  di  amministrazione  e contabilita'.      |  
|   |                                Art. 35.                    Sistema bibliotecario di Ateneo 
     1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo   ha   quale   compito l'acquisizione,  la  conservazione  e  la   massima   fruizione   del patrimonio  bibliotecario  e  documentale,  nonche'   la   diffusione dell'informazione bibliografica.     2. Le norme di funzionamento del sistema bibliotecario di  Ateneo sono contenute in apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 36.                    Presidio di qualita' di Ateneo 
     1. Il Presidio di qualita' (PQA)  e'  un  elemento  centrale  del sistema di autovalutazione  attraverso  cui  gli  organi  di  governo dell'Ateneo realizzano  la  propria  politica  della  qualita'  nella ricerca, nella didattica e nella terza missione.     2. Il PQA e' composto da un professore  ordinario  designato  dal rettore, con funzioni di presidente, e da due  docenti  designati  da ciascun  dipartimento,  che  abbiano   una   consolidata   esperienza scientifica e didattica.     3. In particolare, il PQA, recependo le indicazioni del nucleo di valutazione, persegue le proprie finalita' attraverso:       a.  la  supervisione  dello  svolgimento  delle  procedure   di gestione della qualita' dell'Ateneo e dei singoli dipartimenti;       b. la proposta  di  strumenti  comuni  per  la  gestione  della qualita' e di attivita' formative ai fini della loro  applicazione  a livello di Ateneo e di dipartimento;       c.  l'affiancamento  dei  consigli  di  corso  di  studio   per l'assicurazione della qualita' della didattica, nonche' dei direttori di dipartimento, anche per le attivita' relative alla ricerca e  alla terza missione;       d. il coordinamento con il nucleo di valutazione;       e. il coordinamento con le commissioni paritetiche, curando  il corretto  flusso  informativo  per  la  stesura  dei  rapporti  delle commissioni stesse.      |  
|   |                                Art. 37.                           Commissione etica 
     1. La commissione etica e' l'organo con funzioni  consultive,  di ricerca e controllo, in merito all'applicazione e al  rispetto  delle norme e dei principi contenuti nel codice etico e di comportamento da parte della comunita' universitaria.     2. La commissione etica:       a. accerta, su segnalazione, le violazioni del codice  etico  e di  comportamento  e  favorisce,  ove  possibile,   la   composizione amichevole di eventuali controversie;       b. qualora la commissione ritenga che la violazione del  codice etico e di comportamento rientri nelle competenze del Comitato  unico di garanzia o del collegio di disciplina, trasmette a essi la pratica e la documentazione;       c.  negli  altri  casi,  la  commissione  propone  al   rettore l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli inadempienti.     3. La commissione etica e' composta da tre docenti, un componente del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, uno studente. I componenti di tale commissione sono nominati con  decreto rettorale, su designazione del senato accademico nell'ambito  di  una rosa  di  nominativi  proposti  dal  rettore,  ad   eccezione   della rappresentanza  degli  studenti,  designata   dal   consiglio   degli studenti. Collabora con la commissione un funzionario amministrativo, senza diritto di voto.     4. Gli atti della commissione  etica  devono  essere  motivati  e l'accesso a essi deve rispettare le norme vigenti relative agli  atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.      |  
|   |                                Art. 38.                          Scuola di dottorato 
     1, La Scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere,  organizzare e coordinare le attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca a essa afferenti.     2. Sono organi della Scuola  di  dottorato:  il  consiglio  e  il direttore.     3. Il consiglio ha i seguenti compiti:       a. designare il direttore della Scuola;       b. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' dei corsi di dottorato;       c.  promuovere  gli  aspetti  culturali  delle   attivita'   di collaborazione di didattica  e  di  ricerca  con  Universita',  enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali e  aziende pubbliche e private; proporre al senato accademico il numero di posti per l'attivazione annuale dei corsi di dottorato;       d. coordinare le proposte dei dipartimenti in ordine al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi corsi di dottorato;       e. definire,  per  ciascun  corso  di  dottorato,  i  requisiti scientifici richiesti per  far  parte  del  collegio  dei  docenti  e proporre al senato eventuali modifiche  riguardanti  la  composizione del collegio stesso;       f. approvare la relazione finale  delle  attivita'  di  ciascun ciclo di dottorato;       g. preparare una relazione annuale sulle attivita' della Scuola e dei dottorati da presentare al senato accademico;       h. presentare al  consiglio  di  amministrazione  richieste  di finanziamenti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  dei  corsi  di dottorato.     