| Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 17 gennaio 2019 |  
| Disciplina del regime di condizionalita'  ai  sensi  del  regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo rurale.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca» e che abroga il regolamento (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;   Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti  diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che  stabilisce  alcune  disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  che  modifica altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro  distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.  73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;   Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n. 652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo vegetale;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto concerne il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  e  le condizioni per il rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti,  nonche'  le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita';   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita'  di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/1242   della Commissione, del 17 luglio  2014,  che  modifica  il  regolamento  di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante  modalita'  di  applicazione  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428, concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1, del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  Provincie autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;   Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi comunitari»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27 febbraio 2013, n. 105, recante  «Regolamento  recante  organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n, 135», come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei  ministri  del  17  luglio  2017,  n.  143»  ed  in particolare  l'art.  1,  comma  4,  che,  tra  l'altro,   attribuisce all'ufficio DISR III la competenza in materia di Condizionalita';   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7  giugno  2018,  recante  «Disposizioni  nazionali  di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  e  del Consiglio del 17 dicembre 2013»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio  2018,  n.  1867,  recante  «Disciplina  del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;   Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in  materia di condizionalita' e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare attuazione alle nuove  disposizioni  normative  introdotte  nell'anno 2018;   Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di  Trento  e Bolzano, nel corso della seduta del 20 dicembre 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:     a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le  norme per il mantenimento del terreno in buone  condizioni  agronomiche  ed ambientali per l'applicazione del regime di  condizionalita'  di  cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento  (UE) n. 1306/2013;     b) detta la disciplina attuativa  e  integrativa  in  materia  di riduzioni  ed  esclusioni  di  contributi  pubblici  ai   sensi   del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;     c)  definisce   i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui  agli  articoli  28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non  definiti  dalle  regioni  e  province  autonome  nei   programmi cofinanziati dal FEASR.   2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai beneficiari:     a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli  III  e  IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;     b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli  46  e  47  del regolamento (UE) n. 1308/2013;     c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1,  lettere a) e b) nonche' dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del  regolamento (UE) n. 1305/2013;     d) dei premi annuali relativi  alle  domande  di  conferma  degli impegni  assunti  con  la  vecchia  programmazione,  ai   sensi   del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive  modificazioni,  art.  36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);     e) che ricevono pagamenti di  cui  agli  articoli  85-unvicies  e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.   3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei  piccoli agricoltori di cui' al Titolo V del regolamento (UE) n.  1307/2013  e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34,  paragrafo  4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.   4. Gli impegni e le sanzioni  di  cui  al  Capo  III  del  presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di  sviluppo  rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;     b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di Coordinamento di AGEA;     c) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 52 del Trattato  dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda e' situata nel territorio  italiano  e  che  esercita  una  attivita' agricola;     d)  «allerta  tempestiva»:  la  notifica  di  un'inadempienza  di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;     e) «anno civile considerato»: ai fini  della  condizionalita'  ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, e' l'anno civile  nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o  la  domanda  di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco  da conteggiare ai fini del raggiungimento della  percentuale  minima  di controlli;     f)  «anno  civile  dell'accertamento»:  ai  fini  dello  sviluppo rurale, per la misure connesse alla superficie o ai capi,  e'  l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di  sostegno  o  la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; per le misure non connesse alla  superficie  od  ai  capi  e'  l'anno civile in cui e' svolto il controllo;     g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno  per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono i  tre  anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile  in cui e' stato concesso il primo pagamento di cui al  regolamento  (CE) n. 1234/2007 e al regolamento  (UE)  n.  1308/2013;  nell'ambito  dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, e' l'anno  che  decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui  e'  stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n.  1234/2007  e  al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure  di  sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, sono gli anni  in cui il beneficiario e' tenuto al mantenimento degli impegni  assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post;     h) «attivita' agricola»:       1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione  di  prodotti agricoli; compresi la raccolta,  la  mungitura,  l'allevamento  e  la custodia degli animali per fini agricoli,       2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato  che la renda idonea al  pascolo  o  alla  coltivazione  senza  interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari agricoli ordinari,  in  base  a  criteri  definiti  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464,       3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  del  7 giugno 2018, n. 5464, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;     i) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le  superfici gestite dal beneficiario di' cui alla lettera j), situate all'interno del territorio nazionale;     j)  «beneficiario»:  il  soggetto   sottoposto   al   regime   di condizionalita'  ai  sensi  dell'art.  92  del  regolamento  (UE)  n. 1306/2013; il soggetto beneficiario  di  un  sostegno  allo  sviluppo rurale di cui all'art. 2,  paragrafo  10,  del  regolamento  (UE)  n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;     k) «cessione»: qualsiasi tipo  di  transazione  in  virtu'  della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere  a  disposizione  del cedente;     l) «colture permanenti»: le  colture  fuori  avvicendamento,  con esclusione  dei  prati  permanenti  e  dei  pascoli  permanenti,  che occupano il terreno per almeno  cinque  anni  e  forniscono  raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;     m) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori  (CGO)  e le  norme  per  il  mantenimento  del  terreno  in  Buone  condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u);     n) «Criteri di gestione obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva cosi' come elencati nell'Allegato II del  regolamento  (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato I al presente decreto;     o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita' competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi  stanziati, nell'ambito  di  una  determinata  misura,  tra  quelle   ammesse   a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra  nella  predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto  a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per  una  o piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure;     p) «erba o altre piante erbacee da  foraggio»:  tutte  le  piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o  solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o  prati,  utilizzati  o meno per il pascolo degli animali;     q) «impegno»: il vincolo o  l'obbligo  giuridico  che  grava  sul beneficiario del sostegno richiesto;     r)  «impegno   pertinente   di   condizionalita'»:   impegno   di condizionalita' chiaramente ricollegabile al  vincolo  o  all'obbligo giuridico che grava sul beneficario del  sostegno  richiesto  per  le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30  e  33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;     s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza  dei  CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme  per  il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata  la  concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale  nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo;  l'inosservanza  degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti  dalla  normativa dell'Unione  o  dalla  legislazione  nazionale  ovvero  previsti  dal programma di sviluppo  rurale,  in  particolare  i  requisiti  minimi relativi all'uso  dei  fertilizzanti  e  dei  prodotti  fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della  superficie  in  uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attivita' agricola minima; l'inosservanza degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata  la concessione  dell'aiuto  per  le  misure  connesse  ad   investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;     t) «Mipaaft»:  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo;     u) «norma»: requisito stabilito relativamente  a  ciascuna  Buona condizione   agronomica   ed    ambientale    (BCAA)    sulla    base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'Allegato  1 del presente decreto;     v)  «organismi  di  controllo   specializzati»:   le   competenti autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo l  del regolamento (UE) n.  809/2014,  responsabili  dello  svolgimento  del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO  e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;     w) «pagamento ammesso»: contributo, premio,  indennita'  o  aiuto concesso  al  beneficiario  e  che  e'  stato  o  sara'  erogato   al beneficiario  stesso  in  base  alle  domande  di  pagamento  che  ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera'  nel corso dell'anno civile dell'accertamento;     x)  «prato  permanente  e  pascolo  permanente»   (congiuntamente denominati   «prato   permanente»):   terreno   utilizzato   per   la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio,  naturali (spontanee)    o    coltivate    (seminate),    e    non     compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu'; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba  e  le  altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art.  2  del  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464, il terreno pascolatile che rientra  nell'ambito  delle prassi locali