Estratto determina IP n. 166 dell'11 marzo 2019 
     Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di  identificazione:  e'  autorizzata  l'importazione  parallela  del medicinale DAKTARIN 2 POUR CENT, POUDRE POUR APPLICATION LOCALE dalla Francia con numero di autorizzazione  3400931941057,  intestato  alla societa'  Janssen  Cilag  e  prodotto  da  Lusomedicamenta  Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., con le specificazioni di seguito  indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata  in vigore della presente determina.     Importatore: Medifarm S.r.l., con sede legale in  via  Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.     Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO  «2%  Polvere   cutanea»   1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019 (in base 10),  1F6M13 (in base 32).     Forma farmaceutica: polvere.     Composizione: 100 grammi di polvere contengono:       principio attivo: miconazolo nitrato 2 g;       eccipienti: ossido di zinco, silice  idrofoba  (Aerosil  R972), talco.     Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.     Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited con  sede legale  in  Unit  13,  Martello  Enterprise  Centre,  Courtwick  Lane Littlehampton, West Sussex BN17 7PA (UK). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO «2%   Polvere   cutanea»   1 barattolo  da  30  g  -  codice  A.I.C.  n.:  047402019;  classe   di rimborsabilita': C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione:  DAKTARIN  DERMATOLOGICO «2%   Polvere   cutanea»   1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n.: 047402019; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta' industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
            Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni                     di sospette reazioni avverse 
     Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli obblighi di farmacovigilanza.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |