| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 11 marzo 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lutathera», ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 501/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determinazione n. 1631/2018 del 4 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  245  del  20 ottobre  2018,   relativa   alla   classificazione   del   medicinale «Lutathera»  (lutezio-177Lu-oxodotreotide)  ai  sensi  dell'art.  12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali  per  uso  umano approvati con procedura centralizzata;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;   Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico - assistenziale complessivo.   Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2017 con  la  quale la  societa'  Advanced  Accelerator  Applications   ha   chiesto   la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045677010/E;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 14 marzo 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 29 gennaio 2019;   Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  Consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il   medicinale   LUTATHERA   (lutezio-177Lu-oxodotreotide)   nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue:     indicazione  terapeutica  oggetto  della   negoziazione:   tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEPNET) ben differenziati (G1 e G2),  progressivi,  non  asportabili  o  metastatici,  positivi  ai recettori per la somatostatina.   Confezione: 370 Mbq/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20,5  -  25  ml  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n. 045677010/E (in base 10);   classe di rimborsabilita': H;   prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18.500,00;   prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 30.532,40.   Sconto  obbligatorio  complessivo,  sul  prezzo   ex   factory   da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le  strutture  private  accreditate  sanitarie  come  da condizioni negoziali.   Alla specialita'  «Lutathera»  (lutezio-177Lu-oxodotreotide)  viene riconosciuta l'innovativita' terapeutica, da cui consegue:     l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di  cui all'art. 1, comma 401, della legge n.  232/2016  (Legge  di  bilancio 2017);     il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27  settembre 2006;     l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012).   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/_che  costituiscono  parte integrante della presente determina.   Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos ti-monitoraggio.   Validita' del contratto: 24 mesi.     |  
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                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Lutathera» (lutezio-177Lu-oxodotreotide) e' la seguente:  medicinale soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso assimilabile (OSP).     |  
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                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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