consolidate, qualora delle  superfici  di  pascolo  non siano tradizionalmente predominanti erba e altre  piante  erbacce  da foraggio;     y) «prodotti agricoli»: i  prodotti,  esclusi  i  prodotti  della pesca,  elencati  nell'Allegato  I  del  Trattato  istitutivo   della Comunita' europea, nonche' il cotone;     z)  «revoca»/«rifiuto»:  il  recupero,  totale  o  parziale,  del sostegno erogato, sia  in  forma  di  anticipo  che  di  saldo  o  di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;     aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente decreto,  una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione;     bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile  per  la  coltivazione  ma  tenuta  a  riposo, comprese  le  superfici  ritirate  dalla  produzione  a  norma  degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art.  39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal  fatto  che  sia  adibito  o  meno  a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;     cc) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori:  ambiente,  cambiamenti climatici  e  buone  condizioni  agronomiche  del  terreno;   sanita' pubblica, salute  degli  animali  e  delle  piante;  benessere  degli animali;     dd)  «superficie  agricola»:  qualsiasi  superficie  occupata  da seminativi,  prati  permanenti  o  colture  permanenti,  cosi'   come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della  definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;     ee) «regime di aiuto»: l'insieme delle prescrizioni che  regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli  agricoltori ed  elencati  nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013 («pagamenti diretti»);     ff) «schema di aiuto»: l'insieme degli impegni e degli  obblighi, previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che sono sottoscritti  dai beneficiari dei premi e dei pagamenti di cui  all'art.  1,  comma  2, lettere c) e d) del presente decreto.     |  
|   |                                               Allegato 2 (articolo 10) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3                       Regole di condizionalita' 
   1. Le regole di condizionalita' comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1,  con  riferimento  ai settori  ambiente,   cambiamento   climatico   e   buone   condizioni agronomiche del terreno; sanita'  pubblica,  salute  delle  piante  e degli animali; benessere degli animali.   2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali  o  di  forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;   3. Nel caso di cessione, a  qualsiasi  titolo,  di  tutta  o  parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare  dell'aiuto,  nonche'  le  dichiarazioni  effettuate  dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario  ai  fini dell'applicazione del presente decreto.   4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici,  secondo  cui  e' differenziato l'ambito di applicazione delle  norme  e  dei  criteri, sono di seguito indicate:     a) superfici a seminativo, come definite ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera bb) del presente decreto;     b) superfici non piu' utilizzate a fini produttivi, mantenute  in buone condizioni agronomiche e ambientali;     c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera x) del presente decreto;     d)  qualsiasi  superficie,  comprese   le   superfici   agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e  IV,  o  dei  pagamenti  ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e  dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere  a)  e  b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n.  1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti  i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE)  n.  1698/2005  e  ss.mm.ii., nonche'  dei  pagamenti  ai  sensi  degli  articoli   85-unvicies   e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa  non  si applica nella misura in cui per la superficie in  questione  non  sia richiesto alcun sostegno in conformita' dell'art.  21,  paragrafo  1, lettera a), e  degli  articoli  30  e  34  del  regolamento  (UE)  n. 1305/2013 e dell'art.  36,  lettera  b),  punti  i),  iv)  e  v)  del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.     |  
|   |                                                Allegato 3 (articolo 7) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 4                    Conseguenze delle inadempienze 
   1. Al beneficiario di cui all'art. 1, comma 2, che non rispetti  le regole di condizionalita' stabilite  dall'art.  3  e'  applicata  una sanzione amministrativa a valere sui  pagamenti  di  cui  all'art. 1, comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3.   La riduzione od esclusione, ai sensi  dell'art.  91,  comma  2  del regolamento (UE) 1306/2013, e'  applicata  in  relazione  all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai  pagamenti  di  cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso  dell'anno  in  cui l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande  presentate  ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 1308/2013 e di  cui agli articoli 85-unvicies e art. 103-septvicies del regolamento  (CE) n. 1234/2007.   La  riduzione  od  esclusione  si  applica  esclusivamente  qualora l'inadempienza sia  imputabile  ad  atti  od  omissioni  direttamente attribuibili al  beneficiario  e  qualora  siano  soddisfatte  una  o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive:     a)  l'inadempienza  sia  connessa  all'attivita'   agricola   del beneficiario;     b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.   Le  riduzioni  od  esclusioni  sono   applicate   al   beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche  o  giuridiche, compresi i gruppi o le  associazioni  di  tali  beneficiari  o  altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.   2. Per quanto riguarda  le  superfici  forestali,  la  riduzione  o esclusione non si applica nella misura in cui per  la  superficie  in questione non sia richiesto alcun sostegno in  conformita'  dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del  regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v)  del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.     |  
