| Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2019, n. 23 |  
| Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi  1  e  3,  della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento  della  normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva 2009/142/CE.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto il regolamento (UE) 2016/426 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in particolare gli articoli 31 e 32;   Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;   Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996, n.  661,  recante  regolamento  per  l'attuazione   della   direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 19 febbraio 2019;   Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  per   la   sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE) 2016/426   del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,   sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la  direttiva 2009/142/CE.  
           NOTE           Avvertenza:               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE).           Note alle premesse:               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - Il testo dell'articolo 14, comma 1,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.          214, S.O., cosi' recita:               «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla          legge di delegazione.               2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.               3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio          della delega.               4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere          espresso entro trenta giorni.».               - Il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sugli  apparecchi  che          bruciano carburanti  gassosi  e  che  abroga  la  direttiva          2009/142/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016,  n.          L 81.               - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,          cosi' recita:               «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata          in vigore della legge di delegazione europea.               2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle          della     direttiva      da      recepire,      predisposta          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale          prevalente nella materia.               3. La legge di delegazione europea indica le  direttive          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.               4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro          venti giorni.               5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.               6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri          adeguamenti tecnici.               7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.               8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui          all'articolo 41, comma 1.               9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche          in mancanza di nuovo parere.»               «Art. 32. (Principi e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai          seguenti principi e criteri direttivi generali:                 a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;                 b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;                 c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246;                 d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;                 e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;                 f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;                 g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti          responsabili;                 h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;                 i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.».               - Il testo dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 2017,          n.  163  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione          europea -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.          259, cosi' recita:               «Art. 7. (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)          2016/426 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9          marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bruciano   carburanti          gassosi e che abroga la  direttiva  2009/142/CE).  -  1  Il          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le          procedure di cui all'articolo 31 della  legge  24  dicembre          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere  delle   Commissioni          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili          finanziari,   uno   o   piu'   decreti   legislativi    per          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni          del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che  bruciano          carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.               2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del          Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  degli          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della          giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare.               3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri          direttivi specifici:                 a) aggiornamento delle  disposizioni  della  legge  6          dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni          del regolamento (UE)  2016/426,  con  abrogazione  espressa          delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e          coordinamento delle residue disposizioni;                 b) salvaguardia della  possibilita'  di  adeguare  la          normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non          riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE)          2016/426, alle sue eventuali successive modifiche,  nonche'          agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento          europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;                 c)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo          economico  e,  per  quanto  di  competenza,  del  Ministero          dell'interno e dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,          quali  autorita'  di  vigilanza  del   mercato   ai   sensi          dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;                 d) previsione di  sanzioni  penali  o  amministrative          efficaci, dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle          violazioni degli obblighi derivanti  dal  regolamento  (UE)          2016/426, conformemente alle previsioni  dell'articolo  32,          comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della          legge 24 dicembre 2012, n. 234.               4. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello   sviluppo          economico e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione          internazionale,   dell'economia   e   delle    finanze    e          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il          Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dei commi 1          o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle          norme regolamentari da modificare, dell'articolo  17  della          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  ai  fini  dell'adeguamento          della  normativa  nazionale  regolamentare  vigente   nelle          materie non riservate  alla  legge  alle  disposizioni  del          regolamento (UE) 2016/426, alle  sue  eventuali  successive          modifiche, nonche' agli atti delegati e di  esecuzione  del          medesimo regolamento europeo.               5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui          al comma 4 il  Governo  e'  tenuto  a  seguire  i  seguenti          criteri specifici:                 a) aggiornamento delle disposizioni  del  regolamento          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15          novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle  disposizioni          del regolamento (UE)  2016/426,  con  abrogazione  espressa          delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e          coordinamento delle residue disposizioni;                 b)  individuazione  del  Ministero   dello   sviluppo          economico   quale   autorita'    notificante    ai    sensi          dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;                 c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari          per la  valutazione,  la  notifica  e  il  controllo  degli          organismi da autorizzare  per  svolgere  compiti  di  parte          terza  nel  processo  di  valutazione  e   verifica   della          conformita'  degli  apparecchi  che   bruciano   carburanti          gassosi ai requisiti essenziali di salute  e  sicurezza  di          cui agli articoli 5 e 14  del  regolamento  (UE)  2016/426,          anche al fine di prevedere che tali compiti di  valutazione          e di controllo  degli  organismi  siano  affidati  mediante          apposite  convenzioni  non  onerose   all'organismo   unico          nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4  della          legge 23 luglio 2009, n. 99;                 d) individuazione delle procedure  per  la  vigilanza          sul  mercato  degli  apparecchi  che  bruciano   carburanti          gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;                 e) previsione di disposizioni in tema di  proventi  e          tariffe  per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del          regolamento  (UE)  2016/426,  conformemente  al   comma   4          dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».               - La legge 6 dicembre  1971,  n.  1083  (Norme  per  la          sicurezza dell'impiego del gas combustibile) e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15          novembre 1996, n. 661 (Regolamento per  l'attuazione  della          direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a  gas)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.          302, S.O. 
           Note all'art. 1:               - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)          2016/426 si veda nelle note alle premesse.   |  
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             Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 
   1. Alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sono apportate le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 1:       1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;       2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:     «Per  la  salvaguardia  della  sicurezza  degli  apparecchi   che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano  le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  medesimo  regolamento europeo.»;     b) all'articolo 3:       1) al primo comma, le parole «gli apparecchi,» sono soppresse;       2) al secondo comma, le parole «con decreto  del  Ministro  per l'industria, il commercio  e  l'artigianato»  sono  sostituite  dalle seguenti: «con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro dell'interno»;       3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:     «Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo  le  regole  della  buona  tecnica  anche  i  materiali,   le installazioni  e  gli  impianti  realizzati   in   conformita'   alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o  di un  organismo  di  normazione  di  uno  degli  altri   Stati   membri dell'Unione europea o degli Stati che  sono  parti  contraenti  degli accordi sullo spazio economico europeo.   Le disposizioni di cui al primo,  secondo  e  terzo  comma  trovano applicazione in assenza di diverse disposizioni cogenti  o  di  norme armonizzate pertinenti ed applicabili.   Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori si applicano i requisiti essenziali  e  la  presunzione  di conformita'  di  cui  agli  articoli   5   e   13   del   regolamento (UE) 2016/426.   Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate  le  residue  disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.  661,  e adottate  ulteriori  disposizioni  di  adeguamento  della   normativa nazionale regolamentare vigente, nelle  materie  non  riservate  alla legge, alle disposizioni  del  regolamento  (UE) 2016/426,  alle  sue eventuali successive modifiche,  nonche'  agli  atti  delegati  e  di esecuzione del medesimo regolamento europeo.»;     c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:   «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza  generale  sull'applicazione della  presente  legge  e'  demandata  al  Ministero  dello  sviluppo economico, che ha facolta' di disporre  accertamenti  direttamente  o avvalendosi,  mediante  convenzioni,  di  amministrazioni,  enti   ed istituti pubblici ovvero di organismi  e  laboratori  accreditati  in conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.   2. Per gli apparecchi che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per  i relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui al capo V del  regolamento  (UE) 2016/426,  per  il  controllo degli apparecchi ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  dal Ministero dell'interno,  coordinando  i  propri  servizi  nell'ambito delle specifiche competenze ed  avvalendosi,  rispettivamente,  delle Camere di commercio e degli uffici  periferici  competenti,  nonche', per gli accertamenti di carattere  tecnico,  anche  di  altri  uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori  accreditati  in conformita' al regolamento (CE) 765/2008.   3. Ai medesimi fini di cui al comma 2,  le  funzioni  di  controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e  dei monopoli conformemente agli articoli 27,  28  e  29  del  regolamento (CE) 765/2008.   4. I funzionari del Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche' delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e  laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle  loro  funzioni,  sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti  ed i relativi prelievi di campioni, prove ed  analisi,  sono  effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilita' di revisione.   5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai  fini  di  cui  al comma  2,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti  gassosi o un accessorio di tale apparecchio  e'  in  tutto  o  in  parte  non rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il  Ministero dell'interno.»;     d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:   «Art. 5  (Sanzioni).  -  1.  Il  fabbricante,  l'importatore  o  il distributore che  immette  sul  mercato  un  apparecchio  che  brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non  conforme ai requisiti essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I  del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.   2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo  nei limiti di cui  all'articolo  8  del  regolamento  (UE) 2016/426,  che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo  restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non  conformita',  ovvero  in violazione  delle  prescrizioni  di  cui  ai  paragrafi  da  2  a   9 dell'articolo  7  e  ai  medesimi  paragrafi  dell'articolo   9   del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la  sanzione  amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.   3.  Il  distributore  che  mette  a  disposizione  sul  mercato  un apparecchio che brucia carburanti gassosi o  un  accessorio  di  tale apparecchio  in  violazione  degli  obblighi  posti  a   suo   carico dall'articolo 10 del  regolamento  (UE) 2016/426  e'  punito  con  la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemilacinquecento  euro  a quindicimila euro.   4. L'operatore economico che  non  osserva  i  provvedimenti  delle autorita' competenti,  ai  sensi  dell'articolo  37  del  regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.   5. Il  distributore  e'  ritenuto  un  fabbricante,  soggetto  agli obblighi dei  costruttori  di  cui  all'articolo  7  del  regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un  accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un  apparecchio o un accessorio gia' immesso sul mercato, in modo che la  conformita' ai requisiti del regolamento risulti modificata.   6. Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  della  presente  legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente  articolo  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.   7. Per tutte le violazioni  amministrative  previste  dal  presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24  novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio  competente  per territorio.».  
           Note all'art. 2:               - Il testo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971,          n. 1083, citata nelle note alle premesse,  come  modificato          dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 1. Tutti i  materiali,  le  installazioni  e  gli          impianti alimentati con gas combustibile per uso  domestico          ed usi similari devono essere realizzati secondo le  regole          specifiche della buona tecnica, per la  salvaguardia  della          sicurezza.               - Per la salvaguardia della sicurezza degli  apparecchi          che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si          applicano le disposizioni del regolamento (UE) n.  2016/426          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016,          secondo l'ambito di applicazione e le  definizioni  di  cui          agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.».               - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971,          n. 1083, citata nelle note alle premesse,  come  modificato          dal presente decreto, cosi' recita:               «Art. 3. I materiali, le installazioni e  gli  impianti          alimentati  con  gas  combustibile  per  uso  domestico   e          l'odorizzazione del gas, di  cui  ai  precedenti  articoli,          realizzati secondo le norme  specifiche  per  la  sicurezza          pubblicate dall'Ente nazionale  di  unificazione  (UNI)  in          tabelle  con  la  denominazione  UNI-CIG,  si   considerano          effettuati secondo le regole della  buona  tecnica  per  la          sicurezza.               - Le predette norme  sono  approvate  con  decreto  del          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il          Ministro dell'interno.               Ai medesimi fini di cui al primo comma  si  considerano          effettuati secondo le regole della buona  tecnica  anche  i          materiali, le installazioni e gli  impianti  realizzati  in          conformita' alle specifiche tecniche di una  organizzazione          di normazione europea o di un organismo  di  normazione  di          uno degli altri Stati membri dell'Unione  europea  o  degli          Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo  spazio          economico europeo.               Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo  comma          trovano applicazione in  assenza  di  diverse  disposizioni          cogenti o di norme armonizzate pertinenti ed applicabili.               Per gli apparecchi che bruciano  carburanti  gassosi  e          per  i  relativi  accessori  si   applicano   i   requisiti          essenziali e la presunzione  di  conformita'  di  cui  agli          articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/426.               Con i regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4, della          legge 25 ottobre 2017, n. 163, sono aggiornate  le  residue          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15          novembre 1996, n. 661, e adottate ulteriori disposizioni di          adeguamento   della   normativa   nazionale   regolamentare          vigente, nelle  materie  non  riservate  alla  legge,  alle          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/426,  alle   sue          eventuali successive modifiche, nonche' agli atti  delegati          e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.».   |  
|   |                                 Art. 3 
    Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative 
   l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.   2. Ai fatti commessi prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente decreto  non  puo'  essere  applicata  una  sanzione   amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo  della  pena  comminata  o irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.   3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di procedura penale.   4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita'  giudiziaria  dispone senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati  trasformati  in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato  risulti  prescritto  o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore  del  presente decreto.   5.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.   6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  4. Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi civili.   7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il termine di un anno dalla ricezione degli atti.   8. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta, oltre alle spese del  procedimento,  secondo  quanto  previsto  dalle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n. 689, in quanto compatibili. Il pagamento determina  l'estinzione  del procedimento.  
           Note all'art. 3:               - Il testo dell'articolo 135 del  codice  penale  cosi'          recita:               «Art. 135.  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene          detentive). - Quando, per qualsiasi effetto  giuridico,  si          deve eseguire un ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di          pena detentiva.».               - Il testo degli articoli  129  e  667  del  codice  di          procedura penale cosi' recita:               «Art. 129. (Obbligo  della  immediata  declaratoria  di          determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e          grado del processo, il giudice, il quale riconosce  che  il          fatto non sussiste o che l'imputato non lo  ha  commesso  o          che il fatto non costituisce reato o non e' previsto  dalla          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca          una condizione di procedibilita', lo  dichiara  di  ufficio          con sentenza.               2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo          a procedere con la formula prescritta.»               «Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della  persona          detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'          della persona arrestata per esecuzione di  pena  o  perche'          evasa   mentre   scontava   una   condanna,   il    giudice          dell'esecuzione la interroga e compie ogni  indagine  utile          alla sua  identificazione  anche,  a  mezzo  della  polizia          giudiziaria.               2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a          procedere a ulteriori indagini.               3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli          atti sono immediatamente trasmessi.               4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.               5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'          giudiziaria procedente.».               - Il testo dell'articolo 16  della  legge  24  novembre          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:               «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). -  E'  ammesso          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi          della violazione.               - Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni          del primo comma.               - Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore          della presente legge non consentivano l'oblazione.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                          Disposizioni finali 
   1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e delle  altre  disposizioni  adottate  nel  settore  disciplinato  dal decreto medesimo.   2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva  2009/142/CE,  abrogata dal regolamento (UE) 2016/426,  si  intendono  fatti  a  quest'ultimo regolamento e sono letti secondo la  tavola  di  concordanza  di  cui all'allegato VI del medesimo regolamento.  
           Note all'art. 4:               - La direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del          Consiglio  in  materia  di  apparecchi  a   gas   (versione          codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata          nella G.U.U.E. 16 dicembre 2009, n. L 330.               Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento   (UE)          2016/426 si veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 5 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.     Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Savona,  Ministro  per   gli   affari                                europei 
                                 Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo                                economico 
                                 Salvini, Ministro dell'interno 
                                 Moavero  Milanesi,   Ministro   degli                                affari esteri  e  della  cooperazione                                internazionale 
                                 Bonafede, Ministro della giustizia 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze 
                                 Costa, Ministro dell'ambiente e della                                tutela del territorio e del mare  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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