| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22 |  
| Misure urgenti per assicurare  sicurezza,  stabilita'  finanziaria  e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della  liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno  Unito,  in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Visto l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;   Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e,  in  particolare, il capo II, concernente la  Garanzia  sulla  cartolarizzazione  delle sofferenze (GACS);   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche;   Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145,  recante  il  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;   Vista la legge 27 dicembre 2007,  n.  246,  recante  partecipazione italiana  alla  ricostituzione  delle  risorse  di  Fondi  e   Banche internazionali e,  in  particolare,  l'articolo  12,  che  disciplina l'impiego delle disponibilita' finanziarie di pertinenza  dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE;   Considerata l'attuale incertezza in merito alla ratifica  da  parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell'accordo  per il recesso dall'Unione europea approvato dal Consiglio europeo il  25 novembre 2018;   Ritenuto necessario tutelare la stabilita' complessiva del  sistema economico, bancario,  finanziario  e  assicurativo  italiano  nonche' assicurare l'integrita' dei mercati e la  tutela  degli  investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica,  da parte  del  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del   Nord, dell'accordo  per  il  recesso  dal  Trattato   sull'Unione   europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;   Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare continuita' nella  prestazione  dei  servizi  bancari,  finanziari  e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno  Unito  operanti  in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonche' di disciplinare  la  fuoriuscita  ordinata  dal  mercato  italiano   dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno  l'attivita'  nel territorio della Repubblica;   Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di dettare ulteriori misure in  caso  di  recesso  del  Regno  Unito  in assenza di accordo, dettando  in  particolare,  disposizioni  tese  a regolamentare le modalita' di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro  familiari,  a  disciplinare  la concessione della cittadinanza  in  favore  dei  medesimi  cittadini, nonche'  a  garantire  il  potenziamento  dei  servizi  consolari  ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;   Considerato che, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8 aprile 2016 n. 49, l'autorizzazione alla concessione  della  garanzia dello Stato sulle passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni  di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30  aprile  1999, n. 130, a fronte della cessione da parte  di  banche  o  intermediari finanziari  aventi  sede  legale  in  Italia  di  crediti   pecuniari classificati come sofferenze e' scaduta il 6 marzo 2019;   Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare l'operativita'   della   Garanzia   sulla   Cartolarizzazione   delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare  la  stabilita'  del  sistema bancario  nel  suo  complesso,   sostenendo,   senza   soluzione   di continuita', il processo di tempestiva  riduzione  della  consistenza dei crediti deteriorati e il  consolidamento  dello  sviluppo  di  un mercato secondario dei crediti  in  sofferenza  delle  banche,  anche tenendo conto della prossima  entrata  in  vigore  del  nuovo  quadro normativo dell'Unione europea in  materia  di  rettifiche  di  valore delle esposizioni deteriorate;   Ravvisata la necessita' di rafforzare la partecipazione italiana  a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;   Ritenuto di dover provvedere alla  sostituzione  del  capitale  del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI),  mediante sottoscrizione della relativa quota  da  parte  dei  rimanenti  stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;   Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di  cui  al  citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007,  n.  246,  a  un  ammontare fisso ma di consentirlo fino a  un  importo  massimo  in  percentuale della disponibilita' dei conti speciali CEE, in costante aumento  per la restituzione di prestiti trentennali che  vengono  a  scadenza,  e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;   Ritenuto  necessario  ed  urgente  potenziare  il  contingente   di personale con alta e specifica professionalita' in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  - al fine di assicurare un adeguato presidio dei  negoziati  europei  e internazionali, al momento  in  atto,  volti  a  definire  una  nuova architettura  finanziaria  europea  e  internazionale,   nonche'   in considerazione del notevole e complesso carico  di  lavoro  derivante dalla  Presidenza  italiana  del  G20  che  richiede   un'intensa   e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto  prima possibile, essendo l'Italia nella  Troika  delle  Presidenze  gia'  a partire dal 1° dicembre 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 marzo 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale, dell'interno,  dello  sviluppo  economico,  della  salute  e  per  la pubblica amministrazione; 
                                 Emana                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1   Modifiche al decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante 'Norme in  materia di poteri speciali  sugli  assetti  societari  nei  settori  della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le  attivita'  di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei  trasporti  e  delle comunicazioni. 
