| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 14 marzo 2019 |  
| Certificazione del saldo, in termini di competenza,  tra  le  entrate finali e le spese finali di cui  all'articolo  1,  comma  466,  della legge  n.  232  del  2016,  per  l'anno  2018.  (Decreto  n.  38605).  |  
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                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
   Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)  che  prevede  che,  ai  fini  della  tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art.  9  della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le Province autonome  di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;   Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che,  ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire  il  saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate  e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato  il  fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non  rileva  la  quota  del fondo pluriennale vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli  impegni cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto dell'anno precedente;   Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;   Considerato che la piena attuazione  delle  citate  sentenze  della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e  n.  101  del  2018  determina maggiori oneri per la  finanza  pubblica  e,  di  conseguenza,  trova applicazione il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;   Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196  del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi  rechi  pregiudizio  al conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.  La  medesima procedura e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti  interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare  maggiori  oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale  dall'art.  61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Considerata  la  necessita'  di  un   intervento   legislativo   di adeguamento  della  disciplina  del  pareggio  di  bilancio  prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della  legge  n.  232  del  2016,  in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243  del  2012,  alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del  2017  e  n.  101  del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate  dal  citato  comma  13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;   Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in  cui e' previsto che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a quanto disposto dai commi da  463  a  484  e  per  l'acquisizione  di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti  di  cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma  466  del  citato art. 1, con tempi e  modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;   Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n. 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2018  e  al  31 dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1  della  legge  n.  232  del 2016, in attuazione di quanto disposto dal  comma  469  del  medesimo art. 1;   Visto l'art. 13, comma 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative», convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  21  settembre 2018, n. 108, che prevede l'istituzione, nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di  un  apposito  fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021;   Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  3 ottobre 2018, n. 25, di modifica alla circolare 20 febbraio 2018,  n. 5,  che,  a   seguito   delle   richiamate   sentenze   della   Corte costituzionale dispone che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018,  di  cui  al  paragrafo  B.1  della citata circolare n. 5, gli enti considerano  tra  le  entrate  finali anche l'avanzo  di  amministrazione  per  investimenti  applicato  al bilancio di previsione del medesimo esercizio;   Vista l'integrazione del prospetto del monitoraggio  semestrale  di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.  182944 del 2018, al fine di consentire l'inserimento tra le  entrate  finali dell'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, in attuazione di  quanto  disposto con la richiamata circolare 3 ottobre 2018, n. 25; di tali  modifiche sono stati  informati,  con  apposita  comunicazione,  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI e l'UPI, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo  unico del citato decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n. 182944 del 2018;   Considerato che gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui al richiamato comma 469, per gli  enti  locali  delle  regioni  a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano),  sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;   Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno  2018, prevede che gli enti di cui all'art. 1,  comma  465,  della  medesima legge  sono  tenuti  ad  inviare  -  utilizzando  il   sistema   web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio  del  31  marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del  Codice  dell'amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo  art. 1;   Considerato che la scadenza del 31 marzo 2019 per  la  trasmissione della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 cade in giorno festivo e che il termine medesimo e' prorogato di diritto al 1° aprile 2019;   Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della  legge  n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  recante  il  «Codice dell'Amministrazione Digitale»;   Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine perentorio del 31 marzo, costituisce  inadempimento  all'obbligo  del pareggio di bilancio;   Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1  della  legge  n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1  della  legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che  dispone  che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa entro  il  successivo  30   maggio   e   attesti   il   conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni  di  cui  al comma 475, lettera  e),  del  medesimo  art.  1,  limitatamente  alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;   Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  della certificazione da parte dell'ente locale, il  presidente  dell'organo di revisione economico-finanziaria nel  caso  di  organo  collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico,  in  qualita' di commissario ad acta, provvede, pena  la  decadenza  dal  ruolo  di revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni.  Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario  ad  acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento  dell'obiettivo  di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni  di  cui al comma 475, lettere  e)  e  f),  tenendo  conto  della  gradualita' prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato e al versamento al bilancio  dell'ente  del  10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza  del presidente, del sindaco e  dei  componenti  della  giunta  in  carica nell'esercizio in cui e'  avvenuta  la  violazione.  Il  Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione, sino alla data di trasmissione  della  certificazione  da  parte  del commissario ad acta, delle  erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;   Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai  sensi  dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la  certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni  dal  termine  stabilito  per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal  decreto  del Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;   Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione  dei  risultati  di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle  risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare una nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,  entro  il termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno;   Considerato che la scadenza del 30 giugno  2019  per  l'adeguamento della certificazione digitale dei risultati conseguiti nell'esercizio 2018 alle risultanze del rendiconto di gestione 2018, cade in  giorno festivo e che il termine medesimo  e'  prorogato  di  diritto  al  1° luglio 2019;   Visto l'art. 1, comma  474,  della  legge  n.  232  del  2016,  che stabilisce che, decorsi  i  termini  previsti  dal  comma  473,  sono comunque tenuti ad inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto  gia' certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso  in  termini  di competenza, tra le entrate e le spese finali;   Visto il comma 823 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che dispone che a decorrere dall'anno  2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,  i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, e  l'art. 6-bis  del  decreto-legge   n.   91   del   2017,   convertito,   con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Con riferimento al  saldo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali,  gli  obblighi  di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da  469  a  474  del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;   Considerato che i commi da 475 a 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplinano le sanzioni da applicare all'ente  locale, in caso di mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al  comma  466, nell'anno  successivo  a  quello   dell'inadempienza,   le   sanzioni derivanti dal mancato  conseguimento  del  medesimo  saldo  accertato dalla Corte dei conti  successivamente  all'anno  seguente  a  quello della  violazione,  nonche'  il   sistema   premiale,   non   trovano applicazione con riferimento al saldo per l'esercizio 2018;   Considerato, altresi', che il citato comma 823  dell'art.  1  della legge n. 145  del  2018  mantiene  comunque  fermi  gli  obblighi  di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da  469  a  474  del citato art. 1 della legge n. 232 del  2016,  e,  di  conseguenza,  le sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa;   Ritenuto opportuno, in considerazione dell'abrogazione espressa del sistema sanzionatorio in caso di mancato conseguimento del saldo  per l'esercizio  2018,  applicare,  in  caso  di   ritardato   invio,   a prescindere dal saldo conseguito, le sanzioni  piu'  favorevoli  agli enti locali;   Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che dispone che, al fine di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno  2018,  sono  assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n.  243  del  2012,  nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui  400  milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e  100  milioni di euro destinati ad interventi di impiantistica sportiva;   Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati  attribuiti  gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al  comma  485  del  medesimo art. 1, pari complessivamente a 900  milioni  di  euro,  di  cui  400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica  e  100 milioni di euro destinati ad interventi  di  impiantistica  sportiva, agli enti beneficiari di cui agli Allegati 1,  2  e  3  del  medesimo decreto;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma  5,  della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri  e  le  modalita'  di attuazione  delle  intese  regionali  e  del  cosiddetto   patto   di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;   Viste le intese sancite nell'esercizio 2018 dalle regioni  e  dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione  dell'art.  2 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  febbraio 2017, n. 21;   Vista la  distribuzione  degli  spazi  finanziari  nell'ambito  del «patto  di  solidarieta'  nazionale   orizzontale»,   in   attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 26 luglio  2018  sul  sito  della Ragioneria generale dello Stato;   Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale  attesta  l'utilizzo  degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti  di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del  2012,  con l'invio della certificazione di verifica del rispetto  dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1;   Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione  civile  di  cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992,  n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al  comma  466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;   Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono  assegnati  agli  enti locali colpiti dal sisma di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 229 del 2016, spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti  di solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4,  della  legge  n. 243 del 2012, in misura pari alle  spese  sostenute  per  i  predetti investimenti;   Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica  del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018  e  2019  ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016;   Visto il comma 825 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018  che dispone che l'art. 43-bis  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,  e' abrogato. Con riferimento al saldo degli anni 2017  e  2018,  restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui  al comma 2 del medesimo art. 43-bis;   Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di disciplinarne le modalita' attuative;   Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha espresso il parere favorevole nella seduta del 13 marzo 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                            Certificazione 
   1. Le citta' metropolitane, le province e  i  comuni,  trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato  di  diritto al 1° aprile  2019,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  utilizzando  il sistema web  appositamente  previsto  per  il  pareggio  di  bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it una  certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del servizio  finanziario  e  dai  componenti  dell'organo  di  revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art.  237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al  saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e  le  spese  finali, per l'anno 2018, secondo il prospetto «Certif. 2018» e  le  modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica  della  certificazione ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   2. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1, del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la deliberazione  del  bilancio  2018,  sono  tenuti   ad   inviare   la certificazione del saldo, in termini di competenza,  tra  le  entrate finali e le spese finali, per l'anno 2018, entro  trenta  giorni  dal termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione, previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente  riequilibrato  di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.   3. Gli spazi finanziari  acquisiti  per  l'anno  2018  mediante  le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali  non  utilizzati per le spese per investimenti, da  realizzare  attraverso  l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso  una  modifica  peggiorativa dell'obiettivo di saldo per  l'anno  2018  per  un  importo  pari  ai predetti spazi non utilizzati.   4. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli  allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti   nell'anno   2018   per   investimenti    connessi    alla ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso al debito.   5. A  decorrere  dal  2  aprile  2019,  il  Ministero  dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto  finanziario,  per  i  quali,  ai  sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267  del  2000,  a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i  termini  per la deliberazione del bilancio 2018, con indicazione del  decreto  del Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale  nuovo  termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018.   6. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  trasmessi con  la  certificazione  digitale  di  cui   al   comma   1,   devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2018. A tal fine, qualora  la  certificazione  di  cui  al  comma  1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto  al  1°  aprile  2019,  sia  difforme  dalle  risultanze  del rendiconto della gestione, gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare, secondo le stesse modalita', una nuova  certificazione,  a  rettifica della precedente, entro il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019.   7. Decorso il termine del 1° luglio 2019, ovvero a  partire  dal  2 luglio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n.  232  del 2016, gli enti locali sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,  solo  se  rilevano, rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.     |  
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   Le informazioni utili ai fini della verifica del saldo, in  termini di competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  per  l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 466 della legge n. 232  del  2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.  182944  del  23  luglio   2018, concernente il monitoraggio periodico del saldo di  finanza  pubblica per  l'anno  2018  (modello  MONIT/18),  cosi'  come  successivamente integrato  nella  Sezione  1  (voce  AA),  al  fine   di   consentire l'inserimento tra le entrate finali  dell'avanzo  di  amministrazione per investimenti applicato al bilancio di  previsione  dell'esercizio 2018, in attuazione di quanto disposto con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2018, n. 25.   Le informazioni di riferimento sono,  quindi,  quelle  relative  al monitoraggio  dell'intero  anno  2018  (modello   MONIT/18-   secondo semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato utilizzando  il  sistema  web   appositamente   previsto   nel   sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.   Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema  web,  al  fine  di   agevolare   gli   enti   locali   nella predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze  del pareggio di bilancio per l'anno 2018, e' stata prevista una  apposita procedura web che consente  all'ente  di  acquisire  direttamente  il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello "Certif. 2018" risulta, pertanto, gia' compilato con le  informazioni  inserite,  in fase di trasmissione  del  monitoraggio  II  semestre  2018  (modello MONIT/18- colonna a) Dati  gestionali  di  competenza),  direttamente dagli enti nel sistema web.   Si ricorda, in particolare,  che  anche  nell'anno  2018  e'  stata prevista apposita sezione (Sezione 2  -  modello  MONIT/18)  dedicata all'acquisizione, gia'  in  fase  di  monitoraggio  periodico,  delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di  saldo  finale di competenza 2018 ed evidenziare:     - l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti  nell'ambito dei patti di solidarieta' relativi all'anno 2018 (intese regionali  e patti di solidarieta' nazionale), per  le  finalita'  previste  dalla norma (commi 485 e seguenti, dell'articolo 1, della legge n. 232  del 2016 e articoli 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21 del 2017);     -  gli  effetti  derivanti  dalla  chiusura  delle   contabilita' speciali in materia di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  1, commi 789 e 790, della legge n. 205 del 2017.   Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione della Sezione 2 del prospetto MONIT/18 si rinvia a quanto meglio  precisato al paragrafo C.2 del decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018.   Si riportano, di seguito i collegamenti tra le  celle  del  modello "Certif. 2018" e le celle del modello "MONIT/18":     - la cella 1 "Saldo di competenza tra entrate e spese finali"  e' pari alla riga N), colonna (a) dati gestionali di  competenza,  della Sezione 1 del modello MONIT/18;     - la cella 4 "Obiettivo di saldo finale di  competenza  2018"  e' pari alla riga O), colonna (a) dati gestionali di  competenza,  della Sezione 1 del modello MONIT/18;     - la cella 5 "Spazi finanziari acquisiti nell'anno  2018  per  il 2018 con intese regionali e patti di  solidarieta'  nazionali  e  NON utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti,  art.  1, legge 232/2016 e di cui agli artt. 2 e 4 del D.P.C.M. n. 21/2017"  e' pari alla somma delle celle 1D), 2D) e 3D), della  colonna  (a)  dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18;     - la cella 7"Risorse nette da programmare  entro  il  20  gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789  e  790,  della legge n. 205 del 2017" e' pari alla cella 6) della colonna  (a)  dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/18;   A  tal  proposito,  si  invitano  gli  enti  locali   tenuti   alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre  la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini  del monitoraggio nel modello MONIT/18 - secondo semestre, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro  la  data  del  31 marzo 2019, prorogata di diritto  al  1°  aprile  2019,  mediante  la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Pareggio  di bilancio".   Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del  2016  di  cui  agli allegati 1, 2 e 2-bis al decretolegge n. 189 del 2016, ai  sensi  del comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del  2017,  sono tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma  1 del medesimo articolo 43-bis, per favorire gli investimenti  connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso al debito.   A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2  e  2-bis  al decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire  nella  cella  2 del modello "Certif. 2018":     - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis  finanziati con  avanzo  di  amministrazione,  non  coperti  da  eventuali  spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali e  i  patti  di solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di  cui  ai  commi  da  485  e  seguenti dell'articolo 1  della  legge  n.  232  del  2016),  gli  impegni  di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018),  nonche'  il relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa,  costituito  nell'anno di riferimento,  a  copertura  degli  impegni  esigibili  nei  futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente  la  contabilita' finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo  n.  118  del  2011, punto 5.4);     - nel caso di investimenti di cui all'articolo 43-bis  finanziati con operazioni di  indebitamento,  non  coperti  da  eventuali  spazi finanziari acquisiti nel 2018, con le intese regionali e i  patti  di solidarieta' nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarieta' di  cui  ai  commi  da  485  e  seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016), gli  impegni  esigibili nell'anno di riferimento (2018) e  non  anche  il  Fondo  pluriennale vincolato di spesa.   La cella 3 del modello "Certif. 2018" riporta, poi, automaticamente il "Saldo tra entrate e spese finali rideterminato" sulla base  degli impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di  cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017.   Tenendo conto, poi, che le informazioni inserite  nella  Sezione  2 del modello MONIT/18 rispondono all'esigenza di dare  evidenza  degli spazi ripartiti anno su anno, ossia spazi attribuiti  agli  enti  nel 2018 per l'anno 2018, al fine  di  verificare  il  corretto  utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali,  nell'anno  2017, per l'anno 2018, con il meccanismo del patto  nazionale  orizzontale, di  cui  all'articolo  4  del  D.P.C.M.  21  febbraio  2017,  n.  21, esclusivamente i comuni beneficiari dei citati spazi finanziari  sono tenuti  ad  inserire  nella  cella  6  del  modello  "Certif.   