| Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2019, n. 25 |  
| Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a  norma  dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare, l'articolo 2, comma 10-ter;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2014, adottato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012, e in particolare la tabella 3, allegata  al  predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio   2013,   n.   105,   concernente:   «Regolamento    recante organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135»;   Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  ed  in particolare, gli articoli 7, 8 e 11;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 luglio 2017, n. 143,  concernente  «Regolamento  recante  adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma  dell'articolo  11,  comma  2,  del   decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentarie e forestali 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  115 del 19 maggio 2018, recante individuazione degli  uffici  di  livello dirigenziale non generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali e definizione delle  attribuzioni  e  relativi compiti;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 1 e 4-bis;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12 dicembre 2018, recante individuazione e definizione della  disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, e in particolare la tabella 3 allegata al predetto decreto;   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nelle Adunanze del 20 dicembre 2018 e del 17 gennaio 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 31 gennaio 2019;   Informate le organizzazioni sindacali;   Sulla proposta del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri  dell'economia  e delle finanze e per la pubblica amministrazione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                     Organizzazione del Ministero 
   1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo.   2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e del turismo, di seguito denominato «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di agricoltura e  foreste,  caccia,  alimentazione,  pesca,  produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e della  pesca,  come  definiti  dall'articolo  38  del  Trattato   sul funzionamento  dell'Unione  europea   e   dalla   vigente   normativa comunitaria  e  nazionale,  nonche'  in  materia   di   turismo,   e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:     a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e  dello sviluppo rurale;     b)  Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;     c) Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;     d) Dipartimento del turismo.   3. I Capi dei Dipartimenti svolgono  esclusivamente  i  compiti  ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300 e collaborano tra loro e con gli altri  uffici  e organismi, di cui al presente regolamento.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei Ministri, e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario;               - La legge 15 marzo 1997,  n.  59,  recante  delega  al          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica          amministrazione e per la semplificazione amministrativa  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  marzo  1997,  n.63,          supplemento ordinario.               - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,          recante riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,          supplemento ordinario.               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella          Gazzetta  Ufficiale  9  maggio  2001,  n.106,   supplemento          ordinario.               - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,          recante attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche          amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31          ottobre 2009, n.254, supplemento ordinario.               -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-ter   del          decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  recante  disposizioni          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore          bancario, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio          2012,  n.  156,  supplemento  ordinario,  convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,          supplemento ordinario:               «Art. 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare  il          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione          vigente. ».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri          22 gennaio 2013, recante rideterminazione  delle  dotazioni          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,          convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri          27   febbraio   2013,   n.   105    (Regolamento    recante          organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole          alimentari e forestali,  a  norma  dell'articolo  2,  comma          10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre  2013,  n.          218.               - Si riporta il testo degli articoli  7,  8  e  11  del          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,   recante          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,          ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle          amministrazioni  pubbliche,   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 2016, n.213:               «Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello  Stato          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni) 1.          Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito  nell'Arma  dei          carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte  dal          citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla  data          di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando          quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,  e  ad  eccezione          delle competenze in materia  di  lotta  attiva  contro  gli          incendi  boschivi  e  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli          stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco          ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite          alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia  di  finanza          ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,          ai sensi dell'articolo 11.               2. In relazione a quanto previsto dal comma  1,  l'Arma          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:                 a) prevenzione e repressione  delle  frodi  in  danno          della qualita' delle produzioni agroalimentari;                 b) controlli derivanti  dalla  normativa  comunitaria          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;                 c)  vigilanza,  prevenzione   e   repressione   delle          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle          funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  30          luglio 1999, n. 300;                 d)  sorveglianza  e   accertamento   degli   illeciti          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno          ambientale;                 e)  repressione  dei  traffici   illeciti   e   degli          smaltimenti illegali dei rifiuti;                 f) concorso nella  prevenzione  e  nella  repressione          delle violazioni compiute in danno degli animali;                 g)  prevenzione  e   repressione   delle   violazioni          compiute in materia di incendi boschivi;                 h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della          biodiversita' vegetale e animale;                 i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine          confinanti con le predette aree;                 l)  tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla          conservazione della biodiversita' animale e vegetale;                 m) contrasto al commercio illegale nonche'  controllo          del  commercio  internazionale  e   della   detenzione   di          esemplari di fauna e di  flora  minacciati  di  estinzione,          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,          lettera b) e 11;                 n) concorso nel  monitoraggio  e  nel  controllo  del          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;                 o)  controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e          statistiche ad essi relative;                 p)  attivita'  di  studio  connesse  alle  competenze          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal          fuoco;                 q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo          dei collegamenti di cui  all'articolo  24  della  legge  31          gennaio 1994, n. 97;                 r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche          agricole alimentari  e  forestali  nella  rappresentanza  e          nella tutela degli interessi forestali  nazionali  in  sede          comunitaria e internazionale e raccordo  con  le  politiche          forestali regionali;                 s) educazione ambientale;                 t) concorso al  pubblico  soccorso  e  interventi  di          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in          montagna;                 u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;                 v)  concorso  nel  controllo  dell'osservanza   delle          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;                 z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale          dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,          con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri  ed  il          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  definite  le          operazioni di spegnimento a terra  degli  incendi  boschivi          nelle aree di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  i),          svolte   dalle   unita'   specialistiche   dell'Arma    dei          carabinieri.               3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'          autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.»               «Art. 8. (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in          conseguenza dell'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello          Stato)  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   di   cui          all'articolo 18, comma  6,  al  fine  di  salvaguardare  le          professionalita' esistenti, le specialita' e  l'unitarieta'          delle funzioni del Corpo forestale dello  Stato,  assorbito          nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:                 a) le funzioni di  direzione,  di  coordinamento,  di          controllo e di supporto  generale  svolte  dall'Ispettorato          generale del Corpo forestale dello Stato sono  assolte  dal          Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che  si  avvale          della struttura organizzativa di cui al comma  2,  dedicata          all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;                 b)  l'organizzazione  addestrativa  e  formativa  del          Corpo forestale dello Stato confluisce  nell'organizzazione          addestrativa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  assicura   la          formazione    specialistica    del    personale    dedicato          all'assolvimento   delle   specifiche   funzioni   di   cui          all'articolo 7;                 c) l'organizzazione aerea del Corpo  forestale  dello          Stato  confluisce  nel   servizio   aereo   dell'Arma   dei          carabinieri, ad eccezione delle  componenti  trasferite  al          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai   sensi   del          successivo articolo 9;                 d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato          confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;                 e) l'organizzazione territoriale del Corpo  forestale          dello Stato, nonche'  le  restanti  componenti  centrali  e          periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture          organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo  svolgimento          delle attivita'  dirette  alla  tutela  dell'ambiente,  del          territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel          settore agroalimentare, ad eccezione di  quelle  trasferite          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi  del          successivo articolo 9.               2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,          sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c),  e'          inserita la seguente:                   «c-bis) organizzazione  per  la  tutela  forestale,          ambientale e agroalimentare;»;                 b) all'articolo 174, comma 2, lettera b),  le  parole          «Comandi di divisione, retti  da  generale  di  divisione,»          sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale          di divisione o di brigata,»;                 c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente:               «Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale,          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto          dell'organizzazione territoriale.               2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:                 a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della          sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo  162,  comma  1,          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in          servizio permanente effettivo del ruolo forestale;                 b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».               [3. In relazione alle funzioni  specialistiche  svolte,          nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti          istituiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  dell'11          novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in  data  24          novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1,  e  con  decreto          del Ministro della difesa dell'8  giugno  2001,  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre  2001,  n.   211,          Supplemento Ordinario. »               «Art. 11. (Disposizioni concernenti altre attivita' del          Corpo forestale dello Stato) 1. In  relazione  al  riordino          delle funzioni di  polizia  di  tutela  dell'ambiente,  del          territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza  e          dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione          delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero          delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provvede          alle seguenti attivita':                 a) rappresentanza e tutela degli interessi  forestali          nazionali in sede europea e internazionale e  raccordo  con          le politiche forestali regionali;                 b)   certificazione   in   materia    di    commercio          internazionale e di detenzione di esemplari di fauna  e  di          flora  minacciati  di  estinzione,  di   cui   all'articolo          8-quinquies, comma  3-quinquies,  della  legge  7  febbraio          1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei          carabinieri;                 c) tenuta  dell'elenco  degli  alberi  monumentali  e          rilascio del parere di cui all'articolo 7,  commi  2  e  4,          della legge 14 gennaio 2013, n. 10.               2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,  il          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali          provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo          12,  comma  1,  ultimo  periodo  e  inquadrato  secondo  le          corrispondenze  indicate  nella  tabella  di  equiparazione          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  21  novembre  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri  da  adottare  ai          sensi dell'articolo 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6          luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e'  adeguata  la  struttura          organizzativa del predetto Ministero.».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri          17 luglio 2017, n.  143  (Regolamento  recante  adeguamento          dell'organizzazione del Ministero delle politiche  agricole          alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma  2,          del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177)   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2017, n. 231.               - Il decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali 7 marzo 2018, recante individuazione          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale   e          definizione delle attribuzioni  e  relativi  compiti  ,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2018, n. 115.               - Si riporta il testo degli  articoli  1  e  4-bis  del          decreto legge 12 luglio 2018, n. 86,  recante  disposizioni          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei          Ministeri dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          nonche' in materia di  famiglia  e  disabilita'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n.160,  convertito          con  modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188:               «Art. 1. (Trasferimento al  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli          enti vigilati) 1. Al  Ministero  delle  politiche  agricole          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.               2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a)  all'articolo  2,  comma  1,  il  numero   7)   e'          sostituito dal  seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il  numero          12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e          le attivita' culturali;»;                 b)  all'articolo  27,  comma  3,  le   parole:   «del          Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del          Consiglio dei ministri», sono soppresse;                 c) all'articolo 28, comma 1, lettera a),  le  parole:          «; promozione delle iniziative nazionali  e  internazionali          in materia di turismo» sono soppresse;                 d) all'articolo 33, comma 3, dopo la  lettera  b)  e'          aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  turismo:  svolgimento  di          funzioni e  compiti  in  materia  di  turismo,  cura  della          programmazione, del coordinamento e della promozione  delle          politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni          e dei progetti di sviluppo  del  settore  turistico,  delle          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese          turistiche.»;                 e) all'articolo 34, comma  1,  la  parola:  «due»  e'          sostituita dalla seguente: «quattro».               4.  La  denominazione:   «Ministero   delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo»  sostituisce,          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:          «Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e          forestali».               5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque          presente, la denominazione: «Ministero  dei  beni  e  delle          attivita' culturali e del turismo».               6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme          vigenti relative alla «Scuola dei beni  e  delle  attivita'          culturali e del turismo»,  di  cui  all'articolo  5,  comma          1-ter,  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio          2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento          della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola          dei beni e delle attivita' culturali» e  le  sue  attivita'          sono riferite ai settori di competenza del Ministero per  i          beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del          presente   decreto,   sono   apportate    le    conseguenti          modificazioni allo statuto della Scuola.               7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato          con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,  comma          6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro  i          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a          legislazione vigente.               8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo          4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le  strutture          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente          articolo.               9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,  sono          adeguate   le   dotazioni   organiche   e   le    strutture          organizzative  del  Ministero  delle   politiche   agricole          alimentari, forestali  e  del  turismo,  sulla  base  delle          disposizioni di cui al presente articolo.               10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo.               11. All'articolo 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) le parole: «Ministro dei beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro   delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo»;                 b) le parole: «Ministero dei beni e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo»,   ovunque   ricorrano,   sono          sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  delle   politiche          agricole alimentari, forestali e del turismo».               12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'          abrogato.               13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio          1989, n. 6:                 a)  le  parole:  «Ministro  per  il  turismo   e   lo          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle          seguenti: «Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,          forestali e del turismo»;                 b)  le  parole:  «Ministero  per  il  turismo  e   lo          spettacolo»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle          seguenti: «Ministero delle politiche  agricole  alimentari,          forestali e del turismo».               14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e          del turismo.               15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica.»               «Art.    4-bis.    (Procedure    per    il     riordino          dell'organizzazione  dei   Ministeri)   1.   Al   fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.». 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato del          Funzionamento   dell'Unione   Europea,   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre 2012,  n.          C326:               «Art.  38.  (ex  articolo  32  del  TCE)  1.   L'Unione          definisce e attua una politica  comune  dell'agricoltura  e          della pesca.               Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca  e          il commercio dei prodotti agricoli. Per  prodotti  agricoli          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura          e l'uso del termine  «agricolo»  si  intendono  applicabili          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche          specifiche di questo settore.               2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39  a          44 inclusi, le norme  previste  per  l'instaurazione  o  il          funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai          prodotti agricoli.               3. I prodotti cui si applicano  le  disposizioni  degli          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che          costituisce l'allegato I.               4. Il funzionamento e lo sviluppo del  mercato  interno          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati          dall'instaurazione di una politica agricola comune.».               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11          della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:               «Art.  5.  (I  dipartimenti)  1.  I  dipartimenti  sono          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.               2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive          modificazioni ed integrazioni.               3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,          in attuazione degli indirizzi del ministro.               4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel          dipartimento stesso.               5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:                 a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli          indirizzi del ministro;                 b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di          rispondenza del servizio al pubblico interesse;                 c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del          dipartimento;                 d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;                 e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del          dipartimento;                 f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29;                 g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel          relativo procedimento;                 h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.               6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del          dipartimento.».   |  
|   |                      Tabella A (articolo 8, comma 1) 
                Dotazione organica del personale - Sezione Agricoltura 
  =================================================================== |               Qualifiche dirigenziali               |  Unita'   | +=====================================================+===========+ |Dirigente di I fascia                                |    10     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Dirigente di II fascia                               |    *39    | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Totale dirigenti                                     |    49     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |                                                     |           | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Aree funzionali                                      |           | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Area III                                             |    441    | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Area II                                              |    377    | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Area I                                               |     8     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Totale Aree funzionali                               |    826    | +-----------------------------------------------------+-----------+ |Totale Sezione Agricoltura                           |    875    | +-----------------------------------------------------+-----------+                   Tabella B (articolo 8, comma 1) 
                      Dotazione organica del personale - Sezione ICQRF 
  =================================================================== |              Qualifiche dirigenziali              |   Unita     | +===================================================+=============+ |Dirigente di I fascia                              |      3      | +---------------------------------------------------+-------------+ |Dirigente di II fascia                             |     22      | +---------------------------------------------------+-------------+ |Totale dirigenti                                   |     25      | +---------------------------------------------------+-------------+ |                                                   |             | +---------------------------------------------------+-------------+ |Aree funzionali                                    |             | +---------------------------------------------------+-------------+ |Area III                                           |     372     | +---------------------------------------------------+-------------+ |Area II                                            |     410     | +---------------------------------------------------+-------------+ |Area I                                             |      9      | +---------------------------------------------------+-------------+ |Totale Aree funzionali                             |     791     | +---------------------------------------------------+-------------+ |Totale Sezione ICQRF                               |     816     | +---------------------------------------------------+-------------+
     Totale complessivo 1.691   *di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione     |  
|   |                                 Art. 2 
                Dipartimento delle politiche europee e                internazionali e dello sviluppo rurale 
   1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche  europee  e internazionali e dello sviluppo rurale  esercita  le  competenze  del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore  agricolo  e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea  nella  fase  di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.   2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero e fatte salve le specifiche competenze attribuite al  Dipartimento  del turismo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede   bilaterale   e   multilaterale,   ivi   compresi   i    lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per   la   cooperazione   e   lo   sviluppo   economico   (OCSE)    e dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l'agricoltura  e  le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il  Ministero  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le  competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese  del  sistema agricolo  ed  agroalimentare;  investimenti  irrigui   di   rilevanza nazionale; politiche strutturali e  di  sviluppo  rurale  dell'Unione europea e nazionali; tutela  dei  patrimoni  genetici  e  regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo  29 marzo 2004, n.  102,  e  successive  modificazioni,  a  sostegno  dei redditi delle imprese agricole e  zootecniche  colpite  da  calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie  e  attacchi parassitari; gestione  del  servizio  fitosanitario  centrale,  quale autorita' unica  di  coordinamento  e  di  contatto  per  le  materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.   3. Il  Dipartimento  svolge  le  funzioni  di  coordinamento  della programmazione relativa ai fondi  destinati  al  finanziamento  della politica agricola comune, di cui all'articolo 3 del regolamento  (UE) n. 1306 del 2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17 dicembre 2013.   4.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  due  uffici  di   livello dirigenziale generale,  con  le  denominazioni  e  le  competenze  di seguito indicate:     a)  Direzione   generale   delle   politiche   internazionali   e dell'Unione  europea:  trattazione,  cura  e   rappresentanza   degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea  per gli aspetti di  mercato  e  i  sostegni  diretti;  partecipazione  ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata PAC, e di definizione dei  regolamenti,  delle  direttive  e  delle  decisioni  dell'Unione europea   connessi   con   tale   politica;   predisposizione   delle disposizioni nazionali e degli altri  atti  necessari  ad  assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in  materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di  sostegni diretti;  analisi,  monitoraggio  e  valutazione   sullo   stato   di attuazione   della   PAC,   compreso   l'andamento    della    spesa; rappresentanza    dell'amministrazione    nel    Comitato    speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione  europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea  di  settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi  per  le  tematiche  connesse  agli aspetti di mercato e ai  sostegni  diretti  della  politica  agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia  di  mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA), dagli Organismi  pagatori  e  dalle  altre  amministrazioni  deputate all'applicazione  della  regolamentazione  dell'Unione   europea   ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili  al  livello statale;  adempimenti   relativi   all'attuazione   della   normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);  riconoscimento  degli  organismi  pagatori  previsti  dalla normativa dell'Unione europea  e  supervisione  della  attivita'  dei medesimi;  trattazione  delle  tematiche  relative  ai  processi   di allargamento  dell'Unione   europea   e   agli   accordi   bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni  nazionali  negli  organismi  internazionali  multilaterali quali   l'Organizzazione   mondiale    del    commercio    (OMC)    e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  (OCSE); contingenti  ed  ostacoli  tecnici  e   tariffari   in   materia   di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con  l'applicazione  degli  accordi  internazionali concernenti i mercati e gli aiuti.  Attivita'  concernenti  il  Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista  FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali  in  materia di risorse biologiche; Accordi con Paesi terzi; misure connesse  alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in  6  uffici dirigenziali non generali.     b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura  e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in  materia di sviluppo rurale;  elaborazione  e  coordinamento  delle  linee  di politica di sviluppo  rurale,  in  coerenza  con  quelle  dell'Unione europea;   politiche   e   strumenti   in   materia   di    politiche imprenditoriali dei soggetti giuridici in agricoltura,  ivi  comprese quelle giovanili e  di  ricambio  generazionale,  e  delle  strutture aziendali  agricole;  contratti  agrari,  ricomposizione   fondiaria; coordinamento delle politiche in favore  dell'imprenditoria  agricola giovanile  e   femminile;   analisi   dei   profili   relativi   alla pluriattivita', in raccordo con il Dipartimento del  turismo;  grandi reti  infrastrutturali  di  irrigazione   dichiarate   di   rilevanza nazionale; programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e di bonifica, investimenti conseguenti a piani  di  riparto  di  fondi nazionali  nel  settore  irriguo  e  della  bonifica;  attivita'   di competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32, convertito  dalla  legge  7  aprile  1995,  n.  104;   gestione   dei procedimenti riguardanti il  credito  agrario  e  la  meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle  imprese  agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato;  programmi  nazionali  di ricerca;  indirizzo  e  monitoraggio  degli  istituti  e   laboratori operanti  nell'ambito  della  ricerca  agricola   e   agroalimentare; innovazione e  trasferimento  tecnologico  in  agricoltura;  studi  e ricerche  volti  al  miglioramento   dell'alimentazione;   disciplina generale e coordinamento in materia di  impiego  delle  biotecnologie innovative nel settore  agroalimentare;  salvaguardia  e  tutela  dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta'  vegetali  e libri genealogici e  registri  anagrafici  del  bestiame  e  relativi controlli funzionali; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29  marzo  2004, n. 102, e successive modificazioni,  a  sostegno  dei  redditi  delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali,  eventi climatici  avversi,  fitopatie,  epizoozie  e  attacchi  parassitari; attivazione  delle  misure  di  aiuto  per  la  ripresa  economica  e produttiva delle imprese agricole danneggiate  e  per  il  ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita'  agricola;  gestione delle misure  di  aiuto  per  incentivare  la  stipula  di  contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi  climatici  sulle coltivazioni e le strutture aziendali,  i  rischi  parassitari  sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo  smaltimento  delle carcasse  negli  allevamenti  zootecnici;   gestione   del   servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento  e  di contatto per le  materie  disciplinate  dal  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali  ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n. 214;  adempimenti  connessi   al   settore   dei   fitofarmaci,   dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti  connessi  all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento  delle  politiche  agro   ambientali,   attraverso   la definizione   dei   requisiti   e   delle    norme    tecniche    che contraddistinguono le misure agro  ambientali,  ivi  compresi  quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo  2,  comma 6, della legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  ai  fini  della  valutazione economica delle misure stesse,  in  relazione  ai  costi  aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n.  1974  del  2006  della Commissione,  del  15  dicembre   2006,   recante   disposizioni   di applicazione del regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Direzione generale si  articola  in  7 uffici dirigenziali non generali.  
           Note all'art. 2: 
               - Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102,  recante          interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole,  a          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7          marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          23 aprile 2004, n. 95.               - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,          recante attuazione della direttiva  2002/89/CE  concernente          le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione   e   la          diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali          o  ai  prodotti  vegetali  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.               - Si riporta il testo dell'articolo 3  del  Regolamento          (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1306/2013,  Regolamento  del          Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla          gestione e sul monitoraggio della politica agricola  comune          e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  352/78,          (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)  n.          1290/2005 e (CE) n.  485/2008,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:               «Art.  3.  (Fondi  per  il  finanziamento  delle  spese          agricole)  1.  Per  conseguire  gli  obiettivi  della   PAC          stabiliti dal TFUE,  si  provvede  al  finanziamento  delle          varie misure contemplate  da  tale  politica,  comprese  le          misure di sviluppo rurale, attraverso:                 a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);                 b) il Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale          (FEASR).               2. Il  FEAGA  e  il  FEASR  ("Fondi")  sono  parti  del          bilancio    generale    dell'Unione    europea    (bilancio          dell'Unione).».               - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  recante          trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e  Agenzia          per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma          dell'art.  3  della  L.  19  dicembre  1992,  n.  488,   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.               - Il decreto legge 8  febbraio  1995,  n.  32,  recante          disposizioni urgenti per accelerare  la  concessione  delle          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno,  per  la          sistemazione del relativo personale,  nonche'  per  l'avvio          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del          territorio  nazionale,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito  con  legge  7          aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10          aprile 1995, n. 84.               - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante          iInterventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7          marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          23 aprile 2004, n. 95 .               - Si riporta il  testo  dell'articolo  49  del  decreto          legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  recante  attuazione          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti          vegetali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  ottobre          2005, n. 248, supplemento ordinario:               «Art.  49.  (Servizio  fitosanitario  centrale)  1.  Il          Servizio fitosanitario centrale, opera presso il  Ministero          delle  politiche  agricole  e   forestali   e   rappresenta          l'autorita' unica di coordinamento e  di  contatto  per  le          materie disciplinate dal presente decreto.               2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:                 a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della          Commissione   dell'Unione   europea,   con   il    Comitato          fitosanitario  permanente  di  cui  all'articolo  18  della          direttiva  2000/29/CE,   con   i   corrispondenti   Servizi          fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la          protezione  dei  vegetali  degli  altri  Paesi  e  con   le          Organizzazioni   internazionali   operanti   nel    settore          fitosanitario;                 b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare          l'Italia  presso  i  Comitati  ed  i   gruppi   di   lavoro          riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da          Organizzazioni internazionali, previo parere  del  Comitato          di cui all'articolo 52;                 c) la determinazione degli standard tecnici  e  delle          procedure  di  controllo,  anche  in   applicazione   degli          standard prodotti  dall'European  and  Mediterranean  Plant          Protection Organization (EPPO),  cui  debbono  attenersi  i          Servizi fitosanitari regionali, previo parere del  Comitato          di cui all'articolo 52;                 c-bis)  la  definizione  del  Piano   nazionale   dei          controlli fitosanitari, cui  debbono  attenersi  i  Servizi          fitosanitari regionali, previo parere del Comitato  di  cui          all'articolo 52;                 d)    la    determinazione    dei    requisiti     di          professionalita'   e   della   dotazione    minima    delle          attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di  attivita'          e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui          all'articolo  19,  previo  parere  del  Comitato   di   cui          all'articolo 52;                 e) il coordinamento, l'armonizzazione e la  vigilanza          sull'applicazione  del  presente  decreto  nel   territorio          nazionale;                 f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli          interventi obbligatori di cui  al  presente  decreto  e  la          effettuazione  di  controlli  nell'esercizio   del   potere          sostitutivo conseguenti ad inadempienze;                 g)  la  tenuta  dei  registri   nazionali   derivanti          dall'applicazione del presente  decreto  e  la  definizione          delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da  parte          dei Servizi fitosanitari regionali;                 h)  la  redazione  delle  bozze   dei   provvedimenti          relativi al recepimento di  norme  comunitarie  in  materia          fitosanitaria,  previo   parere   del   Comitato   di   cui          all'articolo 52;                 i)  la  determinazione  delle   linee   generali   di          salvaguardia   fitosanitaria   nazionale,    compresa    la          formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione          di provvedimenti di lotta  fitosanitaria  obbligatoria,  su          proposta del Comitato di cui all'articolo 52;                 i-bis) la determinazione di linee  generali  e  buone          pratiche in materia fitosanitaria  per  l'attuazione  delle          misure  relative  all'utilizzo  sostenibile  dei   prodotti          fitosanitari;                 l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla          diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi  ai          vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di  una          relazione annuale e la relativa divulgazione;                 m) la raccolta  e  la  divulgazione  delle  normative          fitosanitarie dei Paesi terzi  nonche'  delle  informazioni          tecniche  provenienti  da  organizzazioni  comunitarie   ed          internazionali;                 n) la definizione delle caratteristiche delle tessere          di  riconoscimento  degli  Ispettori,  previo  parere   del          Comitato di cui all'articolo 52;                 o) le comunicazioni ufficiali alla FAO,  all'European          and Mediterranean  Plant  Protection  Organization  (EPPO),          alla Commissione e agli altri Stati membri,  relative  allo          status degli organismi nocivi da quarantena  o  di  recente          introduzione,    come    previsto     dalla     Convenzione          internazionale per la protezione dei vegetali.               3. Qualora il Comitato di cui all'articolo  52  ritenga          che un Servizio fitosanitario  regionale  non  applichi  le          norme di profilassi internazionale  previste  dal  presente          decreto  e  cio'   comporti   gravi   rischi   fitosanitari          all'economia agricola nazionale il  Servizio  fitosanitario          centrale:                 a)    provvede     a     richiamare     ufficialmente          l'Amministrazione competente al rispetto  della  normativa,          fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;                 b) nel caso alla scadenza dei  termini  stabiliti  si          riscontri il  protrarsi  dell'inadempienza  predispone  gli          atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che  verranno          adottati dal Ministro delle politiche agricole e  forestali          con proprio decreto.».               - Si riporta il testo dell'articolo  2  comma  6  della          legge 3  febbraio  2011,  n.  4,  recante  disposizioni  in          materia  di  etichettatura  e  di  qualita'  dei   prodotti          alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio          2011, n. 41:               «Art.  2.   (Rafforzamento   della   tutela   e   della          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione          integrata)               (Omissis).               6. Con successivi  provvedimenti,  il  Ministero  delle          politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,          provvede a istituire,  al  proprio  interno,  un  organismo          tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di          lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:                 a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;                 b) la disciplina produttiva;                 c)  il  segno  distintivo  con  cui  identificare   i          prodotti conformi al Sistema;                 d) adeguate misure di vigilanza e controllo.».               - Il Regolamento (CE) 15 dicembre  2006,  n.  1974/2006          (Regolamento  della  Commissione  recante  disposizioni  di          applicazione  del  regolamento  (CE)   n.   1698/2005   del          Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del          Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR),e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  23          dicembre 2006, n. L 368.    |  
|   |                                 Art. 3   Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'                agroalimentare, ippiche e della pesca 
   1. Il Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita' agroalimentare, ippiche e della  pesca  esercita  le  competenze  del Ministero nel settore della  pesca,  della  tutela  e  valorizzazione della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari,  ferme  restando   le competenze del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le  regioni  e  gli enti territoriali;  cura  l'attuazione  delle  leggi  pluriennali  di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di  competenza del Ministero relative  al  Sistema  informativo  agricolo  nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera  arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo  29  marzo 2004,  n.  99;  esercita  le  competenze  nel  campo  dell'educazione alimentare di carattere non sanitario;  esercita  le  competenze  del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative  scommesse,  ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e  delle  finanze; esercita  le  competenze  nel  settore  del  mercato  del  lavoro  in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro;   2.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di   livello dirigenziale generale, con le  denominazioni  e  le  attribuzioni  di seguito indicate:     a)  Direzione  generale  per   la   promozione   della   qualita' agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento  in materia di tracciabilita' delle produzioni  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 6  marzo  1958,  n.  199;  certificazione  delle attivita'  agricole  ecocompatibili;   elaborazione,   attuazione   e coordinamento delle politiche di  sviluppo  economico  delle  imprese agricole, della  cooperazione  agroalimentare,  nonche'  della  prima trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve  le  competenze  del Ministero dello sviluppo economico  e  del  Ministero  della  salute; esercizio delle  attribuzioni  statali  in  materia  alimentare  come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199;  disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e  agroalimentari;  supporto  organizzativo-logistico   al   Comitato nazionale vini di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238; disciplina generale  e  coordinamento  in  materia  di  agricoltura   biologica, definizione del regime e delle modalita' di gestione del  Sistema  di qualita' nazionale di produzione integrata,  ai  sensi  dell'art.  2, comma  3,  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4;  esercizio  delle attribuzioni  in  materia  di  trasformazione  e  commercializzazione agroalimentare,   nel   rispetto   delle   attribuzioni    regionali; elaborazione e coordinamento delle  linee  di  politica  di  sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e  agroalimentare,  ivi  compresi  gli  strumenti  di  programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in  agricoltura  per quanto non di competenza del Ministero del lavoro; problematiche  del lavoro nel mercato agricolo; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie  e sviluppo  fonti  rinnovabili;  borsa  merci  e  vendita  diretta  dei prodotti  agricoli;  promozione   della   produzione   agroalimentare italiana  in  ambito   comunitario   e   internazionale;   educazione alimentare di carattere non sanitario  e  campagne  di  comunicazione nelle scuole; Sviluppo del settore ippico e gestione delle  attivita' di  competenza  connesse  alla  organizzazione  dei  giochi  e  delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ferme restando le  competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;     b) Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura: programmazione  nazionale  in  materia  di  pesca   e   acquacoltura, disciplina generale e coordinamento  delle  politiche  relative  alle attivita' di pesca  e  acquacoltura  in  materia  di  gestione  delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei  prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e  acquacoltura;  gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata  alla  pesca ed  alla  acquacoltura;  tutela,  valorizzazione,  tracciabilita'   e qualita' dei prodotti ittici; misure tecniche relative  all'attivita' di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al  Fondo  europeo affari marittimi e della pesca  (FEAMP);  attivita'  di  controllo  e vigilanza di tutte le autorita' di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca,  raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle  attivita'  di  pesca  ai sensi del regolamento (CE) n. 1224 del 2009,  del  Consiglio  del  20 novembre 2009; attivita' ai sensi del regolamento  (CE)  n.  199  del 2008 del Consiglio del 25  febbraio  2008  in  materia  di  raccolta, gestione e uso di dati nel settore della  pesca;  attivita'  in  sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della  pesca e dell'acquacoltura; attivita' in ambito  internazionale  concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per  le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base  delle  direttive  del Ministro,  il  Reparto  Pesca  Marittima  (RPM)   del   Corpo   delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in  4  uffici dirigenziali non generali;     c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse  umane e  strumentali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   gli   enti territoriali: attivita' di amministrazione e  cura  degli  affari  di carattere  generale;  gestione  unificata  delle  risorse   umane   e strumentali;  reclutamento   e   concorsi;   trattamento   giuridico, economico e di quiescenza; mobilita'; politiche del personale per  le pari opportunita'; Ufficio procedimenti  disciplinari  del  Ministero (UPD); istruzione e gestione del contenzioso della direzione generale ed in materia di lavoro dell'amministrazione; attivita' di formazione e  aggiornamento  professionale;  relazioni  con  le   organizzazioni sindacali,   supporto    tecnico-organizzativo    all'attivita'    di contrattazione collettiva integrativa; prevenzione  e  sicurezza  dei luoghi di lavoro del Ministero; coordinamento  dell'attuazione  delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con  gli  altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione  e  gestione della biblioteca storica e corrente del  Ministero;  coordinamento  e gestione delle attivita'  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico; gestione del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del  decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82;  vigilanza   amministrativa   e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza  del Ministero,  secondo  la  normativa  vigente,  nonche'  attivita'   di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma  9-bis, del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e  sulle  gestioni di ammasso;  supporto  alla  comunicazione  istituzionale,  anche  in riferimento  agli  strumenti  multimediali  e  alla  rete   Internet; attivita'  di  coordinamento  dei  rapporti  con  gli  uffici   della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.  