   1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica  intercorsa,  con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 1 e'  inserito  il seguente:   «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di  telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono,  ai fini dell'esercizio dei poteri  di  cui  al  comma  2,  attivita'  di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati  sulla tecnologia 5G.   2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto  l'acquisto di beni o servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti  i  servizi  di cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione  di  componenti  ad   alta intensita'  tecnologica  funzionali  alla  predetta  realizzazione  o gestione, quando posti in  essere  con  soggetti  esterni  all'Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma  4, al   fine   dell'eventuale   esercizio   del   potere   di   veto   o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la  presenza di   fattori   di   vulnerabilita'   che   potrebbero   compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.   3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2,  per  soggetto  esterno all'Unione europea si intende:     1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia comunque ivi stabilito;     2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di  attivita'  principale  in  uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  o che  sia  comunque  ivi  stabilito,   e   che   risulti   controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una  persona giuridica di cui al n. 1);     3)  qualsiasi  persona  fisica  o  persona  giuridica  che  abbia stabilito  la  residenza,  la  dimora  abituale,  la  sede  legale  o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito,  al  fine  di  eludere  l'applicazione  della disciplina di cui al presente articolo.     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi  dell'articolo  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle  modalita' di notifica, dei termini e delle procedure  relativi  all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.».     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Oggetto e ambito di applicazione 
   1. La presente sezione reca la disciplina  transitoria  applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza  di accordo.   2. Nella presente sezione l'espressione:     a) 'banche del Regno Unito' indica le banche aventi  sede  legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;     b) 'imprese di investimento del Regno Unito' indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di  Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord;     c) 'imprese di assicurazione del Regno Unito' indica  le  imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna e Irlanda del Nord;     d) 'intermediario assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  e riassicurativo  del  Regno  Unito'  indica  qualsiasi   intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord;     e) 'istituti di pagamento del Regno Unito' indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e Irlanda del Nord;     f) 'istituti di moneta elettronica del Regno  Unito'  indica  gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito  di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;     g) 'gestori di  fondi  del  Regno  Unito'  indica  i  gestori  di Organismi di investimento collettivo  del  risparmio  (OICR),  aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;     h) 'OICR del Regno Unito' indica gli OICR domiciliati  nel  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;     i) 'gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito' indica i gestori di una sede di negoziazione  aventi  sede  legale  nel  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;     l) 'data di recesso' indica la data a decorrere dalla quale avra' effetto il recesso del Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del Nord  dall'Unione  europea  in  assenza  di  un  accordo   ai   sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea;     m) 'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;     n)  'autorita'  competenti'  indica  le  autorita'  nazionali  di settore, tenuto conto  delle  competenze  attribuite  a  legislazione vigente;     o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385;     p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;     q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.   3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si  applicano le definizioni previste dall'articolo 1  del  Testo  unico  bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo  1  del Codice delle assicurazioni private.     |  
|   |                                 Art. 3   Prestazione dei servizi e delle attivita'  in  Italia  da  parte  dei          soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 
   1. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono sul  territorio  della  Repubblica  le  attivita'  ammesse  al  mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  f),  del Testo  unico  bancario,  durante  il  periodo   transitorio   possono continuare a svolgere sul territorio  della  Repubblica  le  medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.   2. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  durante  il  periodo transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul  territorio  della Repubblica, previa  notifica  alla  Banca  d'Italia,  tale  attivita' limitatamente  a  quanto  necessario  alla  gestione   dei   rapporti instaurati  precedentemente  alla  data  di  recesso   e   senza   la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di  rinnovare  anche tacitamente quelli esistenti.   3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  6  comma  2,  le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del  Regno  Unito che,  alla  data  di  recesso,  prestano  servizi  e   attivita'   di investimento, con o senza servizi  accessori,  sul  territorio  della Repubblica in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  possono continuare a svolgere sul territorio  della  Repubblica  le  medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 2-quinquies, lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera  a),  del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente  per  la  gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti  a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio'  implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano  e degli  enti  locali,  fino  all'adozione  di  una   decisione   della Commissione europea  a  norma  dell'articolo  47,  paragrafo  1,  del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque,  non  oltre  il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti.   4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del  Regno  Unito che,  alla  data  di  recesso  prestano  servizi   e   attivita'   di investimento, con o senza servizi  accessori,  sul  territorio  della Repubblica  nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento   mediante succursali, durante  il  periodo  transitorio  possono  continuare  a svolgere sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita', previa notifica alle autorita' competenti.   5. Gli istituti di moneta elettronica del  Regno  Unito  che,  alla data  di   recesso,   operano   sul   territorio   della   Repubblica nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali, durante il periodo transitorio  possono  continuare  ad  operare  sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa  notifica alla Banca d'Italia.   6. La notifica all'autorita' competente  e'  effettuata  entro  tre giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando  quanto previsto dal comma 7, le banche e  le  imprese  di  investimento  del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle  aste  dei  titoli  di Stato alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica  i  servizi  e  le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di  raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.   7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta elettronica di cui ai commi da  1  a  5  che  intendono  operare  sul territorio della Repubblica oltre il periodo  transitorio  presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data  di   avvio   di   detto   periodo,   l'istanza   prevista   per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.   8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta elettronica di cui ai commi da 1 a  5  operano  in  conformita'  alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria  loro  applicabili  al giorno antecedente alla data di recesso.   9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le  autorita'  competenti  esercitano  nei  confronti  delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge,  inclusi  quelli  in  materia  di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti  degli intermediari extra-UE.     |  
|   |                                 Art. 4   Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti del Regno Unito                         operanti in Italia 
   1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i  gestori  di  fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul  territorio della Repubblica, nonche' gli  istituti  di  moneta  elettronica  del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime  di libera  prestazione  dei  servizi  o  tramite   agenti   o   soggetti convenzionati cosi' come le banche e le imprese di  investimento  del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione,  a  favore  di  clienti  al  dettaglio   come   definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies,  del  TUF,  e  clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l'attivita' entro la data di  recesso.  Al  fine  di  evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte  salve  le  operazioni  necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in  essere,  nel  piu'  breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso  per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi  tali soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla  data  di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla  data di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.   2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella  prestazione dei servizi e alle autorita' competenti le  iniziative  adottate  per garantire l'ordinata cessazione dell'attivita'.   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,  in  quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e  alle imprese di investimento di cui all'articolo 3, commi da 1  a  5,  nei casi  in  cui:  a)  non  abbiano  presentato  le  notifiche  di   cui all'articolo  3;  b)  non  abbiano  presentato  le  istanze  di   cui all'articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di  sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre  dalla  scadenza del termine per la presentazione delle istanze.   4. In deroga a quanto disposto dal comma  3,  alle  banche  e  alle imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo  di  vita  dei  contratti  derivati  non soggetti a compensazione da parte di una controparte  centrale  (over the counter), anche nei  casi,  di  seguito  elencati,  in  cui  cio' implichi la modifica di tali contratti  o  la  conclusione  di  nuovi contratti:     a) per l'ipotesi di mancata notifica ai  sensi  dell'articolo  3, commi 3 e 4, limitatamente ai  contratti  in  essere  alla  data  del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;     b) per l'ipotesi  di  non  presentazione  dell'istanza  ai  sensi dell'articolo 3, comma 7, limitatamente ai  contratti  in  essere  al termine del periodo  consentito  per  la  presentazione  dell'istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.   5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui  ai commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita'  riservata  precedentemente svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei  tempi e modalita' del pagamento degli interessi nonche'  del  rimborso  del capitale da parte del cliente.     |  
|   |                                 Art. 5   Prestazione dei servizi e  delle  attivita'  da  parte  dei  soggetti          italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 
   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,  le  banche,  le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli  istituti  di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i  gestori  di  fondi EuVECA,  EuSEF  e  ELTIF  e  gli  intermediari  finanziari   iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in  Italia  e  che  alla  data  di  recesso  operano  sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel  rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.   2. La notifica alle autorita' competenti e'  effettuata  entro  tre giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le modalita' previste dalle autorita' competenti.   3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del  Regno  Unito  oltre  il  periodo  transitorio,  a condizione che, entro dodici mesi anteriori  alla  fine  del  periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza  prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'.     |  
|   |                                 Art. 6   Operativita' dei gestori delle sedi di negoziazione  italiane  e  del  Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito. 