4. Il consiglio della Scuola e' costituito:       a. da tre a cinque professori universitari, di cui  almeno  uno in settori di  base,  anche  esterni  al  Politecnico,  nominati  dal rettore  su  designazione   del   senato   accademico,   notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica;       b. dai coordinatori  dei  collegi  dei  docenti  dei  corsi  di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso  il  Politecnico, afferenti alla Scuola;       c. da due rappresentanti degli iscritti ai corsi  di  dottorato di ricerca presso il Politecnico, eletti con modalita'  definite  dal regolamento per le elezioni generali studentesche.     5. Il mandato dei componenti  del  consiglio  dura  tre  anni.  I coordinatori possono essere sostituiti da un componente del  collegio dei docenti nelle riunioni del consiglio, senza diritto di voto.     6. Il consiglio puo' invitare alle sue adunanze, senza diritto di voto, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive e  associazioni  che  concorrono  al  finanziamento  delle attivita' della Scuola, su designazione degli enti stessi.     7. Il direttore della Scuola  di  dottorato  e'  il  responsabile della Scuola, ne indirizza le attivita', la rappresenta e presiede il consiglio della Scuola. Il direttore  e'  nominato  dal  rettore,  su indicazione del consiglio della Scuola, tra i  professori  componenti del consiglio stesso, che non siano coordinatori di dottorato; il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. Il  direttore designa tra i professori del consiglio della Scuola un  vicario,  che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.     8. Il funzionamento della Scuola  di  dottorato  e'  definito  da apposito regolamento, approvato dal senato accademico.      |  
|   |                                Art. 39.                     Centro linguistico di Ateneo 
     1. Il centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione linguistica, di elaborazione e diffusione  di  materiali  linguistici per l'apprendimento delle lingue, nonche' di supporto  alla  verifica degli obblighi formativi relativi all'accertamento  della  conoscenza delle lingue.     2. Il centro, di  concerto  con  le  strutture  didattiche  e  di ricerca  interessate,  offre  altresi'  a  utenti  esterni  corsi  di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera.     3. Il presidente del centro e' designato dal senato accademico su proposta del rettore.     4. Le modalita' di funzionamento e di assegnazione  di  personale del centro sono  regolate  da  apposito  regolamento,  approvato  dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 40.                        Attivita' universitaria 
     1. L'attivita' universitaria si espleta  attraverso  le  funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In particolare, il Politecnico:       a. organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei  principi espressi nell'art. 1;       b. rilascia, in attuazione delle norme vigenti  in  materia  di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio  previsti  per legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo;       c. istituisce e organizza servizi didattici  integrativi  quali l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione, ivi comprese le attivita' promosse dagli studenti;       d. attiva servizi finalizzati  all'inserimento  nel  mondo  del lavoro;       e.  realizza  ogni  altra  attivita'  didattica  prevista   dal regolamento didattico di Ateneo.     2.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  per  soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico  ha inizio il primo ottobre.     3. Il Politecnico, nell'ambito delle  proprie  finalita',  svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi  negli articoli 1 e 3.     4. Il Politecnico svolge attivita' di  servizio  per  istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive  in  quanto strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della  ricerca scientifica, nonche' occasione  di  arricchimento  delle  conoscenze. Svolge in particolare:       a. attivita' orientata alla formazione culturale delle  entita' operanti sul territorio;       b. attivita' di trasferimento tecnologico destinata a  supporto della  produzione  e  della  gestione  delle  risorse  e   protezione dell'ambiente;       c. attivita' di studio e di indirizzo  per  una  progettualita' avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio,  e mirata alla qualita' e alla bellezza del territorio.     5. L'attivita' universitaria complessivamente svolta  rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e  mezzi  finanziari  sulla  base  dei  principi  stabiliti nell'art. 1.      |  
|   |                                Art. 41.                          Capacita' giuridica 
