Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 5 febbraio 2019 |
Accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 25 che disciplina l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ed in particolare l'art. 1, commi 49, 50, 51 e 52; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera f), che modifica il comma 2 lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ed in particolare gli articoli 45, 102 e 104; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014; Vista la delibera n. 8/15/CIR recante il «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito PNN) ed in particolare, nell'allegato A, l'art. 1 lettera n) e l'art. 22, comma 1, lettera e) e comma 7; Vista la delibera 17/17/CIR recante «Modifiche ed integrazioni del piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR» e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'uso dei codici 455 di cui al sopracitato art. 22; Visto il Codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilita' sociale, redatto in data 23 luglio 2012, ai sensi dell'art. 22, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, ai sensi dell'art. 30, comma 8, della delibera n. 26/08 CIR e successive modificazioni ed integrazioni e pubblicato sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono: a) fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica: l'impresa che in base ad autorizzazione generale fornisce al pubblico una rete o un servizio di comunicazione elettronica, in grado di gestire numerazioni del PNN, incuso quelle per la raccolta fondi; b) cliente: soggetto fruitore del servizio fornito dal gestore, tra i quali il servizio di raccolta fondi; c) servizio di raccolta fondi: le iniziative di raccolta di erogazioni liberali, effettuate anche in modo periodico o ricorrente, promosse dalle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124 tramite l'utilizzo di una numerazione permanente o temporanea e destinate esclusivamente allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali; d) risorsa di numerazione: la risorsa individuata dal PNN; e) organizzazioni destinatarie della numerazione: le ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, le associazioni di promozione sociale registrate nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono le attivita' indicate nel predetto art. 10. |
| Art. 2
Finalita'
1. Il presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina le modalita' e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite credito telefonico. 2. A decorrere dalla data di operativita' del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, il presente decreto trova applicazione nei confronti degli enti del terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. |
| Art. 3
Condizioni e limiti
1. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, in aggiunta ai servizi di comunicazione elettronica, per conto di un proprio utente e tramite l'utilizzo del credito telefonico dell'utente stesso, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione e, per quanto riguarda le relative operazioni di pagamento, delle condizioni e dei limiti di valore stabiliti dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 2), lettera f) del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. 2. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124 possono essere effettuate anche in modo periodico o ricorrente, con riferimento sia ad una specifica campagna di raccolta fondi, sia in genere alle attivita' istituzionali delle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Le raccolte fondi ricorrenti possono essere effettuate solo tramite l'utilizzo di una numerazione permanente di cui al PNN. 3. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non hanno l'obbligo di aderire alle iniziative di raccolta fondi ma, qualora decidano di aderirvi, sono tenuti al rispetto del presente decreto, del Piano nazionale di numerazione e del Codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 4. Le risorse di numerazioni destinate alle attivita' di raccolta fondi sono le numerazioni pubbliche disciplinate, a tal fine, dal Piano nazionale di numerazione. 5. L'organizzazione puo' richiede al fornitore di cui all'art. 1 lettera a) l'assegnazione di una numerazione di cui al comma 4 nel rispetto dei criteri, delle condizioni, dei tempi e dei costi fissate dal Codice di autoregolamentazione approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 6. Gli operatori che hanno sottoscritto il Codice di autoregolamentazione favoriscono la costituzione di un tavolo per il monitoraggio delle assegnazioni numeriche permanenti e delle modalita' di prestazione del servizio di raccolta fondi al fine di verificarne la fruibilita' e trasparenza, sia verso le organizzazioni di cui all'art. 1, comma 49 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sia verso i donatori, anche con riguardo alle relative spese e costi, proponendo le eventuali modifiche e integrazioni alle condizioni di prestazione del servizio. Al tavolo partecipa almeno un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, oltre ai rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative del terzo settore che effettuato campagne di raccolta fondi in modo ricorrente. Per la partecipazione al predetto tavolo non e' prevista la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza, indennita' ed altri emolumenti altrimenti denominati. 7. Le numerazioni definite dal PNN per la raccolta fondi di cui al presente decreto, non possono essere utilizzate per sostenere iniziative promosse da organizzazioni che siano anche associazioni consumeristiche o partiti politici e movimenti di opinione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, nonche' per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche. |
| Art. 4
Regime fiscale
1. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Le erogazioni liberali di cui all'art. 1, comma 49, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non sono deducibili ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 5 febbraio 2019
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 164 |
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