   1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare  a svolgere  la  propria  attivita'  nel   Regno   Unito   nel   periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi  stabiliti  che alla data di recesso risultano gia' membri o partecipanti della  sede di negoziazione, a condizione che, entro la  predetta  data,  per  la sede di negoziazione gestita sia stata  presentata,  ai  sensi  degli articoli 26, 29 o 70 del  Testo  unico  della  finanza,  istanza  per l'estensione dell'operativita' nel Regno Unito,  nel  rispetto  delle disposizioni previste nel Regno Unito e purche'  continui  ad  essere rispettata la normativa europea di settore.   2. I gestori di  sedi  di  negoziazione  del  Regno  Unito  possono continuare a svolgere  la  propria  attivita'  sul  territorio  della Repubblica  nel  periodo  transitorio,  consentendo  l'accesso   agli operatori ivi stabiliti che  alla  data  di  recesso  risultano  gia' membri o partecipanti della sede di negoziazione, a  condizione  che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per  l'estensione  dell'operativita' nel  territorio  della  Repubblica  e  purche'  continui  ad   essere rispettata la normativa europea di settore.     |  
|   |                                 Art. 7   Disposizioni  in  materia   di   risoluzione   stragiudiziale   delle                            controversie 
   1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo  4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1,  e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5,  e all'articolo 4,  commi  1  e  3,  del  presente  decreto,  mantengono l'adesione   ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis  del  Testo unico bancario.   2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in  Italia  in regime di libera  prestazione  di  servizi  possono  non  aderire  ai sistemi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  con  la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB  purche'  aderiscano  o siano sottoposti a un sistema estero di  composizione  stragiudiziale delle controversie, partecipante alla  rete  Fin-Net  promossa  dalla Commissione europea. In tale  ipotesi,  gli  intermediari  comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale  aderiscono  o sono sottoposti nel Paese d'origine.   3. Le banche e le imprese di investimento di  cui  all'articolo  3, comma  4,  nonche'  i  soggetti  cui  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione   ai   sistemi   di   risoluzione   stragiudiziale   delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter  del  Testo unico della finanza.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Tutela dei depositanti e degli investitori 
   1. Le banche di cui all'articolo 3, comma  1,  con  succursale  nel territorio della Repubblica si considerano  di  diritto  aderenti  ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel  Titolo IV, Capo I, Sezione  IV  del  Testo  unico  bancario,  in  base  alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre  dalla  data  del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi  inclusi  gli  obblighi  di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico  bancario,  ai fini del raggiungimento del livello  obiettivo  di  cui  all'articolo 96.1 del medesimo Testo  unico.  Entro  il  termine  del  terzo  mese successivo  alla  data  di  recesso,   tali   banche   provvedono   a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.   2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso  in  cui  queste  ultime presentino al sistema  di  garanzia  italiano  una  dichiarazione  di quello  del  Regno  Unito  attestante  che  i  relativi   depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla  data del recesso.   3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a  dare  comunicazione ai propri depositanti delle informative di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  30,  alla  prima  occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.   4. In caso di adesione di  una  succursale  di  banca  italiana  al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data  di recesso, il sistema di garanzia  italiano  procede  al  trasferimento delle risorse di cui all'articolo 96-quater.3,  comma  1,  del  Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel  medesimo comma sia maturato entro tale data.   5. Le banche e le imprese di investimento di  cui  all'articolo  3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di  indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso  a  tutti  gli  effetti  di legge. Entro il termine di trenta  giorni  successivi  alla  data  di recesso,  tali  banche  e  imprese  di  investimento   provvedono   a perfezionare  gli  atti  richiesti  per  l'adesione  ai  sistemi   di indennizzo italiani, in conformita' all'articolo 7  del  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.   6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data  del  recesso, prestano servizi di investimento in  regime  di  libera  prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di indennizzo italiano una  dichiarazione  di  quello  del  Regno  Unito attestante  che  i  relativi  investitori  continueranno  ad   essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.   7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai  commi  5  e  6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori  delle informative  prescritte  dalle  Autorita'   di   vigilanza   di   cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998,  n. 128, alla prima occasione utile e, comunque,  entro  quaranta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'articolo 4, comma 1, e  alle  banche  e  alle  imprese  di investimento che cessino i servizi  e  le  attivita'  secondo  quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto  salvo il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di  indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il  periodo successivo alla data del recesso.     |  
|   |                                 Art. 9   Operativita' in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito                       dopo la data di recesso 
