Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 31 gennaio 2019
Modifiche al decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015, n. 59, e successive modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;
Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Considerata la necessita' di allineare le disposizioni di cui al citato decreto 5 maggio 2016 per effetto delle modifiche introdotte al PSRN 2014-2020 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2017/2393;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di modificare il citato decreto 5 maggio 2016 in conformita' al disposto di cui al PSRN 2014-2020 cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto 5 maggio 2016, n. 10158, in recepimento delle
disposizioni introdotte nel PSRN 2014-2020 approvato con decisione
C(2018) 6758 del 9 ottobre 2018.

1. Nel decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, le parole «paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013» e le parole «Consorzi di difesa» dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».
2. All'art. 1, il comma 1 e' cosi' modificato:
a) alla lettera c) dopo le parole «"Fondo di mutualizzazione"» e' inserita la seguente frase «di seguito denominato "Fondo"»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo per la tutela del reddito e Fondo per la tutela del reddito settoriale": i Fondi che, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, rispettivamente lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;»;
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "Autorita' competente": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«i) "Elenco": Elenco dei soggetti gestori, che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorita' competente;
l) "Sistema gestione del rischio" di seguito denominato "SGR": sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni.».
3. L'art. 3 e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, e' costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, dai contributi finanziari di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici e di soggetti privati, anche diversi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).».
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La contabilita' relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di cui all'art. 2, comma 2, e' tenuta separatamente dalle altre attivita' del Gestore, il quale e' tenuto a rendicontare tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del Fondo medesimo entro i termini stabiliti dall'Autorita' competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'art. 16.».
4. L'art. 4 e' modificato come segue:
a) il comma 1 lettera c) e' sostituito dal seguente: «c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
b) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «e) rimborso quota capitale a fronte di somme erogate da istituti di credito a titolo di mutui o di altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi.».
5. All'art. 7, comma 1, ultimo capoverso, e all'art. 9, comma 1, lettera c) dopo la parola «reddito» e' aggiunta la seguente frase «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale.».
6. All'art. 11, il comma 1 e' modificato come segue:
«1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalita' fissate dal regolamento del Fondo, previa verifica dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei competenti organi, procede all'erogazione in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante.».
7. L'art. 12 e' cosi' modificato:
a) nel titolo dell'articolo, dopo la parola «reddito» e' aggiunto «e per i Fondi di tutela del reddito settoriale»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi per la tutela del reddito, e di cui all'art. 39-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, a seguito della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalita' fissate dal regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei competenti organi, il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39 e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere compreso tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014 2020 ed il 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra-compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.»;
d) al comma 4, la frase «lettera c)» e' sostituita dalla seguente: «lettere c) e d)».
8. All'art. 13, comma 2, la frase «indebitamento superiore a 36 mesi» e' sostituita dalla seguente: «indebitamento superiore a 60 mesi».
9. L'art. 16 e' modificato come segue:
«1. Con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, sentite le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del presente provvedimento, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso.
2. Con successivo provvedimento dell'Autorita' competente, sentite le Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori, in conformita' al presente decreto, e per l'istituzione dell'Elenco dei soggetti gestori in ambito SGR.».

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 179