| Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24 |  
| Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al  patrocinio  a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di esecuzione del mandato d'arresto europeo.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei ministri;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2016-2017  e visti, in particolare, l'articolo 1 di detta legge  e  l'allegato  A, punto  20),  alla  stessa,  riguardanti   delega   al   Governo   per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al  patrocinio  a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di esecuzione del mandato d'arresto europeo;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione  europea,  e  visti  in particolare gli articoli 31 e 32 di detta legge;   Vista la direttiva (UE) 2016/1919  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per  indagati  e  imputati  nell'ambito  di  procedimenti penali e per le persone  ricercate  nell'ambito  di  procedimenti  di esecuzione del mandato d'arresto europeo;   Vista la legge 22 aprile 2005,  n.  69,  recante  disposizioni  per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto  europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 27 febbraio 2019;   Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1   Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica                       30 maggio 2002, n. 115 
   1. All'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il  comma  2 e' aggiunto il seguente:   «2-bis. La disciplina del patrocinio  si  applica,  inoltre,  nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile  2005,  n. 69, dal momento dell'arresto  eseguito  in  conformita'  del  mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino  al  momento  in  cui  la decisione sulla mancata consegna diventi  definitiva,  nonche'  nelle procedure attive di consegna, di cui alla  citata  legge  n.  69  del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai  fini  dell'esercizio  di un'azione penale e che  ha  esercitato  il  diritto  di  nominare  un difensore sul territorio nazionale  affinche'  assista  il  difensore nello Stato membro di esecuzione.».  
           NOTE           Avvertenza:               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE).           Note alle premesse:               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,          cosi' recita:               «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla          legge di delegazione.               2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.               3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio          della delega.               4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere          espresso entro trenta giorni.».               - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della          legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega  al  Governo  per  il          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea          2016  -  2017),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   6          novembre 2017, n. 259, cosi' recita:               «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla          presente legge.               2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei          competenti organi parlamentari.               3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle          amministrazioni statali o regionali possono essere previste          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti          decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al          parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  i          profili finanziari, ai sensi  dell'articolo  31,  comma  4,          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»               «Allegato A (articolo 1, comma 1):                 1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio,  del  6  ottobre  2015,  che  modifica   le          direttive   2008/94/CE,   2009/38/CE   e   2002/14/CE   del          Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive  98/59/CE          e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi          (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);                 2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai  pacchetti          turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il          regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la          direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:          1° gennaio 2018);                 3) direttiva (UE) 2016/97 del  Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 20  gennaio  2016,  sulla  distribuzione          assicurativa  (rifusione)  (termine  di   recepimento:   23          febbraio 2018);                 4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine          di recepimento: 1° aprile 2018);                 5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati          personali da parte delle autorita'  competenti  a  fini  di          prevenzione,  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di          reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla  libera          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro          2008/977/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  6          maggio 2018);                 6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso  dei  dati  del          codice  di  prenotazione  (PNR)  a  fini  di   prevenzione,          accertamento, indagine e azione penale  nei  confronti  dei          reati  di  terrorismo  e  dei  reati  gravi   (termine   di          recepimento: 25 maggio 2018);                 7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento  europeo  e          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione          europea (rifusione)  (termine  di  recepimento:  16  giugno          2019);                 8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento  europeo  e          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla  sicurezza  delle          ferrovie (rifusione) (termine  di  recepimento:  16  giugno          2019);                 9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento  europeo  e          del  Consiglio,  dell'11  maggio   2016,   sulle   garanzie          procedurali  per  i  minori   indagati   o   imputati   nei          procedimenti penali  (termine  di  recepimento:  11  giugno          2019);                 10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio,  dell'11   maggio   2016,   relativa   alle          condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini  di  paesi          terzi   per   motivi   di   ricerca,   studio,   tirocinio,          volontariato, programmi di scambio  di  alunni  o  progetti          educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di          recepimento: 23 maggio 2018);                 11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27          maggio 2016,  che  modifica  la  direttiva  2009/45/CE  del          Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativa   alle          disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri          (termine di recepimento: 1° luglio 2017);                 12) direttiva (UE) 2016/881  del  Consiglio,  del  25          maggio 2016, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di          informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4          giugno 2017);                 13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sulla  protezione  del          know-how  riservato  e   delle   informazioni   commerciali          