   1. Le imprese del Regno Unito  che,  alla  data  di  recesso,  sono abilitate ad esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera  prestazione  dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24  del  Codice delle  assicurazioni  private,  sono   cancellate,   a   tale   data, dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26  del  Codice.  Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  servizi  nei  confronti  di contraenti, assicurati e aventi diritto a  prestazioni  assicurative, tali imprese proseguono, nel  periodo  transitorio,  l'attivita'  nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in  corso  alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare,  anche tacitamente, contratti esistenti. Della  prosecuzione  temporanea  di tale operativita' l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni (IVASS) da' adeguata evidenza al pubblico.   2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure  di  gestione  che  consentono  alle  stesse  di procedere con regolarita' e speditezza alla corretta  esecuzione  dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi  i pagamenti dei sinistri.  L'IVASS  puo'  in  ogni  momento  richiedere all'impresa aggiornamenti e  integrazioni  al  piano  presentato.  Se l'impresa non riesce ad  assicurare  la  completa  realizzazione  del piano entro il termine del  periodo  transitorio  ne  da'  tempestiva notizia all'IVASS, al piu' tardi nei  novanta  giorni  antecedenti  a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza e' adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della  struttura,  articolazione  e durata in  un  arco  temporale  pluriennale  dei  contratti  e  delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonche' le  iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi  diritto  a  prestazioni   assicurative,   anche   consultando l'Autorita' di vigilanza competente dello  Stato  di  origine.  Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui  al  comma  1 informano,   anche   mediante   comunicazione   sul   proprio    sito istituzionale,  contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a prestazioni  assicurative  del  regime  di   operativita'   ad   esse applicabile.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   effettuano   tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della  data  di recesso, agli adempimenti informativi richiesti  dalle  autorita'  di settore.   3. A partire dalla data di  recesso  il  contraente  puo'  recedere senza oneri aggiuntivi  dai  contratti  che  hanno  durata  superiore all'anno, dandone  comunicazione  scritta  all'impresa  o  esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo  perdono  efficacia.  Il  recesso  del  contraente  ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di recesso.   4. Alle imprese di cui  al  comma  1  nel  periodo  transitorio  si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo  193  del Codice delle assicurazioni  private  e  ogni  altra  disposizione  in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.   5.  Al  fine  di  assicurare  lo   scambio   informativo   per   la realizzazione di quanto previsto dai commi  1  e  2,  si  applica  la disposizione di cui  all'articolo  10,  comma  8,  del  Codice  delle assicurazioni private.     |  
|   |                                 Art. 10   Operativita' in  Italia  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di  recesso. 
   1. Gli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  o riassicurativi del Regno Unito che, alla  data  di  recesso,  operano l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa   nel territorio della  Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera prestazione dei servizi, ai sensi del  Titolo  IX  del  Codice  delle assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e  sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di  cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a  prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie  all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attivita' di  distribuzione  ne'  rinnovare anche tacitamente  i  rapporti  gia'  esistenti.  Della  prosecuzione temporanea di tale operativita'  l'IVASS  da'  adeguata  evidenza  al pubblico.   2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari  di cui al comma 1 informano, anche mediante  comunicazione  sul  proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di  operativita'  ad  essi  applicabile.  Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano  tale  comunicazione  anche qualora  abbiano  provveduto,  prima  della  data  di  recesso,  agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore.   3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio  ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di  cui  al  Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le  sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.     |  
|   |                                 Art. 11   Operativita' nel Regno Unito delle  imprese  di  assicurazione  e  di          riassicurazione italiane dopo la data di recesso 
   1. Le imprese italiane che, alla data di  recesso,  sono  abilitate all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  o   riassicurativa   nel territorio del Regno Unito in regime  di  stabilimento  o  di  libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita',  fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  Codice delle  assicurazioni  private  e  nel  rispetto  delle   disposizioni previste dal Regno Unito.     |  
|   |                                 Art. 12   Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione 
   1. Durante il periodo transitorio,  ai  fini  dell'applicazione  di quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 2 settembre 2014, n.  166,  gli  investimenti,  detenuti  dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore  del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA  del  Regno  Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.     |  
|   |                                 Art. 13 
                         Disposizioni fiscali 
   1. Fino  al  termine  del  periodo  transitorio  si  continuano  ad applicare le disposizioni  fiscali  nazionali  previste  in  funzione dell'appartenenza del Regno Unito  all'Unione  europea,  ivi  incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le  disposizioni derivanti dall'attuazione  di  direttive  e  regolamenti  dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e  accise  si continuano ad applicare in quanto compatibili.   2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'  e  i  termini  per  l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito  e  dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea presenti sul territorio  nazionale  alla  data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. 
   1. I cittadini del  Regno  Unito  iscritti  in  anagrafe  ai  sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  6  febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  in  possesso  della  carta   di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10  e  17,  del  decreto legislativo n. 30  del  2007,  possono  chiedere  al  Questore  della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo  di  cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286.   2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1  e'  rilasciato  quando  il  richiedente  soggiorna regolarmente, in  modo  continuativo,  sul  territorio  nazionale  da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno  Unito  dall'Unione europea.   3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni  di cui all'articolo 5, commi 2-bis  e  2-ter,  nonche'  all'articolo  9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del  decreto  legislativo  n. 286 del 1998.   4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma  2,  i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione europea, in possesso della carta di  soggiorno  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il  rilascio di un permesso di soggiorno con le modalita' di cui  all'articolo  5, comma 8, del decreto legislativo n. 286  del  1998.  Il  permesso  di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura "per  residenza", e'  valido  cinque  anni  e,  previa  domanda  corredata   di   nuove fotografie,  e'  rinnovabile   alla   scadenza.   Si   applicano   le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9,  commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.   5. I cittadini del Regno Unito e i loro  familiari  non  aventi  la cittadinanza di uno Stato membro  dell'Unione  europea  titolari  del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e  continuativo soggiorno sul territorio nazionale.   6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  le  carte  di  soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del  decreto  legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno  Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  dell'Unione  europea non sono piu' valide per l'attestazione del  regolare  soggiorno  nel territorio dello Stato. Nei confronti dell'esibitore si applicano  le disposizioni e le sanzioni previste dall'articolo  6,  comma  3,  del decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  e  si  procede  ai   sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il  31  dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della  provincia  in  cui  dimora  il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.   7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito  e ai loro familiari non aventi la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione  europea  si  applicano  le  disposizioni   del   decreto legislativo  n.  286  del  1998,  e  del  relativo   regolamento   di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.   8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso  del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo  e  dalla  data dell'effettivo recesso.     |  
|   |                                 Art. 15 
       Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza 
   1.  Ai  fini  della  concessione  della  cittadinanza  italiana   i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione  del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se  hanno  maturato  il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della  legge  5 febbraio  1992,  n.  91,  alla  data  di  recesso  del  Regno   Unito dall'Unione europea e presentano la  domanda  entro  il  31  dicembre 2020.     |  
|   |                                 Art. 16 
          Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 
   1.  Per  potenziare  i  servizi  consolari  prestati  ai  cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:     a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno  2020  per  l'acquisto,  la  ristrutturazione,  il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di  immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;     b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5  milioni  di euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2020    ad    integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;     c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestivita' e l'efficacia dei servizi consolari.   2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini  e  alle imprese, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.870 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "2.920 unita'". Ai  fini  dell'incremento  del  contingente previsto, e' autorizzata la spesa pari a euro  1.127.175  per  l'anno 2019, euro 2.299.437 per l'anno 2020, euro 2.345.426 per l'anno 2021, euro 2.392.334 per l'anno 2022, euro 2.440.181 per l'anno 2023,  euro 2.488.985 per l'anno 2024,  euro  2.538.764  per  l'anno  2025,  euro 2.589.540 per l'anno 2026, euro 2.641.330 per  l'anno  2027  ed  euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.   3. All'articolo 6 della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,  dopo  il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:  «9-bis.  Gli   effetti   della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1  e  3, hanno decorrenza dalla data di presentazione  della  stessa,  qualora non  sia  stata  gia'  resa  la  dichiarazione  di  trasferimento  di residenza all'estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma della vigente legislazione anagrafica». L'articolo 7 del decreto  del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e' abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora  ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.   4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro  per l'anno 2019, euro 6.299.437 per  l'anno  2020  e  euro  5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334  per  l'anno  2022,  euro  5.440.181  per l'anno 2023, euro 5.488.985  per  l'anno  2024,  euro  5.538.764  per l'anno 2025, euro 5.589.540  per  l'anno  2026,  euro  5.641.330  per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale   per   euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 euro per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 17   Disposizioni in materia  di  prestazioni  sanitarie  nell'ambito  dei                    sistemi di sicurezza sociale 
