Estratto determina n. 478/2019 dell'11 marzo 2019 
     Medicinale: SILDENAFIL MACLEODS.     Titolare AIC: Macleods Pharma UK Limited.     Confezioni:       «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse  in  blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677167 (in base 10);       «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677179 (in base 10);       «100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse  in  blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677181 (in base 10);     «100 mg compresse rivestite con film»  90  compresse  in  blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040677193 (in base 10).     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Principio attivo: Sildenafil. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La    classificazione    ai    fini    della    fornitura     del medicinale «Sildenafil Macleods» e' la seguente:       medicinale soggetto a prescrizione medica (RR); 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla presente determina.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |