| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 |  
| Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28  gennaio  2019),  coordinato  con  la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa  Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.».  |  
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  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche a video sono riportate tra i segni(( ... )). 
     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.     Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile  2019  si  procedera'  alla ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle relative note. 
                                Art. 1 
                        Reddito di cittadinanza 
   1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.   2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu' componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta' delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. ((  La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al predetto requisito anagrafico )).     |  
|   |                                                             Allegato A 
                                                (Art. 7, comma 15-ter)     Dati anagrafici  aziende/datori  di  lavoro  Dati  contenuti  nel «Fascicolo elettronico aziendale»     Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per azienda e per categorie di aziende     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»     Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»     Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di mobilita', di contratti di solidarieta'     Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS     Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG (cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di sostegno al reddito.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Beneficiari 
   1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti requisiti:     a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno, il componente richiedente  il  beneficio  deve  essere  (( cumulativamente )):       1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((, come  individuato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6 febbraio 2007, n. 30, )) che sia titolare del diritto di soggiorno  o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo periodo;       2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;     b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il nucleo familiare deve possedere:       1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro (( ; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ));       2) un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  ((  in  Italia  e all'estero, )) come definito a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;       3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni  componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni  componente  in condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come definite )) a fini ISEE, presente nel nucleo;       4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e' incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360 nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini ISEE;     c) con riferimento al godimento di beni durevoli:       1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;       2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171;     ((  c-  bis)  per  il  richiedente  il  beneficio,   la   mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo  7,  comma  3 )).   ((  1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di   cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a) nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 )).   2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale, di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla tutela della salute.   (( 3. Non ha diritto al Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per giusta causa )).   4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1, lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del nucleo familiare ed e' incrementato di  0,4  ((  per  ogni  ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE )).   5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del 2013:     a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa abitazione (( ;  se  la  separazione  o  il  divorzio  sono  avvenuti successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia locale ));   (( a-bis) i componenti gia' facenti parte di  un  nucleo  familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come  definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino  a  risiedere nella medesima abitazione ));     b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.   6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del 2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1, comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.   7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero 1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.   8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ((  e  dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione coordinata  (DISCOLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1   e all'articolo 15 )) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e  di altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.     |  
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                          Beneficio economico 
   1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei seguenti due elementi:     a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;     b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.   2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro 1.800 annui.   3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo nucleo familiare.   4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito familiare ((, fatto salvo quanto previsto al  terzo  periodo  )).  Il beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore  ad  euro  480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.   5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.   6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.   7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso (( per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare,  con la decorrenza prevista dall'articolo 5 )), comma 6, terzo periodo. La Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i componenti il nucleo familiare.   8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. ((  L'avvio  dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal  lavoratore  all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )).   9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni dall'inizio della stessa  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  (( secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )).  Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo (( non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 )), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc  per  le due mensilita' successive a quella  di  variazione  della  condizione occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a riferimento il trimestre precedente.   10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita' nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5, comma 1.   11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione patrimoniale  che  comporti  la  perdita  dei  requisiti  ((  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione )).   12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.   13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.  ((  La medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 )).   14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione, l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima richiesta.   15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. (( Con decreto del Ministro del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati sulla Carta Rdc )), si verifica la fruizione  del  beneficio  secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Patto per il lavoro e Patto                       per l'inclusione sociale 
   1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.   2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia' occupati e non frequentanti un regolare corso  di  studio  ((,  ferma restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e necessita' specifiche dell'interessato )). Sono esclusi dai  medesimi obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta' pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita', come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai sensi della medesima disciplina.  ((  I  componenti  con  disabilita' possono manifestare  la  loro  disponibilita'  al  lavoro  ed  essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le  percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 )).   3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta' ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non autosufficienza, come definiti a fini ISEE ((, nonche'  i  lavoratori di  cui  al  comma  15-quater  e  coloro  che  frequentano  corsi  di formazione, oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  )).  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'  di trattamento,  sono  definiti,  con  accordo  in  sede  di  Conferenza Unificata, principi e criteri generali  da  adottarsi  da  parte  dei servizi competenti in sede di valutazione degli  esoneri  di  cui  al presente comma ((, anche all'esito del primo periodo di  applicazione del Rdc )). I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.   4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata (( disponibilita' al lavoro tramite l'apposita  piattaforma digitale )) di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  ((  ovvero  con  le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo  21,  comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, )) entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.   (( 5. I componenti dei nuclei  familiari  beneficiari,  tra  quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del Rdc:   a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;   b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro  ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la fruizione da non piu' di un anno;   c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto  di  servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;   d) non  aver  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.   5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.   5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche' siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.       5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare criticita' di cui al presente comma )).   (( 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia' presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai compiti di cura )).   7. (( I beneficiari di cui ai  commi  5,  5-bis  e  5-ter  )),  non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano  presso  i  centri  per l'impiego ovvero, laddove previsto da (( provvedimenti regionali  )), presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12  del  decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, (( che  equivale al patto di  servizio  personalizzato  di  cui  all'articolo  20  del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro deve contenere gli obblighi e  gli  impegni  previsti  dal  comma  8, lettera b) )). Ai fini del Rdc e ad ogni  altro  fine,  il  patto  di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con  decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ((  sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) )),  e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione  del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di  applicazione del Rdc.   8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:   (( a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro ));     b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:       1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui all'articolo  6,  comma  1,  ((  anche  per  il  tramite  di  portali regionali,  se  presenti,  ))  e  consultarla  quotidianamente  quale supporto nella ricerca (( attiva )) del lavoro;       2) ((  svolgere  ricerca  attiva  del  lavoro,  verificando  la presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,  secondo  le  ulteriori  )) modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque,  individua il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;       3) accettare di essere avviato ((  alle  attivita'  individuate nel Patto per il lavoro ));       4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;       5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del comma 9.   9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e' definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:     a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del beneficiario o comunque raggiungibile (( nel limite temporale massimo di cento )) minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di  distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto  previsto  alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;     b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;     c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si tratti di prima offerta;   (( d) esclusivamente nel caso in cui  nel  nucleo  familiare  siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento chilometri dalla residenza del beneficiario ));   (( d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche  qualora  i  genitori  siano  legalmente separati, non operano le previsioni di cui  alla  lettera  c)  e,  in deroga alle previsioni di cui alle lettere a)  e  b),  con  esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza  di  duecentocinquanta  chilometri   dalla   residenza   del beneficiario. Le previsioni di  cui  alla  presente  lettera  operano esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.   9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «, ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in locazione» )).   10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego, incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini ISEE.   11. (( I nuclei familiari beneficiari che  non  abbiano  componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti,  per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano  convocati,  entro  trenta  giorni   dal   riconoscimento   del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta' )). Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai  sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.   12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego (( e i  beneficiari  sono  ad  essi  resi  noti  per  il  tramite  delle piattaforme  di  cui  all'articolo  6  per  la   definizione   e   la sottoscrizione del Patto per il lavoro )), entro i successivi  trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per  l'inclusione  sociale  e  i servizi si coordinano in maniera da  fornire  risposte  unitarie  nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri  per  l'impiego  e  ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.   13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.   14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente.   15. (( In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite )) in ambito formale, non formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza, mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre attivita' del beneficiario e comunque (( non inferiore al  numero  di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti  )). La partecipazione ai progetti  e'  facoltativa  per  le  persone  non tenute  agli  obblighi  connessi  al  Rdc.   ((   Le   forme   e   le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. I  comuni  )) comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del  beneficiario  di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei  progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.   (( 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro  e  gli enti di formazione  registrano  nelle  piattaforme  digitali  di  cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.   15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza pubblica.   15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917.   15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )).     |  
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                Richiesta, riconoscimento ed erogazione                             del beneficio 
   1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese, presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). (( Le richieste del Rdc  e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge n. 152 del 2001.  ))  Con  provvedimento  dell'INPS,  ((  sentiti  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il  Garante  per  la protezione dei dati personali, )) entro trenta giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e'  approvato  il  modulo  di domanda, nonche' il modello  di  comunicazione  dei  redditi  di  cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare  a  fini  ISEE,  il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui  la  domanda e' successivamente associata  dall'INPS.  Le  informazioni  contenute nella domanda del Rdc sono comunicate  all'INPS  entro  dieci  giorni lavorativi dalla richiesta.   2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (( , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e  in forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni  conseguenti all'avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,   ai   sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. (( In  sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto  di  cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita'  della  nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) )).   3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il possesso dei requisiti per l'accesso  al  Rdc  ((  sulla  base  delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli delle amministrazioni  titolari  dei  dati  )).  A  tal  fine  l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e dalle altre amministrazioni pubbliche  detentrici  dei  dati,  ((  le informazioni necessarie ai fini della concessione )) del Rdc. ((  Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati  )).  In  ogni  caso  il  riconoscimento  da  parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.   4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma 1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  )).  L'esito delle  verifiche  e'  comunicato  all'INPS  per  il   tramite   della piattaforma  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   finalizzata   al coordinamento dei  comuni.  L'Anagrafe  nazionale  di  cui  al  primo periodo mette comunque a disposizione della medesima  piattaforma  le informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7. Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b), del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i prelievi di contante. (( Al fine di prevenire e contrastare  fenomeni di impoverimento e  l'insorgenza  dei  disturbi  da  gioco  d'azzardo (DGA), )) e' in ogni caso fatto divieto  di  utilizzo  del  beneficio economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre utilita'. (( Le informazioni sulle movimentazioni  sulla  Carta  Rdc, prive  dei  dati  identificativi  dei  beneficiari,  possono   essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a  fini statistici e di ricerca scientifica )). La consegna della  Carta  Rdc presso  gli  uffici  del  gestore  del  servizio  integrato   avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.   (( 6-bis. La Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata  con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita' di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di cui all'articolo 3, comma 7 )).   7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.     |  
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        (( Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione     dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale )) 