     1. Nell'esercizio della propria  capacita'  giuridica  e  con  le modalita' previste dal regolamento di amministrazione e  contabilita' e dalle norme vigenti, il Politecnico puo', in particolare:       a. effettuare acquisti o alienazioni  e  accettare  eredita'  e donazioni  di  qualsiasi  natura  e  valore,   senza   autorizzazione governativa;       b. concludere transazioni in qualunque campo  e  per  qualsiasi importo;       c. concludere accordi con altri  enti  per  lo  svolgimento  in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune;       d.  stipulare  contratti  che  prevedono  la   concessione   di fideiussione  e  il  pagamento  di  penalita'  di  ammontare  massimo definito, nei limiti fissati dal  regolamento  di  amministrazione  e contabilita';       e. svolgere contrattazione attiva.      |  
|   |                                Art. 42.                              Federazioni 
     1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalle  norme   vigenti,   il Politecnico puo' federarsi  con  altri  Atenei,  enti  o  istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.      |  
|   |                                Art. 43.             Partecipazione a organismi pubblici e privati 
     1. Il Politecnico puo'  partecipare  a  societa'  o  altre  forme associative di diritto pubblico  o  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o comunque utili per il conseguimento dei  propri  fini  istituzionali, anche con conferimenti in denaro e in conformita'  alla  legislazione vigente (decreto legislativo n. 175/2016).     2. La partecipazione  di  cui  al  comma  1,  in  conformita'  ai principi generali, e' deliberata dal  consiglio  di  amministrazione, sentito il  senato  accademico,  accertata  la  disponibilita'  delle strutture interessate alle attivita' previste.     3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:       a. preventivo riconoscimento, da parte del  senato  accademico, dell'interesse  scientifico  della  partecipazione   da   parte   del Politecnico;       b. disponibilita'  delle  risorse  finanziarie,  strumentali  e logistiche richieste;       c. destinazione degli eventuali utili spettanti al  Politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;       d. devoluzione, al momento della cessazione, di  ogni  elemento attivo a iniziative di ricerca;       e. intangibilita' del patrimonio del Politecnico da  parte  dei creditori dell'organismo associativo;       f. gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di  legalita'  e  trasparenza  in  analogia  alla  gestione amministrativo-contabile del Politecnico;       g.  predisposizione  di  relazioni  periodiche   sull'attivita' svolta da  cui  deve  risultare  il  grado  di  raggiungimento  degli obiettivi e pubblicita' dei risultati.     4. Per il raggiungimento delle proprie  finalita'  istituzionali, il Politecnico puo' inoltre:       a. intrattenere rapporti con soggetti pubblici e privati  anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze;       b. costituire centri  e  servizi,  anche  interuniversitari,  e intrattenere  collaborazioni   nell'ambito   della   ricerca,   della didattica e di altre attivita' culturali;       c. istituire organismi per promuovere  l'identificazione  e  il riconoscimento internazionale  di  specifici  ambiti  disciplinari  o tematici;       d. promuovere e partecipare a consorzi con altre universita'  e organizzazioni pubbliche e private;       e. costituire o partecipare a societa' per azioni,  societa'  a responsabilita' limitata o ad  altre  forme  associative  di  diritto privato con personalita' giuridica e dotate di autonomia patrimoniale perfetta,  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  di  programmi  di formazione e di ricerca finalizzati allo sviluppo e al  trasferimento scientifico e  tecnologico,  nonche'  per  lo  svolgimento  di  altre attivita' strumentali  alla  didattica  e  alla  ricerca  o  comunque strettamente  necessarie  per  il  conseguimento  dei   propri   fini istituzionali.     5. Nessun onere finanziario o  obbligo  di  versamento  ulteriore rispetto a quanto deliberato dagli  organi  competenti  in  relazione alle attivita' di cui al  comma  3  puo'  essere  assunto  o  gravare sull'Ateneo, anche nel  caso  in  cui  sia  necessario  procedere  al ripiano di eventuali perdite.     6. Per lo svolgimento delle attivita'  strumentali,  di  supporto alla  didattica  e  alla  ricerca  anche  al   fine   di   realizzare l'acquisizione  di  beni  e  servizi  alle  migliori  condizioni,  il Politecnico puo' avvalersi, in qualita' di ente  di  riferimento,  di una fondazione universitaria di diritto privato partecipata da  enti, associazioni e imprese, in  conformita'  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 254/2001. Con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il Politecnico puo'  conferire  a tale fondazione attivita' e beni,  nell'osservanza  del  criterio  di strumentalita' rispetto alle  funzioni  istituzionali  che  rimangono prerogativa dell'Ateneo. La fondazione e'  disciplinata  da  apposito statuto, la cui approvazione, nonche' le cui modifiche o integrazioni sono deliberate dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Ateneo,  su proposta del senato accademico.     7. Il Politecnico opera nel campo della  formazione  culturale  e professionale  con  l'erogazione  di  corsi  o   seminari   di   alta formazione,  di  perfezionamento,  di  aggiornamento  e  di   cultura generale,   anche   attraverso   la   collaborazione   con   imprese, istituzioni, enti territoriali e soggetti del terzo settore.     8.  Il  Politecnico  promuove  la  costituzione  e  l'adesione  a societa' di spin-off e di star-up, ai sensi degli  articoli  2  e  3, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art.  6,  comma  9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.     9. La partecipazione del Politecnico puo' essere  costituita  dal comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi generali enunciati nel presente statuto.     10. La licenza onerosa  o  gratuita  del  marchio,  a  titolo  di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma  in ogni caso la salvaguardia  del  prestigio  dell'Ateneo,  deve  essere oggetto  di  apposita  autorizzazione  da  parte  del  consiglio   di amministrazione, sentito il senato accademico.      |  
|   |                                Art. 44.           Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico 
     1.  I  diritti  a  conseguire  il  brevetto,  per  le  invenzioni industriali  realizzate   nell'ambito   di   attivita'   di   ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.      |  
|   |                                Art. 45.                        Norme elettive generali 
     1.  Sono  cariche  collegiali:  i  componenti  del  consiglio  di amministrazione, del senato accademico, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina.     2. Sono cariche monocratiche: il rettore, il prorettore  vicario, i direttori di dipartimento, i direttori delle Scuole - ivi  compresa la Scuola di dottorato -  ove  istituite,  i  presidenti  dei  centri interdipartimentali, i coordinatori dei  corsi  di  dottorato  e  dei master, i direttori e i presidenti delle Scuole di specializzazione.     3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze  durano  tre anni accademici, a eccezione del rettore che dura in carica sei  anni e della componente studentesca che viene  rinnovata  ogni  due  anni. Tutti i mandati hanno di  norma  inizio  con  l'anno  accademico  del Politecnico.     4. I componenti degli organi di governo del Politecnico  decadono dalla  carica  se  assenti  piu'   di   due   volte   consecutive   o complessivamente  piu'  di  cinque  volte   nell'anno   alle   sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate  ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.     5. Tutti i soggetti eletti o designati per  le  cariche  previste nel presente statuto, sono nominati con decreto rettorale.     6. Le elezioni e le designazioni  per  tutte  le  cariche  devono essere effettuate nel periodo intercorrente  dal  primo  febbraio  al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine  temporale:  rettore,  consiglio  di amministrazione, direttori di dipartimento, senato accademico.     7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico e'  disciplinata  dal regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche,  il  decano competente svolgera' le funzioni di supplenza nel periodo di  vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.     8. Nella  definizione  dell'elettorato  attivo  e  passivo  delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a  esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.     9. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni  delle  rappresentanze in senato accademico.      |  
|   |                                Art. 46.                  Incompatibilita', divieti e rinnovi 
     1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione non possono:       a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il rettore,  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio  di amministrazione e, per i  direttori  di  dipartimento,  limitatamente allo stesso senato qualora vi risultino eletti;       b. ricoprire  la  carica  di  direttore  o  presidente,  ovvero consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione.     2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresi':       a. ricoprire la carica di rettore,  ovvero  di  componente  del consiglio di amministrazione, del senato accademico,  del  nucleo  di valutazione o del collegio dei revisori dei  conti  in  altri  atenei italiani, statali, non statali o telematici;       b.  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel Ministero competente per l'universita' e la ricerca e nell'ANVUR;       c. rivestire alcun incarico di natura politica;       d. assumere cariche direttive o amministrative  nelle  societa' aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.     3. Nessun dipendente del Politecnico puo' far parte del  collegio dei revisori dei conti.     4. Tutte le cariche di cui al presente statuto,  fatta  eccezione per quella del rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.     5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che  siano  stati  oggetto  di  sanzione  disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico e di comportamento, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.      |  
|   |                                Art. 47.         Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze 
