Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2019
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42
Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che «all'art. 233-bis, comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono soppresse» rendendo facoltativa l'adozione del bilancio consolidato da parte degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Visto l'art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disciplinato le modalita' di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in disavanzo;
Visto l'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'art. 1, comma 909 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto»;
Visto l'art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»;
Visto l'art. 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito puo' essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»;
Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei disavanzi degli enti territoriali, con particolare riferimento all'art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell'11 luglio 2018 e del 9 gennaio 2019;
Decreta:

Art. 1.

Allegato I - Principi generali o postulati

1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento" sono sostituite dalle seguenti "dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge";
b) le parole "In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto" sono sostituite dalle seguenti "In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo";
c) le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota".
 
Art. 2.
Allegato 4/1- Principio contabile applicato concernente la
programmazione

d) Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 9.10, le parole "fino all'esercizio 2015" sono sostituite dalle seguenti "nei casi previsti dalla legge33 ", con la seguente nota "(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilita' di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.";
b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole "La definizione degli equilibri di bilancio e' destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa"
 
Art. 3.
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.3.3 sono soppresse le parole "fino all'esercizio 2015," in tutti i casi in cui ricorrono;
b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole "La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, puo' essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale" sono inserite le seguenti "nei casi previsti dalla legge21 " con la seguente nota "(21) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilita' di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.";
c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole "La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione puo' essere costituita da una delle seguenti modalita' alternative: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale" sono inserite le seguenti "nei casi previsti dalla legge;
d) dopo il paragrafo 5.3.4 e' inserito il seguente:
"5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni).
A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.
La possibilita' di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto e' autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed e' soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.
La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.
In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" puo' determinare un "disavanzo da debito autorizzato e non contratto", in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate.
Tale disavanzo e' ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.
Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto e' prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata e' iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.
Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui e' impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalita' previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis .";
e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole "entrambi i due ultimi esercizi" sono inserite le seguenti "nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente";
f) al paragrafo 5.3.5, le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota";
g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:
"5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello
minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e
nell'elenco annuale36
La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto
ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale
dei lavori pubblici37 , e' registrata nel bilancio di previsione
prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione
si riferisce.
Per tale ragione, affinche' la spesa di progettazione possa essere
contabilizzata tra gli investimenti, e' necessario che i documenti
di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali
riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere
pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione),
individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di
progettazione e' destinata, prevedendone altresi' le necessarie
forme di finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione "esterna", consistente in
una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma 1, esclusa la
lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, e' registrata, nel rispetto
della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla
voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione
di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti
integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si
applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati.38
Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a),
dell'art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, le relative spese sono
contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I
o al Titolo II della spesa.39
La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di
progettazione e' effettuata attraverso le scritture della
contabilita' economico patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilita' finanziaria40 .
Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un
contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa
di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in
cui e' stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per
la quota riguardante la progettazione il contributo e' gestito come
entrata libera, in quanto il relativo vincolo e' gia' stato
realizzato, e puo' essere destinato alla copertura di spese
correnti.

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36 L'art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede
l'inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei lavori
pubblici e nell'elenco annuale, delle opere il cui importo stimato
sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni devono approvare preventivamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica. Il successivo art.
23, comma 4, prevede che "E' consentita, altresi', l'omissione di
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione".

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37 Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e
27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma
triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa
approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a
seconda dei casi, il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che,
omettendo l'approvazione di uno o piu' livelli di progettazione
precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli
omessi.

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38 In tali ipotesi, si precisa che:
a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso
ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti,
nonche' la stipula e l'esecuzione di contratti riguardanti la
progettazione per conto di un'altra amministrazione o ente,
determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a
seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario della
progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il compenso
a favore della centrale di committenza o gli eventuali rimborsi
previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la
progettazione;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di
affidamento della progettazione da parte della centrale di
committenza, nei casi previsti dai principi contabili,
l'amministrazione o ente appaltante destinatario dell'opera, puo'
conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall'art. 32,
comma 13, del d-lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del
contratto riguardante la progettazione da parte della centrale di
committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della
stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese,
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza
finanziaria.

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39 Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della
progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa
contente), mentre l'acquisto di macchinari necessari al personale
che provvede alla progettazione e' classificato tra gli "Impianti e
Macchinari" (spese di investimento).

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40 In contabilita' economico patrimoniale, per la registrazione
delle spese di progettazione si rinvia al paragrafo 6.1.2 del
principio applicato della contabilita' economico patrimoniale e
all'OIC 16. Per la registrazione e la capitalizzazione delle
immobilizzazioni in corso in contabilita' economico patrimoniale si
rinvia all'esempio n. 3 dell'Appendice tecnica del principio
applicato della contabilita' economico patrimoniale.
5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione
riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro
La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a
100.000 euro e' stanziata in bilancio anche se detti interventi non
sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
In tali casi, la spesa di progettazione e' registrata nel Titolo II
della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera
complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di
progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113, comma 1, del
Codice, il quale prevede "Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle
verifiche di conformita, al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".
In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della
progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa
corrente)41 . La capitalizzazione di tali spese e' effettuata
attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e
non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria.

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41 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs.
50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per
i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo;
cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile
2018.
5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi
inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco
annuale
A seguito della validazione42 del livello di progettazione minima
previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi
sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici43 e le
relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di
previsione.
L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori
pubblici44 consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli
stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da
realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria
cd. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di
tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo
esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di
previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti
distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilita'.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da
entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilita' delle
spese correlate, nel bilancio di previsione e' iscritto il fondo
pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio
del procedimento di spesa45 , e sono via via impegnati a seguito
della stipula46 dei contratti concernenti le fasi di progettazione
successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Gli
impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio
della competenza finanziaria cd. potenziata. La spesa di
progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo
richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma
triennale dei lavori pubblici e' registrata nel titolo secondo
della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera
complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di
progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113, comma 1, del
Codice, il quale prevede "Gli oneri inerenti alla progettazione,
alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle
verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".
In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della
progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa
corrente)47 . La capitalizzazione di tali spese e' effettuata
attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e
non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli
interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si
applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti
precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il
ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di
appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di
un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di
obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali
l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli
impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale
di committenza e gli eventuali rimborsi previsti
contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione
dell'opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di
affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza,
nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o
ente destinatario dell'opera puo' conservare il fondo
pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte
della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o
ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni
riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel
rispetto del principio della competenza finanziaria.";

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42 42 Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26,
comma 8, del dlg. 50 del 2016

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43 L'art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che "Il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima armualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici".

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44 L'art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che "Per
ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e'
riportato l'importo complessivo stimato necessario per la
realizzazione di detto lavoro, comprensivo del le forniture e dei
servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella
programmazione biennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale
per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo del relativo
quadro economico".
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45 Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve
trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili
dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il
procedimento di spesa.

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46 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, comma
13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno e' registrato a
seguito dell'aggiudicazione.

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47 Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs.
50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per
i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo;
cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile
2018.
h) il paragrafo 5.4 e' sostituito dai seguenti:

"5.4 Il Fondo pluriennale vincolato
5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente gia' impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato e' formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria e' istituito il fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non piu' esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa.
5.4.3 L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, e' pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, puo' risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, e' determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed e' possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilita' il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalita' programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche e' fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.
In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese e' costituito da due componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese gia' impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, e' fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Cio' premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa.
In tali casi, il fondo e' imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), e' "intestato" alla specifica spesa che si e' programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalita'.
Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica e' sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile.
5.4.6 Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.
Nell'allegato al bilancio di previsione concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti gia' definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, l'ente indica nella nota integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.
Nell'allegato al rendiconto dell'esercizio concernente il fondo pluriennale vincolato sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.
5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce anche nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa di investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo e' verificato che il margine corrente non e' stato realizzato per un importo pari agli impegni per spese di investimento finanziati con lo stesso, ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il fondo pluriennale di spesa non puo' essere formalmente costituito nel rendiconto.
In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto e' necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di previsione in corso di gestione:
a) adeguare il fondo pluriennale iscritto in entrata dell'esercizio successivo all'ammontare del fondo pluriennale di spesa definitivamente approvato, ed eventualmente adeguare il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il fondo pluriennale degli esercizi successivi;
b) individuare una nuova copertura per gli impegni che erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.
5.4.8 La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione
Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo
pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti
il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o
superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma
2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento
diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono
essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state
formalmente attivate le relative procedure di affidamento50 .
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il
fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento
in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari
importo.

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50 Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le
condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la
trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito
a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese
non ancora impegnate
Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo
pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora
impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1
lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto
dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in
materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono
interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato
in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti
prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono
la copertura dell'intera spesa di investimento51 ;
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti
inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici.
Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di
valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento
inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del
d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente,
sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate
secondo esigibilita' per l'acquisizione di terreni, espropri e
occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento
delle strutture preesistenti, per la viabilita' riguardante
l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi,
e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle
attivita' necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte
della controparte contrattuale .
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state
formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di
progettazione successivi al minimo In assenza di aggiudicazione
definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate
ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce,
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento
per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il
fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del
fondo pluriennale vincolato e' condizionata alla prosecuzione,
senza soluzione di continuita', delle attivita' di progettazione
riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo
l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di
progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel
fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento
continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a
seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di
progettazione successivi al minimo sono liquidati o
liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di
contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali,
il fondo pluriennale e' conservato;
- nell'esercizio in cui e' stato validato il progetto
destinato ad essere posto a base della gara concernente il
livello di progettazione successivo o l'esecuzione
dell'intervento;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le
procedure di affidamento dei livelli di progettazione
successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei
livelli di progettazione successivi e' aggiudicata, ecc.
Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata
l'attivita' attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo
procedimentale previsto, in conformita' ai criteri di continuita'
sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il
fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento
in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari
importo.
e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto
destinato ad essere posto a base della gara concernente
l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le
procedure di affidamento52 , comprese quelle previste
dall'articolo 59, commi 1 e Ibis del codice. In assenza di
aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo
precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma
non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce,
confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento
per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il
fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

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51 Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita dal
saldo positivo di parte con-ente si rinvia al paragrafo 5.4.7.

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52 Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le
condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la
trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito
a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto53 , le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate,
ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo
pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta
costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio
successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte
dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico
dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a
seguito della stipula del contratto. Quando l'opera e' completata,
o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del
Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non
impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel
risultato di amministrazione coerente con la natura dei
finanziamenti.

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53 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32,
comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno e'
registrato a seguito dell'aggiudicazione;
5.4.11 Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non e' possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, e' facolta' dell'ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte corrente e in conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione,
5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita' dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilita' delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.
Nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilita' dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario della regione.
5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessita' di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilita' di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi dell'appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.";
i) al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti parole "Non e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate e' imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.":
j) al paragrafo 9.1, dopo le parole "necessari per la reimputazione degli impegni.", sono inserite le seguenti "Non e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale, ma e' incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.";
k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti parole "Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che puo' essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e' possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.";
l) al paragrafo 9.2. dopo le parole "nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce." sono inserite le seguenti "L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), e' consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'. Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Tale disposizione si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.";
m) nell' Esempio n. 1 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole "della gara" sono sostituite dalle seguenti "del contratto" e le parole "dell'approvazione della gara" sono sostituite dalle seguenti "della firma del contratto";
n) nell' Esempio n. 2 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole "della gara" sono sostituite dalle seguenti "del contratto";
o) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, alla lettera b), la parola "definitiva della spesa" sono sostituite dalle seguenti "definitiva e esecutiva dell'opera", e le parole " gara di appalto" sono sostituite dalle seguenti "procedura di affidamento";
p) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica le parole "Conclusa la progettazione preliminare," sono sostituite dalle seguenti "A seguito della validazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 50 del 2016,";
q) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica le parole "la progettazione preliminare" sono sostituite dalle seguenti "il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";
r) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica le parole "(gia' sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)";
s) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo le parole "invia all'ente (A) il progetto", sono inserite le seguenti "di fattibilita' tecnica ed economica";
t) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo le parole "L'Ente (A) approva il progetto" sono inserite le seguenti "ai fini della concessione del contributo";
u) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione preliminare" sono sostituite dalle seguenti "Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica";
v) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo le parole "Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto" sono inserite le seguenti "ai fini della concessione del contributo";
w) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, punto 2), le parole "dell'approvazione della gara" sono sostituite dalle seguenti "della stipula del contratto di appalto";
x) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "dell'incarico di progettazione definitiva e di appalto" sono sostituite dalle seguenti "dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto":
y) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "Conclusa la gara" sono sostituite dalle seguenti "A seguito della stipula dei contratti";
z) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti" sono sostituite dalle seguenti "i contratti prevedano una spesa";
aa) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, alla lettera e), le parole "definiva della spesa e allo svolgimento della gara di appalto" sono sostituite dalle seguenti "definitiva e esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento"
bb) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "la progettazione preliminare" sono sostituite dalle seguenti "il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";
cc) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica le parole "(gia' sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)";
dd) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "in sede di progettazione preliminare"
sono sostituite dalle seguenti "in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica";
ee) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "con cui approva il progetto preliminare" sono sostituite dalle seguenti "con cui approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";
ff) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, dopo le parole "riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B)", sono cancellate le seguenti "di realizzazione della scuola";
gg) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "per appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della scuola" sono sostituite dalle seguenti "per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto";
hh) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione e di appalto" sono sostituite dalle seguenti "A seguito della stipula dei contratti";
ii) nell'Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole "a seguito dell'approvazione-della gara, la spesa risulti inferiore" sono sostituite dalle seguenti "i contratti prevedano una spesa inferiore";
jj) nell' Esempio n. 9/b dell'Appendice tecnica, le parole "all'aggiudicazione della gara" sono sostituite dalle seguenti "alla stipula del relativo contratto".;
 
Art. 4.
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le seguenti parole: "Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione gia' contabilizzati:
a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui e' stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta piu' inserito;
b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;
c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non e' piu' in corso). La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualita' del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce;
d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione e' stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento;
e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attivita' successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).
La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attivita' di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualita' dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresi' indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.".
b) al paragrafo 4.29, dopo le parole "mancata approvazione della progettazione" e' inserita la seguente nota "(15) Si fa riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016".
 
Art. 5.
Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato

1. Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non e' obbligatoria".

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2019

Il Ragioniere generale dello Stato
Franco

Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Belgiorno

Il capo del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
Gallozzi