| Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Modalita'   operative   inerenti   la   procedura   informatica   per l'iscrizione di varieta' vegetali nei registri  nazionali  di  specie agrarie  ed  ortive  e  per  la  richiesta  di  autorizzazione   alla commercializzazione di sementi di  varieta'  in  corso  d'iscrizione.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere l'identificazione delle varieta' stesse;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche ed integrazioni, recante il  regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.  1096,  concernete  la disciplina della produzione  e  del  commercio  delle  sementi  e  in particolare l'art. 15 con il quale  si  demanda  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali di  stabilire  con  proprio provvedimento  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande   per l'iscrizione delle  varieta'  vegetali  nei  registri  nazionali,  la relativa documentazione e i termini entro  i  quali  dovranno  essere presentati la domanda medesima e i campioni;   Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  «Modifiche  e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,  sulla  disciplina dell'attivita' sementiera»;   Visto il decreto ministeriale  17  luglio  1976,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  207  del  6  agosto 1976, con il quale sono stati istituiti  i  registri  delle  varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato  3  della  citata legge n. 195/1976, al  fine  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;   Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che fissa le  tariffe dei compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali  ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di documentazione amministrativa»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente  «Codice dell'amministrazione digitale»;   Visto  il  decreto  ministeriale  1°  dicembre  2005  inerente   la disciplina della commercializzazione di sementi di  varieta'  per  le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali, che attua la decisione 2004/842/CE della Commissione del 1°  dicembre 2004 ed in particolare l'art. 1 relativo a modalita' di presentazione delle richieste;   Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, relativo a  «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle varieta' di mais-incluso mais dolce e da pop-corn»;   Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008, relativo a  «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle varieta' di patata»;   Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione di varieta' di specie ortive  al  relativo  registro nazionale»;   Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, relativo a «Criteri di valutazione di varieta' di  Brassica  carinata  A.Braun  (Brassica carinata)»;   Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, relativo a «Criteri per l'iscrizione al  registro  nazionale  delle  varieta'  di  specie agrarie di varieta' di girasole»;   Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011,  relativo  a  «Criteri per l'iscrizione al  registro  nazionale  delle  varieta'  di  specie agrarie di varieta' di canapa»;   Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, relativo a  «Criteri per l'iscrizione al registro  nazionale  di  varieta'  di  cereali  a paglia (escluso il riso)»;   Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso»;   Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, relativo a «Criteri  e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di lino»;   Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, relativo a «Criteri e procedure  tecniche  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  di varieta' di sorgo, erba sudanese e loro ibridi»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, relativo a  «Criteri e procedure  tecniche  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  di varieta' di colza, navone o  rutabaga,  rafano  oleifero,  ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna»;   Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, relativo a «Criteri e procedure  tecniche  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  di varieta' di riso»;   Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2015, relativo a «Modalita' operative inerenti  la  procedura  informatica  per  l'iscrizione  di varieta' vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed  ortive e per la richiesta  di  autorizzazione  alla  commercializzazione  di sementi di varieta' in corso d'iscrizione»;   Visti,  in  particolare,  gli  articoli  2,  4  e  6  del   decreto ministeriale    26    maggio    2015,    sopraindicato,     inerenti, rispettivamente, le scadenze previste per il deposito  della  domanda di iscrizione, la consegna  dei  materiali  necessari  all'esecuzione delle  prove  di  campo  ufficiali,  le   verifiche   connesse   alla conformita' del campione e gli obblighi  dell'utente  qualificato  in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo;   Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, relativo a  «Criteri e procedure  tecniche  per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  di varieta' di soia»;   Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, relativo a «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di barbabietola da zucchero»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il  3  aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di livello non generale;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Ritenuto  necessario  esaminare  il  calendario   delle   attivita' connesse alla realizzazione  delle  prove  varietali  ufficiali,  per ridefinire  le  tempistiche  e  le  scadenze  di   cui   al   decreto ministeriale 26 maggio 2015, al fine di renderle piu' funzionali alle esigenze operative del Centro di coordinamento delle prove di campo e alla predisposizione del documento «Piano  di  semina»  da  parte  di questo Ministero;   Ritenuto necessario aggiornare le procedure operative adottate  con decreto ministeriale 26 maggio 2015 sopra indicato; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1.  Il  presente  decreto   stabilisce   la   procedura   operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varieta' vegetali  di specie  agrarie  e  ortive  nei  registri  nazionali   nonche'   alla manutenzione dei registri stessi e alla richiesta  di  autorizzazione alla  commercializzazione   di   sementi   di   varieta'   in   corso d'iscrizione.     |  
|   |                                                             Allegato 1   Elenco delle date di scadenza connesse al deposito della  domanda  di iscrizione al Registro delle varieta'  vegetali  agrarie  ed  ortive, alla consegna dei campioni necessari all'esecuzione  delle  prove  di campo e alla verifica della loro conformita', nonche'  agli  obblighi dell'utente  qualificato  in   materia   di   compensi   dovuti   per                 l'esecuzione delle prove di campo. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
   Quantitativi di semente da inviare al  Centro  di  Coordinamento  e relativo costo per ciclo di prova per l'effettuazione delle prove  di campo ufficiali di varieta' appartenenti a specie per  le  quali  non sono stati  adottati  specifici  criteri  e  procedure  tecniche  per l'iscrizione al Registro nazionale. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
            Deposito telematico delle domande di iscrizione            nel registro nazionale delle varieta' vegetali 
   1. Le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie  agrarie  e  ortive  e  le  istanze  connesse  devono   essere presentate  al  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo -  Dipartimento  delle  politiche  europee  e internazionali e dello sviluppo rurale  -  Direzione  generale  dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per  via  telematica mediante collegamento al sito «http://mipaaf.sian.it».   2. La procedura e' consentita al soggetto interessato  (costitutore della  varieta',  avente  causa  o   rappresentante   designato   dal costitutore)  previa  iscrizione  al  Sistema  informatico   agricolo nazionale come utente qualificato,  e  successivo  ottenimento  delle relative credenziali di accesso attraverso la  procedura  disponibile al sito web «http://mipaaf.sian.it».   3. L'utente qualificato si assume la piena responsabilita' dei dati inseriti e trasmessi mediante la procedura.   4. La domanda di  iscrizione,  di  cui  al  comma  1,  deve  essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato 1, colonna D.   5. Per tutte le specie non indicate in allegato 1 e previste  dalla direttiva (UE) 2016/2109 della Commissione del 1°  dicembre  2016  le domande d'iscrizione devono  essere  presentate  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello  sviluppo  rurale  - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V,  entro  il 30 giugno, per le specie a semina autunnale ed entro il  30  novembre per le specie a semina estiva.     |  
|   |                                 Art. 3 
                 Contenuto della domanda d'iscrizione 
   1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve essere compilata on  line  dall'utente  qualificato  e  deve  contenere  le   seguenti informazioni:     a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la  varieta' di cui si chiede l'iscrizione;     b) denominazione della varieta' indicando se in forma di codice o di fantasia e se definitiva o provvisoria, ai sensi  del  regolamento n. 2009/637/CE della Commissione, del 22 luglio 2009;     c) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa  varieta', di una domanda per l'iscrizione nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una  privativa  nazionale  o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;     d) indicazione del costitutore, dell'avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede  in Italia e del responsabile della conservazione in purezza;     e) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza;     f)  metodo  applicato  per  la  selezione   conservatrice   della varieta';     g) aziende dove vengono effettuate le prove  varietali  a  carico del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al  registro  con un anno sotto sorveglianza ufficiale;     h) metodo di ottenimento della varieta' e origine  della  stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta  di una varieta' geneticamente modificata e se  e'  destinata  ad  essere impiegata come alimento geneticamente modificato;     i) indicazione di attributi previsti nei questionari  tecnici  di ciascuna specie, inclusi eventuali caratteri speciali ed  ogni  altra informazione  complementare  per  la  determinazione  dei   caratteri distintivi della varieta', areale  o  areali  particolarmente  adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina;     j) indicazione  dell'epoca  di  semina  idonea  all'effettuazione delle prove.   2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai  seguenti documenti:     a) designazione di un rappresentante con sede legale  in  Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o  avente  causa  sia  di nazionalita' estera;     b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla  varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;     c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di  ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costitutore;     d) autocertificazione, ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.   3. La riproduzione fotografica della pianta e di  parti  di  pianta che  servano  all'identificazione  della  varieta'  ed   ogni   altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla  scheda  descrittiva  della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie.   4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e'  redatta  in  lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione.   5. Nel portale del Ministero delle politiche  agricole  alimentari, forestali  e  del  turismo,  all'indirizzo  http://www.sian.it  nella sezione Download/Download Documentazione, sono disponibili i  manuali che descrivono in dettaglio le modalita'  operative  della  procedura telematica di cui al presente provvedimento.     |  
|   |                                 Art. 4   Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione  delle                           prove di campo 
   1. Il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di  prova,  invia al Centro di  coordinamento  delle  prove  varietali  i  campioni  di semente, nei quantitativi  e  con  le  caratteristiche  indicate  dai decreti ministeriali di approvazione  dei  criteri  e  procedure  per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di  specie  agrarie  e ortive di cui alle premesse, entro i termini di cui  all'allegato  1, colonna E.   2. Nel caso di specie agrarie per le quali non  risultano  adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione  al  registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo  di  prova, invia al  Centro  di  coordinamento  delle  prove,  entro  i  termini previsti dall'allegato 1, i  campioni  di  semente  nei  quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2.   3. Il Centro di coordinamento notifica  al  Ministero,  tramite  la procedura informatizzata  di  cui  all'art.  1,  il  ricevimento  dei campioni di semente e la conformita' degli stessi  alle  prescrizioni previste dai decreti di approvazione  dei  criteri  e  procedure  per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di  specie  agrarie  e ortive di cui alle premesse  nei  termini  indicati  all'allegato  1, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.   4. Il Centro di coordinamento,  al  termine  dei  cicli  di  prova, elabora il rapporto di esame finale e provvede alla sua  trasmissione secondo la modalita' previste dal sistema informatico.   5.  Concluso  l'iter  di  valutazione  della  varieta'   candidata, l'ufficio DISR V, nei trenta giorni successivi all'approvazione della varieta' stessa, adotta il relativo decreto di iscrizione.   6. L'ufficio DISR V provvede a caricare nel sistema informatico  il giudizio complessivo sulla domanda presentata.     |  
|   |                                 Art. 5 
                  Rigetto della domanda e correzione                         di eventuali anomalie 
   1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4  del  presente  decreto, determinera' l'esclusione  della  varieta'  candidata  dal  piano  di semina dell'anno in corso  e  il  suo  inserimento  nella  successiva stagione di semina.   2. L'ufficio DISR V, qualora la  domanda  non  risulti  conforme  a quanto previsto dall'art.  3,  provvedera'  a  notificare  all'utente qualificato l'eventuale rigetto della domanda di  iscrizione  o,  nel caso  in  cui  siano  riscontrate  anomalie,  le  necessarie   azioni correttive da apportare mediante procedura telematica.     |  
|   |                                 Art. 6 
          Pagamento dei compensi dovuti per le prove d'esame 
   1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'ufficio  DISR  V notifica,   all'utente   qualificato,   attraverso    la    procedura informatizzata di cui all'art.  1,  i  compensi  dovuti  annualmente, calcolati sulla base delle tariffe stabilite dai criteri d'iscrizione di cui alle premesse o,  in  assenza  di  questi,  sulla  base  degli importi indicati nella tabella di cui  all'allegato  2  del  presente provvedimento.   2. Nel caso siano richieste, in sede di  domanda,  nella  specifica sezione,  analisi  aggiuntive  o  accertamenti   speciali,   ritenute ripetibili  e  significative  dal  Centro  di  coordinamento  e   dal Ministero, il relativo costo sara' addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.   3. Il soggetto  interessato  provvede  al  pagamento  dei  compensi annuali dovuti per l'effettuazione delle prove di campo  ed  entro  i termini indicati in allegato  1,  colonna  G,  associa  alla  domanda depositata  on-line  l'attestato  di  avvenuto  pagamento  che   deve corrispondere all'importo notificato per via telematica.   4.  In  mancanza  del  pagamento  annuale  notificato  nei  termini previsti dall'allegato 1 o in presenza  di  un  importo  diverso,  le varieta' associate alla notifica non saranno ammesse  alle  prove  di campo nella stagione di semina in corso.   5. I compensi  versati  ai  fini  della  copertura  dei  costi  per l'effettuazione delle prove, qualora la varieta' venga ritirata prima dell'inizio  delle  prove   suddette,   possono   essere   utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.   6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei  pagamenti effettuati e della  conformita'  dei  campioni  pervenuti  presso  il Centro di coordinamento, e' predisposto, per singola specie o  gruppo di specie, il Piano di semina contenente l'elenco delle varieta'  per le quali  si  procede  all'esame  ufficiale  per  l'accertamento  dei requisiti e i relativi costi, che e' adottato con  provvedimento  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  forestali  e   del turismo.     |  
|   |                                 Art. 7 
          Ulteriori applicazioni della procedura informatica                  di iscrizione ai registri nazionali 
   1.  L'utente   qualificato,   successivamente   alla   trasmissione telematica  della  domanda  di  iscrizione  non  puo'   eliminare   o modificare alcun dato inserito.   2. Eventuali richieste di modifiche alla domanda depositata possono essere avanzate  utilizzando  esclusivamente  la  specifica  funzione inclusa  nella  procedura  telematica  e  descritta  nel  manuale   a disposizione  degli  utenti.  Le   richieste   saranno   oggetto   di approvazione da parte dell'ufficio DISR V.   3. Le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  2  si  applicano  alle modifiche da  apportare  alle  varieta'  gia'  iscritte  in  caso  di richiesta  di  cancellazione,  di  variazione  di  denominazione,  di variazione  del  responsabile  della  conservazione  in  purezza,  di rinnovo dell'iscrizione e di  proroga  della  commercializzazione  di varieta' per le quali la domanda di rinnovo non sia stata  presentata nei tempi previsti.     |  
|   |                                 Art. 8 
          Domande di autorizzazione alla commercializzazione             di sementi di varieta' in corso d'iscrizione 
   1.  La  domanda  di  autorizzazione  alla  commercializzazione   di varieta' in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o  nel  caso di  specie  ortive  nel  catalogo  nazionale  di  uno  Stato   membro dell'Unione   europea,   e'   trasmessa    dall'utente    qualificato esclusivamente  tramite  una  specifica  funzione   della   procedura telematica di cui all'art. 1.   2. Nel caso  di  varieta'  vegetali  in  corso  di  iscrizione  nel registro nazionale l'utente qualificato puo' depositare la  richiesta di cui al comma 1, per le varieta' da lui stesso  depositate,  previa approvazione della domanda di iscrizione da parte dell'ufficio DISR V e ammissione della varieta' alle relative prove di campo.     |  
|   |                                 Art. 9 
                              Abrogazioni 
   1. E' abrogato il decreto ministeriale 26 maggio  2015,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  133  dell'11 giugno 2015.     |  
|   |                                 Art. 10 
                           Entrata in vigore 
   1. Le date riportate in allegato 1, parte integrante  del  presente decreto, inerenti il  deposito  della  domanda  di  iscrizione  e  la consegna del campione  di  semente  ai  fini  delle  prove  di  campo sostituiscono le date di scadenza indicate nei  decreti  ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al  registro nazionale di varieta' di specie agrarie e ortive di cui alle premesse e si applicano a partire dalla data di adozione del presente decreto.   Il presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo  ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 11 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
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