           Note all'art. 3: 
               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante          codice dell'amministrazione digitale, e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento          ordinario.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante  disposizioni  in          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),          della L. 7 marzo 2003, n.  38,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:               «Art. 16. (Crediti  in  discussione  presso  la  Camera          arbitrale) 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori          agricoli nei confronti della pubblica  amministrazione,  la          camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1°          luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e          forestali,  che  sia  stata  adita,  certifica  che   entro          centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto          istante.               2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito          potranno tenere conto di tale certificazione ai fini  della          valutazione complessiva  delle  garanzie  dell'imprenditore          agricolo.               3. Gli adeguamenti alla regolamentazione  della  camera          nazionale  arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati,  su          proposta degli organi della camera  medesima,  con  decreto          ministeriale.».               - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  6          marzo  1958,  n.  199,  recante  devoluzione  al  Ministero          dell'agricoltura  e  delle  foreste  dell'esercizio   delle          attribuzioni  statali  in  materia  alimentare,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75:               «Art. 1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e          delle foreste:                 a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti          l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni  ed  alle          disponibilita' dei generi alimentari;                 b) le iniziative intese  a  promuovere  e  coordinare          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;                 c) la ricerca ed il controllo dei dati  e  dei  mezzi          per provvedere alla copertura del bilancio  alimentare  del          Paese e per  la  migliore  organizzazione  dei  mercati  di          vendita dei generi alimentari;                 d) gli studi e le  provvidenze  economiche,  sociali,          assistenziali, scientifiche ed educative  nel  campo  della          alimentazione,  con  particolare  riguardo  ai   fabbisogni          alimentari delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e  meno          abbienti   avvalendosi   dell'Istituto   nazionale    della          nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica  di          diritto  pubblico  sotto   la   vigilanza   del   Ministero          dell'agricoltura e delle foreste;                 e) i rapporti con  gli  organi  internazionali  della          alimentazione;                 f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto          Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione          delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente          legge.               Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a)  che          riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,          vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura  e  delle          foreste d'intesa con  il  Ministero  dell'industria  e  del          commercio.».               - La legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina          organica della coltivazione della vite e della produzione e          del  commercio  del  vino  e'  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302.               - Si riporta il testo dell'articolo  2  comma  3  della          legge 3  febbraio  2011,  n.  4,  recante  disposizioni  in          materia  di  etichettatura  e  di  qualita'  dei   prodotti          alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio          2011, n. 41:               «Art.  2.   (Rafforzamento   della   tutela   e   della          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione          integrata)               (Omissis.)               3 E' istituito il «Sistema  di  qualita'  nazionale  di          produzione integrata», di seguito denominato «Sistema».  Il          Sistema  e'  finalizzato  a  garantire  una  qualita'   del          prodotto finale  significativamente  superiore  alle  norme          commerciali correnti. Il Sistema assicura che le  attivita'          agricole e zootecniche siano esercitate  in  conformita'  a          norme tecniche di produzione integrata,  come  definita  al          comma 4; la verifica del rispetto delle norme  tecniche  e'          eseguita in base a uno  specifico  piano  di  controllo  da          organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile          1998, n. 169 (Regolamento recante  norme  per  il  riordino          della disciplina organizzativa, funzionale  e  fiscale  dei          giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli,          nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo          3, comma 78,  della  L.  23  dicembre  1996,  n.  662),  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125.               - Il Regolamento (CE) 20 novembre  2009,  n.  1224/2009          (Regolamento del Consiglio  che  istituisce  un  regime  di          controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme          della  politica  comune  della  pesca,   che   modifica   i          regolamenti (CE) n. 847/96,  (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.          811/2004, (CE) n. 768/2005,  (CE)  n.  2115/2005,  (CE)  n.          2166/2005, (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.          676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)  n.  1300/2008,  (CE)  n.          1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)          n. 1627/94  e  (CE)  n.  1966/2006),  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n.          L 343.               - Il Regolamento (CE) 25  febbraio  2008,  n.  199/2008          (Regolamento  del  Consiglio  che  istituisce   un   quadro          comunitario per la raccolta, la gestione e  l'uso  di  dati          nel settore della  pesca  e  un  sostegno  alla  consulenza          scientifica relativa alla politica comune della pesca),  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  5          marzo 2008, n. L 60.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice          dell'amministrazione digitale,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:               «Art. 17. (Responsabile per la transizione  digitale  e          difensore civico digitale) 1. Le pubbliche  amministrazioni          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida  A  tal          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono          inoltre attribuiti i compiti relativi a:                 a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e          organizzativi comuni;                 b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia          dell'amministrazione;                 c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;                 d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,          n. 4;                 e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi          dell'azione amministrativa;                 f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);                 g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;                 h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi          informativi cooperativi;                 i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le          tecnologie;                 j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;                 j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).                 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.                 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice          politico. (169)                 1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna          amministrazione.                 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti          dal presente Codice.                 1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde          direttamente a quello amministrativo dell'ente.                 1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma          anche in forma associata.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9-bis, del          decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  disposizioni          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n.  114          convertito con legge 17 luglio  2006,  n.  233,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164:               «9-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico  esercita          la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,          ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2  agosto          2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a          responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti          dagli articoli 2511 e seguenti  del  codice  civile;  l'uso          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,          e successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad  eccezione          dell'articolo 2,  dell'articolo  5,  commi  2,  3  e  5,  e          dell'articolo  6.  E'  abrogato,  altresi',  il  comma  227          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i          consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta          amministrativa, l'autorita'  di  vigilanza  provvede.  alla          nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,          primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  in          sostituzione dei commissari in carica alla data di  entrata          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,          con il compito di chiudere  la  liquidazione  entro  il  31          dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  salvo  che  entro          detto  termine  sia  stata  autorizzata  una  proposta   di          concordato ai sensi  dell'articolo  214  del  citato  regio          decreto. Per tutti gli  altri  consorzi,  i  commissari  in          carica  provvedono,  entro  il  31  dicembre   2006,   alla          ricostituzione degli organi statutari e  cessano,  in  pari          data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti          alle disposizioni del codice  civile  entro  il  30  giugno          2007.».               - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,          recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.   |  
|   |                                 Art. 4   Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
   1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di  seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del  Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di  prevenzione  e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel  commercio  dei prodotti agroalimentari e dei mezzi  tecnici  di  produzione  per  il settore primario; tutela e vigilanza  sulle  produzioni  di  qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, anche a  livello  europeo  ed  internazionale;   contrasto   all'irregolare commercializzazione  dei  prodotti  agroalimentari  e   ai   fenomeni fraudolenti che generano situazioni di  concorrenza  sleale  tra  gli operatori; funzioni di cui all'articolo 13 del  Regolamento  (UE)  n. 1151 del 2012; vigilanza sull'applicazione delle  disposizioni  degli accordi  interprofessionali  di  cui   il   Ministero   ha   disposto l'estensione ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n.  1308 del  2013.  Ai  fini  dello  svolgimento  della  propria   attivita', l'Ispettorato opera con organico  proprio  e  propria  organizzazione amministrativa e contabile  e  si  avvale  della  gestione  unitaria, assicurata dalla Direzione  generale  degli  affari  generali,  delle risorse umane e strumentali di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera c),  dei  servizi  comuni   e   del   personale,   limitatamente   al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento  giuridico  ed economico  ed  al  relativo  contenzioso  del  personale  dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.   2.  L'Ispettorato  si  articola,  a  livello   di   amministrazione centrale, in due uffici di  livello  dirigenziale  generale,  con  le denominazioni e le attribuzioni di  seguito  indicate  e,  a  livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:     a) Direzione generale per il riconoscimento  degli  organismi  di controllo e certificazione e tutela del  consumatore:  riconoscimento degli  organismi  di  controllo  e   di   certificazione,   procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della  procedura  di  esecuzione  forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli;  analisi  e programmazione dei fabbisogni di  risorse  strumentali  e  logistiche dell'Ispettorato e  relativa  attivita'  contrattuale;  tenuta  della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura  di  beni  e servizi;  coordinamento  della  gestione  e  manutenzione  dei   beni periferici   dell'Ispettorato;   coordinamento   dell'attivita'    di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed  i  laboratori;  supporto tecnico  organizzativo  all'attivita'  di  contrattazione  collettiva integrativa;  trattamento  economico  accessorio  e   mobilita'   del personale dell'Ispettorato; formazione  specifica  per  il  personale dell'Ispettorato, comunicazione  istituzionale  in  raccordo  con  il Dipartimento del turismo. La Direzione  generale  si  articola  in  4 uffici dirigenziali non generali;     b) Direzione generale della  prevenzione  e  del  contrasto  alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita'  istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di  attivita'  svolti  dagli uffici territoriali e  dai  laboratori;  indirizzo,  coordinamento  e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici  territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di  produzioni  agroalimentari  biologici  e  di  qualita' registrata;  indirizzo,  coordinamento  e  vigilanza   sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio  nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze  di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e  ricerca nel settore analitico da parte dei  laboratori;  rapporti  con  altri organismi  di  controllo  nazionali  e  internazionali;  analisi   di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2004, n. 204, e gestione  del  laboratorio  centrale  deputato all'espletamento delle predette analisi.  La  Direzione  generale  si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 13 del  Regolamento          (CE)  21  novembre  2012  n.  1151/2012,  Regolamento   del          Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi  di  qualita'          dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n.          L 343:               «Art.  13  (Protezione)  1.  I  nomi  registrati   sono          protetti contro:                 a) qualsiasi impiego commerciale diretto o  indiretto          di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto  di          registrazione, qualora questi ultimi siano  comparabili  ai          prodotti registrati con tale nome  o  l'uso  di  tale  nome          consenta di sfruttare  la  notorieta'  del  nome  protetto,          anche nel caso in cui tali prodotti siano  utilizzati  come          ingrediente;                 b) qualsiasi usurpazione,  imitazione  o  evocazione,          anche se l'origine vera dei prodotti o servizi e'  indicata          o se il nome protetto e' una traduzione o  e'  accompagnato          da  espressioni  quali  «stile»,  «tipo»,  «metodo»,  «alla          maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali          prodotti siano utilizzati come ingrediente;                 c) qualsiasi altra indicazione  falsa  o  ingannevole          relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o  alle          qualita' essenziali del prodotto usata sulla  confezione  o          sull'imballaggio,  nel  materiale   pubblicitario   o   sui          documenti  relativi   al   prodotto   considerato   nonche'          l'impiego,  per  il  confezionamento,  di  recipienti   che          possano indurre in errore sulla sua origine;                 d) qualsiasi  altra  pratica  che  possa  indurre  in          errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.               Se   una   denominazione   di   origine   protetta    o          un'indicazione geografica protetta contiene il nome  di  un          prodotto considerato generico, l'uso di tale nome  generico          non e' considerato contrario al primo comma, lettera  a)  o          b).               2.  Le  denominazioni  di   origine   protette   e   le          indicazioni geografiche protette non diventano generiche.               3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e          giudiziarie adeguate per  prevenire  o  far  cessare  l'uso          illecito delle denominazioni di origine  protette  e  delle          indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo  1,          prodotte o commercializzate in tale Stato membro.               A tal fine gli  Stati  membri  designano  le  autorita'          incaricate di adottare tali  misure  secondo  le  procedure          definite da ogni singolo Stato membro.               Tali   autorita'   offrono   adeguate    garanzie    di          oggettivita' e  imparzialita'  e  dispongono  di  personale          qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro          funzioni.».               - Si riporta il testo dell'articolo 164 del Regolamento          (CE)  17  dicembre  2013,  n.  1308/2013  (Regolamento  del          Parlamento europeo e del Consiglio  recante  organizzazione          comune dei mercati dei prodotti agricoli  e  che  abroga  i          regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)  n.  234/79,  (CE)  n.          1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio),  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  20  dicembre          2013, n. L 347:               «Art.  164.  (Estensione  delle  regole)   1.   Qualora          un'organizzazione     di      produttori      riconosciuta,          un'associazione   riconosciuta   di    organizzazioni    di          produttori    o    un'organizzazione     interprofessionale          riconosciuta, operante in  una  determinata  circoscrizione          economica o in piu' circoscrizioni  economiche  determinate          di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa  della          produzione o del commercio o  della  trasformazione  di  un          dato  prodotto,  lo  Stato  membro  interessato  puo',   su          richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli          accordi,  decisioni   o   pratiche   concordate   convenuti          nell'ambito  dell'organizzazione  richiedente  siano   resi          obbligatori, per un periodo limitato, nei  confronti  degli          altri operatori attivi, individualmente o in gruppo,  nella          o nelle medesime circoscrizioni economiche e  non  aderenti          all'organizzazione o associazione.               2.  Per  le  finalita'  della  presente  sezione,   per          «circoscrizione economica» si intende una  zona  geografica          costituita da regioni  di  produzione  limitrofe  o  vicine          nelle   quali   le   condizioni   di   produzione   e    di          commercializzazione sono omogenee.               3.  Un'organizzazione  o  associazione  e'  considerata          rappresentativa se, nella circoscrizione economica o  nelle          circoscrizioni economiche considerate di uno Stato  membro,          rappresenta:                 a) in percentuale del volume  della  produzione,  del          commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:                   i) almeno il 60%  nel  caso  di  organizzazioni  di          produttori nel settore ortofrutticolo, oppure                   ii) almeno due terzi negli altri casi e                 b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre          il 50% dei produttori considerati.               Tuttavia,     nel     caso     delle     organizzazioni          interprofessionali,   qualora   la   determinazione   della          percentuale del volume della produzione o del  commercio  o          della  trasformazione   del   prodotto   o   dei   prodotti          interessati dia luogo a  difficolta'  pratiche,  uno  Stato          membro puo' stabilire norme nazionali  per  determinare  il          livello di rappresentativita' specificato al  primo  comma,          lettera a), punto ii).               Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli          altri operatori riguardi  piu'  circoscrizioni  economiche,          l'organizzazione o  l'associazione  dimostra  di  avere  il          livello minimo  di  rappresentativita'  definito  al  primo          comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle          circoscrizioni economiche in parola.               4.  Le  regole  delle   quali   puo'   essere   chiesta          l'estensione agli altri operatori a norma del  paragrafo  1          hanno una delle seguenti finalita':                 a) conoscenza della produzione e del mercato;                 b) regole di  produzione  piu'  restrittive  rispetto          alla normativa unionale o nazionale;                 c) stesura  di  contratti  tipo  compatibili  con  la          normativa unionale;                 d) commercializzazione;                 e) tutela ambientale;                 f) azioni  di  promozione  e  di  valorizzazione  del          potenziale dei prodotti;                 g)  azioni  di  tutela   dell'agricoltura   biologica          nonche' delle  denominazioni  di  origine,  dei  marchi  di          qualita' e delle indicazioni geografiche;                 h) ricerca intesa  a  conferire  valore  aggiunto  ai          prodotti, in particolare tramite  nuovi  impieghi  che  non          mettano in pericolo la salute pubblica;                 i) studi volti a migliorare la qualita' dei prodotti;                 j) ricerca, in particolare su metodi di  coltivazione          che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari          o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la          preservazione o il miglioramento dell'ambiente;                 k) definizione di qualita' minime e di  norme  minime          in materia di imballaggio e presentazione;                 l) uso  di  sementi  certificate  e  controllo  della          qualita' dei prodotti;                 m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza          alimentare;                 n) gestione dei sottoprodotti.               Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato          membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno  degli          effetti elencati all'articolo 210, paragrafo  4,  ne'  sono          per altri aspetti incompatibili con il diritto  dell'Unione          o la normativa nazionale in vigore.               5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo  1  e'          portata  a   conoscenza   degli   operatori   tramite   una          pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro          interessato.               6. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  le          decisioni adottate a norma del presente articolo.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del          decreto legge 24 giugno 2004 n. 157,  recante  disposizioni          urgenti   per   l'etichettatura    di    alcuni    prodotti          agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e  pesca,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n.  147          convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004,  n.          204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004, n.          186:               «Art. 1. (Denominazioni di vendita nazionali)               (Omissis).               8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18          giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:               2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,          anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi          1, 2 e  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,          l'Ispettorato centrale repressione frodi si  avvale,  senza          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di  uno          dei propri laboratori di analisi.».   |  
|   |                                 Art. 5 
                       Dipartimento del Turismo 
   1. Il Dipartimento esercita le funzioni  e  coordina  le  linee  di azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del  made  in  Italy,  ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico,  e  di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed  enti  competenti.  Il  Dipartimento  cura  la partecipazione alle attivita' internazionali in  materia  di  turismo (Unione  europea,  OCSE,  UNWTO,  UNESCO)   e   alle   attivita'   di elaborazione  delle  normative  comunitarie,  in  raccordo   con   il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Dipartimento esercita le competenze  in  materia  di:  pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo  con  le regioni, con le associazioni di categoria e  le  imprese  turistiche; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  regolamentazione  dell'Unione europea concernente la raccolta dati in raccordo con  i  Dipartimenti del  Ministero;  elaborazione  di  un  sistema  nazionale  dei   dati turistici,  in  collaborazione  con  le  regioni,  Istat  e  tutti  i soggetti, istituzionali e non, che  concorrono  all'individuazione  e all'analisi  delle  principali  variabili   dei   flussi   turistici; definizione coordinata e partecipata delle  politiche  di  promozione turistica e  del  made  in  Italy,  con  particolare  riferimento  al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale  nazionale, in raccordo con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che ne  cura l'attuazione; sviluppo ed incentivazione del  turismo  anche  tramite l'attuazione di misure a  sostegno  delle  imprese  di  settore,  ivi compresa la concessione del credito d'imposta, la gestione del  fondo nazionale di garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, del Fondo  Sviluppo e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da  altre  norme  di legge;  elaborazione  e  coordinamento  del  piano  di  comunicazione istituzionale del Ministero in raccordo con gli  altri  Dipartimenti; comunicazione ed informazione in materia  di  qualita'  dei  prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca  e  nelle  altre  materie  di competenza del Ministero in raccordo con le  Direzioni  generali  del Ministero  competenti  nelle  materie  oggetto  di  comunicazione   e informazione. Il  Dipartimento  svolge  le  attivita'  relative  alla partecipazione del Ministero alle fiere e  supporta  gli  enti  e  le societa' vigilati dal Ministero per  la  partecipazione  alle  fiere; coordina la partecipazione italiana finalizzata alla  promozione  dei territori in occasione di eventi internazionali; elabora le linee  di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del  vino; cura la programmazione nazionale  in  materia  di  agriturismo  e  la valorizzazione   del   comparto   agrituristico   nazionale   nonche' l'attivita'  venatoria  e  la  gestione  programmata  della   stessa. Rappresenta e  tutela  gli  interessi  forestali  nazionali  in  sede europea e internazionale, in  raccordo  con  le  politiche  forestali regionali, anche ai fini della valorizzazione  turistica;  svolge  le funzioni di certificazione in materia di commercio  internazionale  e di detenzione  di  esemplari  di  fauna  e  di  flora  minacciati  di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio  1992,  n.  150,  tramite  le  unita'  specializzate dell'Arma dei carabinieri; detiene l'elenco degli alberi  monumentali e rilascia i pareri di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,  della  legge 14 gennaio 2013, n. 10; promuove e valorizza le pratiche  agricole  e alimentari tradizionali e dei siti rurali,  assicurando  l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167 nonche' l'economia montana nell'ambito della  politica  di  sviluppo  rurale, anche al fine  di  valorizzarne  le  specificita'  e  promuoverne  la rilevanza turistica; cura il monitoraggio dell'andamento dei  mercati negli ambiti di attivita' del Ministero in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero stesso nonche' in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico,  con  Istat  e  con  gli  enti competenti in  materia,  al  fine  di  supportare  la  pianificazione strategica  delle  politiche  turistiche  nazionali.  Nell'ambito  di competenza  del  Ministero  svolge  attivita'  di  promozione   delle eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle  attrattive  del territorio Italia, anche  in  relazione  alle  funzioni  allo  stesso attribuite in materia di etichettatura di cui  all'articolo  4  della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le  competenze  degli  altri Dipartimenti e del Ministero per lo  sviluppo  economico.  Presso  il Dipartimento, che ne supporta  le  attivita',  ha  sede  e  opera  il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.   2.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  due  uffici  di   livello dirigenziale generale, con le  denominazioni  e  le  attribuzioni  di seguito indicate:     a) Direzione generale delle politiche del  turismo:  supporto  al Capo Dipartimento per la pianificazione  strategica  delle  politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e  le  imprese  turistiche;  elaborazione  di  linee  di indirizzo, in  raccordo  con  la  Direzione  generale  competente  in materia di vigilanza enti, e attivita' convenzionali  con  ENIT,  per l'attuazione dei piani pluriennali in materia  di  turismo;  gestione della  funzione  statistica  di  cui  all'articolo  6   del   decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  regolamentazione  dell'Unione europea concernente la raccolta dati; valorizzazione  del  patrimonio informativo del turismo; creazione base dati  e  analisi  dei  flussi turistici,  in  collaborazione  con  le  regioni,  Istat  e  tutti  i soggetti,  istituzionali  e  non;  monitoraggio  dell'andamento   dei mercati negli ambiti di attivita'  del  Ministero,  conformemente  al comma 1 del presente articolo; attivita'  di  assistenza  e  supporto alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e  lo  sviluppo del  sistema  turistico;  sostegno  alla  realizzazione  di  progetti strategici  per  il  miglioramento  della  qualita'  e  lo   sviluppo dell'offerta turistica dei territori; attivita' di regolazione  delle imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie  locali e le realta' imprenditoriali; elaborazione standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; supporto alle attivita' del Comitato permanente per la promozione del turismo;  sviluppo  delle   politiche   di   sostegno   ai   soggetti diversamente  abili;  elaborazione  e  coordinamento  del  piano   di comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata  e partecipata delle politiche di promozione turistica  e  del  made  in Italy; attivita' relative  alla  partecipazione  del  Ministero  alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero  per  la partecipazione  alle  fiere;   coordinamento   della   partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori  in  occasione  di eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del  turismo  anche tramite l'attuazione  di  misure  a  sostegno  alle  imprese  e  agli agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la  concessione  del credito  d'imposta  specifico;  gestione  del  Fondo   Nazionale   di Garanzia, dei Fondi CIPE,  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  nonche' ulteriori risorse rinvenienti da  altre  norme  di  legge;  attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali; gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia  e altre attivita' di assistenza e tutela dei turisti.  Coordinamento  e aggiornamento  del   sistema   informatico   di   assistenza   e   di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV;  cura  la partecipazione alle attivita' internazionali in  materia  di  turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con  il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' alle attivita' di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanita'.  La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;     b) Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste: negli ambiti di competenza del Ministero svolge attivita' di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualita' della  vita  e delle attrattive del  territorio  Italia,  anche  in  relazione  alle funzioni allo stesso attribuite in materia di  etichettatura  di  cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.  4,  fatte  salve  le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per  lo  sviluppo economico; elaborazione delle linee di  programmazione  nazionale  in materia  di  enoturismo  e  strade  del  vino;   valorizzazione   del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale  in  ambito nazionale, dell'Unione europea  e  internazionale,  in  raccordo  con l'ENIT che ne cura l'attuazione;  comunicazione  ed  informazione  in materia di qualita' dei prodotti agricoli  ed  agroalimentari,  della pesca, del turismo e nelle altre materie di competenza del Ministero; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione  europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e Web; rappresentanza  e tutela  degli  interessi  forestali  nazionali  in  sede  europea   e internazionale  anche  ai  fini   della   valorizzazione   turistica; elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo  della  politica dell'economia  della  montagna  e  del  paesaggio  rurale  anche  per promuovere lo sviluppo turistico dei territori, in  raccordo  con  la Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale;   coordinamento   delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione  delle  linee di politica forestale e della  montagna,  anche  con  riferimento  al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti  climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo  forestale  anche  per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del  legno,  in  coerenza con  quelle   dell'Unione   europea;   coordinamento   politiche   di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali e delle modalita' di fruizione naturalistica dei territori;  coordinamento  e tutela dei patrimoni genetici e  del  materiale  di  propagazione  di interesse  forestale,  nel  rispetto  della   normativa   europea   e internazionale  vigente;  tutela  e   valorizzazione   dei   prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi  all'attuazione  del decreto ministeriale  27  dicembre  2012  n.  18799,  di  istituzione dell'Autorita'   nazionale   competente   per   l'applicazione    del regolamento (UE) n.  995  del  2010  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio; elaborazione delle linee di  programmazione  nazionale  in materia  di  agriturismo,  di  pescaturismo  e  pesca   sportiva   di multifunzionalita' dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattivita'  in  agricoltura  e  nei  territori   montani,   quale opportunita' per  sviluppare  una  maggiore  sinergia  tra  attivita' agricole e attivita' legate alla valorizzazione del territorio  anche per finalita' turistiche,  in  raccordo  con  il  Dipartimento  delle politiche  europee  e  internazionali  e   dello   sviluppo   rurale; pianificazione  integrata  di  iniziative   per   la   valorizzazione turistica  dei  paesaggi  rurali  e  montani;  attivita'  in  materia venatoria  e  determinazione  delle  specie   cacciabili   ai   sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  e riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione  di  esemplari di fauna e di flora minacciati di  estinzione,  di  cui  all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n.  150, tramite le unita' specializzate  dell'Arma  dei  carabinieri;  tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio  del  parere  di  cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della  legge  14  gennaio  2013,  n.  10 nonche' la valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito  delle connotazioni naturalistiche e turistiche  dei  territori  rurali.  La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  recante  norme  sul          Sistema  statistico  nazionale  e  sulla   riorganizzazione          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.          24 della L.  23  agosto  1988,  n.  400,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:               «Art. 6. (Compiti degli uffici di  statistica)  1.  Gli          uffici di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,          oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa  che  li          riguarda:                 a)   promuovono   e   realizzano   la    rilevazione,          l'elaborazione, la diffusione e  l'archiviazione  dei  dati          statistici    che    interessano    l'amministrazione    di          appartenenza,   nell'ambito   del   programma    statistico          nazionale;                 b) forniscono al Sistema statistico nazionale i  dati          informativi previsti  dal  programma  statistico  nazionale          relativi  all'amministrazione  di  appartenenza,  anche  in          forma  individuale  ma  non  nominativa   ai   fini   della          successiva elaborazione statistica;                 c)  collaborano  con  le  altre  amministrazioni  per          l'esecuzione  delle  rilevazioni  previste  dal   programma          statistico nazionale;                 d) contribuiscono alla  promozione  e  allo  sviluppo          informatico a fini statistici degli  archivi  gestionali  e          delle raccolte di dati amministrativi.               2.  Gli  uffici  attuano   l'interconnessione   ed   il          collegamento dei sistemi  informativi  dell'amministrazione          di appartenenza con il Sistema  statistico  nazionale.  Per          attuare  il  collegamento  tra   il   sistema   informativo          dell'anagrafe   tributaria   ed   il   Sistema   statistico          nazionale,  la  presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri          promuove, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore          del presente decreto, specifiche intese  tra  il  Ministero          delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al          fine di assicurare il  pieno  rispetto  dell'anonimato  dei          singoli contribuenti e del segreto fiscale.               3. Per i compiti di cui  al  comma  1,  gli  uffici  di          statistica hanno accesso  a  tutti  i  dati  statistici  in          possesso  dell'amministrazione   di   appartenenza,   salvo          eccezioni relative  a  categorie  di  dati  di  particolare          riservatezza  espressamente  previste  dalla  legge.   Essi          possono  richiedere  all'amministrazione  di   appartenenza          elaborazioni di dati necessari  alle  esigenze  statistiche          previste dal programma statistico nazionale.               4. Per esigenze  particolari,  connesse  a  determinate          rilevazioni statistiche previste dal  programma  statistico          nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di          cui  all'art.  17,  puo'  richiedere  la  comunicazione  al          Sistema, da parte degli uffici, di  categorie  di  dati  in          forma nominativa. Sono  fatte  salve  le  riserve  previste          dalla legge.               5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di          appartenenza possono  individuare  ulteriori  categorie  di          dati assoggettabili anche per tempi determinati  a  vincolo          di riservatezza, dandone comunicazione al comitato  di  cui          all'art. 17.               6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo          di   ciascun    anno    al    presidente    dell'ISTAT    e          all'amministrazione di  appartenenza  un  rapporto  annuale          sull'attivita' svolta.».               - Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies,  comma          3-quinquies della legge  7  febbraio1992  n.  150,  recante          disciplina dei reati relativi  all'applicazione  in  Italia          della convenzione sul commercio internazionale delle specie          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a          Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge  19  dicembre          1975, n.  874,  e  del  Regolamento  (CEE)  n.  3626/82,  e          successive   modificazioni,   nonche'    norme    per    la          commercializzazione e la detenzione di  esemplari  vivi  di          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la          salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44:               «Art. 8-quinquies.               (Omissis).               3-quinquies. Ai  fini  dell'attuazione  della  presente          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,          tramite  il   Corpo   forestale   dello   Stato,   provvede          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni          previsti  dalla  convenzione   di   Washington.   All'onere          derivante dall'attuazione del presente comma,  valutato  in          lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire  500  milioni  a          decorrere   dall'anno   1994,    si    provvede    mediante          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per          l'anno 1993. ».               - Si riporta il testo dell'articolo 7,  commi  2  e  4,          della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante  norme  per  lo          sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani,   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27:               «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la  salvaguardia          degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari  e          delle  alberate  di   particolare   pregio   paesaggistico,          naturalistico, monumentale, storico e culturale)               (Omissis).               2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8          del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono          stabiliti  i  principi  e  i  criteri  direttivi   per   il          censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad          opera dei  comuni  e  per  la  redazione  ed  il  periodico          aggiornamento da parte delle regioni  e  dei  comuni  degli          elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito  l'elenco  degli          alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia  alla  cui          gestione provvede il  Ministero  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali.  Dell'avvenuto  inserimento  di  un          albero nell'elenco  e'  data  pubblicita'  mediante  l'albo          pretorio, con la specificazione della localita' nella quale          esso sorge, affinche' chiunque  vi  abbia  interesse  possa          ricorrere  avverso  l'inserimento.  L'elenco  degli  alberi          monumentali e dei boschi  vetusti  d'Italia  e'  aggiornato          periodicamente ed e' messo  a  disposizione,  tramite  sito          internet,   delle   amministrazioni   pubbliche   e   della          collettivita'.               (Omissis).               4.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   per          l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una          somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono  fatti  salvi  gli          abbattimenti, le modifiche  della  chioma  e  dell'apparato          radicale effettuati per casi motivati e  improcrastinabili,          dietro specifica  autorizzazione  comunale,  previo  parere          obbligatorio  e  vincolante  del  Corpo   forestale   dello          Stato.».               - La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante  ratifica  ed          esecuzione   della   convenzione   sulla   protezione   del          patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a  Parigi          il 23 novembre 1972, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          13 maggio 1977, n. 129, supplemento ordinario.               - La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante  ratifica          ed esecuzione della Convenzione  per  la  salvaguardia  del          patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi  il  17          ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'educazione,          la scienza e  la  cultura  (UNESCO),  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.               - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  3          febbraio 2011, n. 4, recante  disposizioni  in  materia  di          etichettatura  e  di  qualita'  dei  prodotti   alimentari,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  2011,  n.          41:               «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari) 1.  