   1. In caso di  recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea  in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia  di tutela della salute dei cittadini britannici,  degli  apolidi  e  dei rifugiati che  sono  soggetti  alla  legislazione  del  Regno  Unito, nonche' dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocita' con i cittadini italiani, si applica, fino al 31  dicembre  2020,  il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del  29  aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di sicurezza sociale.   2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorita' e le istituzioni  competenti  italiane  applicheranno nei confronti delle autorita' e istituzioni del Regno Unito  di  Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento  (CE)  n. 987/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  settembre 2009, che stabilisce la modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) 883/2004.     |  
|   |                                 Art. 18   Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli                            Investimenti 
   1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale  della  Banca Europea per gli Investimenti  (BEI)  sottoscritto  dal  Regno  Unito, garantendo in tal modo l'operativita', la solvibilita' e il merito di credito della Banca stessa, e' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di  ulteriori  azioni di capitale a chiamata.   2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1  e' pari a complessivi 6.855.963.864 euro e  comporta  un  aumento  della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.   3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta  oneri  per  la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 19 
                 Supporto all'attivita' internazionale 
   1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le  attivita'  a  supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, nel  triennio  2019-2021,  in  aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  nel  rispetto  dei  limiti  della dotazione organica, a bandire apposite  procedure  concorsuali  e  ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unita' di  personale  di alta professionalita' da inquadrare nel profilo  di  area  terza.  Le procedure concorsuali  di  cui  al  primo  periodo  si  svolgono  nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1,  commi  300  e  360, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  Agli  oneri  assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari  ad  euro 220.000 per l'anno  2019  e  ad  euro  1.310.000  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b),  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi  dell'articolo  1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del  predetto  articolo 1.   2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 586 l'ultimo periodo e' soppresso;     b) dopo il comma 586 e' inserito il seguente:  «586-bis.  Per  le finalita' di cui al comma  586,  la  delegazione  per  la  presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».   3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro  1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e  a  euro  1.669.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio.   4. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n.  246, le parole: «entro il  tetto  massimo  di  15.000.000  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  70  per  cento  delle  risorse residue nel conto nell'anno considerato».     |  
|   |                                 Art. 20 
                 Garanzia cartolarizzazione sofferenze 
   1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione  della  Commissione  europea  sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui  al  presente Capo, e' autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato  sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e  di  intermediari  finanziari  iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti",  aventi  sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti  derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze,  nel  rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  puo',  con  proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori  dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione  europea  di  cui  al comma  1,  incarica,  anche   avvalendosi   del   soggetto   previsto dall'articolo 13 del  decreto-legge  n.  18  del  2016,  uno  o  piu' soggetti  qualificati  indipendenti,   indicati   dalla   Commissione europea, per il monitoraggio della  conformita'  del  rilascio  della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione  della Commissione europea.  Ai  relativi  oneri  si  provvede,  nel  limite massimo  complessivo  di  euro  150.000  (centocinquantamila/00)  per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle  risorse  di  cui all'articolo 24.     |  
|   |                                 Art. 21   Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. 