     1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui  al  presente statuto e' riservato ai docenti in regime di impegno a  tempo  pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento  a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.     2. L'elettorato  passivo  per  la  rappresentanza  del  personale tecnico,  amministrativo  e  bibliotecario  in   tutti   gli   organi dell'Ateneo e' riservato al personale in grado di  assicurare,  prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine  contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata  del mandato.     3.  L'elettorato  passivo  per  la   rappresentanza   studentesca all'interno  di  tutti  gli  organi  dell'Ateneo  e'  riservato  agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli  organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), legge 30  dicembre  2010,  n. 240, e' sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.     4. L'elettorato  passivo  e'  precluso  a  docenti,  a  personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera  di  richiamo del rettore, per violazione del  codice  etico  e  di  comportamento, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di  cui  all'art. 17, comma 4.      |  
|   |                                Art. 48.                              Indennita' 
     1. Le indennita' di carica di cui al presente  statuto  non  sono cumulabili tra loro.      |  
|   |                                Art. 49.          Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie 
     1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.  In  caso  di parita' prevale il voto del presidente.     2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici  previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono  essere  espressi  e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale   termine,   l'organo   potra'    procedere    indipendentemente dall'acquisizione del parere.     3. Ogni organo deliberante ha il  dovere  di  motivare  decisioni difformi dal parere  degli  organi  consultivi  che  hanno  titolo  a esprimerlo.     4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente  convocato, in via straordinaria, in caso  di  motivata  richiesta  formulata  da almeno un terzo dei suoi componenti.      |  
|   |                                Art. 50.                    Entrata in vigore dello statuto 
     1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore  il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di  avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.     3.  L'entrata  in  vigore  dello  statuto  comporta   l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.     4. Per quanto non esplicitamente citato nel  presente  statuto  e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.      |  
|   |                                Art. 51.                        Revisione dello statuto 
     1. Modifiche allo statuto  possono  essere  proposte  dal  senato accademico o dal consiglio  di  amministrazione  per  le  materie  di rispettiva competenza. I due predetti organi sono  tenuti  inoltre  a esaminare  ed  esprimersi  sull'accoglimento  di  motivate   proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica  vengono  inoltrate  al  rettore  che,  entro  i  successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei dipartimenti e del  consiglio degli studenti, convoca una specifica conferenza d'Ateneo allo  scopo di una preventiva discussione sui contenuti  della  proposta  e,  nei successivi trenta giorni, il senato  accademico  e  il  consiglio  di amministrazione  in  seduta  congiunta  per  assumere  le   opportune deliberazioni.     2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la  maggioranza  di due terzi dei componenti di ciascun organo.     3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.      |  
|   |                                Art. 52.                            Interpretazione 
     1. L'interpretazione autentica delle norme del  presente  statuto e' demandata al senato accademico e al consiglio di  amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse  modalita' previste dall'art. 51, comma 2.      |  
|   |                                Art. 53.                           Norme transitorie 
     1. Il senato accademico,  il  consiglio  di  amministrazione,  il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi, ivi inclusi i  coordinatori dei corsi di studio, in carica all'entrata in  vigore  dello  statuto restano in carica  fino  al  naturale  termine  del  mandato  e  sono valutati anche i periodi gia'  espletati  nell'Ateneo  alla  data  di entrata in vigore del presente statuto.     2. La norma relativa alla rappresentanza studentesca  nel  senato accademico, di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), entra in  vigore con il primo mandato successivo a quello di  entrata  in  vigore  del presente statuto.     3. Con l'entrata in vigore del presente statuto  e'  abrogato  lo statuto approvato con decreto rettorale n. 128/2012.     |  
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