   (( 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione  dei  Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di conservazione dei dati )).   2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il lavoro  ((,  implementata  attraverso  il  sistema  di   cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro» )).   (( 2-bis. Le regioni dotate  di  un  proprio  sistema  informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi, concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione applicativa )).   3. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  ((  l'INPS  mette  a disposizione del sistema informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo  comma 1,  ))  i  dati  identificativi  dei  singoli  componenti  i   nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni  sulla  condizione  economica  e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  le informazioni sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto  ai  componenti  il  nucleo familiare (( e ogni altra informazione relativa  ai  beneficiari  del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse  quelle  di  cui all'articolo 4, comma 5, e alla  profilazione  occupazionale  )).  (( Mediante le piattaforme presso l'ANPAL  e  presso  il  Ministero  del lavoro   e   delle   politiche   sociali   sono   rese   disponibili, rispettivamente,  ai  centri  per  l'impiego  e  ai  comuni,  che  si coordinano a livello di ambito territoriale, ))  le  informazioni  di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc  residenti nei territori di competenza.   4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle comunicazioni (( tra i centri per l'impiego, i  soggetti  accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.  150  del  2015,  i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )).  In particolare, sono comunicati dai servizi competenti  ((  mediante  le piattaforme )) del Rdc:     a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;     b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla medesima;     c) le informazioni sui fatti suscettibili (( di  dar  luogo  alle sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette sanzioni ));     d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica dell'eleggibilita';     e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;   (( f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  incluse  le  informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 )).   5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno strumento utile al coordinamento dei servizi a  livello  territoriale ((, secondo termini e modalita' definiti con il  decreto  di  cui  al comma 1 )). In particolare, le piattaforme dialogano tra di  loro  al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:     a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;     b) (( comunicazione da parte dei comuni ai centri  per  l'impiego )) delle informazioni sui progetti per la collettivita'  attivati  ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del Rdc coinvolti;     c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4, comma 12;     d) (( messa a disposizione delle informazioni )) sui  Patti  gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.   (( 6. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per  le  attivita'  di controllo nei confronti dei  beneficiari  del  Rdc,  nonche'  per  il monitoraggio  delle  attivita'  degli  enti  di  formazione  di   cui all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le  suddette  finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui  al  comma  1, ivi compreso il Sistema  informativo  unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147 )).   (( 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo  e  di monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.   6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e' autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1o  ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro 3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere dall'anno 2021.   6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio  2017,» sono soppresse e le parole: «23.602  unita'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «23.702 unita'».   6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  «28.602  unita'»  sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'» )).   7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai centri per l'impiego, (( dalle regioni e dalle province  autonome  di Trento e di Bolzano, )) dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica. (( Alle attivita' dei comuni di cui al  presente  articolo, strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse disponibili sul )) Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre 2015, n. 208  ((,  ad  esclusione  della  quota  del  medesimo  Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n. 147 )).   8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali.   (( 8-bis. Al regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti modificazioni:     a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;     b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la  mancanza  di  almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la  mancanza  del requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.   8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato» )).     |  
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                               Sanzioni 
   1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la reclusione da due a sei anni.   2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre anni.   3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e 2 e (( per quelli previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle associazioni previste dallo stesso articolo )), nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti  per  gli  stessi reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.   4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone  l'immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente percepito.   5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei componenti il nucleo familiare:     a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 (( , anche a  seguito  del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della poverta' )), ad eccezione dei  casi di esclusione ed esonero;     b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;     c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;     d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;     e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima offerta congrua utile;     f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9, ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio economico del Rdc maggiore;     g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;     (( h) viene trovato, nel corso delle attivita'  ispettive  svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui all'articolo 3, comma 9 )).   6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.   7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in caso di prima mancata presentazione;     b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata presentazione;     c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata presentazione.   8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata presentazione;     b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata presentazione.   9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo formale al rispetto degli impegni;     b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;     c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;     d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.   10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il recupero  dell'indebito,  di  cui  al  presente  articolo,  ((   sono effettuati dall'INPS )). Gli indebiti recuperati nelle  modalita'  di cui all'articolo 38, comma 3,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto delle spese di recupero, (( sono riversati dall'INPS all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 )).  L'INPS  dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione della Carta Rdc.   11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.   12. I centri  per  l'impiego  e  i  comuni  ((,  nell'ambito  dello svolgimento delle attivita' di loro competenza,  ))  comunicano  alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), (( entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento  dell'evento  da  sanzionare  )).  L'INPS,  per  il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego  e  dei  comuni  gli  eventuali  conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.   13. La mancata comunicazione  ((  dell'accertamento  ))  dei  fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20.   14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato illegittimo godimento del Rdc,  i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia  delle entrate,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL),  preposti  ai controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.   15. I comuni  sono  responsabili  ((,  secondo  modalita'  definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, )) delle verifiche e dei controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.   (( 15-bis. All'articolo 3, comma  3-quater,  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».   15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di conservazione dei dati.   15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'alinea, le parole:  «505  unita'»  sono  sostituite  dalle seguenti: «570 unita'»;     b) alla lettera c), il numero: «1» e'  sostituito  dal  seguente: «2»;     c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal  seguente: «201»;     d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal  seguente: «176»;     e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal  seguente: «184».   15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita' di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre 2019.   15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a  300 unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021»  sono sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita' per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021»,  le  parole:  «e' integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021» sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato  di  euro  728.750  per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole:  «Ai  relativi  oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno 2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739 per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021» )).     |  