|   |                                               Allegato 4 (articolo 15) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 5                    Accertamento delle inadempienze 
   1. In attuazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE)  n. 809/2014, gli Organismi  pagatori  sono  responsabili  dei  controlli relativi alla condizionalita' e  possono  affidare  ad  organismi  di controllo specializzati l'esecuzione e la  verifica  di  tutti  o  di parte dei relativi controlli.   2. Resta fermo l'obbligo dell'autorita'  di  controllo  di  cui  al comma 1 di  riferire  all'Autorita'  giudiziaria  ove  l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.     |  
|   |                                               Allegato 5 (articolo 18) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 6              Applicazione delle riduzioni od esclusioni 
   1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso  come  «anno  civile considerato», le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale inadempienza  e'  imputabile  direttamente  al  beneficiario  che  ha presentato la domanda di aiuto o la domanda  di  pagamento  nell'anno civile considerato.   2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari  per i  quali  si  constati  che  non  hanno  rispettato  le   regole   di condizionalita' negli «anni  considerati»;  cioe',  o  nei  tre  anni successivi  all'anno  civile  in  cui  e'  stato  concesso  il  primo pagamento   nell'ambito   dei   programmi   di   sostegno   per    la ristrutturazione e la riconversione  dei  vigneti  ed  il  premio  di estirpazione oppure nell'anno successivo all'anno civile  in  cui  e' stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013.   3. In caso di cessione  di  tutta  o  parte  dell'azienda  agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati,  il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta e' il risultato di un  atto  o  di  un'omissione  direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o  dalla  quale la superficie agricola e' stata ceduta. In deroga a  quanto  precede, se  la  persona  fisica  o  giuridica  alla  quale  e'   direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di  aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli  anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni  di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario.   4. L'applicazione di  riduzioni  od  esclusioni  non  incide  sulla legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.     |  
|   |                                               Allegato 6 (articolo 20) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 7                 Calcolo della riduzione od esclusione                     Negligenza ed intenzionalita' 
   1. La riduzione o esclusione  si  applica  all'importo  totale  dei pagamenti  elencati  all'art.  1,  concessi   o   da   concedere   al beneficiario interessato in relazione alle  domande  di  aiuto  o  di sostegno o di pagamento che ha presentato  o  presentera'  nel  corso dell'anno civile in cui e'  accertata  l'inadempienza  o  negli  anni civili considerati, come definito dall'art. 6, commi 1 e 2.  Ai  fini del calcolo, si tiene conto  della  gravita',  della  portata,  della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonche'  dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.   2. In caso  di  inadempienza  per  negligenza,  la  percentuale  di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%.   I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza  della  loro gravita', portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti  all'Allegato   3,   non   determinano   una   riduzione   o un'esclusione. In questi casi  l'Autorita'  di  controllo  (Organismo pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario  la  constatazione  e  l'obbligo  di   adottare   misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non e' stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma  e l'infrazione  riscontrata  si  considera  reiterata.  Non   rientrano nell'ambito di applicazione del precedente comma i  casi  in  cui  le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica  o degli animali. Qualora un controllo di condizionalita', svolto su  un beneficiario che abbia gia' ricevuto un'allerta  tempestiva  relativa ad un CGO o ad una Norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere  dall'anno  della  prima  costatazione  e qualora sia  accertata  una  nuova  non  conformita'  per  lo  stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravita' e durata, e' possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva.   Ai beneficiari che hanno ricevuto per  la  prima  volta  un'allerta tempestiva, puo' essere accordato, in coerenza  con  quanto  previsto dai  documenti  programmatori  regionali   dello   sviluppo   rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.   3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive  di  cui  al comma 2 o nel caso le stesse non possono  essere  attuate  per  cause indipendenti  dalla  volonta'  del   beneficiario,   l'autorita'   di controllo  competente  procede   all'annullamento   delle   riduzioni corrispondenti all'infrazione.   4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso  in  cui  la  natura dell'inadempienza  produce  effetti  negativi  superiori  ai   limiti fissati per  le  infrazioni  di  importanza  minore  o  tali  da  non consentire  il  ripristino  di  una  situazione  conforme  a   quella prescritta dalle disposizioni violate.   5. Se l'inadempienza accertata e' stata  commessa  intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del  regolamento  (UE) n.  640/2014,  la  riduzione  da  applicare  all'importo  complessivo risultante dai pagamenti e  dai  premi  annuali  e'  stabilita  nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto.   6. Si considera  intenzionale  l'infrazione  rilevata  in  uno  dei seguenti casi:     a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalita'  supera  i livelli stabiliti secondo le modalita' definite  dalla  circolare  di AGEA, pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del presente decreto;     b) quando il carattere di intenzionalita'  e'  riscontrato  dagli organismi  di  controllo  specializzati,  nel  corso  dei   controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria  degli  impegni di condizionalita';     c) quando si verificano le condizioni  di  ripetuta  reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e  40  del regolamento (UE) n. 640/2014.   7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle  riduzioni  e  delle esclusioni per  un  anno  civile  non  supera  l'importo  totale  dei pagamenti percepibili dalla partecipazione  ai  regimi  e  schemi  di aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.   8. Nei casi di inadempienza  intenzionale  estrema  in  termini  di portata, gravita' o durata,  il  beneficiario,  oltre  alla  sanzione imposta e calcolata a norma dell'art.  40  del  regolamento  (UE)  n. 640/2014, e' escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai  sensi  dell'art.  75  del  regolamento  UE  n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei  casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una  o  piu'  infrazioni intenzionali a  carico  dello  stesso  beneficiario,  come  precisato nell'Allegato 3.     |  
|   |                                               Allegato 7 (articolo 14) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 8                        Cumulo delle riduzioni 
   1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39,  40  e  41  del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n.  809/2014,  nel  caso  di  violazioni  della  condizionalita' riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza  o intenzionalita', o  nel  caso  di  infrazioni  ripetute,  l'organismo pagatore applica il  cumulo  delle  riduzioni  secondo  le  modalita' stabilite nell'Allegato 3.     |  
|   |                                 Art. 9                Applicazione dell'art. 97, paragrafo 3                   del regolamento (UE) n. 1306/2013 
   1 Lo Stato membro non si avvale della facolta'  prevista  dall'art. 97, paragrafo 3 del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013;  pertanto,  le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo  delle  stesse  e'  pari  o  inferiore  a  100  euro  per beneficiario e per anno civile.     |  
|   |                                 Art. 10               Importi risultanti dalla condizionalita' 
   1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  si dispone   di   trattenere   il   25%   degli    importi    risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6  ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A tal  fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori  comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle  riduzioni  ed  esclusioni dell'anno  precedente.  Entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,  Agea Coordinamento trasmette  al  Mipaaft  i  dati  relativi  ai  campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti  riferiti  all'anno precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31  dicembre 2019 il Mipaaft procede  con  decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-Regioni, ad identificare le finalita' alle quali  destinare  le somme e a definirne le modalita' di utilizzo.     |  
|   |                                 Art. 11                          Comitato paritetico 
   1. E' istituito presso il Mipaaft il  Comitato  paritetico  per  il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica  relativamente all'applicazione della condizionalita'. Per lo  svolgimento  di  tale compito, il Comitato e'  composto  dai  rappresentanti  del  Mipaaft, delle regioni e province  autonome,  rappresentanti  degli  Organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio  e  del mare, del Ministero della salute,  integrato  da  una  rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali   agricole   e   delle    Associazioni    ambientaliste riconosciute.   2. Il Comitato si riunisce almeno una  volta  l'anno  e  si  avvale dell'assistenza tecnica  dell'Istituto  di  servizi  per  il  mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca  in  agricoltura  e l'analisi dell'economia agraria, del  sistema  informativo  nazionale per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  e  della  consulenza   giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.     |  
|   |                                 Art. 12          Autorita' competente al coordinamento dei controlli 
   1. L'Agea coordinamento svolge la funzione di autorita'  competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13,  comma  4  del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99.   2. L'Agea coordinamento, a norma  dell'art.  67,  paragrafo  2  del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalita' di verifica e garanzia affinche' l'efficacia  dei  controlli  effettuati dall'Organismo  pagatore  sia   almeno   pari   a   quella   ottenuta dall'esecuzione degli stessi  da  parte  di  organismi  di  controllo specializzati.     |  
|   |                                 Art. 13          Inadempienze dei criteri di ammissibilita' diversi       dalla dimensione della superficie o dal numero di animali 
   1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  1  del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  il  sostegno richiesto  e  rifiutato  o  recuperato  integralmente  se  non   sono rispettati i' criteri di ammissibilita'.     |  
|   |                                 Art. 14 
   Misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura  biologica:  art.  28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 39  del  regolamento  CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii. - Requisiti minimi relativi all'uso dei  fertilizzanti   e    dei    prodotti    fitosanitari    -    Misure  agro-climatico-ambientali,  sull'agricoltura  biologica   e   sulle  indennita' connesse alla direttiva quadro sull'acqua: art. 28, 29 e  30 del regolamento UE n. 1305/2013 - Criteri di mantenimento  della  superficie in uno stato idoneo al pascolo  o  alla  coltivazione  e  attivita' agricola minima. 
   1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e  prodotti  fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti  dalle  regioni  e  province autonome  ovvero  dalle   Autorita'   di   gestione   dei   programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi  documenti  di  programmazione  o nelle  relative  disposizioni  regionali  attuative,  sono  stabiliti all'Allegato 7.   2. I criteri di mantenimento della superficie in uno  stato  idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attivita' agricola minima, di  cui al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, ove non definiti dalle  regioni e province autonome ovvero dalle Autorita' di gestione dei  programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dallo stesso decreto del Ministro delle politiche  agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465.     |  
|   |                                 Art. 15             Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto                    degli impegni o altri obblighi 
   1. Ai fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  35,  paragrafo  2  del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea,  in  caso  di mancato rispetto:     a)  degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata   la   concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali  del regolamento (UE) n. 1305/2013;     b) oppure se pertinenti,  degli  altri  obblighi  dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione  nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare  per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi  relativi   all'uso   dei   fertilizzanti   e   dei   prodotti fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui  al  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465 e infine, come l'«attivita' agricola  minima»,  di  cui allo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465;  si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una  riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei  pagamenti  ammessi  o  delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento  e  per la coltura,  il  gruppo  di  colture,  la  tipologia  di  operazione, parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati;  la  violazione  di  impegni  pluriennali  e'  regolata  dal successivo  art.  19.  I  «requisiti  minimi  relativi  all'uso   dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi  degli  articoli 28 e 29  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  e  dell'art.  39  del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii., i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla  coltivazione» e l'«attivita' agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5465, si applicano, alla Superficie oggetto d'impegno (SOI) in accordo  con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali.   2. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed e' determinata  in  base  alla  gravita',  entita'  e durata  di  ciascuna  violazione,  secondo  le   modalita'   di   cui all'Allegato 4.   3. Rimane impregiudicata la possibilita' di sospendere la  sanzione se e' prevedibile che il beneficiario ponga rimedio  all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del  regolamento (UE) n. 640/2014.     |  
|   |                                 Art. 16 
   Riduzioni    o    esclusioni    per     violazioni     di     impegni  agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura  biologica,  indennita' natura 2000 e direttiva quadro acque o per il  benessere  degli animali nonche' per impegni agro-ambientali - Misura 214  PSR  2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalita'. 
   1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno  civile  violazioni contestuali di  uno  o  piu'  impegni  previsti  dalla  tipologia  di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e  33  del  regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del  regolamento  (CE)  n. 1698/2005,  nonche'   di   uno   o   piu'   impegni   pertinenti   di condizionalita' ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario e' applicata una  maggiorazione  della  riduzione  riferita  all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o  del  10%, che puo' portare  fino  all'esclusione,  definita  dell'autorita'  di gestione, nel rispetto  del  principio  della  proporzionalita',  nel corrispondente anno civile, dal pagamento  ammesso  o  dalla  domanda ammessa per  l'operazione  in  questione.  L'Autorita'  di  controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore  commissione  della stessa infrazione nel  corso  del  residuo  periodo  di  impegno,  la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le  conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 17                     Ripetizione dell'inadempienza                         e inadempienze gravi 
   1. La ripetizione di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono  state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una  misura  analoga.  La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.   2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui  criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave,  il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario  e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia  di  operazione  per l'anno civile  dell'accertamento  e  per  l'anno  civile  successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravita', entita' e  durata sono di livello massimo  e  l'inadempienza  risulta  ripetuta  con  i medesimi   livelli   massimi.   In   presenza   di   ripetizioni   di un'inadempienza non grave, quando cioe' il  livello  massimo  ricorre una sola volta o non ricorre affatto, e' applicata una  maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'Allegato 4).   La  ripetizione  durante  il  periodo  di  impegno   della   stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai  sensi  dell'art.  16 del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del  beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell'anno della domanda. Il beneficiario e'  altresi'  escluso  dalla stessa  misura  o  tipologia  di   operazione   per   l'anno   civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.   Qualora si accerti che il beneficiario ha  presentato  prove  false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza  di  fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o  recuperato integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui  al presente comma si  applicano  anche  nei  casi  di  violazioni  gravi individuate a norma dell'art. 24, comma 1, lettera  d)  del  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 18                   Dichiarazioni difformi in misure                 connesse alle superfici e ad animali 
   1. Ai fini e per gli  effetti  degli  articoli  18,  30  e  31  del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni  ed  esclusioni  da applicare in caso  di  dichiarazioni  difformi  relative  ad  animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono  calcolate  sulla  base della tabella di  conversione  di  cui  all'Allegato  5  al  presente decreto, qualora non  diversamente  disciplinato  dalle  regioni  nei documenti programmatori ed attuativi dello sviluppo rurale.   2. Per gli animali non elencati  nell'Allegato  5  si  rinvia  alle specifiche disposizioni previste dalle regioni  e  province  autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.   3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione  ed  esclusione, si  applicano  quelle  disposte  dall'art.  31,   paragrafo   2   del regolamento (UE) n. 640/2014.   4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle  misure di sostegno alle  superfici,  in  caso  di  sovradichiarazioni,  sono quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis del  regolamento  (UE)  n. 640/2014.     |  
|   |                                 Art. 19                      Recupero di importi erogati                        in annualita' pregresse 
   1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali,  la  percentuale  di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.   2. Le regioni e provincie autonome possono, tuttavia,  decidere  di applicare agli anni precedenti un  livello  di  recupero  diverso  da quello  dell'anno  di  accertamento,  o  la  non   applicazione,   se l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non e' compromesso  e il livello di non conformita' e' diverso o la non conformita' non  e' rilevata.     |  
|   |                                 Art. 20             Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto                  degli impegni ed inadempienze gravi 
   1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE)  n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli  animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2  del  regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:     a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure     b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o  dalla  legislazione  nazionale  ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per  quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri  requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione  relativa  ad  un impegno  od  a  gruppi  di  impegni,  una  riduzione  o  l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.   2. La percentuale della  riduzione  e'  determinata  in  base  alla gravita',  entita',  durata  e  ripetizione  di  ciascuna  infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le  modalita'  di cui all'Allegato 6,  ad  esclusione  della  normativa  sugli  appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.   3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta  ripetuta  con livelli massimi di gravita', entita' e durata.   La  ripetizione  di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono   state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una  misura  analoga.  La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.   In presenza di ripetizioni di  un'inadempienza  non  grave,  quando cioe' il livello  massimo  ricorre  una  sola  volta  o  non  ricorre affatto, e' applicata  una  maggiorazione  della  riduzione  riferita all'impegno  violato,  doppia  rispetto  alle  percentuali   che   si determinerebbero  nella  fattispecie  in   esame,   in   assenza   di ripetizione.   Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a  gruppi  di  impegni,  il  sostegno  e'  rifiutato   o   recuperato integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento e per l'anno civile successivo.   Le conseguenze previste per un'inadempienza grave  ricorrono  anche nei casi previsti dai documenti  di  programmazione  approvati  dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative,  nonche' qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false  per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza  di  fornire  le necessarie informazioni.     |  
|   |                                 Art. 21             Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto                  delle regole sugli appalti pubblici 
   1. Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso  di  inadempienze  alle  regole  sugli  appalti   pubblici,   la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del  pubblicando  decreto  ministeriale 10255 del 22 ottobre 2018, sancito d'intesa  in  sede  di  Conferenza permanente tra lo Stato le regioni e le Provincie autonome di  Trento e Bolzano con repertoriato in atti n. 158/CSR del 6  settembre  2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.     |  
|   |                                 Art. 22                          Disposizioni comuni 
   1. Ai casi di recupero di importi  indebitamente  erogati  previsti dal presente decreto si applicano le  disposizioni  dell'art.  7  del regolamento (UE) n. 809/2014, nonche' dell'art. 54, paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1306/2013.     |  
|   |                                 Art. 23                        Procedure e adempimenti                   per il regime di condizionalita' 
   1.  Le  regioni  e  province  autonome   specificano   con   propri provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del presente  decreto,  l'elenco  degli  impegni  applicabili  a  livello territoriale ai sensi dell'art. 3  e  dell'Allegato  1  del  presente decreto. Per le annualita' successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'Allegato 1 al presente decreto,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le  regioni  e province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai  sensi  dell'art.  3  e dell'Allegato 1, ove modificato.   2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalita', di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto,  di garantire la controllabilita' degli elementi d'impegno stabiliti,  le regioni e province autonome trasmettono preventivamente le  bozze  di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le regioni e province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art.  11 del presente decreto,  e  le  Amministrazioni  competenti  a  livello regionale e nazionale.   3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province  autonome, emanati in applicazione  del  comma  1  o  in  assenza  di  specifici interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si  applicano  gli impegni indicati nell'Allegato medesimo.   4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea  coordinamento  stabilisce  con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione,  nonche' i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di  verifica del rispetto degli impegni Agea invia  la  bozza  di  circolare  alle regioni e alle  provincie  autonome,  acquisendone  il  parere  entro trenta giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato  di  cui all'art. 11, per le finalita' stabilite  nel  medesimo  articolo  del presente  decreto.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del decreto, Agea emana la circolare.     |  
|   |                                 Art. 24                        Procedure e adempimenti                        per lo sviluppo rurale 
   1. Ove non abbiano gia' adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le  regioni  e  province  autonome ovvero le Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito  l'Organismo  pagatore  competente,  individuano  con  propri provvedimenti:     a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalita';     b) i  livelli  della  gravita',  entita'  e  durata  di  ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;     c) i requisiti minimi relativi all'uso dei  fertilizzanti  e  dei prodotti fitosanitari;     d)  ulteriori  fattispecie  di   infrazioni   che   costituiscono violazioni gravi;     e) eventuali violazioni di impegni  specifici  per  tipologia  di operazione che comportano l'esclusione o  il  recupero  dal  sostegno previsto dall'operazione stessa.   Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale,  sentito l'organismo  pagatore  competente,  garantiscono  che   gli   impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravita',  entita'  e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili  in coerenza con quanto previsto dall'art. 62  del  regolamento  (UE)  n. 1305/2013.   2. In caso di mancata o incompleta attuazione di  quanto  stabilito al comma 1 che abbia dato luogo  a  regolazioni  finanziarie  operate dalla Commissione  europea  a  carico  dell'Italia,  a  valere  sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge  24 dicembre 2012, n. 234.   3. Gli Organismi pagatori applicano le riduzioni  e  le  esclusioni nei regimi di aiuto in  conformita'  alle  disposizioni  comunitarie, nazionali  ed  a  quelle  contenute  nel  presente  decreto   e   nei provvedimenti di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 25                             Monitoraggio 
   1. L'Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi pagatori  annualmente  ai  sensi del presente decreto e trasmette al Mipaaft, alle regioni e  province autonome, ed al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  DRGS  - IGRUE,  unitamente  ai  dati  di  cui  all'art.  10,  una   relazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15  ottobre  di  ciascun anno, sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo  le  modalita' previste dall'art. 9 del regolamento (UE)  n.  809/2014  ed  in  base all'art. 12 del presente decreto.   2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa  entro  la  medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato  di  cui  all'art. 11.     |  
|   |                                 Art. 26                            Norme di rinvio 
   1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.   2. Alle misure agro-climatico-ambientali  o  di  imboschimento  dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto  assunte  entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE)  n.  2078/92,  n. 2080/92  e  n.  1257/99,  continuano  ad  applicarsi  i  criteri   di ammissibilita',  gli  impegni  e  gli  altri  obblighi  previsti  nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.   3.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non  connesse  alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del  presente decreto con riferimento alle  percentuali  di  riduzione  individuate dagli Allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti  minimi  relativi  all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7.   4.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale 2007-2013,  puo'  valere  la  disciplina  definita  dalle  regioni  e provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di gestione dei  programmi di sviluppo rurale, in materia di:     a) violazioni di impegni riferiti  alle  colture,  ai  gruppi  di colture, alle operazioni, alle misure e agli  impegni  pertinenti  di condizionalita' individuati nei  documenti  programmatori  2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013,     b) parametri per l'individuazione  dei  livelli  della  gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione;     c)  casistiche  identificate  dai  documenti  di   programmazione approvati dalla Commissione europea  e  dalle  relative  disposizioni attuative che  comportano  l'esclusione  o  la  revoca  dal  sostegno dell'operazione o misura.   5.  In  caso  di  impegni  o  pagamenti   pluriennali,   non   sono recuperabili, ne' oggetto di sanzione, gli importi gia' pagati  negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo  coltura  qualora  lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto  a  quella determinata  nelle  annualita'  precedenti  per   ciascun   tipo   di operazione, sia imputabile esclusivamente  ad  una  variazione  delle modalita'  di  identificazione  delle  superfici,  (Piano   colturale grafico   utilizzato   a   partire   dall'anno   2016),   consistenti nell'introduzione  degli  strumenti  geo  spaziali   a   livello   di dichiarazione  «grafica»  delle  superfici  utilizzate,  cosi'   come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014.   In caso  di  scostamento  in  eccesso  della  superficie  accertata rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun tipo di operazione, non e' altresi' esigibile alcunche' nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.   Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella  dichiarata, tale sanzione  non  viene  annullata,  neanche  se  tale  difetto  si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.   A  tal  fine,  AGEA  Coordinamento,  sentiti  i  diversi  Organismi pagatori,  inserisce  nelle  apposite   circolari   e   negli   altri dispositivi,  sia  per  la  condizionalita'  che  per  le  misure   a superficie  dello  sviluppo  rurale,  le  modalita'   attuative,   le fattispecie, nonche' gli aspetti tecnici ed operativi da  considerare per la valutazione delle variazioni derivanti  dalla  transizione  ai nuovi sistemi di identificazione.   Gli effetti di quanto disposto  nel  presente  comma  si  intendono riferiti anche all'identificazione delle  superfici  sottoposte  agli impegni di condizionalita'.     |  
|   |                                 Art. 27                   Abrogazioni e disposizioni finali 
   1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali del  18  gennaio  2018,  n.   1867,   «Disciplina   del   regime   di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013  e  delle riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei   beneficiari   dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», e' abrogato.   2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 28                           Entrata in vigore 
   1. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  per  la  registrazione  ed  entra  in  vigore  il   giorno successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 17 gennaio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio  Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione  n. 1-170     |  
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