| Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 7 febbraio 2019 |  
| Procedure attuative per il riconoscimento e la  revoca  dei  soggetti gestori di cui al decreto 5 maggio 2016 e  successive  modificazioni.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;   Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla condizionalita';   Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n. 652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo vegetale;   Considerato  il  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale  (PSRN) 2014-2020  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione  n. (C2015)8312 del 20/11/2015 cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018)  6758  del  9  ottobre  2018,  ed  in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  dicembre  1999, n.  503  recante,  in  particolare,  le   norme   per   l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole,  in  attuazione  dell'art.  14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;   Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come modificato  dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,   in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;   Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo»;   Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2015,  n.  59,  e  successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la  gestione  del rischio;   Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.  10158,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  18  giugno 2016,  n.  141,  recante  disposizioni  per  il  riconoscimento,   la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione  che  possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere  b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17  dicembre  2013  e,  in particolare, l'art. 16 che richiede l'adozione, sentite  le  regioni, delle procedure attuative per  il  riconoscimento  e  la  revoca  dei soggetti  gestori  e  per  l'istituzione  dell'Elenco  dei   soggetti gestori;   Considerato il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche  introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in  vigore  del  regolamento (UE) n. 2017/2393;   Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  nel corso della seduta del 24 gennaio 2019;   Ritenuto necessario stabilire le procedure per il riconoscimento  e la revoca dei  Soggetti  gestori  dei  Fondi  di  mutualizzazione  in conformita' al disposto dell'art. 16  del  citato  decreto  5  maggio 2016, e successive modificazioni, e per  la  contestuale  istituzione dell'Elenco corrispondente; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                 Ambito di applicazione e definizioni 
   1. Il presente decreto  e'  adottato  ai  sensi  dell'art.  16  del decreto ministeriale 5 maggio 2016, citato in  premessa,  e  reca  la disciplina in materia di riconoscimento e revoca dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui agli articoli 36, 38, 39 e 39-bis del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  nel  testo   modificato   dal regolamento (UE) n. 2017/2393.   2. Ai  fini  del  presente  provvedimento  valgono  le  definizioni dettate  dal  decreto  5  maggio  2016  e  dal  regolamento  (UE)  n. 1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393.     |  
|   |                                 Art. 2 
                      Presentazione delle domande                di riconoscimento dei soggetti gestori 
   1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi i soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera b), del decreto 5 maggio  2016,  in  possesso  dei  requisiti previsti dall'art. 9 del medesimo decreto.   2.  Lo  stesso  soggetto  gestore  puo'   presentare   domanda   di riconoscimento anche per piu' Fondi, diversi o dello stesso tipo,  di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma  1,  del  decreto  5 maggio 2016.   3. La  domanda  di  riconoscimento  e'  presentata  alla  direzione generale dello sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, utilizzando il  modello  di cui all'Allegato 1 al presente decreto e  costituisce  Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del PSRN 2014-2020, Misura  17 - Gestione dei rischi, Sottomisure 17.2 -  Fondi  di  mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie,  per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e  17.3  - Strumento di stabilizzazione del reddito.  Il  diritto  a  presentare successiva domanda di aiuto per le spese  ammissibili  a  contributo, nell'ambito  del  richiamato  PSRN  2014-2020  o   degli   interventi finanziati con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo  n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  subordinato alle disposizioni previste nel Piano annuale di gestione  dei  rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.  102/2004 cosi' come modificato dal decreto legislativo  n.  32  del  26  marzo 2018.   4. L'elenco degli agricoltori  aderenti  e'  trasmesso  con  foglio elettronico e comprende tutte le informazioni di cui all'Allegato 2.   5. La  domanda  e'  corredata  da  un  piano  economico-finanziario triennale, di cui all'Allegato 3 al presente decreto,  attestante  la sostenibilita' del progetto mutualistico sulla base di un'analisi dei rischi oggetto di copertura.   6.  La  domanda,  corredata  della  documentazione  richiesta,   e' sottoscritta  dal  legale   rappresentante   del   soggetto   gestore richiedente il  riconoscimento  e  trasmessa  per  posta  elettronica certificata                   (PEC)                    all'indirizzo: cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it;           nell'oggetto dell'e-mail e' riportata la dicitura: «Domanda di riconoscimento  dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione».     |  
|   |                                 Art. 3 
           Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori                     dei Fondi di mutualizzazione 
   1. Entro sessanta giorni dalla presentazione,  le  domande  di  cui all'art.  2  sono  oggetto  di  controlli  amministrativi  volti,  in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui  all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016.   2. L'esito delle verifiche di cui  al  comma  1  e'  comunicato  al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.   3. In caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria  e'  disposto  il riconoscimento  formale  del  richiedente  in  qualita'  di  soggetto gestore del Fondo.   4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma  2,  il  richiedente  puo' presentare istanza di riesame. L'esito dell'istruttoria  di  riesame, che assume carattere definitivo  salvo  le  possibilita'  di  ricorso previste  dalla  vigente  normativa,  e'  comunicato  al  richiedente entro dieci giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza.  Se  il richiedente non presenta istanza  di  riesame,  l'istruttoria  assume carattere definitivo.   5.  I  soggetti  gestori  formalmente  riconosciuti  sono  inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 4.   6. Non sono oggetto di riconoscimento i soggetti gestori  di  Fondi la cui durata sia inferiore a tre anni dalla  data  di  presentazione della domanda.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Elenco dei soggetti gestori                     dei Fondi di mutualizzazione 
   1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo l'Elenco dei soggetti gestori dei Fondi, costituito dalle seguenti Sezioni:     a) soggetti gestori dei Fondi per rischi climatici e sanitari;     b) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito;     c)  soggetti  gestori  dei  Fondi  per  la  tutela  del   reddito settoriale.   2. L'Elenco di cui al comma 1 contiene gli elementi  identificativi dei soggetti gestori che hanno chiesto ed ottenuto il  riconoscimento di cui all'art. 3. A ciascun soggetto gestore  inserito  nell'Elenco, e' assegnato un codice univoco di riconoscimento.   3. L'Elenco e' istituito in ambito SGR  e  pubblicato  sul  portale SIAN.   4. Entro novanta giorni dal  riconoscimento  formale,  il  soggetto gestore costituisce il proprio  Fascicolo  aziendale,  anche  per  il tramite del CAA di appartenenza, e provvede all'informatizzazione  in SGR dell'elenco degli agricoltori aderenti anche in aggiunta a quelli indicati nella richiesta.   5.  L'Autorita'  competente,  l'AGEA  e  gli   organismi   pagatori regionali provvedono  ad  assicurare  il  collegamento  dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, citato in  premessa,  con  l'elenco dei soci dei Fondi di  mutualizzazione,  facilitando  l'aggiornamento delle informazioni relative alla base  sociale  in  capo  ai  diversi soggetti gestori.     |  
|   |                                 Art. 5 
                  Comunicazioni del soggetto gestore 
   1.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  soggetto   gestore, relativamente  all'anno  civile  precedente,  trasmette   per   posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui all'art. 2,  comma 6, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 al presente decreto, da cui risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai  requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016.   2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta secondo  il  modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto, include l'elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nell'anno civile  precedente  a quello della dichiarazione  stessa;  tale  elenco  e'  trasmesso  con foglio elettronico.   3. Entro il 15  maggio  di  ogni  anno,  con  le  stesse  modalita' previste al comma 1,  il  soggetto  gestore  trasmette  la  Relazione sull'attivita' svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in  uscita  che  interessano  l'attivita'  del  Fondo   relativamente all'anno civile precedente.   4. Il soggetto gestore comunica, con le stesse  modalita'  previste al comma 1, qualsiasi modifica allo  statuto  e  al  regolamento  del Fondo entro  il  termine  di  dieci  giorni  dall'approvazione  della modifica stessa.   5. Il soggetto gestore comunica, entro il termine di  dieci  giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di credito e con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  l'accensione  di eventuali finanziamenti o mutui  finalizzati  alla  liquidazione  dei pagamenti compensativi . La comunicazione, redatta  conformemente  al modello di cui  all'Allegato  6  al  presente  decreto,  deve  essere corredata della documentazione contabile  attestante  il  valore  del capitale  presente  nel  Fondo  al  momento   della   richiesta   del finanziamento  o  del  mutuo  e  di  una  copia  del   contratto   di finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l'importo complessivo del credito e la durata  del  piano  di  ammortamento,  comunque  non superiore a sessanta mesi.   6. La mancata trasmissione delle comunicazioni di cui  al  presente articolo  comporta  l'applicazione  di  sanzioni  proporzionali  alla gravita' dell'inadempimento, fino all'esclusione dalle agevolazioni e alla revoca del riconoscimento.     |  
|   |                                 Art. 6 
         Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca 
   1. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato nei  casi  in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 15 del decreto  5 maggio 2016.   2. Il riconoscimento del soggetto gestore puo' essere revocato  nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 9,  comma 6 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del  decreto  5  maggio  2016  nonche' dall'art. 5 del presente decreto.   3.  Nei  casi  di  cui  al   comma   2,   entro   sessanta   giorni dall'accertamento  e'  data  comunicazione  per   posta   elettronica certificata (PEC) al soggetto gestore con  indicazione  delle  azioni correttive da attuare ed i relativi termini di adozione.   4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui al comma 3, il  soggetto  gestore  provvede  a  trasmettere,  con  le modalita' di cui all'art. 5, la descrizione delle azioni che  intende intraprendere e la tempistica di realizzazione.   5. A far data  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  3  e  fino all'adozione  delle  relative  azioni  correttive   e'   sospesa   la concessione di nuovi aiuti e sono, altresi', sospesi i  pagamenti  di eventuali contributi gia' concessi.   6. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato se le  azioni correttive  non  sono  adottate  entro  i   termini   fissati   nella comunicazione di cui al comma 3.   7. La revoca del riconoscimento di cui ai commi 1 e 6  comporta  la contestuale  cancellazione  del  soggetto   gestore   dalla   sezione corrispondente dell'Elenco di cui all'art. 4.   8. Con decorrenza dalla  data  di  revoca  del  riconoscimento  del soggetto gestore,  sono  revocati  eventuali  contributi  o  benefici concessi e i  contributi  ancora  da  erogare  non  sono  versati.  I contributi gia' versati, non utilizzati dal Fondo per le finalita' di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 5 maggio 2016 ed  eventualmente non riutilizzati per gli stessi scopi, sono recuperati ai sensi della normativa di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 7 
                 Modalita' di modifica e integrazione 
   1.  Con  decreto  del  direttore  della  direzione  generale  dello sviluppo  rurale,  sentite  le  regioni,  possono  essere   apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni  ed  agli  allegati  del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche'  ad  individuare soluzioni  temporanee  che  consentano  la  corretta  gestione  delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso. 
     Roma, 7 febbraio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 187 
                             ____________   Avvertenza: 
     Il testo del decreto ministeriale n.  1411  e  relativi  allegati sono         consultabili         al          seguente          link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/13638     |  
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