|   |                              (( Art. 7-bis 
                    Sanzioni in materia di infedele                 asseverazione o visto di conformita' 
   1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:       «a) ai soggetti indicati nell'articolo  35  che  rilasciano  il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui  al  decreto  del Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche' in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;       b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.       2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del contribuente» )).     |  
|   |                              (( Art. 7-ter 
             Sospensione del beneficio in caso di condanna             o applicazione di misura cautelare personale 
   1.  Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  del  condannato  con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati  all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del  beneficio  di  cui  all'articolo  1  e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.  La  sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.   2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati con effetto non retroattivo dal  giudice  che  ha  emesso  la  misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza, ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e' volontariamente sottratto.   3.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o   l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio di cui all'articolo 1.   4. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o imputato o condannato.   5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1  puo'  essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati durante il periodo di sospensione.   6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata  del  bilancio dello  Stato  per   essere   riassegnate   ai   capitoli   di   spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n. 206 )).     |  
|   |                                 Art. 8 
              Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
   1. Al  datore  di  lavoro  ((  privato  ))  che  comunica  alla  (( piattaforma  digitale  dedicata  al  Rdc   presso   l'ANPAL   ))   le disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo pieno e indeterminato ((, anche mediante contratto di  apprendistato, )) soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso  l'attivita'  svolta da un  soggetto  accreditato  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'  riconosciuto,  ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con  esclusione  dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo  mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  per  un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita'  ((  e  le  mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un  importo  non superiore a 780 euro mensili e per  un  periodo  non  inferiore  a  5 mensilita' )). In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma  6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5  mensilita'.  L'importo massimo di beneficio mensile non puo' comunque  eccedere  l'ammontare totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc ((  effettuato  nei trentasei mesi successivi all'assunzione )), il datore di  lavoro  e' tenuto  alla  restituzione  dell'incentivo  fruito  maggiorato  delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera  a),  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che  il  licenziamento  avvenga per giusta causa o per giustificato  motivo.  Il  datore  di  lavoro, contestualmente  all'assunzione  del  beneficiario  di  Rdc  stipula, presso  il  centro  per  l'impiego,  ove  necessario,  un  patto   di formazione, con il  quale  garantisce  al  beneficiario  un  percorso formativo o di riqualificazione professionale.   2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da (( provvedimenti regionali )), un  Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario  un  percorso formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente. (( Il Patto  di  formazione  puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto dell'assunzione, (( per  un  periodo  pari  alla  differenza  tra  18 mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )). In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL. La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro mensili (( e per un periodo non  inferiore  a  6  mensilita'  )),  e' riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di licenziamento del beneficiario del Rdc ((  effettuato  nei  trentasei mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o per giustificato motivo.   3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e' subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.   4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.   5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (( Le medesime agevolazioni non spettano ai datori  di  lavoro  che  non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  l'ipotesi  di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza  iscritto  alle liste di cui alla medesima legge )).   6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE) n.  717/  2014  della  Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.   7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita' di accesso al predetto credito di imposta.     |  
|   |                                 Art. 9 
                       Assegno di ricollocazione 
   1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12 del medesimo decreto legislativo.   2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro soggetto erogatore.   3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:     a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;     b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area stessa;     c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di svolgere le attivita' individuate dal tutor;     d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;     e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 7;     f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.   4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un soggetto  accreditato,  ((  il  Sistema  informativo  unitario  delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione  ))  al  centro per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per  il  lavoro  o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui  territorio risiede il beneficiario.   5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015. Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto legislativo n. 150 del 2015.   6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di esaurimento delle risorse.   ((  6-bis.  Al  fine  di  consentire  all'Istituto   nazionale   di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni  e  delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 6, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla seguente:   «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione  o  all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione  della  propria attivita'  istituzionale  o  raccolti  per   finalita'   statistiche, necessari  per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal   programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui  siano  esplicitate  le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al  Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in  forma  individuale,  necessari  per  i   trattamenti   statistici strumentali  al  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali   del soggetto richiedente»;   b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».   c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici  di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo  2-sexies,  comma 2, lettera  cc),  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in conformita' all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel  programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati,  le  operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati  da  una disposizione di legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico nazionale, adottato sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati personali,  indica  le  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a garantire  la  liceita'  e  la  correttezza  del   trattamento,   con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e,  per ciascun  trattamento,  le  modalita',  le  categorie   dei   soggetti interessati,  le  finalita'  perseguite,  le  fonti  utilizzate,   le principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE) 2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice» )).   7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.     |  
|   |                              (( Art. 9-bis 
                        Disposizioni in materia                       di istituti di patronato 
   1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  «almeno  otto Paesi stranieri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro Paesi stranieri»;   b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  allo 0,75 per cento»;   c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  «almeno otto Stati  stranieri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno quattro Paesi stranieri» )).     |  
|   |                                 Art. 10 
                    (( Coordinamento, monitoraggio                       e valutazione del Rdc )) 
