| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 11 marzo 2019 |  
| Riclassificazione  del  medicinale  per  uso   umano   «Enalapril   e Idroclorotiazide Mylan», ai sensi dell'articolo 8,  comma  10,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 505/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma   2,   del   decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  dall'Ufficio  centrale  del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018,  al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato  nominato  direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e  il  relativo  contratto individuale di  lavoro  con  decorrenza  17  ottobre  2018,  data  di effettiva assunzione delle funzioni;       Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi  di  finanza   pubblica»   con   particolare   riferimento all'articolo  8,  comma  10  che  prevede  la   classificazione   dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto  l'articolo  5  della  legge  n.  222/2007  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre  2007  recante  «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto l'articolo 14, comma 2  del  decreto  legislativo  24  aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo  48,  comma 5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;   Vista  la  determinazione  n.  1007/2013  del  14  novembre   2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286, supplemento ordinario  n. 82 del 6 dicembre 2013 con la  quale  la  societa'  Mylan  S.p.a.  ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale Enalapril e Idroclorotiazide Mylan e  con  cui  lo  stesso  e'  stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui  all'articolo  8, comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn);   Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2018 con la quale  la societa' Mylan S.p.a. ha chiesto la  riclassificazione  dalla  classe C(nn) alla classe A del medicinale Enalapril e Idroclorotiazide Mylan relativamente alle confezioni aventi AIC  nn.  041917105,  041917143, 041917042 e 041917206;       Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2018;       Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 18 febbraio 2019;       Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale;     
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN  nelle  confezioni sotto indicate e' classificato come segue:   confezione:   «20 mg/12,5 mg compresse»  28  compresse  in  blister  OPA/AL/PE/AL confezione calendario - A.I.C. n. 041917105 (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,26;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99.   Confezione:   «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in  blister  PVC/ACLAR/AL  - AIC n. 041917143 (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,26;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99.   Confezione:   «20 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in  blister  OPA/AL/PE/AL  - AIC n. 041917042 (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,26;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99.   Confezione:   «20 mg/12,5 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/ACLAR/AL confezione calendario - AIC n. 041917206 (in base 10);   classe di rimborsabilita': A;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,26;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,99.   Validita' del contratto: 24 mesi.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia, ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Mylan» e'  classificato,  ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012, n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',  della  classe   di   cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).     |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Mylan» e' la seguente:   medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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