2018" l'eventuale quota di spazi acquisita  e  non  utilizzata  secondo  le modalita' di utilizzo richiamate al paragrafo  C.2  del  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze n. 182944 del 23 luglio 2018.   Conseguentemente, la cella  8  evidenzia  l'  "Obiettivo  di  saldo finale di competenza 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero  degli spazi finanziari acquisiti per il  2018  e  NON  utilizzati  e  delle Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019".   Da ultimo, il sistema web della Ragioneria  generale  dello  Stato, alla cella 9, effettua automaticamente la differenza tra la  cella  3 (SALDO TRA ENTRATE  E  SPESE  FINALI  RIDETERMINATO)  e  la  cella  8 (OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari  acquisiti  per  il  2018  e  NON utilizzati e delle Risorse nette da programmare entro il  20  gennaio 2019). Conseguentemente, la cella 9 espone il saldo conseguito.   Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle Regioni  a statuto speciale e delle Province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)  sono  assolti per il tramite delle medesime regioni e province  che,  a  tal  fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello   Stato,   l'aggiornamento   delle informazioni riferite al 31 dicembre 2018 contenute nel  monitoraggio semestrale (MONIT/18) per ciascun ente locale. Le predette regioni  e province autonome potranno scaricare il file excel da  compilare  sul sistema  web   all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it   e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione "Acquisizione massiva modello". 
   B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEL MODELLO DELLA CERTIFICAZIONE 
   L'articolo 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017, prevede la sottoscrizione  della  certificazione  attestante  il  rispetto   del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   recante   "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in  via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo  45,  comma  1,  del citato  Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  il  medesimo  valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.   Conseguentemente,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto   degli obiettivi del saldo di finanza pubblica per  l'anno  2018,  gli  enti locali sono tenuti ad inviare, entro il  termine  perentorio  del  31 marzo 2019, prorogato di  diritto  al  1°  aprile  2019,  utilizzando esclusivamente il sistema web  appositamente  previsto  all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze  al  31  dicembre 2018 del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e  le spese finali (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole  tecniche in  materia  di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle  firme elettroniche  avanzate,  qualificate  e  digitali,  ai  sensi   degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3,  lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".   Per  acquisire  il  modello  della  certificazione  e'   necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e  richiamare, dal  Menu  Funzionalita'  presente  alla  sinistra   della   maschera principale dell'applicativo, la funzione  di  "Acquisizione  modello" relativa alla certificazione del saldo di finanza pubblica  2018  che prospettera' a tutti gli enti locali,  in  sola  visualizzazione,  il modello "Certif. 2018" contenente le risultanze del  monitoraggio  al 31 dicembre 2018 del proprio ente.   Dopo aver verificato la correttezza  delle  informazioni  acquisite dal sistema web e compilato la cella 2 (enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  n.  189 del 2016) e la cella 6 (comuni che hanno acquisito spazi  finanziari, nell'anno  2017,  per  l'anno  2018,  con  il  meccanismo  del  patto nazionale orizzontale, di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21), sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del  rappresentante  legale,  del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione  economico-finanziaria  validamente  costituito  ai   sensi dell'articolo 237, comma 1, del T.U.EE.LL.   Di  seguito,   nel   dettaglio,   le   fasi   per   l'invio   della certificazione:     - Fase 1: utilizzare la funzione  "Certificazione  digitale"  per effettuare  il  download  del  documento  tramite  l'apposito   tasto "Scarica Documento";     - Fase 2: una volta scaricato  il  documento,  apporre  la  firma digitale     di     tutti     i     soggetti      sopra      indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio Finanziario - Organo di revisione) utilizzando  i  kit  di  firma  in proprio possesso;     - Fase  3:  accedere  nuovamente  alla  funzione  "Certificazione digitale"  ed  effettuare  l'upload  del  documento  firmato  tramite l'apposito  tasto  "Carica  Documento  Firmato".  Per  procedere  con l'invio e' necessario completare tutti  i  passaggi  della  procedura guidata che il sistema propone. Il  sistema  effettua  una  serie  di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento  tra  cui la  data  di  scadenza  dei  certificati  dei  firmatari,   bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;     - Fase 4: e' necessario associare i nomi dei firmatari  del  file con il  corrispondente  ruolo  ricoperto  (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del Servizio  Finanziario  -  Organo  di revisione);     - Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente al termine  della  procedura  guidata.  A  questo punto il sistema web rilascera' una  ricevuta  utile  ai  fini  della verifica del rispetto del  termine  di  invio  e  attestante  che  la certificazione risulta nello stato di "inviato e protocollato".   