Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23
Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n.
L 81.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 7. (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE). - 1 Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6
dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilita' di adeguare la
normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non
riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche'
agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento
europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, del Ministero
dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
quali autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle
violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE)
2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32,
comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dei commi 1
o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle
norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale regolamentare vigente nelle
materie non riservate alla legge alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive
modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del
medesimo regolamento europeo.
5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui
al comma 4 il Governo e' tenuto a seguire i seguenti
criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e
coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo
economico quale autorita' notificante ai sensi
dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari
per la valutazione, la notifica e il controllo degli
organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte
terza nel processo di valutazione e verifica della
conformita' degli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di
cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426,
anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione
e di controllo degli organismi siano affidati mediante
apposite convenzioni non onerose all'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza
sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e
tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del
regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4
dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n.
302, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/426 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083

1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.»;
b) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426, per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche', per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilita' di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno.»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.
2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.
4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.
5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la conformita' ai requisiti del regolamento risulti modificata.
6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
7. Per tutte le violazioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio competente per territorio.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. Tutti i materiali, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico
ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole
specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della
sicurezza.
- Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si
applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, citata nelle note alle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. I materiali, le installazioni e gli impianti
alimentati con gas combustibile per uso domestico e
l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli,
realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza
pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in
tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano
effettuati secondo le regole della buona tecnica per la
sicurezza.
- Le predette norme sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno.
Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano
effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i
materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in
conformita' alle specifiche tecniche di una organizzazione
di normazione europea o di un organismo di normazione di
uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli
Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio
economico europeo.
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma
trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni
cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.
Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e
per i relativi accessori si applicano i requisiti
essenziali e la presunzione di conformita' di cui agli
articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.
Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate le residue
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di
adeguamento della normativa nazionale regolamentare
vigente, nelle materie non riservate alla legge, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue
eventuali successive modifiche, nonche' agli atti delegati
e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative

l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto non puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena comminata o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.
3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita' giudiziaria dispone senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 4. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di un anno dalla ricezione degli atti.
8. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, oltre alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 135 del codice penale cosi'
recita:
«Art. 135. (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva.».
- Il testo degli articoli 129 e 667 del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 129. (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.»
«Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
della persona arrestata per esecuzione di pena o perche'
evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia
giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria procedente.».
- Il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
- Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
- Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/142/CE, abrogata dal regolamento (UE) 2016/426, si intendono fatti a quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del medesimo regolamento.

Note all'art. 4:
- La direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione
codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 16 dicembre 2009, n. L 330.
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE)
2016/426 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Salvini, Ministro dell'interno

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede