| Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |  
| DELIBERA 6 marzo 2019 |  
| Regolamento disciplinante i  rapporti  fra  ANAC  e  i  portatori  di interessi particolari presso l'Autorita' nazionale  anticorruzione  e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri.  (Delibera  n.  172)  |  
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                             IL CONSIGLIO                DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
   Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive  modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito in legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  disposizioni  in  merito all'istituzione dell'ANAC;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive modificazioni e integrazioni, recante il  riordino  della  disciplina riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle pubbliche amministrazioni;   Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;   Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni  per la tutela degli autori di segnalazioni di reati  o  irregolarita'  di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un  rapporto  di  lavoro pubblico o privato»;   Visto l'art. 10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  33/2013 secondo  cui  e'  compito  di  ciascuna  amministrazione   promuovere maggiori livelli di trasparenza  rispetto  a  quelli  definiti  dalla normativa primaria;   Visto il codice di condotta del Presidente  e  dei  componenti  del Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;   Visto il codice  di  comportamento  dei  dipendenti  dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;   Vista  la  deliberazione  n.  12  del  28  ottobre   2015   recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione,  nella  parte in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i «rappresentanti di interessi particolari» (lobbies);   Tenuto conto che  l'esigenza  di  trasparenza  nel  dialogo  tra  i decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche dalla  Commissione  europea  che,  con  le  decisioni  2014/838/UE  e 2014/839/UE,  ha  stabilito  regole  per   la   pubblicazione   delle informazioni riguardanti le riunioni con  i  portatori  di  interesse particolari;   Ritenuto  di  dover  regolamentare  secondo  principi  di   massima trasparenza  gli  incontri  del  Presidente,   dei   componenti   del Consiglio, del segretario generale  e  dei  dirigenti  dell'Autorita' nazionale anticorruzione con i portatori di interesse; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per:   a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;   b)  «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del   Consiglio dell'Autorita';   c) «Decisori»,  i  decisori  pubblici  interni  dell'Autorita':  il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il  segretario generale e i dirigenti dell'Autorita';   d)  «Portatori  di  interessi»,  i   rappresentanti   di   soggetti giuridici, pubblici  o  privati,  di  consorzi,  di  associazioni  di categoria, di  associazioni,  fondazioni,  enti  di  diritto  privato comunque  denominati  anche  privi  di  personalita'  giuridica,   di comitati di cittadini nonche' le persone  fisiche  o  giuridiche  che svolgono in modo  professionale  l'attivita'  di  rappresentanza  dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di  questi  funzioni di consulenza che  intendano  rappresentare  ai  decisori  interessi, comunque  denominati,  che   riguardano   i   compiti   istituzionali dell'Autorita';   e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con  i  portatori  di interessi, istituita dall'art. 3;   f)  «sito   istituzionale»,   il   sito   internet   dell'Autorita' raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it     |  
|   |                                 Art. 2 
                                Oggetto 
   1. Il presente regolamento disciplina i  rapporti  tra  i  decisori dell'Autorita' e i portatori di  interessi  e  assicura  ad  essi  la massima trasparenza.   2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  regolamento  stabilisce  le modalita' organizzative e i  criteri  per  garantire  la  trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di  interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad  attivita'  e procedimenti  di  esercizio,  attuale  o   futuro,   delle   funzioni istituzionali, regolative, consultive, di  vigilanza,  sanzionatorie, attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente.   3.  Il  presente  regolamento  non  si  applica  ai  contatti   che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle  istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Agenda pubblica degli incontri                     con i portatori di interessi 
   1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza  previsti  dal  decreto legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda  pubblica  degli incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda».  L'Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai  cittadini  i soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri.   2. I decisori che incontrano i  portatori  di  interessi,  comunque denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda,  disponibile  nella intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e  l'ora dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei  portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta  e le   modalita'   di   quest'ultima,   l'oggetto   dell'incontro,    i partecipanti, la documentazione  consegnata  ovvero  trasmessa  anche successivamente.   3.  L'Agenda  pubblica  degli  incontri  e'  pubblicata  sul   sito dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza ed e' aggiornata settimanalmente.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Modalita' di svolgimento degli incontri 
   1. Gli incontri  con  i  portatori  di  interessi  organizzati  dai dirigenti dell'Autorita' per le  finalita'  di  cui  all'art.  2,  si svolgono presso la  sede  dell'ANAC.  Gli  incontri  organizzati  dal Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa. In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda.   2. In occasione di ogni incontro,  la  struttura  di  supporto  del decisore cura la compilazione dei moduli nei  quali  sono  registrati gli elementi di cui all'art. 3,  comma  2,  e  li  trasmette  in  via telematica, entro i successivi cinque giorni, al  responsabile  della prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  che  cura  la conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito dell'Autorita'.   3. Qualora il decisore incarichi un  funzionario  dell'Autorita'  a prendere parte  all'incontro,  deve  comunque  essere  assicurata  la compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda.   4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si  applicano  agli  incontri occasionali che  intervengano  in  occasioni  di  incontri  pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio.   5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a  tavoli  tecnici previsti  dai  regolamenti  dell'Autorita'   recanti   la   specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione  di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai  sensi  dell'art.  211, del decreto legislativo n. 50/2016.     |  
|   |                                 Art. 5 
          Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati 
   1. I decisori, anche attraverso  le  loro  strutture  di  supporto, comunicano ai portatori di interessi che richiedono  un  incontro  il contenuto  del  presente  regolamento  e  i  relativi   obblighi   di trasparenza.   2. I  portatori  di  interesse,  quale  condizione  per  la  tenuta dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso  e'  trasmesso al  responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 6 
                               Vigilanza 
   1. Ai fini della pubblicazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  il responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza verifica la  completezza  delle  informazioni  contenute  nell'Agenda pubblica degli incontri.   2. Con cadenza bimestrale,  l'Agenda  pubblica  degli  incontri  e' sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.     |  
|   |                                 Art. 7 
                           Entrata in vigore                        e forme di pubblicita' 
   1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale  dell'ANAC,  nella sezione  «Amministrazione  trasparente»,  ed  entra  in  vigore  dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 6 marzo 2019 
                                                Il Presidente: Cantone 
    Depositato presso la segreteria del  Consiglio  in  data  15  marzo 2019.  Il segretario: Esposito     |  
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