| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 |  
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di cittadinanza e di pensioni.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  recante  disposizioni urgenti in materia di reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni,  e' convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 28 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e                                  delle politiche sociali   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               La presente legge di conversione del  decreto-legge  28          gennaio 2019, n. 4, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -          Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019, e'  pubblicata,          per  motivi  di  massima  urgenza,  senza  note,  ai  sensi          dell'art. 8, comma 3  del  regolamento  di  esecuzione  del          testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle          leggi, sulla emanazione dei decreti  del  Presidente  della          Repubblica  e  sulle   pubblicazioni   uffi   ciali   della          Repubblica italiana, approvato con decreto  del  Presidente          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.               Nella  Gazzetta  Ufficiale   del 9   aprile   2019   si          procedera' alla ripubblicazione del  testo  della  presente          legge  coordinata  con  il  decreto-legge   sopra   citato,          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma          3 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre          1985, n. 1092.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 64.    |  
|   |                                                               Allegato   Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  28                         gennaio 2019, n. 4   All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
     «La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei  casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli  incrementi  della  speranza  di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al predetto requisito anagrafico».  All'articolo 2:     al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:   «il   componente richiedente il  beneficio  deve  essere»  e'  inserita  la  seguente: «cumulativamente»;     al  comma  1,  lettera  a),  numero  1),  dopo  le  parole:  «suo familiare»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come   individuato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6 febbraio 2007, n. 30,»;     al comma 1, lettera b):       al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;       al numero  2),  dopo  le  parole:  «un  valore  del  patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;       al numero 3), le parole: «euro 5.000 per  ogni  componente  con disabilita', come definita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro 5.000 per ogni componente in condizione  di  disabilita'  e  di  euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite»;     al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:       «c-bis)  per  il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di  cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.       1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;     il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Non ha diritto al Rdc il componente  del  nucleo  familiare disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per giusta causa»;       al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente»  fino alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni ulteriore componente di minore eta',  fino  ad  un  massimo  di  2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;       al comma 5, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole:  «;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia locale»;       al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:         «a-bis)  i  componenti  gia'  facenti  parte  di  un   nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai  fini  anagrafici,  continuano  a  farne  parte  ai  fini dell'ISEE  anche  a  seguito  di  variazioni   anagrafiche,   qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione»;         al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui  all'articolo 1»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e   dell'indennita'   di disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1  e all'articolo 15».  All'articolo 3:     al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;     al comma 7, le parole: «per ogni  singolo  componente  il  nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni   singolo   componente maggiorenne  del  nucleo  familiare,  con  la   decorrenza   prevista dall'articolo 5»;     al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attivita'  di  lavoro  dipendente  e'  comunque  comunicato  dal lavoratore all'INPS secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che mette  l'informazione  a  disposizione  delle  piattaforme   di   cui all'articolo 6, comma 1»;     al comma 9, al primo periodo, le parole: «per  il  tramite  della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di  cui  all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i  centri  per  l'impiego»  sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a  disposizione  delle  piattaforme  di  cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non  cumulabile  con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;     al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere b) e c)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera b), numero 2), e  lettera  c).  Con  riferimento  al patrimonio  mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,  di  cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  numero   3),   l'eventuale variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;     al comma 13 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;     al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  con  cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati sulla Carta Rdc».  All'articolo 4:     al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di  formazione»  sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per  il  componente  con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere  la  volontaria adesione   a   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale,  secondo  quanto previsto al comma 1, essendo inteso che  tale  percorso  deve  tenere conto delle condizioni e necessita'  specifiche  dell'interessato»  e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «I  componenti  con disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al  lavoro  ed essere destinatari di offerte  di  lavoro  alle  condizioni,  con  le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12  marzo  1999,  n. 68»;     al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, nonche' i lavoratori di cui al comma  15-quater  e  coloro che frequentano corsi di formazione, oltre  a  ulteriori  fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo  periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  all'esito  del primo periodo di applicazione del Rdc»;     al comma 4, le  parole:  «disponibilita'  al  lavoro  di  persona tramite  l'apposita  piattaforma  digitale»  sono  sostituite   dalle seguenti: «disponibilita' al lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma digitale» e le parole:  «anche  per  il  tramite  degli  istituti  di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  con  le   modalita'   di   cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21,  comma  1,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;     il comma 5 e' sostituito dai seguenti:       «5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari,  tra  quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del Rdc:         a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;         b)  essere  beneficiario  della   NASpI   ovvero   di   altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;         c) aver sottoscritto  negli  ultimi  due  anni  un  patto  di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;         d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.       5-bis.  Per  il  tramite  della  piattaforma  digitale  di  cui all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.       5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche' siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.       5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per  l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare criticita' di cui al presente comma»;     il comma 6 e' sostituito dal seguente:       «6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e  5-bis  non  abbiano gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita'  di  cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso  il  centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai compiti di cura»;       al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di  cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui ai commi 5,  5-bis  e  5-ter»,  le  parole:  «leggi  regionali»  sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti  regionali»  e  le  parole: «che assume le caratteristiche del patto di  servizio  personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo  n.  150  del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  equivale  al  patto  di  servizio personalizzato  di  cui  all'articolo   20   del   medesimo   decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro  deve  contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera  b)»  e,  al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del lavoro (ANPAL)»;       al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:         «a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;       al comma 8, lettera b):         al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo  6,  comma 1,» sono inserite le seguenti:  «anche  per  il  tramite  di  portali regionali, se presenti,» e dopo  le  parole:  «quale  supporto  nella ricerca» e' inserita la seguente: «attiva»;         al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca  attiva del lavoro, verificando la  presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro, secondo le ulteriori»;         al  numero  3),  le  parole:  «ai  corsi  di   formazione   o riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle inclinazioni professionali o  di  eventuali  specifiche  propensioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro»;       al comma 9:         alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite  dalle seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;         la lettera d) e' sostituita dalla seguente:           «d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare siano presenti componenti con  disabilita',  come  definita  ai  fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e  c)  e, in deroga alle previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle offerte successive  alla  prima,  indipendentemente  dal  periodo  di fruizione del beneficio,  l'offerta  e'  congrua  se  non  eccede  la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;         dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:           «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano  presenti  figli  minori,  anche  qualora  i   genitori   siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta  chilometri  dalla  residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera  operano esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;       dopo il comma 9 e' inserito il seguente:         «9-bis. All'articolo 25, comma 1,  lettera  d),  del  decreto legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: ", ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in locazione"»;         al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano  componenti   nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai servizi competenti per il contrasto della poverta'»;         al comma 12, primo  periodo,  le  parole:  «e  i  beneficiari sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,»  sono  sostituite   dalle seguenti: «e i beneficiari sono ad essi  resi  noti  per  il  tramite delle piattaforme di cui all'articolo  6  per  la  definizione  e  la sottoscrizione del Patto per il lavoro»;       al comma 15:         al primo periodo, le parole:  «In  coerenza  con  il  profilo professionale del beneficiario, con  le  competenze  acquisite»  sono sostituite  dalle  seguenti:   «In   coerenza   con   le   competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e  le  parole: «non superiore al numero di otto  ore  settimanali»  sono  sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero  di  otto  ore  settimanali, aumentabili fino ad un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;         al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi  dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  predispongono  le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di  cui al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme  e  le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;       dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:         «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il  lavoro  e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali  di  cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.         15-ter. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma 15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.         15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad ogni altro fine, si considerano in stato di  disoccupazione  anche  i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917.         15-quinquies. La convocazione dei beneficiari  da  parte  dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,  puo'  essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».  All'articolo 5:     al comma 1:       dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «Le  richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza  possono  essere  presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n. 152, e valutate  come  al  numero  8  della  tabella  D  allegata  al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10  ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  nei  limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma  9,  della  citata legge n. 152 del 2001.»;       al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti:  «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;     al comma 2:       al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali»  sono  inserite  le  seguenti:  «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;       il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «In  sede  di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;     al comma 3:       al secondo periodo, le parole: «sulla base  delle  informazioni disponibili nei propri archivi  e  in  quelli  delle  amministrazioni collegate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sulla   base   delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;       al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti:  «le  informazioni necessarie ai fini della concessione»;       dopo  il  terzo  periodo  e'   inserito   il   seguente:   «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;       al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, secondo modalita' definite  mediante  accordo  sancito  in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;     al comma 6:       al sesto periodo, le parole: «Al fine di  contrastare  fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di  prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza  dei  disturbi da gioco d'azzardo (DGA),»;       il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei  dati  identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;     dopo il comma 6 e' inserito il seguente:       «6-bis. La Pensione di cittadinanza  puo'  essere  erogata  con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita' di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di cui all'articolo 3, comma 7».  