| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 1 marzo 2019 |  
| Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del  2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di bilancio delle regioni, degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi.  |  
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                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO              del ministero dell'economia e delle finanze 
                            di concerto con 
                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                 per gli affari interni e territoriali                      del Ministero dell'interno 
                            di concerto con 
                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                per gli affari regionali e le autonomie              della Presidenza del Consiglio dei ministri 
   Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014, recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5 maggio 2009, n. 42   Visto il comma 2 dell'art. 3-bis del citato decreto legislativo  n. 118  del  2011,   il   quale   prevede   che   la   Commissione   per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali, esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il Sistema europeo dei conti nazionali»;   Visto il comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.  118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili  applicati  «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con il Ministero dell'interno - Dipartimento  per  gli  affari  interi  e territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   - Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;   Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  concernente «Codice dei contratti pubblici»;   Visto l'art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il quale ha previsto che «all'art. 233-bis,  comma  3  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  "fino  all'esercizio 2017" sono soppresse» rendendo facoltativa  l'adozione  del  bilancio consolidato da parte degli enti locali con  popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti;   Visto l'art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  ha  disciplinato  le  modalita'  di  utilizzo  delle  quote vincolate, accantonate e destinate del risultato  di  amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto legislativo 23  giugno  2011, n. 118, in disavanzo;   Visto l'art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'art. 1, comma 909 della legge  30  dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le  spese di investimento per lavori pubblici  concorrono  alla  determinazione del fondo pluriennale secondo le  modalita'  definite,  entro  il  30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e territoriali e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile  applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del presente decreto»;   Visto l'art. 183, comma  3  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  come  modificato  dall'art.  1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede  che «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla  determinazione  del  fondo  pluriennale  secondo  le modalita'  definite,  entro  il  30  aprile  2019,  con  decreto  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  il  Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  gli affari regionali e le autonomie, su proposta  della  Commissione  per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui  all'art.  3-bis  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine  di  adeguare  il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo»;   Visto l'art. 40, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  23  giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 937 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando  quanto  previsto  dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli  indicatori  annuali  di  tempestivita'  dei  pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre  2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi  dei termini di pagamento di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese  di  investimento  la cui copertura sia costituita da debito  da  contrarre  solo  per  far fronte a  esigenze  effettive  di  cassa.  L'eventuale  disavanzo  di amministrazione per la mancata contrazione  del  debito  puo'  essere coperto nell'esercizio  successivo  con  il  ricorso  al  debito,  da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»;   Considerate le norme che disciplinano il  ripiano  pluriennale  dei disavanzi  degli  enti  territoriali,  con  particolare   riferimento all'art. 9,  comma  5  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125, all'art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, e all'art. 1, comma 874 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari regionali e le autonomie»;   Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell'11 luglio  2018  e  del  9 gennaio 2019;                               Decreta: 
                                Art. 1. 
              Allegato I - Principi generali o postulati 
   1. Al principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato  1  al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le seguenti modifiche:      a) le parole "dall'utilizzo dell'avanzo  di  amministrazione  o, fino   all'esercizio   2015,   di   una   legge   di   autorizzazione all'indebitamento"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "dal   fondo pluriennale  vincolato  di  entrata,  dall'utilizzo  dell'avanzo   di amministrazione  o,  da  una  legge   regionale   di   autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge";      b) le parole "In caso  di  disavanzo  di  amministrazione  negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora  stato rendicontato, in caso di  disavanzo  di  amministrazione  nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto" sono sostituite dalle seguenti "In caso di disavanzo di amministrazione  negli  ultimi  due esercizi  nuovo   e   aggiuntivo   rispetto   a   quello   registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non e'  ancora stato rendicontato, in caso  disavanzo  di  amministrazione  nuovo  e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo";      c) le parole "da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle  regioni  e  dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale  riguardante  gli  esercizi successivi a quello in cui e' stata ripianata la prima quota".     |  
|   |                                 Art. 2.   Allegato  4/1-   Principio   contabile   applicato   concernente   la                           programmazione 
   d) Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:      a) al paragrafo 9.10, le parole "fino all'esercizio  2015"  sono sostituite dalle seguenti "nei casi previsti dalla legge33 ", con la  seguente nota "(33) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e  2  del presente decreto, le regioni hanno finanziato i  propri  investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio  2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le  regioni  in  regola  con  in tempi di pagamento dei  propri  debiti  commerciali  hanno  avuto  la possibilita'  di  utilizzare  tale  forma  di  copertura  dei  propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis  prevede  che,  a  decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e successive modificazioni, possono autorizzare spese  di  investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre  solo  per  far fronte a esigenze effettive di cassa.";      b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le  parole  "La  definizione degli equilibri di bilancio e' destinata ad essere integrata al  fine di dare attuazione alla legge rinforzata  n.  243  del  2012  che,  a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali,  prevede  il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza  finanziaria e di cassa"     |  
|   |                                 Art. 3.   Allegato  4/2  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la                      contabilita' finanziaria 
   1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:      a)  al  paragrafo  5.3.3  sono   soppresse   le   parole   "fino all'esercizio 2015," in tutti i casi in cui ricorrono;      b) al paragrafo  5.3.3,  dopo  le  parole  "La  copertura  degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, puo' essere costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica  perfezionata o,  l'autorizzazione  all'indebitamento  con  legge  regionale"  sono inserite le seguenti "nei  casi  previsti  dalla  legge21  "  con  la seguente nota "(21) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e  2  del presente decreto, le regioni hanno finanziato i  propri  investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio  2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le  regioni  in  regola  con  in tempi di pagamento dei  propri  debiti  commerciali  hanno  avuto  la possibilita'  di  utilizzare  tale  forma  di  copertura  dei  propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis  prevede  che,  a  decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e successive modificazioni, possono autorizzare spese  di  investimento la cui copertura e' costituita da debito da contrarre  solo  per  far fronte a esigenze effettive di cassa.";      c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole "La copertura  finanziaria delle spese di  investimento  imputate  agli  esercizi  successivi  a quello in corso di gestione  puo'  essere  costituita  da  una  delle seguenti modalita' alternative: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o  6  delle  entrate,  a  seguito  di  un'obbligazione giuridica  perfezionata  o,  l'autorizzazione  all'indebitamento  con legge regionale" sono inserite le seguenti "nei casi  previsti  dalla legge;      d) dopo il paragrafo 5.3.4 e' inserito il seguente:   "5.3.4-bis La copertura degli  investimenti  costituita  da  debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni).   A decorrere  dall'esercizio  2018,  possono  autorizzare  spese  di investimento la cui copertura e' costituita da  debito  da  contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali  di tempestivita'  dei  pagamenti  calcolati  e  pubblicati  secondo   le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e successive modificazioni.   La possibilita' di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto e' autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed e' soggetta alla  disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.   La copertura da debito autorizzato e non  contratto  si  forma  con riferimento a ciascuno degli esercizi di  imputazione  degli  impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del  fondo pluriennale vincolato.   In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" puo' determinare un "disavanzo da debito autorizzato e non contratto",  in quanto, a fronte degli impegni per spese  di  investimento  non  sono state accertate le correlate entrate.   Tale disavanzo e' ripianato attraverso la  contrazione  del  debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza  finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.   Per il recupero della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito autorizzato e non contratto e' prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla  gestione, denominata  "Disavanzo  derivante  dal  debito  autorizzato   e   non contratto". A fronte  di  tale  voce,  in  entrata  e'  iscritto  uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le  accensioni  di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di  effettive esigenze di cassa.   Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non  si  forma in  presenza  di  maggiori  accertamenti  di  entrate  rispetto  alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui  e' impegnata  la  spesa  di  investimento,  destinati   alla   copertura dell'investimento secondo le modalita' previste dall'articolo 51  del presente decreto, comma 2, lettera g-bis .";      e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole  "entrambi  i  due  ultimi esercizi" sono inserite le seguenti "nuovo e  aggiuntivo  rispetto  a quello registrato nell'esercizio precedente";      f) al paragrafo 5.3.5, le parole  "da  disavanzo  tecnico  e  da debito autorizzato e non contratto  dalle  regioni"  sono  sostituite dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da  debito  autorizzato  e  non contratto  dalle  regioni  e  dal  disavanzo  in  corso  di   ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello  in  cui  e' stata ripianata la prima quota";      g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:   "5.3.12 La registrazione  contabile  delle  spese  per  il  livello  minimo  di  progettazione  richiesto  per   l'inserimento   di   un  intervento  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici   e  nell'elenco annuale36   La spesa riguardante il livello minimo di  progettazione  richiesto  ai fini dell'inserimento di un intervento nel  programma  triennale  dei lavori pubblici37 , e' registrata nel  bilancio  di  previsione  prima dello stanziamento riguardante l'opera cui  la  progettazione  si riferisce.   Per tale ragione, affinche' la spesa di progettazione possa  essere  contabilizzata tra gli investimenti, e' necessario che i  documenti  di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali  riguardanti  gli  investimenti  e  la  realizzazione  delle   opere  pubbliche  (DUP,  DEFR  o  altri  documenti   di   programmazione),  individuino in modo specifico l'investimento  a  cui  la  spesa  di  progettazione e' destinata,  prevedendone  altresi'  le  necessarie  forme di finanziamento.   In tal caso, la spesa di progettazione  "esterna",  consistente  in  una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma  1,  esclusa  la  lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, e' registrata, nel  rispetto  della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa,  alla  voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione  di  investimenti"  del  modulo  finanziario  del  piano  dei  conti  integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.   I  principi  contabili  riguardanti  la  progettazione  esterna  si  applicano  anche  alle  ipotesi  di  ricorso  a  una  centrale   di  committenza o a soggetti aggregatori qualificati.38   Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a),  dell'art. 24, d.lgs.  n.  50  del  2016,  le  relative  spese  sono  contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I  o al Titolo II della spesa.39   La capitalizzazione delle spese riguardanti il  livello  minimo  di  progettazione  e'  effettuata   attraverso   le   scritture   della  contabilita'  economico  patrimoniale   e   non   richiede   alcuna  rilevazione in contabilita' finanziaria40 .   Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita  da  un  contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa  di progettazione, concesso nell'esercizio successivo  a  quello  in  cui e' stata impegnata la spesa concernente la  progettazione,  per  la quota riguardante la progettazione il contributo e' gestito come  entrata libera,  in  quanto  il  relativo  vincolo  e'  gia'  stato  realizzato,  e  puo'  essere  destinato  alla  copertura  di  spese  correnti. 