Gli enti possono verificare il corretto invio della  certificazione digitale,  andando  sulla  funzione   "Certificazione   digitale"   e verificando che il campo "stato"  finale  del  documento  riporti  la dicitura "inviato e protocollato".   Informazioni dettagliate riguardo alla  procedura  e  ai  controlli preventivi  effettuati   sono   consultabili   sul   Manuale   Utente dell'applicativo   disponibile   sul   sistema   web    all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.  Quesiti  di  natura  tecnica  ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta  elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".   Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione  e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso  via  web le risultanze  del  monitoraggio  del  pareggio  di  bilancio  al  31 dicembre 2018. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso  tali  dati non potranno acquisire il modello della certificazione  se  non  dopo aver comunicato via web  le  informazioni  relative  al  monitoraggio dell'anno 2018. 
   C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL  COMMISSARIO  AD ACTA 
   Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione  nei  tempi  previsti  dalla   legge   sono   ritenuti inadempienti all'obbligo del  pareggio  di  bilancio  2018  ai  sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e,  pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma  475,  lettere  c)  e seguenti, del predetto articolo.   Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa  entro il 30 maggio 2019 si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio,  la  sola  sanzione  di  cui  al  comma   475,   lettera   e), dell'articolo 1 della legge  n.  232  del  2016,  limitatamente  alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi  di  cui al  periodo  precedente  decorrono  dalla   data   di   invio   della certificazione.   Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato, ai  sensi  del  citato  articolo  1, comma 471, comunica al Ministero  dell'interno  l'elenco  degli  enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio 2019, al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da  parte del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.   Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione  del rendiconto della gestione 2018 di cui all'articolo 227, comma 2,  del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2019), in  caso  di  mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte dell'ente   locale,   il   presidente   dell'organo   di    revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere  telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione  entro  i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019).   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al  comma  475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal 31 maggio 2019 e sino alla  data  di  trasmissione  della certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'articolo 1 della  legge  n. 232 del 2016).   Qualora la certificazione sia trasmessa a cura del  commissario  ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 (entro il 29 giugno 2019), trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere e) ed f) del citato comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo  conto della gradualita' di cui al  comma  476  (divieto  di  assunzione  di personale a tempo indeterminato e versamento  al  bilancio  dell'ente del 10 per cento delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione,  al  presidente, al sindaco e ai componenti della giunta);   Per la  compilazione  e  l'invio  telematico  dei  prospetti  della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai  precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario ad acta.   Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire  dal  30  giugno 2019), in caso di mancata trasmissione da parte  del  commissario  ad acta della  certificazione,  continuano  a  trovare  applicazione  le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo  1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle  erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a  quello  di riferimento da parte del Ministero dell'interno.   Di seguito, si riporta la tabella  riepilogativa  con  le  scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie riferite al ritardato invio della certificazione di  cui  all'articolo  1,  commi 470, 471, 473, 475 e 476, della legge n. 232 del 2016. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE 
   Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza  tra  i  dati  contabili   rilevanti   ai   fini   del conseguimento del saldo di cui al  comma  466  e  le  risultanze  del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in  cui  la  certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto  di  gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una  nuova  certificazione,  a rettifica della precedente, entro il termine perentorio  di  sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il  30 giugno del medesimo anno, prorogato di diritto al 1° luglio 2019.   Ne consegue che, qualora l'ente,  approvando  il  rendiconto  della gestione, modifichi i  dati  gia'  trasmessi  con  la  certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta  giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1°  luglio 2019, i dati del  monitoraggio  al  31  dicembre  2018  presenti  nel sistema web e  ad  inviare  la  nuova  certificazione  attestante  il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento  rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con  le  modalita'  sopra richiamate.   Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal  2  luglio 2019), gli enti locali sono comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel  caso  in  cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui  al comma 466 (articolo 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016).   