All'articolo 6:     il comma 1 e' sostituito dal seguente:       «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di conservazione dei dati»;       al comma 2,  capoverso  d-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti  parole:  «,   implementata   attraverso   il   sistema   di cooperazione applicativa con  i  sistemi  informativi  regionali  del lavoro»;       dopo il comma 2 e' inserito il seguente:         «2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema  informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi, concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione applicativa»;     al comma 3:       al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al  comma 1, secondo termini e modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra  informazione  relativa ai beneficiari del  Rdc  funzionale  alla  attuazione  della  misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5,  e  altre  utili  alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «e  ogni altra  informazione  relativa  ai  beneficiari  del  Rdc   necessaria all'attuazione della misura, incluse quelle di  cui  all'articolo  4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;       al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e  con  i  comuni,»  sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL  e presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego  e  ai  comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;     al comma 4:       all'alinea, al primo periodo, le parole  da:  «dai  centri  per l'impiego,»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del  2015,  i  comuni, che si coordinano a  livello  di  ambito  territoriale,  l'ANPAL,  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'INPS,  secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1» e,  al secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite  dalle seguenti: «mediante le piattaforme»;       alla lettera c), le parole da: «di dar luogo»  fino  alla  fine della lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «di  dar  luogo  alle sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette sanzioni»;     la lettera f) e' sostituita dalla seguente:       «f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di  cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione  dei  Patti  per  il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le  informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;     al comma 5:       all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti parole: «, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1»;       alla lettera b), le parole: «condivisione  tra  i  comuni  e  i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti:  «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;       alla lettera d), le parole: «condivisione  delle  informazioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «messa   a   disposizione   delle informazioni»;     il comma 6 e' sostituito dal seguente:       «6. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per  le  attivita'  di controllo nei confronti dei  beneficiari  del  Rdc,  nonche'  per  il monitoraggio  delle  attivita'  degli  enti  di  formazione  di   cui all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le  suddette  finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui  al  comma  1, ivi compreso il Sistema  informativo  unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147»;     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:       «6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.       6-ter. In relazione a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,  e' autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro 3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere dall'anno 2021.       6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo  12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio  2017," sono soppresse e le parole: "23.602  unita'"  sono  sostituite  dalle seguenti: "23.702 unita'".       6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.602  unita'"  sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'"»;     al comma 7:       al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai  centri  per l'impiego,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;       al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle  attivita' dei  comuni   di   cui   al   presente   articolo,   strumentali   al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo  4,  comma 14, gli eventuali oneri sono a  valere  sul»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Alle attivita' dei comuni di  cui  al  presente  articolo, strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al  rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo  7  del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:       «8-bis. Al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti modificazioni:         a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;         b) all'articolo 10, comma  3,  le  parole:  "la  mancanza  di almeno  uno  dei  requisiti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.       8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato»;       alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e disposizioni sui centri di assistenza fiscale».  All'articolo 7:     al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice  penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,  422 e  640-bis  del  codice  penale,  nonche'  per  i  delitti   commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo  416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste dallo stesso articolo»;     al comma 5:       alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4,  commi 4 e 6» sono inserite le  seguenti:  «,  anche  a  seguito  del  primo incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi competenti per il contrasto della poverta'»;       la lettera h) e' sostituita dalla seguente:         «h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui all'articolo 3, comma 9»;     al comma 10:       al primo periodo, le parole:  «e'  effettuato  dall'INPS»  sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;       al secondo periodo, le parole da: «sono  riversate»  fino  alla fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'articolo  12, comma 1»;       al comma 12, dopo le  parole:  «I  centri  per  l'impiego  e  i comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito  dello  svolgimento delle attivita' di loro competenza,» e le parole: «entro e non  oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento  da  sanzionare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  dieci  giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;       al comma 13, dopo le parole: «la  mancata  comunicazione»  sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;       al  comma  14,  le  parole:  «i  centri  per  l'impiego,»  sono soppresse;       al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili»  sono inserite le seguenti: «, secondo modalita' definite  nell'accordo  di cui all'articolo 5, comma 4,»;       dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:         «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".         15-ter.  Al  fine  di  consentire  un  efficace   svolgimento dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di conservazione dei dati.         15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1° ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010  sono apportate le seguenti modificazioni:           a) all'alinea, le  parole:  "505  unita'"  sono  sostituite dalle seguenti: "570 unita'";           b) alla lettera  c),  il  numero:  "1"  e'  sostituito  dal seguente: "2";           c) alla lettera d), il  numero:  "169"  e'  sostituito  dal seguente: "201";           d) alla lettera e), il  numero:  "157"  e'  sostituito  dal seguente: "176";           e) alla lettera f), il  numero:  "171"  e'  sostituito  dal seguente: "184".         15-quinquies.  Al  fine  di  ripianare  i  livelli  di  forza organica, l'Arma dei  carabinieri  e'  autorizzata  ad  assumere,  in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori  e in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a  decorrere  dal  1° ottobre 2019.         15-sexies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.         