Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2019 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA |
DECRETO RETTORALE 11 marzo 2019 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 «Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione»; Visto l'atto di indirizzo del MIUR prot. n. 39 del 14 maggio 2018 «Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione - Sezione Universita'»; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 726/16 dell'8 settembre 2016 ed in particolare l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria; Viste le proposte avanzate dal rettore in merito alla modifica degli articoli 10, comma 6 e 16, commi 2 e 8, dello statuto; Ritenuto di dover prevedere, relativamente all'art. 10, comma 6 dello Statuto, l'elettorato attivo in capo ai ricercatori a tempo determinato di tipo «A» e «B», anche in considerazione della politica di reclutamento dell'Ateneo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 240/2010; Ritenuto, altresi', di dover adeguare il testo statutario alle raccomandazioni impartite con il predetto atto di indirizzo dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con riguardo alla disposizione di cui all'art. 16; Vista la delibera del senato accademico del 30 gennaio 2019 con la quale e' stata disposta la modifica dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 16, commi 2 e 8 dello Statuto; Vista la nota prot. n. 2019 del 6 febbraio 2019 con la quale si e' provveduto a trasmettere al MIUR il testo delle predette modifiche statutarie al fine di consentire l'esercizio del previsto controllo di legittimita' e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989; Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 3641 del 22 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
Lo statuto di Ateneo e' modificato all'art. 10, comma 6, come segue: «L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel consiglio di amministrazione nonche' al Presidente della Consulta degli Studenti» e all'art. 16, commi 2 e 8, come segue: «2. Il Collegio di disciplina, che si riunisce secondo il principio del giudizio tra pari, e' nominato dal rettore ed e' composto da sette membri, e da tre membri supplenti, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, eletti secondo modalita' definite da un apposito regolamento che attribuisce l'elettorato attivo, rispettivamente, ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo; due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore in regime di tempo pieno non appartenenti al ruolo dell'Universita' della Tuscia, designati dal senato accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico. I membri supplenti (un ordinario, un associato e un ricercatore) sono eletti secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di cui al presente comma. Il rettore nomina il presidente del Collegio di disciplina tra i professori ordinari che ne sono membri». «8. Nel caso in cui sia contestata una violazione disciplinare commessa dal rettore, il potere di avviare il procedimento disciplinare e le successive attribuzioni conferite al rettore nella procedura sono esercitate dal decano dell'Ateneo. Nel caso sia contestata una violazione disciplinare commessa da uno dei componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo, nel relativo giudizio subentra il supplente del relativo ruolo». |
| Art. 2
Lo statuto di Ateneo, cosi' come modificato ai sensi dell'art. 1, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed e' pubblicato, altresi', sul sito di Ateneo (normativa - statuto).
Viterbo, 11 marzo 2019
Il rettore: Ruggieri |
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