riservate  (segreti  commerciali)  contro   l'acquisizione,          l'utilizzo  e  la   divulgazione   illeciti   (termine   di          recepimento: 9 giugno 2018);                 14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica   la          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti          finanziari (senza termine di recepimento);                 15) direttiva (UE) 2016/1065 del  Consiglio,  del  27          giugno 2016, recante modifica della  direttiva  2006/112/CE          per quanto riguarda il trattamento dei  buoni  (termine  di          recepimento: 31 dicembre 2018);                 16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del 6 luglio 2016,  recante  misure  per  un          livello comune  elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei          sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento:  9          maggio 2018);                 17) direttiva (UE) 2016/1164 del  Consiglio,  del  12          luglio 2016, recante norme contro le pratiche  di  elusione          fiscale che incidono  direttamente  sul  funzionamento  del          mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);                 18) direttiva (UE) 2016/1214 della  Commissione,  del          25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE          per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di          qualita'  per   i   servizi   trasfusionali   (termine   di          recepimento: 15 febbraio 2018);                 19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del 14  settembre  2016,  che  stabilisce  i          requisiti tecnici per  le  navi  adibite  alla  navigazione          interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga          la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7  ottobre          2018);                 20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del  26  ottobre  2016,  sull'ammissione  al          patrocinio a spese dello  Stato  per  indagati  e  imputati          nell'ambito  di  procedimenti  penali  e  per  le   persone          ricercate nell'ambito di  procedimenti  di  esecuzione  del          mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio          2019);                 21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e          del   Consiglio,   del   26    ottobre    2016,    relativa          all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili          degli enti pubblici (termine di recepimento:  23  settembre          2018);                 22) direttiva (UE) 2016/2258  del  Consiglio,  del  6          dicembre 2016, che modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per          quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'  fiscali          alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di          recepimento: 31 dicembre 2017);                 23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  concernente   la          riduzione  delle   emissioni   nazionali   di   determinati          inquinanti   atmosferici,   che   modifica   la   direttiva          2003/35/CE e abroga la  direttiva  2001/81/CE  (termine  di          recepimento: 1° luglio 2018);                 24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2016,   relativa   alle          attivita'  e  alla  vigilanza  degli   enti   pensionistici          aziendali o professionali (EPAP) (termine  di  recepimento:          13 gennaio 2019);                 25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e          del Consiglio,  del  14  dicembre  2016,  che  modifica  la          direttiva 2012/34/UE per  quanto  riguarda  l'apertura  del          mercato dei servizi di trasporto ferroviario  nazionale  di          passeggeri e la governance dell'infrastruttura  ferroviaria          (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);                 26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, del 15 marzo 2017,  sulla  lotta  contro  il          terrorismo  e   che   sostituisce   la   decisione   quadro          2002/475/GAI del Consiglio  e  che  modifica  la  decisione          2005/671/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  8          settembre 2018);                 27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento          dell'impegno a lungo termine degli  azionisti  (termine  di          recepimento: 10 giugno 2019);                 28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo  e          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la          direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa  al  controllo          dell'acquisizione e della detenzione di  armi  (termine  di          recepimento: 14 settembre 2018).».               - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,          cosi' recita:               «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della legge di delegazione europea.               2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle          della     direttiva      da      recepire,      predisposta          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale          prevalente nella materia.               3. La legge di delegazione europea indica le  direttive          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.               4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro          venti giorni.               5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.               6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri          adeguamenti tecnici.               7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.               8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui          all'articolo 41, comma 1.               9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche          in mancanza di nuovo parere.»               «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai          seguenti principi e criteri direttivi generali:                 a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;                 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;                 c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246;                 d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;                 e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;                 f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;                 g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti          responsabili;                 h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;                 i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.».               - La direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo  e          del Consiglio, del  26  ottobre  2016,  sull'ammissione  al          patrocinio a spese dello  Stato  per  indagati  e  imputati          nell'ambito  di  procedimenti  penali  e  per  le   persone          ricercate nell'ambito di  procedimenti  di  esecuzione  del          mandato d'arresto europeo e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  4          novembre 2016, n. L 297.               - La legge 22 aprile  2005,  n.  69  (Disposizioni  per          conformare  il  diritto  interno  alla   decisione   quadro          2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al          mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna  tra          Stati membri) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  29          aprile 2005, n. 98.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e          regolamentari  in  materia  di  spese  di   giustizia)   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,          S.O. 
