| Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DELLA TUSCIA |  
| DECRETO RETTORALE 11 marzo 2019 |  
| Modifiche allo statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  «Istituzione  del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;   Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;   Vista  la  determinazione  ANAC  n.  1208  del  22  novembre   2017 «Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al  Piano  nazionale anticorruzione»;   Visto l'atto di indirizzo del MIUR prot. n. 39 del 14  maggio  2018 «Aggiornamento  al   Piano   nazionale   anticorruzione   -   Sezione Universita'»;   Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con  decreto  rettorale  n.  726/16  dell'8  settembre  2016  ed   in particolare l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria;   Viste le proposte avanzate dal  rettore  in  merito  alla  modifica degli articoli 10, comma 6 e 16, commi 2 e 8, dello statuto;   Ritenuto di dover prevedere, relativamente  all'art.  10,  comma  6 dello Statuto, l'elettorato attivo in capo  ai  ricercatori  a  tempo determinato di tipo «A» e «B», anche in considerazione della politica di reclutamento dell'Ateneo conseguente all'entrata in  vigore  della legge n. 240/2010;   Ritenuto, altresi', di dover  adeguare  il  testo  statutario  alle raccomandazioni impartite con  il  predetto  atto  di  indirizzo  dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  con riguardo alla disposizione di cui all'art. 16;   Vista la delibera del senato accademico del 30 gennaio 2019 con  la quale e' stata disposta la modifica dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 16, commi 2 e 8 dello Statuto;   Vista la nota prot. n. 2019 del 6 febbraio 2019 con la quale si  e' provveduto a trasmettere al MIUR il testo  delle  predette  modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del  previsto  controllo di legittimita' e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9  e  10  della legge n. 168/1989;   Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per  la  ricerca -  Direzione  generale  per  la  programmazione,  il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni  della  formazione superiore prot. n. 3641 del 22 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Lo statuto di Ateneo e'  modificato  all'art.  10,  comma  6,  come segue:     «L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24  della  legge  30 dicembre  2010,  n.  240,  ai  dirigenti  di  ruolo  e  al  personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre,  ai  rappresentanti degli  studenti  nel   Senato   accademico   e   nel   consiglio   di amministrazione nonche' al Presidente della Consulta degli Studenti»  e all'art. 16, commi 2 e 8, come segue:   «2. Il Collegio di disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, e' nominato dal  rettore  ed  e'  composto  da sette membri, e da tre membri supplenti, tutti  in  regime  di  tempo pieno e con  un'anzianita'  nel  ruolo  di  almeno  cinque  anni:  un professore ordinario, un professore associato  e  un  ricercatore  di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalita'  definite da un  apposito  regolamento  che  attribuisce  l'elettorato  attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in  servizio  presso  l'Ateneo;  due  professori ordinari, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno  non  appartenenti  al  ruolo  dell'Universita'  della  Tuscia, designati dal senato accademico nell'ambito di una rosa di  candidati individuati a seguito di avviso  pubblico.  I  membri  supplenti  (un ordinario, un associato e un  ricercatore)  sono  eletti  secondo  le modalita' disciplinate dal regolamento di cui al presente  comma.  Il rettore nomina  il  presidente  del  Collegio  di  disciplina  tra  i professori ordinari che ne sono membri».   «8. Nel caso in cui  sia  contestata  una  violazione  disciplinare commessa  dal  rettore,  il  potere  di   avviare   il   procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al rettore  nella procedura sono  esercitate  dal  decano  dell'Ateneo.  Nel  caso  sia contestata una violazione disciplinare commessa da uno dei componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo, nel relativo  giudizio subentra il supplente del relativo ruolo».     |  
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   Lo statuto di Ateneo, cosi' come modificato ai sensi  dell'art.  1, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla  pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  ed  e'  pubblicato, altresi', sul sito di Ateneo (normativa - statuto). 
     Viterbo, 11 marzo 2019 
                                                  Il rettore: Ruggieri     |  
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