   1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016  n.  49, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) alla lettera a), le parole "alla  data  della  cessione"  sono soppresse;     b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:       «f-bis) deve essere previsto che il soggetto  incaricato  della riscossione  dei  crediti  sia   sostituito,   successivamente   alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi  netti cumulati e gli incassi netti attesi in  base  al  piano  di  recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per  cento  per due date consecutive di pagamento degli  interessi,  ivi  inclusa  la data rilevante per la suddetta escussione;       f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna  penale  o  indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e  il  medesimo  ha  l'obbligo  di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di  aver  adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace  sostituzione; il nuovo  soggetto  incaricato  della  riscossione  non  puo'  essere collegato al soggetto sostituito.».   2. All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1  le  parole  "all'ultimo  gradino  della  scala  di valutazione del merito di credito investment grade" sono  sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";     b) il comma 2 e' abrogato.   3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18  del  2016,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine,  il  rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base  al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1,  risulti  inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso  del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento  in  cui  il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.".   4. All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui  al  comma  1, numero 2), sono, in tutto o in parte,  condizionati  a  obiettivi  di performance nella riscossione o recupero in relazione al  portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad  una  data  di  pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli  incassi  netti  attesi  in  base  al  piano  di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del  merito  di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al  90  per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad  obiettivi  di  performance  sono  differiti,  per  la  parte  che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei  pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di  completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data  in  cui  il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.».   5. All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della determinazione del corrispettivo della garanzia  dello  Stato  si  fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere  di  contratti swap sul default di singole societa'  (credit  default  swap  -  CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione  del  merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data  di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:       i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2,  o  BBB-/Baa3  per  il  primo  Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;       ii)  BBB/Baa2,  BBB+/Baa1  o  A-/A3  per  il  secondo  Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,       iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo  Paniere,  utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»;     b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli   senior   siano   stati   rilasciati   piu'    rating,    per l'individuazione del Paniere si considera il rating  piu'  basso.  La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al  presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e'  aggiornata  con  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  decorsi  dodici  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti  la  cui  valutazione  del  merito  di  credito  sia  stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating  indicati  al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del  merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere  nei  rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata  in  caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione  di  un  aggiornamento  della  composizione  dei panieri CDS, si constati che gli emittenti  inclusi  in  uno  o  piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea.»;     c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:       1) alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite  dalle seguenti: "due mesi";       2) alla lettera d), punto  i),  le  parole  "2,70  volte"  sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";       3) alla lettera d) punto  ii),  le  parole  "8,98  volte"  sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte".   6. L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e'  sostituito  dal seguente:   «Allegato 1. PANIERI CDS   1) Primo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e' BBB/Baa2/BBB/BBB)     Ubi Banca S.p.a.     Mediobanca Spa     Unicredit S.p.a.     Intesa Sanpaolo S.p.a.     Assicurazioni Generali S.p.a.     Enel S.p.a.     Acea S.p.a.     Atlantia S.p.a.   2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei  Titoli  senior  e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)     Mediobanca S.p.a.     Unicredit S.p.a.     Intesa Sanpaolo S.p.a.     Assicurazioni Generali S.p.a.     Enel S.p.a.     Acea S.p.a.     Eni S.p.a.     Atlantia S.p.a.   3) Terzo Paniere (utilizzato se il  rating  dei  Titoli  senior  e' A-/A3/A-/A L)     Assicurazioni Generali S.p.a.     Enel S.p.a.     Eni S.p.a.   7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il punto (2), lettera b., e' sostituto dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.";     b) al  punto  (4),  lettera  a.,  le  parole  "2.70  volte"  sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";     c) al  punto  (4),  lettera  b.,  le  parole  "8.98  volte"  sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";     d) al  punto  (5),  le  parole  "I  fattori  2.70  e  8.98"  sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";     e) al punto (11) le parole  «un  tasso  di  sconto  al  2%»  sono sostituite dalle seguenti:  "un  tasso  di  sconto  al  2.75%"  e  le formule:   "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)² )/(7 + 4r) *  (CDS5y  - CDS3y ) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y )   P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y )"   sono sostituite dalle seguenti:   "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) *  (CDS5y  - CDS3y ) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y )   P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)² )/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y )".   8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.     |  
|   |                                 Art. 22 
                      Disposizioni di attuazione 
   1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono essere integrate le disposizioni di attuazione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18  del  2016,  anche  al  fine  di rafforzare  il  presidio  dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le attivita' di monitoraggio ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione  dei recuperi  effettivi  rispetto  a  quelli  inizialmente  previsti,  da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.     |  
|   |                                 Art. 23 
                         Copertura finanziaria 
   1. Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.  18 del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019.  Ai relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  della dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo   37,   comma   6,   del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  Il  fondo  di  garanzia  e' ulteriormente alimentato con i  corrispettivi  annui  delle  garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del  2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato per la successiva  riassegnazione  al  fondo.  Le  somme  di  cui  al presente comma  sono  versate  sulla  contabilita'  speciale  di  cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 24 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 25 marzo 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze 
                                 Moavero  Milanesi,   Ministro   degli                                affari esteri  e  della  cooperazione                                internazionale 
                                 Salvini, Ministro dell'interno 
                                 Di  Maio,  Ministro  dello   sviluppo                                economico 
                                 Grillo, Ministro della salute 
                                 Bongiorno, Ministro per  la  pubblica                                amministrazione   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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