Le regioni Friuli Venezia-Giulia e  Valle  d'Aosta  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non  oltre  il  30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1°  luglio  2019,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre  2018  contenuti nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun  ente  locale ricadente  nel  territorio,  al  fine  di  renderli   conformi   alle risultanze dei rendiconti di gestione.   Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare  gli  enti  nelle attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze  del  rendiconto  di gestione, verra' reso disponibile  un  "modello  di  controllo  della congruenza  dei  dati".  Tale  modello   mettera'   a   confronto   - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello  del monitoraggio  riferito  al  31  dicembre   2018   (MONIT/18)   e   le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018,  trasmesse,  ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.  118  del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).   Si rammenta che gli enti  locali  che  non  rispettano  il  termine previsto per l'approvazione del rendiconto e  il  termine  di  trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione  del  rendiconto,  per l'invio dei relativi  dati  alla  banca  dati  delle  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n. 196,  compresi  i  dati  aggregati  per  voce  del  piano  dei  conti integrato, non possono procedere, ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 1-quinquies, del decreto legge n. 113  del  2016,  ad  assunzioni  di personale   a   qualsiasi   titolo,   con   qualsivoglia    tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano  adempiuto.  E' fatto  altresi'  divieto  di  stipulare  contratti  di  servizio  con soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione del precedente periodo.   L'applicazione della  sanzione  decorre  dal  giorno  successivo  a quello dei termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto  di gestione e per l'invio delle relative informazioni  alla  Banca  dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
                                                          Certif. 2018 
                    PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE  della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio                                 2018 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                 Ritardato invio della certificazione 
   1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1,  con  le modalita' precedentemente  indicate,  sono  considerati  inadempienti all'obbligo d'invio della predetta  certificazione  del  pareggio  di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della  legge  n.  232  del 2016 e sono assoggettati alle  sanzioni  di  cui  al  comma  475  del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti.   2. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa entro il successivo 30  maggio  2019  si  applica,  nei  dodici  mesi successivi al ritardato invio, la  sanzione  di  cui  al  comma  475, lettere e), dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi  di cui al  periodo  precedente  decorrono  dalla  data  di  invio  della certificazione.   3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma 471,  comunica  al  Ministero  dell'interno   l'elenco   degli   enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio 2019 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.   4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2,  del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2019), ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte  dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione  economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore  nel  caso  di organo monocratico, in qualita' di  commissario  ad  acta,  provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento   e   a   trasmettere   telematicamente,    mediante sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i successivi trenta giorni  (entro  il  29  giugno  2019).  Qualora  la certificazione sia trasmessa a cura del commissario  ad  acta,  entro sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del rendiconto della gestione 2018 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il  29  giugno  2019),  si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del  comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  tenendo  conto  della gradualita' prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a  tempo  indeterminato  e  al  versamento  al  bilancio dell'ente del 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di  presenza   spettanti,   nell'esercizio   della   violazione,   al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta.   5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1, del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la deliberazione del bilancio 2018 il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito  per  l'approvazione  del rendiconto di gestione 2018 dal decreto del Ministro dell'interno  di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.   6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2018 di cui all'art. 227, comma 2,  del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475,  lettere  c)  e seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  232  del  2016  e  la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del Ministero dell'interno  relative  all'anno  successivo  a  quello  di riferimento.   7. A decorrere dal 31 maggio 2019,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero  dell'interno al fine di revocare la sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2019.     |  
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   1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del  saldo  di cui al comma 466 per l'anno 2018, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la  certificazione  si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge  n.  232  del 2016, sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 14 marzo 2019 
                            Il Ragioniere generale dello Stato: Franco     |  
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