15-septies. All'articolo 1,  comma  445,  lettera  a),  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:  "300  unita'  per  l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita'  per  l'anno  2021" sono sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno  2019,  a  257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno  2021",  le  parole: "e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000  per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021" sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato  di  euro  728.750  per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole:  "Ai  relativi  oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno 2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021"  sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739 per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:       «Art. 7-bis (Sanzioni in materia di  infedele  asseverazione  o visto di conformita'). - 1. All'articolo 39,  comma  1,  del  decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:         a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:           " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35  che  rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si  applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro  2.582.  Se  il  visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al  decreto  del Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche' in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";           b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:       "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del contribuente".     Art. 7-ter (Sospensione del  beneficio  in  caso  di  condanna  o applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei  confronti  del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura  cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto  o  del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per  taluno dei delitti  indicati  all'articolo  7,  comma  3,  l'erogazione  del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La  medesima  sospensione si applica anche nei confronti del  beneficiario  o  del  richiedente dichiarato  latitante  ai  sensi  dell'articolo  296  del  codice  di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.     2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che  ha  disposto  la  misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza, ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e' volontariamente sottratto.     3. Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o  l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio di cui all'articolo 1.     4. Ai fini della loro immediata esecuzione,  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o imputato o condannato.     5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati durante il periodo di sospensione.     6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione  di  cui al  comma  1  sono  versate  annualmente  dall'INPS  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  ai  capitoli  di  spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n. 206».  All'articolo 8:     al comma 1:       al primo periodo, dopo le parole:  «Al  datore  di  lavoro»  e' inserita la seguente: «privato»,  le  parole:  «piattaforma  digitale dedicata  al  Rdc  nell'ambito  del  SIUPL»  sono  sostituite   dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato»  sono  inserite  le  seguenti:  «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello gia' goduto»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle seguenti: «e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un periodo non inferiore a 5 mensilita'»;       al  quarto  periodo,  dopo  le   parole:   «licenziamento   del beneficiario di Rdc»  sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;     al comma 2:       al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono  sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;       dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il  Patto  di formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato  dai  fondi  paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  attraverso  specifici  avvisi pubblici previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;       al secondo periodo, le parole da: «per  un  periodo  pari  alla differenza»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il numero delle  mensilita'  gia'  godute  dal  beneficiario  stesso  e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili  e  per  un periodo non inferiore a 6 mensilita'»;       al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'»;       al  sesto  periodo,  dopo   le   parole:   «licenziamento   del beneficiario del Rdc» sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;       l'ultimo periodo e' soppresso;       al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».  All'articolo 9:       al  comma  4,  le  parole:   «il   SIUPL   fornisce   immediata comunicazione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro  fornisce  immediata comunicazione»;       dopo il comma 6 e' inserito il seguente:         «6-bis. Al  fine  di  consentire  all'Istituto  nazionale  di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni  e  delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) all'articolo 6, comma 1, la  lettera  b)  e'  sostituita dalla seguente:           " b) forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero  da  questi  detenuti  in  ragione della  propria  attivita'  istituzionale  o  raccolti  per  finalita' statistiche, necessari per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal programma  statistico  nazionale.  Previa  richiesta  in  cui   siano esplicitate  le  finalita'  perseguite,  gli  uffici  di   statistica forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati  raccolti  per finalita' statistiche, anche in forma individuale,  necessari  per  i trattamenti statistici strumentali al perseguimento  delle  finalita' istituzionali del soggetto richiedente";         b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:           "4. La comunicazione dei dati di cui alla  lettera  b)  del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";         c) all'articolo  6-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il seguente:           "1-bis. Per  i  trattamenti  di  dati  personali,  compresi quelli di cui  all'articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  effettuati per  fini  statistici  di  interesse  pubblico  rilevante  ai   sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice  in  materia di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, in conformita'  all'articolo  108  del  medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate  per  tutelare  i diritti fondamentali e le liberta'  degli  interessati,  qualora  non siano individuati da una disposizione di legge o di  regolamento.  Il programma statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la protezione  dei  dati  personali,  indica  le   misure   tecniche   e organizzative idonee a garantire la liceita'  e  la  correttezza  del trattamento, con particolare riguardo al principio di  minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie  dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le  fonti  utilizzate, le principali variabili acquisite, i  tempi  di  conservazione  e  le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE) 2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».     Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:       «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato). - 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate le seguenti modificazioni:         a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";         b) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-bis),  le  parole: "inferiore  all'1,5  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";         c) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-ter),  le  parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».  All'articolo 10:     al  comma  1,  le   parole:   «pubblicato   sul   sito   internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato  nel  sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e' responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019, approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.       1-ter. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:         a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della valutazione di cui al comma 1-bis;         b) favorisce la diffusione delle  conoscenze  e  promuove  la qualita' degli  interventi,  anche  mediante  atti  di  coordinamento operativo, ferme restando le  competenze  dell'ANPAL  in  materia  di coordinamento dei centri per l'impiego;         c) predispone protocolli formativi e operativi;         d) identifica gli ambiti territoriali  lavorativi  e  sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc,  sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di  analisi  dei dati, segnala i medesimi alle regioni  interessate  e,  su  richiesta dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene interventi di tutoraggio»;     al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:  «il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede»  sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;     la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc».  All'articolo 11:     al comma 2:       alla lettera a), dopo il numero 7) e' inserito il seguente:         «7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato  per la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di atti violenti"»;       alla lettera b):         al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di  un  utilizzo sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;       dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:         «4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e" sono soppresse»;     alla lettera c):       dopo il numero 1) e' inserito il seguente:           «1-bis) al  comma  2,  le  parole:  "una  quota  del  Fondo Poverta' e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti:  "le  risorse del Fondo Poverta' sono attribuite"»;           al numero 2), le parole:  «in  un  atto  di  programmazione regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   un   atto   di programmazione regionale, nel rispetto e nella  valorizzazione  delle modalita' di confronto con le autonomie locali,»;       alla lettera d):         il numero 1) e' sostituito dal seguente:           «1)  al  comma  2,  quarto   periodo,   le   parole:   "Con provvedimento congiunto  del  Direttore  dell'INPS  e  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione  dei dati personali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Con  decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali"»;       il numero 2) e' sostituito dal seguente:         «2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:           "2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la  DSU nella  modalita'  non  precompilata.  In  tal  caso,   in   sede   di attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali difformita' su saldi  e  giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2"»;       dopo il numero 2) e' inserito il seguente:         «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  quanto  previsto  nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"»;       dopo la lettera d) e' inserita la seguente:         «d-bis) all'articolo 21, dopo il  comma  10  e'  aggiunto  il seguente:           "10-bis. Al fine  di  agevolare  l'attuazione  del  Rdc  e' costituita,  nell'ambito  della  Rete,  una  cabina  di  regia   come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli  di  governo. La cabina di regia,  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete  di  cui  al comma 2, lettere a) e b),  dai  responsabili  per  le  politiche  del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province  autonome, designati   dai   rispettivi   presidenti,   da   un   rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e da un rappresentante dell'INPS.  La  cabina  di  regia  opera,  anche mediante articolazioni in sede tecnica,  secondo  modalita'  definite con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso  di  spese.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;       alla lettera e):         dopo il numero 1) e' inserito il seguente:           «1-bis) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  "I  dati" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione  della  piattaforma  di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;           al numero 2), le parole: «del decreto  legislativo  n.  147 del 2017» sono soppresse.     Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:       «Art.  11-bis  (Modifiche  all'articolo  118  della  legge   23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:         a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti:  "e  dei  percorsi formativi  o   di   riqualificazione   professionale   per   soggetti disoccupati o inoccupati";         b) il quinto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "I  fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4"».  All'articolo 12:     al comma 1, le parole: «, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1» sono sostituite dalle seguenti:  «e  delle  misure  aventi  finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1  e  2 dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro  nel  2019,  di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono  sostituite dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro  nel  2021  e  di  7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;     il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro  e  di garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;       dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:         «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e  b),  del  presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli  enti regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita' di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati all'esercizio delle relative funzioni.         3-ter. All'articolo 1, comma 258,  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:           a)  al  terzo  periodo,  le  parole:   "le   regioni   sono autorizzate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  regioni  e  le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le  province  e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni  con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";           b) dopo il quarto periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Le predette  assunzioni  non  rilevano  in  relazione   alle   capacita' assunzionali  di  cui  all'articolo  3,  commi  5  e  seguenti,   del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero  ai  limiti  previsti  dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio  trova  applicazione  quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".         3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali  delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;         dopo il comma 4 e' inserito il seguente:           «4-bis. Al fine  di  adeguare  le  spese  di  funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:           a) quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2019,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del presente articolo;           b) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma  2, lettera a)»;           al comma 5, le parole: «20 milioni» sono  sostituite  dalle seguenti: «35 milioni»;           al comma 6, le parole: «della dotazione organica  dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della  dotazione  organica  dell'INPS,  a  decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa»;       dopo il comma 7 e' inserito il seguente:         «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e  maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;       al comma 8:         alla lettera a), le parole: «al comma 255, le  parole  "Fondo per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti:  «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito  di  cittadinanza", ovunque ricorrono,»;       alla lettera b):         al numero 1), le parole: «fino a  480  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono  sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per  l'anno  2019  e  a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;         al numero 2),  le  parole:  «.  Per  il  funzionamento»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche  infrastrutturale.   Per   il funzionamento»;       dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:         «8-bis. Ai trasferimenti alle  regioni  a  statuto  ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre 2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato  di  previsione  del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto  di  intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sancita  nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle  regioni  e  alle province autonome delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  258, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si  provvede,  a  decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.         8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo  1,  comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica  alle  procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1°  luglio  2019.  Resta  ferma  la possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da  destinare ai centri  per  l'impiego  utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo  accordo  tra  le amministrazioni interessate»;         al comma 9, al primo periodo, le parole:  «alla  concessione» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'atto  della  concessione»,  al secondo periodo, le parole: «nel  programma»  sono  sostituite  dalle seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi  del comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le  modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui  al  secondo  periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;         al comma 10, le parole da: «, il  raggiungimento»  fino  alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il  90  per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;         al  comma  11,  primo  periodo,  la  parola:   «Qualora»   e' sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre  2018, n. 145, qualora»;       il comma 12 e' sostituito dal seguente:         «12.  Al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi  compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o  associati,  nonche'  gli  oneri  per  l'attivazione  e  la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL  e  per  responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto  di  quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo  delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta  alla  poverta'  e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».  All'articolo 13:       al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le richieste presentate ai comuni  entro  i  termini  di  cui  al  primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio,  devono  pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al  secondo  periodo, le parole: «fatta  salva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatti salvi»;       dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         «1-bis. Sono fatte salve  le  richieste  del  Rdc  presentate sulla base della disciplina vigente prima della data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  I  benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al beneficio.         1-ter. All'articolo 1, comma 200,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono  sostituite dalle seguenti: "della meta' delle risorse"»;     il comma 2 e' sostituito dal seguente:         «2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le  relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».  All'articolo 14:     dopo il comma 7 e' inserito il seguente:       «7-bis. Al fine di  fronteggiare  gli  effetti  della  pensione quota 100 sul  sistema  scolastico  e  di  garantire  lo  svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui  all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n. 59, bandito successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie  di  merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili  e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e' attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio attribuibile ai titoli»;       dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:       «10-bis. Al  fine  di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di organico degli  uffici  giudiziari  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di  cui al presente articolo e di assicurare la  funzionalita'  dei  medesimi uffici, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e comunque   per   l'anno   2019,   il   reclutamento   del   personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in  deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale di cui al comma 10-bis  possono  essere  espletati  nelle  forme  del concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento  e  con  modalita'  semplificate,  anche  in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto concerne in particolare:         a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;         b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove d'esame, prevedendo:           1) la facolta' di far precedere le  prove  d'esame  da  una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;           2)  la  possibilita'  di   espletare   prove   preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;           3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte, anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a risposta a scelta multipla;           4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove  pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;           5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di sistemi informatici e telematici;           6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;           7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo del punteggio complessivo attribuibile;         c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della graduatoria stessa.       10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di   profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.       10-quinquies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.       10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali ordinarie per l'anno 2019.       10-septies.  Ai  fini  della  compensazione  degli  effetti  in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma  10-sexies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli   effetti finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.       10-octies. Al fine di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di organico  degli  uffici  preposti  alle   attivita'   di   tutela   e valorizzazione del  patrimonio  culturale  derivanti  dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di  pensione di cui al presente articolo e  di  assicurare  la  funzionalita'  dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, e comunque  per  l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.       10-novies.  I  concorsi  pubblici  per  il   reclutamento   del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto concerne in particolare:         a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte  e  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;         b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  di esame, prevedendo:           1) la facolta' di far precedere le prove di  esame  da  una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;           2)  la  possibilita'   di   svolgere   prove   preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;           3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte, anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a risposta a scelta multipla;           4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;           5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di sistemi informatici e telematici;           6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;           7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a  un  terzo del punteggio complessivo attribuibile;         c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della graduatoria stessa.       