Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 7 febbraio 2019
Procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto 5 maggio 2016 e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015 cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante, in particolare, le norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l'art. 16 che richiede l'adozione, sentite le regioni, delle procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori;
Considerato il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 che modifica il citato decreto 5 maggio 2016, per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2017/2393;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 24 gennaio 2019;
Ritenuto necessario stabilire le procedure per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione in conformita' al disposto dell'art. 16 del citato decreto 5 maggio 2016, e successive modificazioni, e per la contestuale istituzione dell'Elenco corrispondente;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 5 maggio 2016, citato in premessa, e reca la disciplina in materia di riconoscimento e revoca dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui agli articoli 36, 38, 39 e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393.
2. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni dettate dal decreto 5 maggio 2016 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel testo modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393.
 
Art. 2

Presentazione delle domande
di riconoscimento dei soggetti gestori

1. Sono ammessi a presentare la richiesta di riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 5 maggio 2016, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del medesimo decreto.
2. Lo stesso soggetto gestore puo' presentare domanda di riconoscimento anche per piu' Fondi, diversi o dello stesso tipo, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto 5 maggio 2016.
3. La domanda di riconoscimento e' presentata alla direzione generale dello sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto e costituisce Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del PSRN 2014-2020, Misura 17 - Gestione dei rischi, Sottomisure 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e 17.3 - Strumento di stabilizzazione del reddito. Il diritto a presentare successiva domanda di aiuto per le spese ammissibili a contributo, nell'ambito del richiamato PSRN 2014-2020 o degli interventi finanziati con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e' subordinato alle disposizioni previste nel Piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 32 del 26 marzo 2018.
4. L'elenco degli agricoltori aderenti e' trasmesso con foglio elettronico e comprende tutte le informazioni di cui all'Allegato 2.
5. La domanda e' corredata da un piano economico-finanziario triennale, di cui all'Allegato 3 al presente decreto, attestante la sostenibilita' del progetto mutualistico sulla base di un'analisi dei rischi oggetto di copertura.
6. La domanda, corredata della documentazione richiesta, e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore richiedente il riconoscimento e trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it; nell'oggetto dell'e-mail e' riportata la dicitura: «Domanda di riconoscimento dei soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione».
 
Art. 3

Modalita' di riconoscimento dei soggetti gestori
dei Fondi di mutualizzazione

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande di cui all'art. 2 sono oggetto di controlli amministrativi volti, in particolare, a valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016.
2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1 e' comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria e' disposto il riconoscimento formale del richiedente in qualita' di soggetto gestore del Fondo.
4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il richiedente puo' presentare istanza di riesame. L'esito dell'istruttoria di riesame, che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa, e' comunicato al richiedente entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Se il richiedente non presenta istanza di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo.
5. I soggetti gestori formalmente riconosciuti sono inseriti nell'Elenco di cui al successivo art. 4.
6. Non sono oggetto di riconoscimento i soggetti gestori di Fondi la cui durata sia inferiore a tre anni dalla data di presentazione della domanda.
 
Art. 4

Elenco dei soggetti gestori
dei Fondi di mutualizzazione

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'Elenco dei soggetti gestori dei Fondi, costituito dalle seguenti Sezioni:
a) soggetti gestori dei Fondi per rischi climatici e sanitari;
b) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito;
c) soggetti gestori dei Fondi per la tutela del reddito settoriale.
2. L'Elenco di cui al comma 1 contiene gli elementi identificativi dei soggetti gestori che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 3. A ciascun soggetto gestore inserito nell'Elenco, e' assegnato un codice univoco di riconoscimento.
3. L'Elenco e' istituito in ambito SGR e pubblicato sul portale SIAN.
4. Entro novanta giorni dal riconoscimento formale, il soggetto gestore costituisce il proprio Fascicolo aziendale, anche per il tramite del CAA di appartenenza, e provvede all'informatizzazione in SGR dell'elenco degli agricoltori aderenti anche in aggiunta a quelli indicati nella richiesta.
5. L'Autorita' competente, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali provvedono ad assicurare il collegamento dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, citato in premessa, con l'elenco dei soci dei Fondi di mutualizzazione, facilitando l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale in capo ai diversi soggetti gestori.
 
Art. 5

Comunicazioni del soggetto gestore

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto gestore, relativamente all'anno civile precedente, trasmette per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 6, la dichiarazione di cui all'Allegato 4 al presente decreto, da cui risulti che non siano intervenuti cambiamenti in merito ai requisiti di cui all'art. 9 del decreto 5 maggio 2016.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto, include l'elenco dei nuovi soci e dei soci fuoriusciti dal Fondo nell'anno civile precedente a quello della dichiarazione stessa; tale elenco e' trasmesso con foglio elettronico.
3. Entro il 15 maggio di ogni anno, con le stesse modalita' previste al comma 1, il soggetto gestore trasmette la Relazione sull'attivita' svolta e la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l'attivita' del Fondo relativamente all'anno civile precedente.
4. Il soggetto gestore comunica, con le stesse modalita' previste al comma 1, qualsiasi modifica allo statuto e al regolamento del Fondo entro il termine di dieci giorni dall'approvazione della modifica stessa.
5. Il soggetto gestore comunica, entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto con l'Istituto di credito e con le stesse modalita' di cui al comma 1, l'accensione di eventuali finanziamenti o mutui finalizzati alla liquidazione dei pagamenti compensativi . La comunicazione, redatta conformemente al modello di cui all'Allegato 6 al presente decreto, deve essere corredata della documentazione contabile attestante il valore del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta del finanziamento o del mutuo e di una copia del contratto di finanziamento o del mutuo dalla quale si evinca l'importo complessivo del credito e la durata del piano di ammortamento, comunque non superiore a sessanta mesi.
6. La mancata trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni proporzionali alla gravita' dell'inadempimento, fino all'esclusione dalle agevolazioni e alla revoca del riconoscimento.
 
Art. 6

Inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca

1. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 15 del decreto 5 maggio 2016.
2. Il riconoscimento del soggetto gestore puo' essere revocato nei casi in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, comma 6 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto 5 maggio 2016 nonche' dall'art. 5 del presente decreto.
3. Nei casi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'accertamento e' data comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) al soggetto gestore con indicazione delle azioni correttive da attuare ed i relativi termini di adozione.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto gestore provvede a trasmettere, con le modalita' di cui all'art. 5, la descrizione delle azioni che intende intraprendere e la tempistica di realizzazione.
5. A far data dalla comunicazione di cui al comma 3 e fino all'adozione delle relative azioni correttive e' sospesa la concessione di nuovi aiuti e sono, altresi', sospesi i pagamenti di eventuali contributi gia' concessi.
6. Il riconoscimento del soggetto gestore e' revocato se le azioni correttive non sono adottate entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 3.
7. La revoca del riconoscimento di cui ai commi 1 e 6 comporta la contestuale cancellazione del soggetto gestore dalla sezione corrispondente dell'Elenco di cui all'art. 4.
8. Con decorrenza dalla data di revoca del riconoscimento del soggetto gestore, sono revocati eventuali contributi o benefici concessi e i contributi ancora da erogare non sono versati. I contributi gia' versati, non utilizzati dal Fondo per le finalita' di cui agli articoli 11 e 12 del decreto 5 maggio 2016 ed eventualmente non riutilizzati per gli stessi scopi, sono recuperati ai sensi della normativa di riferimento.
 
Art. 7

Modalita' di modifica e integrazione

1. Con decreto del direttore della direzione generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 187

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Avvertenza:

Il testo del decreto ministeriale n. 1411 e relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/13638