   1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone, sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale sull'attuazione  del   Rdc,   ((   pubblicato   nel   sito   internet istituzionale del medesimo Ministero )).   (( 1-bis. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e' responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019, approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.   1-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:   a) e' responsabile,  sentita  l'ANPAL,  del  monitoraggio  e  della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della valutazione di cui al comma 1-bis;   b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la  qualita' degli interventi, anche mediante  atti  di  coordinamento  operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia  di  coordinamento dei centri per l'impiego;   c) predispone protocolli formativi e operativi;   d) identifica gli ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati, segnala  i  medesimi  alle  regioni  interessate  e,   su   richiesta dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene interventi di tutoraggio )).   2. Ai compiti (( di cui al presente articolo ))  il  Ministero  del lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ((,  anche  avvalendosi dell'INAPP,  ))  nel  limite  delle  risorse  finanziarie,  umane   e strumentali gia' previste a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 11 
                 Modificazioni al decreto legislativo                       15 settembre 2017, n. 147 
   1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.   2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5:       1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione multidimensionale»;       2) il comma 1 e' abrogato;       3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di cittadinanza (Rdc)»;       4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;       5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»;       6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;       7) il comma 6 e' abrogato;   (( 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato  per  la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di atti violenti» ));       8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;     b) all'articolo 6:       1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;       2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono soppresse;       3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;       4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;  ((  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  fine  di  un  utilizzo sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» ))       (( 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse )).     c) all'articolo 7:       1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1» sono soppresse;   (( 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo  poverta'  e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti:  «le  risorse  del  Fondo poverta' sono attribuite» ));       2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle seguenti: (( «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto  e nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie locali,  ))»;  nel  quarto  periodo,   le   parole:   «dell'atto   di programmazione ovvero nel  Piano  regionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;       3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;     d) all'articolo 10:   (( 1) al comma 2, quarto periodo,  le  parole:  «Con  provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e il Garante per la protezione dei dati personali» ));   (( 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:   «2-bis. Resta ferma la possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformita' riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»;   2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel  provvedimento  di cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il  medesimo decreto di cui al comma 2» ));       3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;   (( d-bis)  all'articolo  21,  dopo  il  comma  10  e'  aggiunto  il seguente:   «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'  costituita, nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e' corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione vigente» ));     e) all'articolo 24:       1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il seguente:       «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»;   (( 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «I  dati»  sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui  al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati» ));       2) il comma 9 e' abrogato.     |  
|   |                             (( Art. 11-bis 
                Modifiche all'articolo 118 della legge                       23 dicembre 2000, n. 388 
   1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,  n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «formazione  professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi  o  di riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o inoccupati»;   b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I  fondi  possono finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali, territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4» )).     |  
|   |                                 Art. 12 
               Disposizioni finanziarie per l'attuazione                         del programma del Rdc 
   1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, (( e delle misure aventi finalita' analoghe  a  quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e  2  dell'articolo  13 )), sono autorizzati limiti di  spesa  nella  misura  di  ((  5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di  euro  nel  2020,  di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro  annui  a decorrere dal 2022 )) da iscrivere su apposito capitolo  dello  stato di previsione del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».   2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.   (( 3. Al fine di rafforzare le politiche attive  del  lavoro  e  di garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego )).   (( 3-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e  b),  del  presente articolo, le regioni, le province autonome, le  agenzie  e  gli  enti regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita' di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati all'esercizio delle relative funzioni.   3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate»  sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e  le  province  autonome,  le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205, sono autorizzati»;   b) dopo il quarto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».   3-quater. Allo  scopo  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 )).   4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di contratti di lavoro a tempo determinato.   (( 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento  dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di  euro  per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:   a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del presente articolo;   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  5  milioni  di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera  a) )).   5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati ((  35  milioni )) di euro per l'anno 2019.   6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della legge 30 dicembre 2018, n.  145  e  nei  limiti  ((  della  dotazione organica dell'INPS, a decorrere  dall'anno  2019  e'  autorizzata  la spesa )) di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare  piena  attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.   7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.   (( 7-bis. Al fine di dare piena  attuazione  ai  nuovi  e  maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016, n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 )).   8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) (( ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per  il  reddito  di cittadinanza », ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;     b) al comma 258:       1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro  per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  (( «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  403,1  milioni  di euro per l'anno 2020» ));     2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti:  ((  «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento  ))  dell'ANPAL  Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro  per  l'anno 2019»;       3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.   ((  8-bis.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  a  statuto  ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre 2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato  di  previsione  del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto  di  intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sancita  nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle  regioni  e  alle province autonome delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  258, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si  provvede,  a  decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano.   8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni interessate )).   9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di tesoreria di cui al comma 2, (( all'atto della concessione )) di ogni beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi' accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario (( del Rdc )) da oltre sei  mesi,  al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento ai sensi del comma 1, ((  accertato  secondo  le  modalita'  previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  )) con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante  rimodulazione  dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del  decreto  ((  di  cui  al terzo periodo )), l'acquisizione di nuove  domande  e  le  erogazioni sono sospese. La rimodulazione  dell'ammontare  del  beneficio  opera esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.   10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma 257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8, inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (( che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai sensi del comma 1 )).   11. (( In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora )) nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma  10 siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.   (( 12. Al finanziamento dei livelli  essenziali  delle  prestazioni sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 )).     |  