10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  399,  primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio  2019,  a effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico  a  500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'  attraverso  lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle  procedure  concorsuali interne gia' espletate  presso  il  medesimo  Ministero,  avvalendosi integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.       10-undecies. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di euro 898.005 per l'anno 2019».     Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:       «Art. 14-bis (Disciplina  delle  capacita'  assunzionali  delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) al comma 5, quinto periodo, le  parole:  "tre  anni"  sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le  parole:  "al  triennio precedente"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "al   quinquennio precedente";         b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:           "5-sexies. Per il triennio 2019-2021,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il relativo turn-over.           5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella  sede  di  prima  destinazione  per  un periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.  La  presente  disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".     2. In considerazione degli  effetti  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111.     3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto.     Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge  30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte  le seguenti: "nonche' di quelli che  si  rendono  disponibili,  entro  i limiti di  efficacia  temporale  delle  graduatorie  medesime,  fermo restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o  dell'avvenuta estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati vincitori.  Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche   per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti  dalle  disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni previste dall'articolo 11 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e  18  della  medesima legge n. 68 del  1999,  nonche'  quelle  dei  soggetti  titolari  del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma  2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,  sebbene  collocati  oltre  il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".     2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, dopo la parola: "scolastico"  sono  inserite  le  seguenti:  "ed educativo, anche degli enti locali"».     Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:       «Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). -  1. Ai soggetti condannati a  pena  detentiva  con  sentenza  passata  in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.       2. I provvedimenti di  sospensione  di  cui  al  comma  1  sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice  che  ha  emesso  la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto.       3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti  di sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.       4. La sospensione della prestazione previdenziale  puo'  essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti, l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.       5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al  comma  1  sono  versate  annualmente   dagli   enti   interessati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche'  agli orfani per crimini domestici,  e  agli  interventi  in  favore  delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui  alla legge 3 agosto 2004, n. 206».  All'articolo 20:     al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data  del  primo  e quella» sono sostituite dalle  seguenti:  «tra  l'anno  del  primo  e quello»  e  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:   «, parificandoli a periodi di lavoro»;     al comma 5, al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Il  versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il  riscatto  di  cui  al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono  sostituite  dalle  seguenti: «un massimo di  120»  e  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il seguente:  «Alla  data   del   saldo   dell'onere   l'INPS   provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;     al comma 6, capoverso 5-quater, il primo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema contributivo»;     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:       «6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.       6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2028, si provvede:         a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno 2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;         b) quanto a 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a  2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8  milioni  di  euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  a  31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno 2027 e a 22  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».       All'articolo 21, comma 1, le parole:  «legge  18  agosto  1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».       All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «,  da  adottare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto» e, all'ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «tra  le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarieta'».  All'articolo 23:     al comma 1, dopo le  parole:  «i  lavoratori»  sono  inserite  le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;     il comma 2 e' sostituito dal seguente:       «2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate  dall'ente responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS. Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi, l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;       al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «50  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;       al comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «30.000  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».  All'articolo 25:     al comma 1:       la lettera a) e' sostituita dalla seguente:         «a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis)   il   vice    presidente;    a-ter)    il    consiglio    di amministrazione;"»;       dopo la lettera b) e' inserita la seguente:         «b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:           "3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto   tra   persone   di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato ai sensi della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali. Il vice  presidente  e'  componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente  in  caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le  funzioni  ad  esso delegate"»;           alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto  periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  consiglio  e'   composto   dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente  e  da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata  competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile 2013, n. 39»;           alla lettera f), capoverso 11, le parole:  «della  medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della  spesa»  e  le  parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite  dalle  seguenti: «dei rispettivi Istituti»;           al comma 2, al primo periodo, dopo le  parole:  «del  nuovo Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente»,  dopo le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti  i poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite  le  seguenti: «,  del  vice  presidente»  e  le  parole:  «come  individuati  nelle disposizioni del presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente  articolo» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto di cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai predetti soggetti».     Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:       «Art.  25-bis  (Disposizioni  contrattuali  per  il   personale addetto  alle  attivita'  di  informazione  e   comunicazione   delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli  uffici  stampa  delle  regioni  a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione  collettiva  e  comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad  applicarsi  la  disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".       