Al          fine di assicurare ai consumatori una completa  e  corretta          informazione sulle caratteristiche dei prodotti  alimentari          commercializzati, trasformati, parzialmente  trasformati  o          non  trasformati,  nonche'  al  fine   di   rafforzare   la          prevenzione e la repressione  delle  frodi  alimentari,  e'          obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di  cui  al          presente articolo,  riportare  nell'etichettatura  di  tali          prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3  del          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  e  successive          modificazioni, l'indicazione del  luogo  di  origine  o  di          provenienza e, in conformita'  alla  normativa  dell'Unione          europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui          vi sia presenza di organismi  geneticamente  modificati  in          qualunque  fase  della  catena  alimentare,  dal  luogo  di          produzione iniziale fino al consumo finale.               2.  Per  i   prodotti   alimentari   non   trasformati,          l'indicazione  del  luogo  di  origine  o  di   provenienza          riguarda  il  Paese  di  produzione  dei  prodotti.  Per  i          prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda  il          luogo  in   cui   e'   avvenuta   l'ultima   trasformazione          sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento  della          materia  prima   agricola   prevalente   utilizzata   nella          preparazione o nella produzione dei prodotti.               3. Con decreti  interministeriali  del  Ministro  delle          politiche agricole alimentari e forestali  e  del  Ministro          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28          agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   a   livello          nazionale   nei   settori   della   produzione   e    della          trasformazione agroalimentare e acquisiti  i  pareri  delle          competenti Commissioni  parlamentari,  previo  espletamento          della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2,  e  19          della direttiva 2000/13/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 20 marzo 2000, e  successive  modificazioni,          sono definite le modalita' per  l'indicazione  obbligatoria          di cui al comma 1, nonche' le  disposizioni  relative  alla          tracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  di  origine  o  di          provenienza del territorio nazionale.               4. Con i decreti  di  cui  al  comma  3  sono  altresi'          definiti, relativamente  a  ciascuna  filiera,  i  prodotti          alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui  al          comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia          prima agricola utilizzata nella preparazione  o  produzione          dei prodotti.               4-bis. Ai fini di cui al comma  3  ed  ai  sensi  degli          articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento          (UE) 25 ottobre 2011,  n.  1169/2011,  il  Ministero  delle          politiche   agricole   alimentari   e   forestali   svolge,          attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione          pubblica tra i consumatori per valutare  in  quale  misura,          nelle informazioni relative ai prodotti  alimentari,  venga          percepita  come  significativa  l'indicazione  relativa  al          luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e          della materia prima agricola utilizzata nella  preparazione          o nella produzione degli stessi e quando l'omissione  delle          medesime indicazioni sia  ritenuta  ingannevole.  Ai  sensi          dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento  (UE)          n.  1169/2011,  il  Ministero  delle   politiche   agricole          alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro  di          ricerca per gli alimenti  e  la  nutrizione,  svolge  studi          diretti a individuare, su scala territoriale, i legami  tra          talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o          provenienza. I risultati delle consultazioni  effettuate  e          degli studi eseguiti sono resi pubblici  e  trasmessi  alla          Commissione europea. All'attuazione delle  disposizioni  di          cui al presente comma si provvede  con  le  risorse  umane,          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.               5. All'articolo 8 del decreto  legislativo  27  gennaio          1992, n. 109, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in          fine, il seguente comma:               «5-septies. In  caso  di  indicazione  obbligatoria  ai          sensi del presente articolo, e' fatto altresi'  obbligo  di          indicare   l'origine    dell'ingrediente    caratterizzante          evidenziato».               6.  Fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  delle          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  regioni          dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni          del presente articolo e dei decreti  di  cui  al  comma  3,          estendendoli a tutte le filiere interessate.               7.  Al  fine  di  rafforzare  la   prevenzione   e   la          repressione  degli  illeciti  in  materia   agroambientale,          nonche' di favorire il contrasto della  contraffazione  dei          prodotti  agroalimentari  protetti  e  le  azioni  previste          dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.          99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione,  di          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  del  Corpo          forestale dello Stato».               8. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  sezioni  di  polizia          giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica          di polizia giudiziaria  appartenente  ai  rispettivi  corpi          forestali regionali o  provinciali,  secondo  i  rispettivi          ordinamenti, previa intesa tra lo  Stato  e  la  regione  o          provincia autonoma interessata.               9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  maggio          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2          luglio 2002,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche',          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione          centrale delle politiche agricole alimentari  e  forestali,          del Corpo forestale dello Stato».               10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone          in  vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio   prodotti          alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni          del presente articolo e dei decreti di cui al  comma  3  e'          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600          euro a 9.500 euro.               11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del          primo dei decreti di cui al comma 3 del presente  articolo,          e' abrogato l'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  giugno          2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3          agosto 2004, n. 204.               12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo  hanno          effetto decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore  dei  decreti  di  cui  al  comma  3.   I   prodotti          etichettati anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo          precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai  sensi          del  presente  articolo  possono  essere  venduti  entro  i          successivi centottanta giorni.».               - Si riporta il  testo  dell'articolo  58  del  decreto          legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  recante  codice  della          normativa statale in tema  di  ordinamento  e  mercato  del          turismo, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre          2005,  n.   246,   nonche'   attuazione   della   direttiva          2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',          contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di  lungo          termine, contratti di rivendita e  di  scambio,  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, supplemento          ordinario:               «Art.  58.  (Comitato  permanente  di  promozione   del          turismo in Italia)  1.  Al  fine  di  promuovere  un'azione          coordinata dei diversi soggetti, che  operano  nel  settore          del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del          Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, e' istituito il Comitato permanente di  promozione          del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato.  Con          il  medesimo  decreto  sono  regolati  il  funzionamento  e          l'organizzazione del Comitato.               2.  Il  Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del          Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato,  che  puo'          all'uopo delegare un  suo  rappresentante.  Il  decreto  di          istituzione del  Comitato  assicura  la  rappresentanza  di          tutti i soggetti pubblici e privati  operanti  nel  settore          turistico.               3. Il Comitato promuove le azioni relative ai  seguenti          ambiti:                 a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche          dedicate a garantire i servizi del turista;                 b) accordi di programma con  le  regioni  e  sviluppo          della strutturazione turistica sul territorio  progetti  di          formazione nazionale al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo          turistico;                 c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono          a riqualificare l'offerta turistica nazionale;                 d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel  settore          turistico, all'interno confini nazionali,  con  particolare          riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul          territorio  pari  opportunita'   di   propaganda   ed   una          comunicazione unitaria;                 e) organizzazione  dei  momenti  e  degli  eventi  di          carattere nazionale, ad impulso turistico  che  coinvolgano          territori, soggetti pubblici e privati;                 f) raccordo e cooperazione tra  regioni,  province  e          comuni e le istituzioni di governo;                 g) promozione a fini turistici del marchio Italia.               4. L'istituzione ed il funzionamento del  Comitato  non          comportano oneri aggiuntivi per la finanza  pubblica  e  la          relativa partecipazione e' a titolo gratuito.».               - Il Regolamento (CE) 20 ottobre 2010,  n.  995/2010/UE          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che          stabilisce    gli    obblighi    degli    operatori     che          commercializzano legno e prodotti da esso  derivati  (Testo          rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale dell'Unione europea 12 novembre 2010, n. L 295.               - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3,  della          legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  recante  norme  per  la          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il          prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25          febbraio 1992, n. 46:               «Art. 18. (Specie cacciabili  e  periodi  di  attivita'          venatoria)               (Omissis).               3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle          foreste, d'intesa con il  Ministro  dell'ambiente,  vengono          recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui  al  comma  1,          entro   sessanta    giorni    dall'avvenuta    approvazione          comunitaria o  dall'entrata  in  vigore  delle  convenzioni          internazionali. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,          su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,          d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito  l'Istituto          nazionale  per  la  fauna  selvatica,  dispone   variazioni          dell'elenco delle specie  cacciabili  in  conformita'  alle          vigenti   direttive   comunitarie   e   alle    convenzioni          internazionali   sottoscritte,    tenendo    conto    della          consistenza delle singole specie sul territorio.».   |  
|   |                                 Art. 6   Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche  agricole                 alimentari, forestali e del turismo 
   1. Le funzioni di supporto al  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari,  forestali   e   del   turismo,   per   la   formulazione dell'indirizzo politico e per la verifica della sua  attuazione  sono svolte  nell'ambito  della  struttura  del  Gabinetto  del  Ministro, attraverso le risorse  umane  e  materiali  previste  a  legislazione vigente.   2.  Con  provvedimento  del  Ministro  viene  individuato,  tra   i Dirigenti  di  I  fascia  del  Ministero,   il   responsabile   della prevenzione  della  corruzione  e  per  la   trasparenza   ai   sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della          legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per  la          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:               «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione)               (Omissis).               7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                          Organismi operativi 
   1.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del Ministro, svolge i compiti di cui agli  articoli  7  e  8,  comma  2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.   177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la  tutela agroalimentare  svolge  controlli  straordinari  sulla  erogazione  e percezione di aiuti comunitari nel  settore  agroalimentare  e  della pesca e  acquacoltura,  sulle  operazioni  di  ritiro  e  vendita  di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a  Paesi  in  via  di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici  sulla  regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi  con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita'  dei  prodotti agroalimentari, nell'attivita' di  prevenzione  e  repressione  delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali  compiti, il  reparto  puo'  effettuare  accessi  e  ispezioni   amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti  per  l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.   2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie  di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  dipende  funzionalmente dal Ministro ed esercita  funzioni  di  supporto  alle  attivita'  di vigilanza e controllo della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  e delle  relative  filiere  nonche'  quelle   stabilite   dal   decreto ministeriale 1° febbraio  2010  recante  Organizzazione  del  Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.  