           Note all'art. 1:               - Il testo dell'articolo 75 del decreto del  Presidente          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle  note          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'          recita:               «Art.  75  (L).  (Ambito  di  applicabilita').   -   1.          L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado  e  per          ogni fase del processo e per tutte le eventuali  procedure,          derivate ed accidentali, comunque connesse.               2. La disciplina del patrocinio si applica,  in  quanto          compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo          di revisione, nei processi di revocazione e opposizione  di          terzo, nonche' nei processi  relativi  all'applicazione  di          misure di sicurezza,  di  prevenzione  e  nei  processi  di          competenza  del  tribunale  di  sorveglianza,  sempre   che          l'interessato  debba  o  possa  essere  assistito   da   un          difensore o da un consulente tecnico.               2-bis.  La  disciplina  del  patrocinio   si   applica,          inoltre, nelle procedure passive di consegna, di  cui  alla          legge 22 aprile  2005,  n.  69,  dal  momento  dell'arresto          eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo  fino          alla consegna o fino al momento in cui la  decisione  sulla          mancata  consegna   diventi   definitiva,   nonche'   nelle          procedure attive di consegna, di cui alla citata  legge  n.          69 del 2005, in favore della persona ricercata  oggetto  di          un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo          ai  fini  dell'esercizio  di  un'azione  penale  e  che  ha          esercitato  il  diritto  di  nominare  un   difensore   sul          territorio nazionale affinche' assista il  difensore  nello          Stato membro di esecuzione.».   |  
|   |                                 Art. 2   Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica                       30 maggio 2002, n. 115 
   1. All'articolo 91, comma 1, lettera  a),  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 2002, n.  115,  le  parole  «l'indagato,  l'imputato  o»  sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le  seguenti: «con sentenza definitiva».  
           Note all'art. 2:               - Il testo dell'articolo 91 del decreto del  Presidente          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle  note          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'          recita:               «Art.  91  (L).  (Esclusione  dal  patrocinio).  -   1.          L'ammissione al patrocinio e' esclusa:                 a) per il condannato con sentenza definitiva di reati          commessi in  violazione  delle  norme  per  la  repressione          dell'evasione in materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul          valore aggiunto;                 b) se il richiedente  e'  assistito  da  piu'  di  un          difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano          a partire dal momento in  cui  la  persona  alla  quale  il          beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore  di          fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.».   |  
|   |                                 Art. 3   Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica                       30 maggio 2002, n. 115 
   1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  al  comma  4-bis dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e  per i reati  commessi  in  violazione  delle  norme  per  la  repressione dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore aggiunto».  
           Note all'art. 3:               - Il testo dell'articolo 76 del decreto del  Presidente          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle  note          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'          recita:               «Art. 76 (L). (Condizioni per l'ammissione). - 1.  Puo'          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro          11.493,82.               2.  Salvo  quanto   previsto   dall'articolo   92,   se          l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,          il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti          nel medesimo periodo da  ogni  componente  della  famiglia,          compreso l'istante.               3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,          ovvero ad imposta sostitutiva.               4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo          familiare con lui conviventi.               4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo          80, e 74, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste          dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso          articolo, e per i reati commessi in violazione delle  norme          per la repressione dell'evasione in materia di imposte  sui          redditi e sul valore aggiunto, ai soli  fini  del  presente          decreto,  il  reddito  si  ritiene  superiore   ai   limiti          previsti.               4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli          572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,          nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di  cui          agli articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,          602, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  puo'          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di          reddito previsti dal presente decreto.               4-quater.  Il   minore   straniero   non   accompagnato          coinvolto   a   qualsiasi   titolo   in   un   procedimento          giurisdizionale   ha   diritto    di    essere    informato          dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,  anche          attraverso   il   tutore   nominato   o   l'esercente    la          responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma          1,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  e  successive          modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base  alla  normativa          vigente, del gratuito patrocinio a  spese  dello  Stato  in          ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle          disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la          spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.               4-quater.  I  figli  minori  o  i   figli   maggiorenni          economicamente non autosufficienti  rimasti  orfani  di  un          genitore a seguito di  omicidio  commesso  in  danno  dello          stesso genitore dal coniuge, anche  legalmente  separato  o          divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se          l'unione civile e' cessata, o dalla persona  che  e'  o  e'          stata legata da relazione affettiva  e  stabile  convivenza          possono essere ammessi al patrocinio a spese  dello  Stato,          anche in deroga ai limiti di reddito  previsti,  applicando          l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento  penale          e a  tutti  i  procedimenti  civili  derivanti  dal  reato,          compresi quelli di esecuzione forzata.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo  2,  valutati in 2.400.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  si  provvede mediante riduzione del  Fondo  per  il  recepimento  della  normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012, n. 234, come richiamato dall'articolo  1,  comma  3  della  legge  25 ottobre 2017, n. 163.   2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle disposizioni di cui all'articolo  2,  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   3. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  agli  adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.   4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 7 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Savona,  Ministro  per   gli   affari                                europei 
                                 Bonafede, Ministro della giustizia 
                                 Moavero  Milanesi,   Ministro   degli                                affari esteri  e  della  cooperazione                                internazionale 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze  Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Note all'art. 4:               - Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre          2012, n.  234,  citata  nelle  note  alle  premesse,  cosi'          recita:               «Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa          europea). - Al fine di consentire il tempestivo adeguamento          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno 2016.               2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.               3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.               4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».               - Per il testo dell'articolo 1 della legge  25  ottobre          2017, n. 163, si veda nelle note alle premesse.   |  
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