| Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 20 febbraio 2019 |  
| Concessione di anticipazione di somme da destinare  ai  pagamenti  in sofferenza a favore  di  quattro  comuni  che  nel  secondo  semestre dell'anno 2016 hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario,  al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione  di  cassa  del bilancio corrente.  |  
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                         IL DIRETTORE CENTRALE                         DELLA FINANZA LOCALE 
   Visto l'art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il quale prevede che al fine di  favorire  il  ripristino  dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni  che,  nel  secondo semestre dell'anno  2016,  hanno  dichiarato  lo  stato  di  dissesto finanziario di cui all'art. 244 del  decreto  legislativo  18  agosto 2000,  n.  267,   possono   motivatamente   chiedere   al   Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di  somme  da destinare ai pagamenti in sofferenza;   Tenuto conto, altresi', che ai sensi del secondo periodo, comma 907 del  sopracitato  art.  1,  l'anticipazione  stabilita  nella  misura massima di 20 milioni di euro e  di  300,00  euro  per  abitante,  e' restituita in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il  30 settembre di ciascun anno;   Visto il terzo periodo del sopracitato comma 907, art. 1,  che,  ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo  di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine  previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del  presente decreto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Concessione anticipazione di somme 
   1. E' concessa ai comuni di cui all'Allegato  A,  che  forma  parte integrante   del   presente   decreto,   l'anticipazione   di    euro 14.723.700,00, da destinare ai  pagamenti  in  sofferenza,  ai  sensi dell'art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, a  valere  sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art.  243-ter  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.     |  
|   |                                                             Allegato A 
        Art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145      (Somme da destinare agli enti per pagamenti in sofferenza)   ===================================================================== |            |               |          |Popolazione |Anticipazione | |Codice ente | Denominazione |Provincia |    2017    | complessiva  | +============+===============+==========+============+==============+ | 5190650010 |Acate          |    RG    |   11325    |  3.397.500,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 5190480970 |Tortorici      |    ME    |    6259    |  1.877.700,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 4180970080 |Ciro' Marina   |    KR    |   14794    |  4.438.200,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 5190010280 |Porto Empedocle|    AG    |   16701    |  5.010.300,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ |   Totale   |               |          |            | 14.723.700,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
            Modalita' per la concessione dell'anticipazione 
   1.  L'anticipazione  concessa  a  ciascun   ente   richiedente   e' determinata,  nel  limite  della  misura  massima  complessiva  di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, cosi'  come  previsto, dal citato art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   2. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di giro Fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero, intestata  all'ente  locale,  in  un'unica  soluzione   ed   imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311  «Mutui  e prestiti ed enti del settore pubblico»).     |  
|   |                                 Art. 3 
           Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
   1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'Allegato  A,  che forma parte integrante del presente decreto, deve essere  restituita, ai sensi del comma  907  dell'art.  1  della  gia'  citata  legge  30 dicembre 2018, n. 145, in parti uguali, entro il 30  settembre  2020, 2021 e 2022.   2. In caso di mancato versamento entro il termine di cui  al  primo comma, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il  recupero delle somme nei  confronti  del  comune  inadempiente,  all'atto  del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive modificazioni.   3.  La  restituzione  dell'anticipazione  e'  effettuata   mediante operazione  di  girofondi  sulla   apposita   contabilita'   speciale intestata al Ministero dell'interno.   Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 20 febbraio 2019 
                                          Il direttore centrale: Verde 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n. 597     |  
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