| Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 14 marzo 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Orkambi», approvato con procedura  centralizzata.  (Determina  n.  29617/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e' stato conferito l'incarico di  direzione dell'Ufficio   procedure   centralizzate   alla   dott.ssa   Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  4  marzo  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° gennaio al 31 gennaio  2019  e  che  riporta  l'insieme  delle  nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5-8 marzo 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura: ORKAMBI, descritte in dettaglio  nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata  classe  «C  (nn)»,  dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 14 marzo 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C  (nn)»)  dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della  rimborsabilita'  nelle more  della  presentazione  da  parte  dell'azienda  interessata   di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le  informazioni riportate costituiscono un estratto  degli  allegati  alle  decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione  all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla  versione  integrale di tali documenti.   Nuove confezioni: 
     ORKAMBI;     codice ATC - principio attivo: R07AX30 - ivacaftor/lumacaftor;     titolare: «Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited»;     codice procedura: EMEA/H/C/3954/X/34/G;     GUUE 4 marzo 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.  Vedere  il  paragrafo  4.8  per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.   Indicazioni terapeutiche. 
     «Orkambi» granulato e' indicato per il trattamento della  Fibrosi cistica (FC), in  bambini  di  eta'  pari  o  superiore  a  due  anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene  CFTR  (vedere  paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).   Modo di somministrazione. 
     «Orkambi» deve essere prescritto esclusivamente da medici esperti nel trattamento della fibrosi cistica. Se il  genotipo  del  paziente non  e'  noto,  la  presenza  della  mutazione  F508del  deve  essere confermata con un metodo di genotipizzazione accurato e validato,  in entrambi gli alleli del gene CFTR.     Per uso orale: ogni bustina e' solo monouso.     Tutto  il  contenuto  della  bustina  di  granulato  deve  essere miscelato con un cucchiaino (5 ml) di  alimenti  morbidi  o  liquidi, idonei per l'eta' dei pazienti,  e  consumato  completamente.  Alcuni esempi di  alimenti  morbiti  comprendono  pure'  di  frutta,  yogurt aromatizzato, latte o succo. Gli alimenti o i liquidi devono essere a temperatura ambiente o inferiore. Una volta miscelato, il prodotto si e' dimostrato stabile per un'ora e deve essere percio' ingerito entro questo periodo.     Confezioni autorizzate:       EU/1/15/1059/006 - A.I.C. n. 044560050/E in base 32:  1BHVPL  - 100 mg/125 mg - granulato - uso orale - bustina  (Bopet/PE/foglio  di alluminio/PE) - 331,1 mg - 56 bustine;       EU/1/15/1059/007 - A.I.C. n. 044560062/E in base 32:  1BHVPY  - 150 mg/188 mg - granulato - uso orale - bustina  (Bopet/PE/foglio  di alluminio/PE) - 497,4 mg - 56 bustine.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio. 
     Rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR):  i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi successivi all'autorizzazione.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace  del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Obbligo di condurre  attivita'  post-autorizzative:  il  titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  deve  completare, entro la tempistica stabilita, la seguente attivita':   ===================================================================== |              Descrizione               |        Tempistica        | +========================================+==========================+ |Studio di sicurezza post-autorizzativo  |                          | |(PASS). Il richiedente deve condurre uno|                          | |studio osservazionale a lungo termine   |                          | |della durata di cinque anni con         |                          | |lumacaftor/lvacaftor, in pazienti con   |                          | |fibrosi cistica, comprendente anche     |                          | |endpoint microbiologici e clinici (ad   |                          | |esempio esacerbazioni), secondo un      |                          | |protocollo approvato. Il richiedente    |                          | |deve presentare analisi annuali, da     |                          | |dicembre 2017 a dicembre 2020, e il CSR |                          | |finale entro dicembre 2021.             |CSR finale: dicembre 2021 | +----------------------------------------+--------------------------+ |Studio di efficacia post-autorizzatvo   |                          | |(PAES). Sulla base del protocollo       |                          | |concordato, il richiedente deve condurre|                          | |uno studio di efficacia a lungo termine |                          | |per confrontare la progressione della   |                          | |malattia tra i bambini affetti da FC    |                          | |omozigoti per la mutazione F508 del CFTR|                          | |e di eta' compresa fra due e cinque anni|                          | |al momento dell'inizio del trattamento  |                          | |con «Orkambi», rispetto alla            |                          | |progressione della malattia tra la      |                          | |coorte abbinata concomitante di bambini |                          | |affetti da FC mai sottoposti a          |Analisi ad interim:       | |trattamento con «Orkambi», in aggiunta  |dicembre 2022 Relazione   | |alla coorte storica longitudinale.      |finale: dicembre 2025     | +----------------------------------------+--------------------------+
     Regime di fornitura: regime di fornitura: medicinale  soggetto  a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL): centri di cura  fibrosi cistica  ed  erogazione  tramite  i  centri  stessi  o  le   farmacie convenzionate (distribuzione diretta e per conto).     |  
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