           Note all'art. 7: 
               - Per i riferimenti agli  articoli  7  e  8,  comma  2,          lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,          si veda nelle note alle premesse.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto          legislativo 27  maggio  2005,  n.  100,  recante  ulteriori          disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca          e dell'acquacoltura e per il potenziamento della  vigilanza          e  del   controllo   della   pesca   marittima,   a   norma          dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.  38,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136:               «Art. 4. (Istituzione del reparto pesca  marittima)  1.          Al fine di conseguire un piu' efficace e  diretto  supporto          alle  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  della   pesca          marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere,  e'          istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole  e          forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle          Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali  del          Ministro delle politiche agricole e forestali. Con  decreto          interministeriale  dei  Ministri  dell'economia   e   delle          finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa          e  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e'   definita          l'organizzazione del reparto medesimo.               2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello          Stato.».               - Il decreto 1° febbraio 2010,  recante  organizzazione          del Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie  di          porto e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  giugno          2010, n. 138.   |  
|   |                                 Art. 8 
                Dotazioni organiche e misure attuative 
   1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo «Agricoltura» e  «Ispettorato  centrale  della  tutela  della qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari»  di cui alle tabelle A e B allegate al  presente  regolamento  e  facenti parte integrante dello stesso. Il personale trasferito dal  Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e'  inserito  nella  sezione «Agricoltura».   2. In applicazione degli articoli  2,  comma  1,  12,  comma  7,  e 23-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97, il numero di uffici e di posti di funzione  di  livello  dirigenziale generale e' fissato in 13 posizioni ed il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 61  di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione.   3.  Con  successivi   decreti   del   Ministro,   di   natura   non regolamentare, da adottare, ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono individuati gli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale,  ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.   4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5, ciascun ufficio di livello  dirigenziale  generale  opera  avvalendosi  degli  uffici dirigenziali attualmente  operanti,  con  competenze  prevalenti  nel rispettivo settore di attribuzione.   5. Con successivo decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, e' ripartito il contingente di personale delle  aree  prima, seconda e terza, come determinato dalle tabelle A  e  B,  in  profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo  provvedimento  si provvede   alla   distribuzione   del   personale   dell'Ispettorato, nell'ambito della  sede  centrale  e  delle  sedi  periferiche  dello stesso.   6. Il Ministro, d'intesa con il  Ministro  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale, puo' inviare in lunga  missione  e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli  addetti del  Ministero  che  svolgano  l'incarico   di   esperti   ai   sensi dell'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.   7.  In  sede  di  attuazione   delle   attivita'   di   formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto  della nuova organizzazione del Ministero.  
           Note all'art. 8: 
               - Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  1,  12,          comma 7, 23-quater, comma 9, del  decreto  legge  6  luglio          2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la  revisione          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale          delle  imprese  del  settore  bancario,  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  supplemento          ordinario,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14          agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:               «Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle          pubbliche amministrazioni) 1. Gli uffici dirigenziali e  le          dotazioni  organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'          degli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:                 a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli          esistenti;                 b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»               «Art. 12. (Soppressione di enti e societa')               (Omissis).               7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo          relative al coordinamento di cui all'articolo 6,  comma  3,          del regolamento (CE) n. 1290/2005  del  Consiglio,  del  21          giugno 2005.  A  tal  fine,  l'Agenzia  agisce  come  unico          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.»               «Art.  23-quater  (Incorporazione  dell'Amministrazione          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del          settore ippico) (Omissis).               9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente          comma.».               - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,   recante          disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni          di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello  Stato,          ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge          7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle          amministrazioni  pubbliche,   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 2016, n.213:               «Art.  12.  (Contingenti  del   personale   del   Corpo          forestale dello Stato) 1. In conseguenza delle disposizioni          di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10  le  dotazioni  organiche          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale  dei  vigili          del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia          di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo  8,  comma          1, lettera a), della legge, sono incrementate delle  unita'          corrispondenti  al  numero  complessivo,   per   ruolo   di          appartenenza, di cui alla tabella A  allegata  al  presente          decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella,  e'          assegnato, con corrispondente  incremento  della  dotazione          organica, al Ministero delle politiche agricole  alimentari          e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle          attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di          cui al comma 2.».               - Per il  riferimento  all'articolo  1,  comma  2,  del          decreto legge 12 luglio 2018, n. 86,  si  veda  nelle  note          alle premesse.               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante   riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11          della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:               «Art.   4.   (Disposizioni   sull'organizzazione)    1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.               2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.               3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.               6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».               - Si riporta il testo dell'articolo  17,  comma  4-bis,          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:               «Art. 17. (Regolamenti)               (Omissis).               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.».               - Si riporta il testo dell'articolo 168 del decreto del          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  recante          ordinamento  dell'Amministrazione  degli   affari   esteri,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  febbraio  1967,  n.          44, supplemento ordinario:               «Art. 168. (Esperti) - L'Amministrazione  degli  affari          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da          personale dello Stato o di  Enti  pubblici  appartenenti  a          carriere direttive o di uguale rango.               Qualora  per  speciali  esigenze  anche  di   carattere          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi          presso uffici all'estero ad esperti  tratti  dal  personale          dello Stato e da  Enti  pubblici,  l'Amministrazione  degli          affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino  ad          un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica          Amministrazione purche'  di  notoria  qualificazione  nelle          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono          destinate a ricoprire, comprovata  da  adeguata  esperienza          professionale.  Le  persone  predette  devono   essere   in          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra          i trenta e i sessantacinque anni e godere  di  costituzione          fisica idonea ad affrontare il clima della  sede  cui  sono          destinate.  All'atto  dell'assunzione   dell'incarico,   le          persone  predette  prestano  promessa  solenne   ai   sensi          dell'art. 11 del testo  unico  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,   n.   3.          L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'  da'          diritto, alla scadenza,  a  indennizzo  o  liquidazione  di          alcun genere.               L'esperto  inviato  in  servizio  presso   un   ufficio          all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa  un  posto          espressamente   istituito,   sentito   il   consiglio    di          amministrazione, ai sensi dell'articolo  32,  nell'organico          dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai  fini  del          trattamento economico, a quello di primo  segretario  o  di          consigliere o di primo consigliere, nel limite  massimo  di          otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed  assume          in loco la qualifica di  addetto  per  il  settore  di  sua          competenza. Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero  si          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147          e  170  in  quanto  applicabili,  dell'articolo  148  e  le          disposizioni della parte terza per essi previste.               Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai  fini   del          trattamento  economico  a  quello  di  primo   consigliere,          attualmente ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino  al          termine definitivo del loro incarico, nonche' il  posto  di          pari livello gia' istituito per gli  esperti  regionali  di          cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e          successive modificazioni.               Gli  incarichi  di  cui  al  presente   articolo   sono          conferiti con decreto del Ministro per gli  affari  esteri,          sentito il Consiglio di amministrazione del  Ministero,  di          concerto con il Ministro per il tesoro e, per il  personale          di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche  con  il          Ministro  competente  o  vigilante.  Gli   incarichi   sono          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'          incarichi purche', nel complesso,  non  superino  gli  otto          anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento  a          giudizio del Ministro per gli affari esteri.               Gli esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato  sono          collocati  fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste   dai          rispettivi ordinamenti.               Gli esperti tratti dal personale dello  Stato,  inviati          ad  occupare  un  posto  di  organico   in   rappresentanze          permanenti presso  Organismi  internazionali,  non  possono          superare il numero  di  cinquantuno,  comprese  le  quattro          unita' fissate dall'articolo 58, comma  2,  della  legge  6          febbraio  1996,  n.  52,  e  successive  modificazioni.  Il          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il          Ministro per il lavoro e  la  previdenza  sociale  metta  a          disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri  fino          a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di  grado          non inferiore a  direttore  di  sezione  o  equiparato,  in          posizione di fuori ruolo per essere inviati  all'estero  ai          sensi del presente articolo.               Gli esperti che l'Amministrazione degli  affari  esteri          puo' utilizzare a norma del presente articolo  non  possono          complessivamente superare il numero di centosessantacinque,          di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con          l'esclusione   delle   unita'   riservate    da    speciali          disposizioni  di  legge  all'espletamento  di   particolari          compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico  e  della          sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'          organizzata e  delle  violazioni  in  materia  economica  e          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione          europea, di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  19          marzo 2001, n. 68.               Le disposizioni del presente articolo non si  applicano          al personale comandato o collocato fuori  ruolo  presso  il          Ministero  degli  affari  esteri   in   virtu'   di   altre          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione          temporanea.».   |  
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                          Disposizioni finali 
   1. Ogni due anni l'organizzazione del  Ministero  e'  sottoposta  a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine  di  accertarne  la  funzionalita'  e l'efficienza.   2.  L'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  e dell'Organismo indipendente di valutazione  della  performance  resta disciplinata dal decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.   3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,  n.  105,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, e' abrogato.   4. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 8 febbraio 2019 
               Il Presidente del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                 Il Ministro delle politiche agricole                  alimentari, forestali e del turismo                               Centinaio 
               Il Ministro dell'economia e delle finanze                                 Tria 
              Il Ministro per la pubblica amministrazione                               Bongiorno   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 213  
           Note all'art. 9: 
               -  Per  il  riferimento  all'articolo  4  del   decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  si  veda  nelle  note          all'articolo 8.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio          2001, n. 303, recante regolamento di  organizzazione  degli          Uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro   delle          politiche  agricole  e  forestali,  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2001, n. 171.               - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, si veda nelle note  alle          premesse.               - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri 17 luglio 2017, n. 143, si veda  nelle  note  alle          premesse.   |  
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