|   |                                 Art. 13 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. (( Le  richieste  presentate  ai comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i successivi sessanta giorni )). Per coloro  ai  quali  il  Reddito  di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata inizialmente  prevista,  ((  fatti  salvi  ))  la   possibilita'   di presentare domanda per il Rdc,  nonche'  il  progetto  personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147  del 2017. Il Reddito di inclusione continua  ad  essere  erogato  con  le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  147  del 2017 e  non  e'  in  alcun  modo  compatibile  con  la  contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.   (( 1-bis. Sono fatte salve le richieste del  Rdc  presentate  sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   I   benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al beneficio.   1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n. 205, le parole: «di un terzo delle  risorse»  sono  sostituite  dalle seguenti: «della meta' delle risorse» )).   (( 2. Le disposizioni del presente decreto sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 )).     |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con  almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi. 
   1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.   3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.   4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.   5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.   6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita' e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:     a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico dal 1° agosto 2019;     b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera a) del presente comma;     c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;     d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125.   7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.   (( 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione  quota 100  sul  sistema  scolastico   e   di   garantire   lo   svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui  all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n. 59, bandito successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie  di  merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili  e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e' attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio attribuibile ai titoli )).   8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.   9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148.   10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e al personale della Guardia di finanza.   (( 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle  disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui  al  presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto  dal  comma  307  dell'articolo  1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo  30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale  di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di svolgimento e  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga  alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in particolare:   a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la costituzione di sottocommissioni anche per le  prove  scritte  ed  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;   b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  d'esame, prevedendo:   1) la facolta' di far precedere  le  prove  d'esame  da  una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;   2) la possibilita'  di  espletare  prove  preselettive  consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;   3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a scelta multipla;   4) per i profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove  pratiche  in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;   5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi informatici e telematici;   6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del punteggio complessivo attribuibile;   c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.   10-quater.   Quando   si   procede   all'assunzione   di    profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.   10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi 10-ter e 10-quater non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.   10-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10-bis,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali ordinarie per l'anno 2019.   10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  8,32  milioni  di euro per l'anno 2019.   10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e  valorizzazione  del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni  in materia di accesso al trattamento di  pensione  di  cui  al  presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1, comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di svolgimento,  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga   alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in particolare:   a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la costituzione di sottocommissioni anche per  le  prove  scritte  e  il superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;   b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:   1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da  una  prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;   2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio  di societa' specializzate e  con  possibilita'  di  predisposizione  dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;   3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a scelta multipla;   4) per i profili tecnici,  lo  svolgimento  di  prove  pratiche  in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;   5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi informatici e telematici;   6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante concorso per titoli ed esami;   7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale dei punteggi per titoli non puo' essere  superiore  a  un  terzo  del punteggio complessivo attribuibile;   c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.   10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i  beni  e  le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a  effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite  scorrimento  delle  graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di  area  III posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo  scorrimento  delle graduatorie  relative  alle  procedure   concorsuali   interne   gia' espletate presso il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.   10-undecies. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di euro 898.005 per l'anno 2019 )).     |  
|   |                             (( Art. 14-bis   Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli  enti  e  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli  enti  locali. 
   1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  al  comma  5,  quinto  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le  parole:  «al  triennio precedente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   quinquennio precedente»;   b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:   «5-sexies.  Per  il  triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il relativo turn-over.   5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».   2. In  considerazione  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n. 111.   3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto )).     |  
|   |                             (( Art. 14-ter 
                Utilizzo delle graduatorie concorsuali                   per l'accesso al pubblico impiego 
   1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le  graduatorie  possono essere utilizzate anche per effettuare, entro  i  limiti  percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11  della  legge  12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli  3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  sebbene  collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».   2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo  la  parola:  «scolastico»  sono  inserite  le   seguenti:   «ed educativo, anche degli enti locali» )).     |  
|   |                                 Art. 15   Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con  finestre trimestrali. 
   1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».   2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal 1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.   3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico dal 1° aprile 2019.   4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.     |  
|   |                                 Art. 16 
                             Opzione donna 
   1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  180,  nei confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque anni e un'eta'  pari  o  superiore  a  58  anni  per  le  lavoratrici dipendenti e a 59 anni  per  le  lavoratrici  autonome.  Il  predetto requisito di eta' anagrafica non e'  adeguato  agli  incrementi  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.   2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.     |  
|   |                                 Art. 17   Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento  della speranza di vita per i lavoratori precoci. 