Art.   25-ter   (Trasparenza   in   materia   di    trattamenti pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti  pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti  i  soggetti  percettori  di  tali trattamenti  precisa  e   puntuale   informazione   circa   eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.       2. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al comma 1.       3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica».  All'articolo 26:     al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato  dal  comma 48 del presente articolo,» sono soppresse;     al comma 2, le  parole:  «Fondo  speciale  per  il  sostegno  del reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite  dalle seguenti: «Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;     alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e sistema aeroportuale».     Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:       «Art.  26-bis  (Proroga  della  cassa   integrazione   guadagni straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) al comma 1, le parole: "Per gli anni  2018  e  2019"  sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018,  2019  e  2020"  e  le parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50 milioni di euro per l'anno 2020";         b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1  e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018  e  2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno 2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in piani gestionali diversi da quello di  cui  all'alinea  del  medesimo comma 3.     Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree  di  crisi  complessa).  -  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:       "1-bis. In presenza di piani  pluriennali  di  riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede  ministeriale  ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in  piu'  regioni con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi  ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo' autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".       2. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano possono autorizzare, per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  la proroga delle prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo  tra  l'azienda  e  le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni,  integrato  da un apposito piano di politiche  attive,  sostenuto  dalla  regione  o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.       3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per  cento  delle  risorse  assegnate  alle regioni e alle province autonome ai  sensi  dell'articolo  44,  comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.     Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto  legislativo 14 settembre  2015,  n.  148).  -  1.  All'articolo  44  del  decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  dopo  il  comma  6-bis  e' inserito il seguente:       "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".       2. Per i trattamenti conclusi prima della data  di  entrata  in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma 6-ter dell'articolo 44 del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.     Art.  26-quinquies  (Trattamento  pensionistico   del   personale dell'ENAV).  -  1.  Tutti  i  lavoratori  appartenenti   ai   profili professionali di cui all'articolo 5 della legge  7  agosto  1990,  n. 248, per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo  svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al ricorrere delle condizioni di cui al comma  1  dell'articolo  10  del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre  2013,  n.  157,  conseguono  il   diritto   al   trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1,  comma  5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma  restando  la sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla   normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.     2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole: "e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307.     Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A  valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si provvede, nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori dipendenti dalle  imprese  del  settore  dei  call  center,  previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate  all'articolo  29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre  2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da  quello  di cui all'alinea del medesimo comma 3.     Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL).  -  1.  Al  fine  di consentire un riassetto ordinamentale e  regolamentare  dell'ANPAL  e dell'ANPAL Servizi Spa  utile  a  un  piu'  efficace  monitoraggio  e coordinamento dei centri per l'impiego:       a) all'articolo 4,  comma  12,  secondo  periodo,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  "trenta  giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";       b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, le parole: "sessanta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "centottanta giorni"».  All'articolo 27:     al comma 4, le parole: «comma 569,  lettera  b),  e  articolo  1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;     al comma 6, lettera a), le parole: «da  venti  a  cinquanta  mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».  All'articolo 28:     al comma 2:       all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma  1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno  2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458  milioni  di  euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Agli   oneri   derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5,  6,  7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del  presente  articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni  di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a 7.958,9 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022»  e  la parola: «23,» e' soppressa;       alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2  milioni  di euro per l'anno 2021 e  7.263  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7  milioni  di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per  l'anno  2020,  a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2022»;       al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei  relativi  oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» e' sostituita dalle seguenti:  «,  la  rendicontazione  degli  oneri, anche a carattere prospettico, relativi»;       al  comma  4,  le  parole:  «Ai  sensi   di   quanto   previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;       al comma  6,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  12»  sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis  e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e  14,  commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».     E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
                                                           «Allegato A                                            (articolo 7, comma 15-ter)     Dati anagrafici aziende/datori di lavoro     Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"     Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per azienda e per categorie di aziende     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata"     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani"     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti"     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura"     Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di mobilita', di contratti di solidarieta'     Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS     Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG (cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di sostegno al reddito».     |  
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