| Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 marzo 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  «Respreeza», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  29621/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  4  marzo  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° gennaio al 31 gennaio  2019  e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5-8 marzo 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini   della   fornitura:   RESPREEZA,   descritte    in    dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante  del  presente  provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui  all'art.  12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n.  189,  denominata  classe  «C (nn)»,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 14 marzo 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C  (nn)»)  dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale di tali documenti.   Nuove confezioni: 
     RESPREEZA;     codice   ATC   -   principio   attivo:    B02AB    -    inibitore alfa1-proteinasi;     titolare: «CSL Behring GmbH;     codice procedura: EMEA/H/C/2739/II/23/G;     GUUE 4 marzo 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Respreeza» e' indicato  come  trattamento  di  mantenimento  per rallentare  la  progressione  dell'enfisema  in  adulti  con  deficit documentato severo di inibitore  dell'alfa1-proteinasi  (per  esempio genotipi PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null),  PiSZ).  I  pazienti  devono seguire un trattamento farmacologico e non farmacologico  ottimale  e mostrare evidenza di  malattia  polmonare  progressiva  (per  esempio volume espiratorio forzato in un secondo (FEV1) ridotto  rispetto  al predetto, compromissione della capacita' di camminare o  aumento  del numero di esacerbazioni) valutata da un operatore  sanitario  esperto nel trattamento del deficit di inibitore dell'alfa1-proteinasi.   Modo di somministrazione. 
     Le  prime  infusioni  devono  essere   somministrate   sotto   la supervisione di un operatore sanitario esperto  nel  trattamento  del deficit di inibitore dell'alfa1-proteinasi. Le  successive  infusioni possono essere  somministrate  da  chi  assiste  il  paziente  o  dal paziente stesso (vedere paragrafo 4.4).     «Respreeza»  deve  essere  somministrato  esclusivamente  tramite infusione endovenosa dopo ricostituzione.     La polvere deve essere ricostituita con  acqua  per  preparazioni iniettabili (vedere le istruzioni sulla ricostituzione  al  paragrafo 6.6) e somministrata usando un set  per  somministrazione  endovenosa (non fornito).     La soluzione ricostituita deve essere infusa per  via  endovenosa usando una linea di infusione dedicata a una velocita'  di  infusione di circa 0,08 ml/kg di p.c./min. Questa velocita' di  infusione  puo' essere aggiustata in base alla tollerabilita' del paziente.  La  dose raccomandata di 60 mg/kg di  p.c.  viene  infusa  in  circa  quindici minuti.     I flaconcini di «Respreeza» sono solo per uso singolo.     Per   informazioni   sulla   somministrazione   della   soluzione ricostituita, vedere le istruzioni alla fine del paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/15/1006/002 - A.I.C. n. 044479020/E in base 32:  1BFDKD  - 4000 mg - polvere e  solvente  per  soluzione  per  infusione  -  uso endovenoso  -  polvere:  flaconcino  (vetro),  solvente:   flaconcino (vetro) - polvere: 4000 mg, solvente:  76  ml  -  1  flaconcino  +  1 flaconcino + 1 set di trasferimento 20/20 (set MIX2VIAL);       EU/1/15/1006/003- A.I.C. n. 044479032/E in base  32:  1BFDKS  - 5000 mg - polvere e  solvente  per  soluzione  per  infusione  -  uso endovenoso  -  polvere:  flaconcino  (vetro),  solvente:   flaconcino (vetro) - polvere: 5000 mg, solvente:  95  ml  -  1  flaconcino  +  1 flaconcino + 1 set di trasferimento 20/20 (set MIX2VIAL).   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti definiti per la presentazione  dei  rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per  questo  medicinale  sono  definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7  della  direttiva 2001/83/CE  e  successive  modifiche,   pubblicato   sul   sito   web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare  il  primo  rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla sicurezza  per  questo   medicinale   entro   sei   mesi   successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita'  e  gli  interventi   di   farmacovigilanza   richiesti   e dettagliati  nel  RMP  concordato  e  presentato  nel  modulo   1.8.2 dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e   qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Obbligo  di  condurre  misure  post-autorizzative:  il   titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':   ===================================================================== |              Descrizione              |          Termine          | +=======================================+===========================+ |Studio di efficacia post-autorizzativo |                           | |(PAES): e' stato concordato di condurre|                           | |uno studio PAES randomizzato e a lungo |                           | |termine per valutare la correlazione   |                           | |con la dose al fine di stabilire se il |                           | |conseguimento di livelli piu' alti     |                           | |dell'API nel sangue possa influire     |                           | |sulla velocita' di declino della       |                           | |densita' polmonare e se cio' possa     |                           | |supportare l'uso di una dose aumentata |                           | |di 120 mg/kg. Il titolare              |                           | |dell'autorizzazione all'immissione in  |                           | |commercio dovra' condurre e presentare |                           | |i risultati di uno studio di efficacia |Presentazione della        | |randomizzato e a lungo termine.        |reazione finale sullo      | |condotto in base a un protocollo       |studio entro il 31 marzo   | |concordato.                            |2025                       | +---------------------------------------+---------------------------+
     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa da rinnovare volta per volta,  vendibile  al  pubblico  su prescrizione di centri ospedalieri o  di  specialisti  -  internista, pneumologo (RNRL).     |  
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