   1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1, comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2028.     |  
|   |                                 Art. 18 
                              Ape sociale 
   1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016 e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'  soppresso.  Le disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.     |  
|   |                             (( Art. 18-bis 
               Sospensione dei trattamenti previdenziali 
   1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.   2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati con  effetto  non  retroattivo  dal  giudice   che   ha   emesso   la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto.   3. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.   4. La  sospensione  della  prestazione  previdenziale  puo'  essere revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti, l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.   5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al comma 1 sono versate annualmente dagli enti  interessati  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di  spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n. 206 )).     |  
|   |                                 Art. 19 
         Termine di prescrizione dei contributi di previdenza       e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 
   1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma 10 e' inserito il seguente:     «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico del lavoratore.».     |  
|   |                                 Art. 20 
                     Facolta' di riscatto periodi                     non coperti da contribuzione 
   1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto compresi (( tra l'anno del  primo  e  quello  ))  dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia'  coperti  da contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di previdenza obbligatoria ((, parificandoli a  periodi  di  lavoro  )). Detti periodi possono  essere  riscattati  nella  misura  massima  di cinque anni, anche non continuativi.   2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con conseguente restituzione dei contributi.   3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e in quelli successivi.   4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   5. Il versamento dell'onere (( per il riscatto di cui al comma 1 )) puo' essere effettuato ai regimi  previdenziali  di  appartenenza  in unica soluzione ovvero in (( un  massimo  di  120  ))  rate  mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30,  senza  applicazione  di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non  puo' essere concessa nei casi in cui  i  contributi  da  riscatto  debbano essere  utilizzati  per  la  immediata  liquidazione  della  pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi  siano  determinanti per l'accoglimento di una domanda  di  autorizzazione  ai  versamenti volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. (( Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della contribuzione e ai relativi effetti )).   6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:     «5-quater. (( E' consentita la facolta' di  riscatto  di  cui  al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo )). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto  e'  costituito  dal versamento di un contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota  di  computo delle   prestazioni   pensionistiche   dell'assicurazione    generale obbligatoria per  i  lavoratori  dipendenti,  vigenti  alla  data  di presentazione della domanda.».   ((  6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.   6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno 2028, si provvede:   a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno 2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 )).     |  
|   |                                 Art. 21   Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. 
   1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della legge (( 8 agosto 1995 )),  n.  335,  i  lavoratori  delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di assunzione.     |  
|   |                                 Art. 22 
                   Fondi di solidarieta' bilaterali 
   1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota 100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.   2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.   3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32 del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della normativa vigente.   4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi, al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi previsti.   5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.   6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015, istituito  presso  il  Fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e'  autorizzato  a  versare all'INPS, per periodi non coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento  prevista per il Fondo lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito  dal contratto collettivo nazionale delle imprese di  somministrazione  di lavoro. Le modalita'  di  determinazione  della  contribuzione  e  di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia  e delle finanze (( da adottare entro centoventi giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo (( di solidarieta'  )) di cui al  presente  comma,  a  valere  sulle  risorse  appositamente previste dalla contrattazione  collettiva  di  settore,  i  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,  nonche' le altre misure di politica  attiva  stabilite  dalla  contrattazione collettiva stessa.     |  
|   |                                 Art. 23 
                           Anticipo del TFS 
   1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori (( dipendenti delle amministrazioni pubbliche )) di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici alla speranza di vita.   (( 2. Sulla base di apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS. Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi, l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente )).   3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a (( 75 milioni )) di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi' assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.   4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati di adeguata verifica della clientela.   5. L'importo finanziabile e'  pari  a  ((  45.000  euro  ))  ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso  in  cui l'indennita' di fine servizio  comunque  denominata  sia  di  importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di  cui  al  comma  2  si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al medesimo comma.   6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso della quota capitale.   7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato.   8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.     |  
|   |                                 Art. 24 
                           Detassazione TFS 
   1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:     a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data.   2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.     |  
|   |                                 Art. 25 
             Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
   1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479, sono apportate le seguenti modificazioni:     (( a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite  le  seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio  di  amministrazione» ));     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze.»;   (( b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:   «3-bis. Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;     c) al comma 4:       1) al secondo periodo  dopo  la  parola  «  cessazione  »  sono inserite le seguenti: «o decadenza»;       2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta di nomina di cui al comma 3.»;     d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre  membri, tutti  scelti  tra  persone  dotate  di   comprovata   competenza   e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza.  Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile 2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione   e' incompatibile con quella di componente del consiglio di  indirizzo  e vigilanza.»;     e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze.»;     f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le misure di contenimento della spesa gia' previste  dalla  legislazione vigente,  ciascun  Istituto  definisce  entro  il  30  aprile   2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese  di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla  verifica  del collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti  e  comunicate   ai Ministeri vigilanti.».   2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente  e  del  consiglio  di amministrazione, per consentire il corretto  dispiegarsi  dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente,  del  vice presidente e del consiglio di amministrazione,  come  individuati  ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Al  riguardo,  sempre in fase di prima attuazione, non  trova  applicazione  l'articolo  3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto  di cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai predetti soggetti )).   3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e' abrogato.     |  
|   |                             (( Art. 25-bis   Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita'  di  informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
   1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti  in  servizio presso gli uffici stampa delle regioni a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,  sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31  ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta  dai  singoli ordinamenti» )).     |  
|   |                             (( Art. 25-ter 
                        Trasparenza in materia                     di trattamenti pensionistici 
   1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno  l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti  precisa e puntuale informazione  circa  eventuali  trattenute  relative  alle quote associative sindacali.   2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.   3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica )).     |  
|   |                                 Art. 26 
                 Fondo di solidarieta' trasporto aereo                     e (( sistema aeroportuale )) 
   1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43, sono riversate alla gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di  cui  all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate  alla  medesima  gestione  nella  misura  del  50  per cento.».   2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il ((  Fondo  di  solidarieta' per il settore del trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale  )), costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.     |  
|   |                             (( Art. 26-bis 
                   Proroga della cassa integrazione                        guadagni straordinaria 
   1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma  1,  le  parole:  «Per  gli  anni  2018  e  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»  e  le parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50 milioni di euro per l'anno 2020»;   b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai  commi  1  e  2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»  sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a  180  milioni  di  euro  per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».   2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno 2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in piani gestionali diversi da quelli di  cui  all'alinea  del  medesimo comma 3 )).     |  
|   |                             (( Art. 26-ter 
         Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria       in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa 
   1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. In presenza di piani pluriennali di  riorganizzazione  gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai  sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con  un organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi  ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo' autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga  delle prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga  concesse  ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205, previa  acquisizione  dell'accordo  tra  l'azienda  e  le  parti sociali per la proroga delle  citate  prestazioni,  integrato  da  un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione  o  dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.   3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle  regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 )).     |  
|   |                            (( Art. 26-quater 
           Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo                       14 settembre 2015, n. 148 
   1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:   «6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga  di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte  dell'INPS,  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».   2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma  6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data )).     |  
|   |                          (( Art. 26-quinquies 
                       Trattamento pensionistico                        del personale dell'ENAV 
   1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di  cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i  quali  viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita' lavorativa  per  raggiunti  limiti  di  eta',  al   ricorrere   delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,  n.  157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia  al raggiungimento del requisito anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli  ulteriori requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente   per   l'accesso   al trattamento pensionistico di vecchiaia.   2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole: «e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307 )).     |  
|   |                            (( Art. 26-sexies 
            Misure di sostegno del reddito per i lavoratori         dipendenti dalle imprese del settore dei call center 
   1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura  di  20  milioni  di  euro  per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito per i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  dei  call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del  decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  anche  se  confluite  in  piani  gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3 )).     |  
|   |                           (( Art. 26-septies 
                       Organizzazione dell'ANPAL 
   1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL  e  dell'ANPAL  Servizi  Spa  utile  a  un  piu'  efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:   a)  all'articolo  4,  comma  12,  secondo  periodo,   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  «trenta  giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;   b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti: «centottanta giorni» )).     |  
|   |                                 Art. 27 
                   Disposizioni in materia di giochi 
   1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per  tutti  gli  altri giochi numerici a quota fissa.   2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui alla lettera a)».   3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio. Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.   4. In considerazione della previsione  di  cui  all'articolo  1  (( commi 569, lettera b), e 1098, della legge )) 30  dicembre  2018,  n. 145, l'introduzione della tessera  sanitaria  prevista  dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il gioco pubblico da ambiente remoto.   5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n. 169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette maggiorazioni.   6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la reclusione da tre a sei anni e con la multa ((  da  20.000  a  50.000 euro )) »;     b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato» dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle dogane e dei monopoli»;     c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della raccolta di gioco illegale.».   7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».     |  
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                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.   2. (( Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri  2)  e  3),  e  dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8  milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro  annui  a decorrere dall'anno 2022 )), e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1  milioni  di  euro  per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021,  in  8.437,2  milioni  di  euro  per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024,  in  3.279,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni  di  euro  annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:     a) quanto a (( 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 )), mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a 1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6 milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese derivanti dal presente decreto.   3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze (( , la rendicontazione degli oneri, anche a  carattere  prospettico, relativi )) alle domande accolte.   4. (( Nel caso )) in cui  emerga  il  verificarsi  di  scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  alle  previsioni  complessive  di spesa del  presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze assume tempestivamente le  conseguenti  iniziative  ai  sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.   6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di quanto stabilito (( ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis  e  6-ter, 7,  commi  15-quater,  15-quinquies  e  15-sexies,  12  e  14,  commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies )), le amministrazioni pubbliche   interessate   provvedono   nei   limiti   delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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