| Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 31 gennaio 2019 |  
| Modifiche al decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;   Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla condizionalita';   Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n. 652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo vegetale;   Visto il Programma di sviluppo rurale  nazionale  (PSRN)  2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312  del 20  novembre  2015,  cosi'  come  risultante   dall'ultima   modifica approvata con decisione C(2018)  6758  del  9  ottobre  2018,  ed  in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;   Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come modificato  dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,   in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;   Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2015,  n.  59,  e  successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la  gestione  del rischio;   Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.  10158,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  18  giugno 2016,  n.  141,  recante  disposizioni  per  il  riconoscimento,   la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione  che  possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere  b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;   Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo»;   Considerata la necessita' di allineare le disposizioni  di  cui  al citato decreto 5 maggio 2016 per effetto delle  modifiche  introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in  vigore  del  regolamento (UE) n. 2017/2393;   Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare il citato  decreto 5 maggio 2016 in conformita' al disposto di  cui  al  PSRN  2014-2020 cosi' come risultante dall'ultima modifica  approvata  con  decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, espressa nella seduta del 24 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto 5 maggio 2016, n. 10158,  in  recepimento  delle  disposizioni introdotte nel PSRN 2014-2020 approvato con  decisione  C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018. 
   1. Nel decreto ministeriale 5 maggio  2016,  n.  10158,  le  parole «paragrafo 1, lettere b) e c) del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013», ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «paragrafo  1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013»  e  le  parole «Consorzi  di  difesa»  dalle  seguenti:  «Organismi  collettivi   di difesa».   2. All'art. 1, il comma 1 e' cosi' modificato:     a) alla lettera c) dopo le parole «"Fondo di mutualizzazione"» e' inserita la seguente frase «di seguito denominato "Fondo"»;     b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo per  la tutela del reddito e Fondo per la tutela del reddito  settoriale":  i Fondi che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto,  possono beneficiare  del  sostegno  di  cui   all'art.   36,   paragrafo   1, rispettivamente lettere c) e d), del regolamento  (UE)  n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;»;     c) la lettera h) e' sostituita  dalla  seguente:  «h)  "Autorita' competente":  il  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari, forestali e del turismo;»;     d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:       «i) "Elenco": Elenco dei soggetti gestori, che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorita' competente;       l) "Sistema gestione del rischio" di seguito denominato  "SGR": sistema informativo integrato istituito ai sensi  del  Capo  III  del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali e del turismo 12 gennaio 2015,  n.  162,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  del  12  marzo   2015   e   successive   modificazioni   e integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),   che   garantisce    l'armonizzazione    e    l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura,  nell'ottica  di  garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.».   3. L'art. 3 e' modificato come segue:     a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  capitale iniziale  dei  Fondi  di   mutualizzazione,   in   conformita'   alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, e 39-bis  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  e'  costituito  dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi finanziari di cui all'art. 36, paragrafo  1,  lettere  b),  c)  e  d) ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e  di  soggetti privati, anche diversi dai soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera a).».     b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  contabilita' relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno  di cui  all'art.  2,  comma  2,  e'  tenuta  separatamente  dalle  altre attivita' del Gestore, il quale e'  tenuto  a  rendicontare  tutti  i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del  Fondo medesimo  entro  i  termini   stabiliti   dall'Autorita'   competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di  cui all'art. 16.».   4. L'art. 4 e' modificato come segue:     a) il  comma  1  lettera  c)  e'  sostituito  dal  seguente:  «c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;     b) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita  la  seguente:  «e) rimborso quota capitale a fronte di  somme  erogate  da  istituti  di credito a titolo di mutui o  di  altri  finanziamenti  contratti  dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.».   5. All'art. 7, comma 1, ultimo capoverso, e all'art.  9,  comma  1, lettera c) dopo la parola «reddito» e' aggiunta la seguente frase  «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale.».   6. All'art. 11, il comma 1 e' modificato come segue:   «1. Al verificarsi  di  uno  degli  eventi  indicati  all'art.  36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento  (UE)  n.  1305/2013  previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per  la  tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia  effettuata dall'aderente  nei  termini  e  secondo  le  modalita'  fissate   dal regolamento del  Fondo,  previa  verifica  dell'ammissibilita'  della richiesta da parte dei competenti organi, procede  all'erogazione  in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.».   7. L'art. 12 e' cosi' modificato:     a) nel titolo dell'articolo, dopo la parola «reddito» e' aggiunto «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale»;     b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi  del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39,  paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi per  la  tutela  del reddito, e di cui all'art. 39-bis, paragrafo 1, del regolamento  (UE) n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, a  seguito della denuncia dell'aderente  nei  termini  e  secondo  le  modalita' fissate   dal   regolamento   del   Fondo,    e    previa    verifica dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei  competenti  organi, il Fondo  procede  all'erogazione  dell'indennizzo.  La  verifica  di ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso  ai benefici di cui all'art.  36,  paragrafo  1,  lettere  c)  e  d)  del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;     c)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.   Ai   fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2,  gli  indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39  e  39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere  compreso tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo  rurale nazionale 2014 2020 ed il 70  per  cento  della  perdita  di  reddito subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo  evita sovra-compensazioni  per  effetto  del  cumulo   degli   stessi   con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.»;     d) al  comma  4,  la  frase  «lettera  c)»  e'  sostituita  dalla seguente: «lettere c) e d)».   8. All'art. 13, comma 2, la frase  «indebitamento  superiore  a  36 mesi» e' sostituita dalla seguente:  «indebitamento  superiore  a  60 mesi».   9. L'art. 16 e' modificato come segue:   «1. Con  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle  disposizioni  del  presente  provvedimento,  finalizzate   alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema  di  gestione dei  rischi,  nonche'  ad  individuare   soluzioni   temporanee   che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso.   2. Con successivo provvedimento dell'Autorita' competente,  sentite le Regioni in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono adottate le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti  gestori,  in  conformita'  al  presente  decreto,   e   per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori in ambito SGR.». 
     Roma, 31 gennaio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 179     |  
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