| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27 |  
| Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori  agricoli  in crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.  |  
  |  
 |  
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario  del  comparto  del latte ovi-caprino, e di sviluppare un  piano  di  interventi  per  il recupero della capacita'  produttiva  e  sostenere  concretamente  le imprese agricole che versano in situazione  di  crisi  anche  per  il perdurare degli effetti dei danni causati  dagli  eventi  atmosferici avversi di carattere  eccezionale  e  dalle  infezioni  di  organismi nocivi ai vegetali;   Considerata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  intervenire per sostenere le  imprese  agricole  dei  settori  olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto  del  latte  ovi-caprino, altamente strategici per  la  nostra  alimentazione  nella  complessa opera di ammodernamento, rafforzamento  e  recupero  della  solidita' economica delle imprese agricole operanti nelle  rispettive  filiere, attraverso interventi finanziari  finalizzati  alla  ristrutturazione del debito;   Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei  prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e  l'urgenza  di  intervenire  per favorire la qualita' e la competitivita' del latte  ovino  attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi  di  filiera,  l'adozione  di misure  temporanee  di  regolazione  della  produzione,  compreso  lo stoccaggio privato dei formaggi  ovini  a  denominazione  di  origine protetta (DOP),  nonche'  attraverso  la  ricerca,  il  trasferimento tecnologico  e  gli  interventi  infrastrutturali  nel   settore   di riferimento;   Vista la necessita' di consentire un  accurato  monitoraggio  sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul  territorio  nazionale  o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da  Paesi  terzi,  con  la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto gia' previsto dall'articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17 dicembre 2013, per il latte vaccino;   Vista la necessita' di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018, n. C-433/15 in  materia  di prelievo supplementare del latte;   Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di riordinare  le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con  la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli  e  garantire  una  maggiore  trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonche' di rafforzare la competitivita' del settore agroalimentare  e  assicurare  una  maggiore  tutela  dei consumatori  attraverso  una  riqualificazione  delle   tecniche   di allevamento e dei relativi standard;   Visto  il  susseguirsi  di  calamita'  naturali  dovute  anche   ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari;   Vista la necessita' e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte  e ridestinare  il  prodotto  nell'ambito  dei  programmi  nazionali  di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;   Vista la necessita'  ed  urgenza  di  porre  in  essere  tutti  gli interventi finalizzati alla conclusione delle attivita' per la  messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel  comune di Cogoleto in provincia di Genova;   Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019;   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e  delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie; 
                                 Emana                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
            Misure di sostegno al settore lattiero-caseario                     del comparto del latte ovino 
   1. Al  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo l'articolo  23, e' inserito il seguente:   «Art. 23.1  (Misure  per  la  competitivita'  della  filiera  e  il miglioramento della qualita' del latte ovino e dei suoi derivati).  - 1. E' istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo  con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2019, destinato a favorire la qualita' e la competitivita' del latte  ovino attraverso il sostegno  ai  contratti  e  agli  accordi  di  filiera, l'adozione di misure  temporanee  di  regolazione  della  produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione  di origine  protetta  (DOP),   nonche'   attraverso   la   ricerca,   il trasferimento  tecnologico  e  gli  interventi  infrastrutturali  nel settore di riferimento.   2. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e  del  turismo,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma  1, tenendo conto, fra  l'altro,  delle  specificita'  territoriali,  con particolare  riguardo  alle  aree  di  montagna,  della   consistenza numerica dei capi  bestiame,  dell'adozione  di  iniziative  volte  a favorire l'imprenditoria giovanile, nonche'  della  promozione  della qualita' dei prodotti made in Italy.   3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e'  concesso nel  rispetto  dei  massimali  stabiliti  dai  regolamenti  (UE)   n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».   2. Il decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, e' adottato entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
         Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario                del comparto del latte ovino e caprino 
   1. Dopo l'articolo 3  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e' inserito il seguente:   «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore  lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino). - 1. Al fine di  contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto  del latte  ovino  e  caprino,  considerate  le   particolari   criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e della competitivita', e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato alla copertura, totale  o  parziale,  dei  costi  sostenuti  per  gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui  bancari  contratti  dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.   2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo e' concesso in  identico  ammontare  ad  ogni  singolo  produttore,  nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013  e n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativi all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.   3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui  al presente articolo, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e speciali  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo.».   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1,  la disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i relativi casi di revoca e decadenza.     |  
|   |                                 Art. 3   Monitoraggio della produzione di latte vaccino,  ovino  e  caprino  e  dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di  latte  importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 
   1.  Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio   delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio  nazionale,  i primi acquirenti di latte crudo,  come  definiti  dall'articolo  151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento  di  esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017,  per  il  latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca  dati  del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo  15 del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  i  quantitativi  di latte  ovino,  caprino  e  il  relativo  tenore  di  materia  grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonche' di latte  e prodotti  lattiero-caseari   semilavorati   introdotti   nei   propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da  Paesi terzi.   2. Le aziende che producono  prodotti  lattiero-caseari  contenenti latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  mensilmente,  per  ogni unita' produttiva, nella banca  dati  del  SIAN,  i  quantitativi  di ciascun prodotto  fabbricato,  i  quantitativi  di  ciascun  prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.   3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo   sono stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo,  adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.   4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione  di  cui  ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo  a  quello  al quale la  registrazione  si  riferisce,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.  Nel  caso  in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino  superiori  a  500  ettolitri,  non registrati mensilmente nel rispetto  del  termine  di  cui  al  primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  sul  territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.   5. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono  irrogate  dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.   6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, le  regioni,  gli  enti  locali  e  le  altre  autorita'  di controllo, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  esercitano  i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle  disposizioni  di cui al presente articolo.   7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 4   Modifiche all'articolo  8-quinquies  del  decreto-legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009, n. 33 
   1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti:   «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva  degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi  di mancata adesione alla rateizzazione e  in  quelli  di  decadenza  dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e'  effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.   10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze, adottato di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e  le modalita'  di  trasmissione,  in  via  telematica,  all'agente  della riscossione,  dei  residui  di  gestione  relativi  ai  ruoli  emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai  fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile  1999, n. 112.   10-ter.  Per  consentire  l'ordinato  passaggio  all'agente   della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis,  entro  e non oltre il 15 luglio 2019, sono  sospesi  fino  a  tale  data,  con riferimento ai relativi crediti:     a) i termini di prescrizione;     b) le procedure di riscossione coattiva;     c) i termini di impugnazione e di  opposizione  all'esecuzione  e agli atti esecutivi.   10-quater. Le procedure di riscossione coattiva  sospese  ai  sensi del comma 10-ter sono successivamente  proseguite  dall'agente  della riscossione, che resta surrogato negli atti  esecutivi  eventualmente gia' avviati dall'AGEA e nei confronti del  quale  le  garanzie  gia' attivate mantengono validita' e grado.».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal 1° aprile 2019.   3. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 e'  adottato  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
                   Integrazione del Fondo indigenti 
   1. Al fine di favorire la distribuzione  gratuita  di  alimenti  ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui  all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  come  stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e' incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di  euro,  per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati  esclusivamente  con  latte  di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per  cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento.   2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e'  subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di  parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  nello  stato  di previsione del Ministero dell'interno.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Gelate nella Regione Puglia nei mesi                       di febbraio e marzo 2018 
   1. Le imprese agricole ubicate nei territori della  Regione  Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi  dal  26 febbraio al 1° marzo 2018,  e  che  non  hanno  sottoscritto  polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, possono  accedere  agli  interventi  previsti  per  favorire  la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite  della  dotazione ordinaria finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.   2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare  la  proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al  comma  1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 7 
                    Misure a sostegno delle imprese                     del settore olivicolo-oleario 
   1. Dopo l'articolo 4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e' inserito il seguente:   «Art.  4-bis  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari  criticita' produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e  della  competitivita',  in  crisi  anche  a  causa  degli   eventi atmosferici  avversi  e  delle  infezioni  di  organismi  nocivi   ai vegetali, e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di  spesa  di  5 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  un  contributo  destinato  alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese entro la data del 31 dicembre 2018.   2. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  concesso  in  identico ammontare ad ogni singolo  produttore,  nel  rispetto  dei  massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.   3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso  1,  e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i relativi casi di revoca e decadenza.     |  
|   |                                 Art. 8 
            Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa                         e di altre fitopatie 
   1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  dopo  l'articolo 18, e' inserito il seguente:   «Art. 18-bis (Misure di contrasto della  Xylella  fastidiosa  e  di altre fitopatie). -  1.  Al  fine  di  proteggere  l'agricoltura,  il territorio, le  foreste,  il  paesaggio  e  i  beni  culturali  dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa,  ivi  compresa  la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18  maggio  2015,  e  di  quelli indicati nei provvedimenti  di  emergenza  fitosanitaria.  Le  piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della  predetta decisione  non  sono  rimosse  se  non  e'  accertata   la   presenza dell'infezione, fermo restando il  rispetto  delle  ulteriori  misure stabilite dalla medesima decisione.   2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da  provvedimenti  di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per  territorio  attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la  possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle  piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti,  sui macchinari o su quant'altro possa essere  veicolo  di  diffusione  di organismi nocivi. A  tale  fine,  gli  ispettori  fitosanitari  e  il personale  di  supporto,  muniti  di  autorizzazione   del   servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali  e  i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2  del  presente  decreto,  in qualsiasi fase della catena di produzione e  di  commercializzazione, nonche' ai mezzi utilizzati per il  loro  trasporto  e  ai  magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza  nazionale ed internazionale.   3. Il proprietario, il  conduttore  o  il  detentore,  a  qualsiasi titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli organismi nocivi di  cui  al  comma  1  che,  quando  l'infezione  e' conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per  territorio  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.   4. I medesimi soggetti di  cui  al  comma  3,  in  caso  di  omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma  1,  sono  puniti  con  la  sanzione amministrativa  da  euro  516  a  euro   30.000   e   gli   ispettori fitosanitari,  coadiuvati  dal  personale  di  supporto,  muniti   di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva  delle  piante  stesse.  Chiunque  impedisce  l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto  alla  sanzione  di  cui  al  primo periodo aumentata fino al doppio.   5. In caso di irreperibilita' dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali  insistono  piante infette dagli organismi nocivi di cui  al  presente  articolo  ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori  fitosanitari  ed  il  personale  di  supporto  muniti   di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di  attuare  le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2.  A  tale  scopo  i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere  al prefetto l'ausilio della forza pubblica.   6. All'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente.».   2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, e' abrogato.   3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la  seguente:  «c-ter)  i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a  misure fitosanitarie di emergenza.».     |  
|   |                                 Art. 9 
        Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo 
   1. Dopo l'articolo 4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e' inserito il seguente:   «Art.  4-bis  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire  alla  ristrutturazione  del settore agrumicolo, e' riconosciuto, nel limite complessivo di  spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato  alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese entro la data del 31 dicembre 2018.   2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo e'  concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore,  nel  rispetto  dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione europea agli aiuti de minimis.   3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».   2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita' per la concessione del  contributo  di  cui  al  comma  1  e  per  la disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i relativi casi di revoca e decadenza.     |  
|   |                                 Art. 10 
            Rifinanziamento Fondo di solidarieta' nazionale 
   1. La dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo  15  del  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 20 milioni di euro per  l'anno 2019.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede mediante riduzione delle risorse del fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.     |  
|   |                                 Art. 11 
        Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali 
   1. Al Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo e' destinata la somma di 2 milioni  di  euro  per  l'anno 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale,  al  fine  di   incentivare   il   consumo   di   olio extra-vergine di oliva, di agrumi  e  del  latte  ovi-caprino  e  dei prodotti da esso derivati.   2. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.     |  
|   |                                 Art. 12   Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani  sito  nel                         Comune di Cogoleto 
   1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi  urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in  essere  nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di  Cogoleto  in  provincia  di Genova,  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 3554 del 5 dicembre  2006,  e  successive  modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare provvede, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli  interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione  delle  attivita'  di  cui  alla suddetta ordinanza e alla riconsegna dei beni  agli  aventi  diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate,  da  svolgere entro il 31 dicembre 2020, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio e  del  mare  si  avvale,  d'intesa  con  il  Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova, ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono  attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e  diffida ad  adempiere  nei  confronti  dei  soggetti  responsabili   per   lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio  del  potere sostitutivo, in caso di inadempienza  e  di  rivalsa,  in  danno  dei medesimi, per le  spese  a  tal  fine  sostenute;  di  avvalersi  del personale gia' dipendente dalla Immobiliare  Val  Lerone  s.p.a.  (ex stabilimento Stoppani), e di procedere ad attivita' di  formazione  e di specializzazione dello stesso personale nell'attivita' di bonifica di competenza, mediante apposita  convenzione;  in  caso  di  mancata esecuzione  da  parte  dell'Immobiliare  Val  Lerone   s.p.a.   degli interventi di caratterizzazione messa  in  sicurezza  e  bonifica  di propria competenza, ovvero in caso di  mancata  corresponsione  delle retribuzioni  o,  comunque,  in  caso  di   collocamento   in   cassa integrazione del personale dipendente della societa' sopra citata, il Prefetto di Genova e' autorizzato a  corrispondere,  in  tutto  o  in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di  interesse  nazionale  (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del  perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche  mediante  occupazione  di  urgenza  ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie  tecniche,  giuridiche  ed  amministrative,   ai   quali   e' corrisposta un'indennita' mensile  omnicomprensiva  non  superiore  a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.   2. Per l'espletamento del proprio incarico il  Prefetto  di  Genova puo' individuare, d'intesa con il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e con il  Presidente  della  Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati  specifici  settori di  intervento  sulla  base  di  direttive  impartite  dal   medesimo Prefetto.   3. Per le attivita' di cui al  presente  articolo  il  Prefetto  di Genova e' autorizzato,  altresi',  ad  avvalersi,  mediante  apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonche' di altre societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  dotate  di  specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a  rete  per  la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili  per  le attivita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.   4. Il Prefetto di Genova e' altresi' autorizzato ad avvalersi  fino ad un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente  alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando  o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti,  conservando  lo  stato giuridico  ed  il  trattamento  economico   dell'amministrazione   di appartenenza.  Per  l'attuazione  degli  interventi  individuati  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Prefetto, ove  non  sia  possibile l'utilizzazione  delle  strutture   pubbliche,   puo'   affidare   la progettazione a liberi professionisti.   5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  si  provvede  nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  aperta presso la tesoreria statale ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554  del  5  dicembre  2006.  Ai  fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate  al  Commissario delegato per il superamento dello stato  di  emergenza  di  cui  alla citata ordinanza, da destinare alla  realizzazione  degli  interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1 ed alle altre attivita' previste  dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra  nella  titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la  tesoreria  statale.  Al fine di garantire  il  proseguimento  delle  attivita'  di  messa  in sicurezza in atto, per il limitato periodo  intercorrente  fino  alla scadenza del termine fissato  dal  primo  periodo  del  comma  1  per l'individuazione  delle  misure  e  degli  interventi  ivi  indicati, continuano ad avere effetto le  disposizioni  di  cui  alla  predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3554  del  5 dicembre 2006. Per le medesime finalita' gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano  ad  avere  efficacia  fino  al  31 dicembre 2020.   6. Per il compimento delle iniziative necessarie,  il  Prefetto  di Genova e' autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base  di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:     a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;     b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;     c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:       1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi  3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14,  111, 140, 162, 209, 213;       2) limitatamente ai lavori,  servizi  e  forniture  di  importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a  7,  126,  142,  143, 144, 158, 161, 174;     d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107,  108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma  7),  253  limitatamente  alle  norme procedimentali  e  sulla  competenza,   articolo   113,   Tabella   3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di  cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37,  42,  50,  51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271,  272, 278 e 281;     e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;     f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;     g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;     h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  articoli  13,  14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;     i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli  21,  22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;     l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;     m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli  23,  24,  25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;     n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;     o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;     p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;     q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;     r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;     s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;     t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4,  5,  6,  14, 17, 18, 19 e 24;     u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;     v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7,  8, 9, 11, 18 e 25;     z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;     aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.     |  
|   |                                 Art. 13 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 14 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 29 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Centinaio, Ministro delle politiche                                  agricole  alimentari,  forestali  e                                  del turismo 
                                   Costa,  Ministro  dell'ambiente   e                                  della tutela del territorio  e  del                                  mare 
                                   Salvini, Ministro dell'interno 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Stefani, Ministro  per  gli  affari                                  regionali e le autonomie   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |  
 
 | 
 |