  --------   36 L'art. 21, comma 3, del Codice dei  contratti  pubblici  prevede l'inserimento  obbligatorio,  nel  programma  triennale  dei  lavori pubblici e nell'elenco annuale, delle opere il cui  importo  stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari  o superiore a 1.000.000 euro,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco annuale, le  amministrazioni  devono  approvare  preventivamente  il progetto di fattibilita' tecnica ed economica.  Il  successivo  art. 23, comma 4, prevede che "E' consentita,  altresi',  l'omissione  di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione,  purche'  il livello successivo contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione". 
  --------   37 Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma  4;  e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari  o superiore a  100.000  euro  devono  essere  inserite  nel  programma triennale  dei  lavori  pubblici  e   nell'elenco   annuale   previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente,  a seconda dei casi, il documento  di  fattibilita'  delle  alternative progettuali, il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica,  il progetto definitivo, esecutivo  o  una  soluzione  progettuale  che, omettendo l'approvazione di uno  o  piu'  livelli  di  progettazione precedenti, contenga tutti  gli  elementi  previsti  per  i  livelli omessi. 
  --------   38 In tali ipotesi, si precisa che:  a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il  ricorso ad una centrale di  committenza  per  l'aggiudicazione  di  appalti, nonche' la  stipula  e  l'esecuzione  di  contratti  riguardanti  la progettazione  per  conto  di  un'altra  amministrazione   o   ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali  l'amministrazione  o  ente  destinatario  della progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il  compenso a favore della centrale di  committenza  o  gli  eventuali  rimborsi previsti  contrattualmente  e  prenota  le  spese   riguardanti   la progettazione;  b)  a  seguito  della  formale  attivazione   delle   procedure   di affidamento  della  progettazione  da  parte   della   centrale   di committenza,   nei   casi   previsti   dai    principi    contabili, l'amministrazione o ente appaltante  destinatario  dell'opera,  puo' conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;  c) salvo il caso di esecuzione  anticipata  prevista  dall'art.  32, comma 13, del d-lgs. 50  del  2016,  a  seguito  della  stipula  del contratto riguardante la progettazione da parte  della  centrale  di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le  relative  spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio  della  competenza finanziaria. 
  --------   39 Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le  spese  di  personale  (spesa contente), mentre l'acquisto di macchinari  necessari  al  personale che provvede alla progettazione e' classificato tra gli "Impianti  e Macchinari" (spese di investimento). 
  --------   40 In contabilita' economico  patrimoniale,  per  la  registrazione delle spese di  progettazione  si  rinvia  al  paragrafo  6.1.2  del principio applicato  della  contabilita'  economico  patrimoniale  e all'OIC  16.  Per  la  registrazione  e  la  capitalizzazione  delle immobilizzazioni in corso in contabilita' economico patrimoniale  si rinvia  all'esempio  n.  3  dell'Appendice  tecnica  del   principio applicato della contabilita' economico patrimoniale.   5.3.13 La registrazione  contabile  delle  spese  di  progettazione  riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro   La spesa concernente gli interventi di valore stimato  inferiore  a  100.000 euro e' stanziata in bilancio anche se detti interventi non  sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.   In tali casi, la spesa di progettazione e' registrata nel Titolo II  della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti  l'opera  complessiva,  sia  nel  caso  di  progettazione  interna   che   di  progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113,  comma  1,  del  Codice, il quale prevede "Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla  vigilanza,  ai  collaudi  tecnici  e  amministrativi  ovvero   alle  verifiche di conformita, al collaudo statico,  agli  studi  e  alle  ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza  e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione quando previsti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e  specialistiche  necessari per la redazione di un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni dettaglio  fanno  carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i  singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  negli  stati  di  previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".   In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della  progettazione sono classificati tra le spese  di  personale  (spesa  corrente)41 . La  capitalizzazione  di  tali  spese  e'  effettuata  attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e  non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria. 
  --------   41 Gli incentivi per funzioni  tecniche  ex  art.  113  del  d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto  per i singoli lavori ai sensi del comma  5-bis  dello  stesso  articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG  del  10  aprile 2018.   5.3.14 La registrazione contabile delle spese  per  gli  interventi  inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e  nell'elenco  annuale   A seguito della validazione42 del livello di  progettazione  minima  previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del  2016,  gli  interventi  sono inseriti nel programma triennale dei lavori  pubblici43  e  le  relative spese  sono  stanziate  nel  Titolo  II  del  bilancio  di  previsione.   L'inserimento di un intervento nel programma triennale  dei  lavori  pubblici44 consente l'iscrizione nel bilancio di  previsione  degli  stanziamenti riguardanti l'ammontare  complessivo  della  spesa  da  realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria  cd. potenziata. In particolare, nei casi in  cui  la  copertura  di  tali spese risulti costituita da  entrate  esigibili  nel  medesimo  esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di  previsione gli stanziamenti di entrata e  di  spesa  sono  iscritti  distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilita'.   Nei casi in cui la copertura di tali spese  risulti  costituita  da  entrate esigibili anticipatamente rispetto  all'esigibilita'  delle  spese correlate, nel bilancio di previsione e'  iscritto  il  fondo  pluriennale vincolato di spesa.   Gli stanziamenti sono interamente prenotati  a  seguito  dell'avvio  del procedimento di spesa45 , e sono via via  impegnati  a  seguito  della stipula46 dei contratti concernenti le fasi di  progettazione  successive  al  minimo  o  la  realizzazione  dell'intervento.  Gli  impegni sono imputati  contabilmente  nel  rispetto  del  principio  della  competenza  finanziaria  cd.   potenziata.   La   spesa   di  progettazione riguardante i  livelli  successivi  a  quello  minimo  richiesto  per  l'inserimento  di  un  intervento   nel   programma  triennale dei lavori pubblici  e'  registrata  nel  titolo  secondo  della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti  l'opera  complessiva,  sia  nel  caso  di  progettazione  interna   che   di  progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113,  comma  1,  del  Codice, il quale prevede "Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla  vigilanza,  ai  collaudi  tecnici  e  amministrativi  ovvero   alle  verifiche di conformita', al collaudo statico, agli  studi  e  alle  ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza  e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione quando previsti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9  aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e  specialistiche  necessari per la redazione di un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni dettaglio  fanno  carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i  singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  negli  stati  di  previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".   In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della  progettazione sono classificati tra le spese  di  personale  (spesa  corrente)47 . La  capitalizzazione  di  tali  spese  e'  effettuata  attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e  non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria.   I principi contabili riguardanti la registrazione  contabile  degli  interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici  si  applicano  anche  alle  ipotesi  di  ricorso  a  una  centrale   di  committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con  le  seguenti  precisazioni:      a) la firma della  convenzione  o  dell'accordo  riguardante  il     ricorso ad una centrale di committenza per  l'aggiudicazione  di     appalti, la stipula e l'esecuzione di  contratti  per  conto  di     un'altra amministrazione o ente  determinano  la  formazione  di     obbligazioni giuridiche tra le  parti,  a  seguito  delle  quali     l'amministrazione o ente destinatario  dell'opera  registra  gli     impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale     di   committenza   e    gli    eventuali    rimborsi    previsti     contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione     dell'opera;      b) a  seguito  della  formale  attivazione  delle  procedure  di     affidamento dell'opera da parte della centrale  di  committenza,     nei casi previsti dai principi  contabili,  l'amministrazione  o     ente  destinatario   dell'opera   puo'   conservare   il   fondo     pluriennale vincolato stanziato in bilancio;      c) a seguito della stipula del contratto  di  appalto  da  parte     della centrale di committenza per conto  dell'amministrazione  o     ente destinatario  della  stessa  sono  registrati  gli  impegni     riguardanti  le  relative  spese,  imputati  contabilmente   nel     rispetto del principio della competenza finanziaria."; 
  --------   42 42 Si fa riferimento alla validazione di  cui  all'articolo  26, comma 8, del dlg. 50 del 2016 
  --------   43 L'art. 21, comma 3, del d.lgs.  50  del  2016  prevede  che  "Il programma triennale dei lavori pubblici e i  relativi  aggiornamenti annuali contengono i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del  codice unico di progetto di cui all'articolo 11,  della  legge  16  gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima armualita', per i  quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi  finanziari  stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a  statuto ordinario o di altri enti pubblici". 
  --------   44 L'art. 3, comma  6,  del  DM  Programmazione  prevede  che  "Per ciascun lavoro di  cui  al  comma  1,  nel  programma  triennale  e' riportato  l'importo   complessivo   stimato   necessario   per   la realizzazione di detto lavoro, comprensivo del le  forniture  e  dei servizi connessi alla realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella programmazione biennale di cui all'articolo 6.  Nell'elenco  annuale per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo  del  relativo quadro economico".  --------   45  Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa   deve trovare, fin  dall'avvio,  la  relativa  attestazione  di  copertura finanziaria  ed   essere   prenotato   nelle   scritture   contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento  che  ha  originato  il procedimento di spesa. 
  --------   46 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32,  comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno e'  registrato  a seguito dell'aggiudicazione. 
  --------   47 Gli incentivi per funzioni  tecniche  ex  art.  113  del  d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto  per i singoli lavori ai sensi del comma  5-bis  dello  stesso  articolo; cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG  del  10  aprile 2018.   h) il paragrafo 5.4 e' sostituito dai seguenti: 
   "5.4 Il Fondo pluriennale vincolato   5.4.1 Il fondo  pluriennale  vincolato  e'  un  saldo  finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate  al  finanziamento  di obbligazioni  passive  dell'ente  gia'  impegnate,  ma  esigibili  in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata.   Trattasi di un saldo finanziario che  garantisce  la  copertura  di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che  nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria di cui all'allegato 1,  e  rendere  evidente  la  distanza  temporale intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo impiego di tali risorse.   5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato e'  formato  solo  da  entrate correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al  finanziamento  di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a  quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate  del  titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo  terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative  spese,  al  fine  di  dare  attuazione  al  principio contabile generale della competenza finanziaria e' istituito il fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie.   Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate  che  lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:      a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla  registrazione,  risulta  non  piu' esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;      b) in occasione del riaccertamento  straordinario  dei  residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e  passivi  degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.   Il fondo riguarda prevalentemente le spese  in  conto  capitale  ma puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,  ad esempio per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti  a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa.   5.4.3  L'ammontare  complessivo  del  fondo  iscritto  in  entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, e' pari  alla  sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella  spesa  del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le  spese,  dell'esercizio  precedente.  Solo  con riferimento al  primo  esercizio,  l'importo  complessivo  del  fondo pluriennale,  iscritto  tra  le  entrate,  puo'  risultare  inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento,  sulla  base di  dati  di  preconsuntivo  all'importo,  riferito  al  31  dicembre dell'anno precedente  al  periodo  di  riferimento  del  bilancio  di previsione,  degli  impegni   imputati   agli   esercizi   precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.   Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del  rendiconto, e' determinato l'importo definitivo del fondo  pluriennale  vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio  di previsione e degli impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con imputazione agli esercizi successivi, di  cui  il  fondo  pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.   5.4.4. Sugli stanziamenti  di  spesa  intestati  ai  singoli  fondi pluriennali vincolati non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.   Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano,  ed  e'  possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio  in  corso (la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate nel  medesimo esercizio finanziario), e all'impegno  delle  spese  esigibili  negli esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata  dal  fondo).  In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento  di  rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento,  che  evidenzi  con  trasparenza  e attendibilita' il procedimento di  impiego  delle  risorse  acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il  loro effettivo  impiego  ed  utilizzo  per  le  finalita'  programmate   e previste. In particolare, la programmazione  e  la  previsione  delle opere pubbliche  e'  fondata  sul  Programma  triennale  delle  opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono,  tra   l'altro,   la   formulazione   del   cronoprogramma (previsione  dei  SAL)  relativo  agli  interventi  di   investimento programmati.   In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato  tra le spese e' costituito da due componenti logicamente distinte:   1) la quota di risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti  che costituiscono la copertura di spese  gia'  impegnate  negli  esercizi precedenti a quello cui si riferisce  il  bilancio  e  imputate  agli esercizi successivi;   2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la  copertura  di  spese  che  si  prevede  di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio,  con imputazione agli esercizi successivi.   5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel  bilancio  di  previsione  le scelte operate, compresi i tempi di previsto  impiego  delle  risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, e' fondamentale  nella programmazione  della  spesa   pubblica   locale   (si   pensi   alla indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento  o  di utilizzo  di  trasferimenti  da  altri  livelli  di  governo).   Cio' premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in  cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale  vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta  motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa.   In tali casi, il fondo e' imputato nella  spesa  dell'esercizio  in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di  definizione, alla missione ed al programma  cui  si  riferisce  la  spesa  e,  nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), e'  "intestato"  alla  specifica  spesa  che  si  e'  programmato  di realizzare,  anche  se  non  risultano  determinati  i  tempi  e   le modalita'.   Nel  corso  dell'esercizio,  a  seguito   della   definizione   del cronoprogramma (previsione dei SAL)  della  spesa,  si  apportano  le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la  spesa  ed  il  fondo  pluriennale  negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica  e'  sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile.   5.4.6 Nel caso in cui,  alla  fine  dell'esercizio,  l'entrata  sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli  relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio  del  bilancio  di previsione, costituiscono economia di bilancio  e  danno  luogo  alla formazione  di   una   quota   del   risultato   di   amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia  di  entrata accertata.   Nell'allegato  al  bilancio  di  previsione  concernente  il  fondo pluriennale vincolato sono indicate le  spese  finanziate  dal  fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell'esercizio e  destinate  alla  realizzazione  di investimenti gia' definiti e quelle destinate alla  realizzazione  di investimenti  in  corso  di   definizione.   Con   riferimento   agli investimenti in  corso  di  definizione,  l'ente  indica  nella  nota integrativa le cause che non hanno reso  ancora  possibile  porre  in essere la programmazione necessaria per  definire  il  cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.   Nell'allegato al rendiconto  dell'esercizio  concernente  il  fondo pluriennale  vincolato  sono  indicati  gli  impegni  imputati   agli esercizi  successivi  a  quelli  cui  si  riferisce   il   rendiconto finanziati dal fondo pluriennale  vincolato  alla  data  di  chiusura dell'esercizio.   5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce  anche  nei casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa  di  investimento non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il margine corrente del primo esercizio  alla  copertura di spese di investimento e, in sede di consuntivo e'  verificato  che il margine corrente non e' stato realizzato per un importo pari  agli impegni per spese di  investimento  finanziati  con  lo  stesso,  ivi inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari alla quota del margine corrente non realizzata il  fondo  pluriennale di spesa non puo' essere formalmente costituito nel rendiconto.   In  tal  caso,  a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto   e' necessario  effettuare  le  seguenti  variazioni  del   bilancio   di previsione in corso di gestione:      a)  adeguare  il   fondo   pluriennale   iscritto   in   entrata dell'esercizio successivo  all'ammontare  del  fondo  pluriennale  di spesa  definitivamente  approvato,  ed  eventualmente   adeguare   il relativo fondo pluriennale di spesa, ed il  fondo  pluriennale  degli esercizi successivi;      b) individuare una nuova copertura per  gli  impegni  che  erano stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata.   5.4.8 La formazione del FPV per le  spese  concernenti  il  livello minimo di progettazione   Alla  fine  dell'esercizio,  le  risorse  accantonate   nel   fondo  pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese  concernenti  il livello minimo  di  progettazione  esterna  di  importo  pari  o  superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36,  comma  2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia  di  affidamento  diretto dei contratti sotto soglia, non ancora  impegnate,  possono  essere  interamente  conservate  nel  fondo  pluriennale  vincolato  determinato in sede di rendiconto  a  condizione  che  siano  state  formalmente attivate le relative procedure di affidamento50 .   In  assenza  di  aggiudicazione   definitiva,   entro   l'esercizio  successivo, le risorse accertate ma non ancora  impegnate,  cui  il  fondo  pluriennale  si  riferisce,  confluiscono   nell'avanzo   di  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione  alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento  in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di  pari  importo. 
  --------   50 Per procedura formalmente attivata si intende:  a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;  b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di  cui  all'articolo  70,  commi  2  e  3,  del  decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  cui  ha  fatto  seguito  la trasmissione dell'invito  a  confermare  interesse,  secondo  quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;  c. la trasmissione agli operatori economici selezionati  dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,  contenente  gli elementi  essenziali  della  prestazione  richiesta,  nel  caso   di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese  non ancora impegnate   Alla  fine  dell'esercizio,  le  risorse  accantonate   nel   fondo  pluriennale vincolato per il  finanziamento  di  spese  non  ancora  impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma  1  lettera ll), del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  di  importo  pari  o  superiore  a   quello   ordinariamente   previsto  dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,  in  materia di affidamento diretto dei  contratti  sotto  soglia,  sono  interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato  determinato  in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti  prime due condizioni, e una delle successive:      a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono     la copertura dell'intera spesa di investimento51 ;      b) l'intervento cui il fondo pluriennale  si  riferisce  risulti     inserito nell'ultimo programma triennale  dei  lavori  pubblici.     Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di  lavori  di     valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;      c) le spese previste  nel  quadro  economico  di  un  intervento     inserito nel programma triennale  di  cui  all'articolo  21  del     d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente,     sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate     secondo esigibilita' per l'acquisizione di terreni,  espropri  e     occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento     delle strutture  preesistenti,  per  la  viabilita'  riguardante     l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici  servizi,     e per analoghe spese  indispensabili  per  l'assolvimento  delle     attivita' necessarie per l'esecuzione dell'intervento  da  parte     della controparte contrattuale .      d) in assenza di impegni di cui  alla  lettera  c),  sono  state     formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli  di     progettazione successivi al minimo In assenza di  aggiudicazione     definitiva, entro l'esercizio successivo, le  risorse  accertate     ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si  riferisce,     confluiscono  nel  risultato  di  amministrazione   disponibile,     destinato o vincolato in relazione alla fonte  di  finanziamento     per la riprogrammazione  dell'intervento  in  c/capitale  ed  il     fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.   Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione  del  fondo pluriennale  vincolato  e'  condizionata  alla  prosecuzione,  senza soluzione di continuita', delle  attivita'  di  progettazione  riguardanti   la   realizzazione   dell'opera.    Pertanto,    dopo  l'aggiudicazione delle procedure  di  affidamento  del  livello  di  progettazione successivo al  minimo,  le  risorse  accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato  riguardanti  l'intero   stanziamento  continuano ad essere interamente conservate:         - nel corso degli esercizi in cui gli  impegni  registrati  a        seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli  di        progettazione  successivi  al   minimo   sono   liquidati   o        liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In  caso  di        contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e  arbitrali,        il fondo pluriennale e' conservato;         -  nell'esercizio  in  cui  e'  stato  validato  il  progetto        destinato ad essere posto a base della  gara  concernente  il        livello   di   progettazione   successivo   o    l'esecuzione        dell'intervento;         - nell'esercizio in cui sono state  formalmente  attivate  le        procedure  di  affidamento  dei  livelli   di   progettazione        successivi;         - nell'esercizio in  cui  la  procedura  di  affidamento  dei        livelli di progettazione successivi e' aggiudicata, ecc.   Nel  rendiconto  dell'esercizio  in  cui  non  risulta   realizzata  l'attivita' attesa  nell'esercizio  concluso  secondo  lo  sviluppo  procedimentale previsto, in conformita' ai criteri  di  continuita'  sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il  fondo  pluriennale  si  riferisce  confluiscono  nel  risultato  di  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione  alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento  in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto  di  pari  importo.      e) entro l'esercizio successivo alla  validazione  del  progetto     destinato  ad  essere  posto  a  base  della  gara   concernente     l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le     procedure  di   affidamento52   ,   comprese   quelle   previste     dall'articolo 59, commi 1 e  Ibis  del  codice.  In  assenza  di     aggiudicazione definitiva delle  procedure  di  cui  al  periodo     precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma     non ancora impegnate, cui il  fondo  pluriennale  si  riferisce,     confluiscono   nell'avanzo   di   amministrazione   disponibile,     destinato o vincolato in relazione alla fonte  di  finanziamento     per la riprogrammazione  dell'intervento  in  c/capitale  ed  il     fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 
  --------   51 Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita  dal saldo positivo di parte con-ente si rinvia al paragrafo 5.4.7. 
  --------   52 Per procedura formalmente attivata si intende:  a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;  b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di  cui  all'articolo  70,  commi  2  e  3,  del  decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  cui  ha  fatto  seguito  la trasmissione dell'invito  a  confermare  interesse,  secondo  quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;  c. la trasmissione agli operatori economici selezionati  dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,  contenente  gli elementi  essenziali  della  prestazione  richiesta,  nel  caso   di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   5.4.10 A seguito della stipula del  contratto  di  appalto53  ,  le  spese  contenute  nel  quadro   economico   dell'opera   prenotate,  ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal  fondo  pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali  ribassi  di   asta  costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato  di  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione  alla  fonte  di  finanziamento,  se  entro  il  secondo   esercizio  successivo alla stipula del contratto non sia  intervenuta  formale  rideterminazione  del  quadro  economico   progettuale   da   parte  dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico  dell'opera  stessa  finanziandole  con  le  economie  registrate  a  seguito della stipula del contratto. Quando l'opera e'  completata,  o prima, in caso di svincolo da parte del  Responsabile  Unico  del  Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera  e  non  impegnate costituiscono economie di  bilancio  e  confluiscono  nel  risultato  di  amministrazione   coerente   con   la   natura   dei  finanziamenti. 
  --------   53 Salvo i casi di esecuzione anticipata di  cui  all'articolo  32, comma 13 , del d.lgs.  n.  50  del  2016,  nei  quali  l'impegno  e' registrato a seguito dell'aggiudicazione;   5.4.11 Si segnala la rilevanza  della  "prenotazione  della  spesa" riguardante le spese delle gare  formalmente  indette  e  del  quadro economico  dell'opera,  in  assenza  della  quale  non  e'  possibile procedere  alla  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli  esercizi successivi.   Viceversa, se nel corso della gestione sono stati  assunti  impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, e' facolta'  dell'ente prenotare le corrispondenti  quote  del  fondo  pluriennale  iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.   I fondi  pluriennali  vincolati  prenotati  sono  iscritti  tra  le entrate del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte  corrente  e  in conto capitale.   In  sede  di  elaborazione  del  rendiconto,  i  fondi  pluriennali vincolati  non  prenotati  costituiscono  economia  del  bilancio   e concorrono   alla   determinazione   del   risultato   contabile   di amministrazione,   5.4.12  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai   regolamenti   di contabilita' dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa  possono autorizzare variazioni fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti  correlati,  escluse  quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23  giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.   I regolamenti di contabilita' delle regioni possono  prevedere  che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano  autorizzate  dal responsabile finanziario.   Nelle  more  dell'adeguamento  del  regolamento   di   contabilita' dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni  del  fondo pluriennale vincolato possono  essere  autorizzate  dal  responsabile finanziario della regione.   5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la  cancellazione  di  un  impegno finanziato  dal   fondo   pluriennale   vincolato   effettuata   dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente  comporta  la necessita'   di   procedere   alla   contestuale   dichiarazione   di indisponibilita' di una corrispondente quota  del  fondo  pluriennale vincolato  iscritto  in  entrata  e  in  occasione   del   rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di  pari  importo  del  fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle  risorse  a favore del risultato di amministrazione.   E' possibile utilizzare il fondo pluriennale  iscritto  in  entrata solo nel caso in cui il vincolo di  destinazione  delle  risorse  che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e  scadenze  il cui mancato rispetto  determinerebbe  il  venir  meno  delle  entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.   Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio  applicato  della programmazione  di  bilancio  n.4/1  ed  agli  esempi  dell'appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.";      i) al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti  parole  "Non  e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato  solo  nel caso in cui la reimputazione  riguardi,  contestualmente,  entrate  e spese  correlate.  Ad   esempio   nel   caso   di   trasferimenti   a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate e' imputato allo stesso esercizio  di  imputazione  degli  impegni,  in  caso  di reimputazione   degli   impegni   assunti   nell'esercizio   cui   il riaccertamento  ordinario   si   riferisce,   in   quanto   esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento  contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il  fondo pluriennale vincolato.":      j)  al  paragrafo  9.1,  dopo  le  parole  "necessari   per   la reimputazione degli impegni.", sono  inserite  le  seguenti  "Non  e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato  nel  caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente,  entrate  e  spese correlate.  Ad   esempio   con   riferimento   ai   trasferimenti   a rendicontazione, per i quali accertamenti  e  impegni  sono  imputati allo stesso esercizio, in caso di  reimputazione  degli  impegni,  si provvede alla contestuale reimputazione dei  correlati  accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale  vincolato.  Gli impegni per  investimenti  finanziati  dal  debito  autorizzato  sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di reimputazione contabile  agli  esercizi  successivi,  non  si costituisce il  fondo  pluriennale,  ma  e'  incrementato,  per  pari importo,  il  debito  autorizzato  e  non  contratto  degli  esercizi successivi. In  sede  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  la reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato  e non contratto deve essere  separatamente  evidenziata  rispetto  alla reimputazione degli altri impegni.";      k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti  parole  "Per  le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla  lettera  A)  risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato con il ricorso al debito, stanziando  in  entrata  la  corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di  accertamento in presenza di  effettive  esigenze  di  cassa.  Invece,  l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo  crediti di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito  derivante  dalla  gestione, che deve essere applicato al  bilancio  di  previsione  in  corso  di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le  modalita'  previste dall'ordinamento contabile,  salvo  l'accantonamento  per  i  residui perenti in conto capitale  che  puo'  essere  finanziato  dal  debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il  recupero  della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito autorizzato  e  non  contratto,  e'  possibile  utilizzare  una  voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da  recuperare,  denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e  non  contratto",  da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.";   l) al paragrafo 9.2. dopo le parole  "nel  bilancio  di  previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto  si  riferisce." sono  inserite  le  seguenti  "L'utilizzo  delle  quote  vincolate  e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli  enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E  del prospetto riguardante il risultato di amministrazione  dell'esercizio precedente), e' consentito per un importo non superiore a  quello  di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione  dell'esercizio  precedente,  al  netto  della  quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione  per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione  di liquidita', incrementato dell'importo  del  disavanzo  da  recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le  regioni  a  statuto  ordinario  utilizzano  le  quote accantonate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di  liquidita'.  Nel caso in cui l'importo della lettera A risulti  negativo  o  inferiore alla  quota  minima  obbligatoria  accantonata   nel   risultato   di amministrazione per il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  e  al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono  applicare  al bilancio di previsione la quota vincolata,  accantonata  e  destinata del risultato di amministrazione  per  un  importo  non  superiore  a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo  esercizio  del bilancio  di  previsione.  La  quota  accantonata  del  risultato  di amministrazione  nel  fondo  anticipazione  di  liquidita'   di   cui all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28  dicembre  2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 907, della legge  30  dicembre 2018, n. 145, e' applicata al bilancio anche da parte degli  enti  in disavanzo  limitatamente  alle  predette  fattispecie.   Nelle   more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,  ai  fini della determinazione della quota  del  risultato  di  amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti  in  disavanzo  fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di  amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.  In  caso  di  esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.  Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti  non  possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato  di  amministrazione.  Tale  disposizione  si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto  da  parte  della Giunta  per  consentire  la  parifica  delle  sezioni  regionali   di controllo della Corte dei conti.";      m) nell' Esempio n. 1 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3), le parole "della gara" sono sostituite dalle seguenti "del contratto" e le parole "dell'approvazione  della  gara"  sono  sostituite  dalle seguenti "della firma del contratto";      n) nell' Esempio n. 2 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3), le  parole  "della  gara"  sono  sostituite   dalle   seguenti   "del contratto";      o) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, alla lettera b), la parola "definitiva della spesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti "definitiva e esecutiva dell'opera", e le parole " gara  di  appalto" sono sostituite dalle seguenti "procedura di affidamento";      p)  nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica  le  parole "Conclusa  la  progettazione  preliminare,"  sono  sostituite   dalle seguenti "A seguito della validazione  di  cui  all'articolo  26  del d.lgs. n. 50 del 2016,";      q) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica  le  parole  "la progettazione  preliminare"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";      r) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica le parole  "(gia' sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)";      s) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole "invia all'ente (A) il  progetto",  sono  inserite  le  seguenti  "di fattibilita' tecnica ed economica";      t) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole "L'Ente (A) approva il progetto" sono inserite le seguenti  "ai  fini della concessione del contributo";      u) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "Sulla base  del  cronoprogramma   definito   in   sede   di   progettazione preliminare"  sono  sostituite  dalle  seguenti   "Sulla   base   del cronoprogramma definito in  sede  di  progettazione  di  fattibilita' tecnica ed economica";      v) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole "Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto" sono inserite le seguenti "ai fini della concessione del contributo";      w) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica,  punto  2),  le parole "dell'approvazione della gara" sono sostituite dalle  seguenti "della stipula del contratto di appalto";      x) nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica,  le  parole "dell'incarico  di  progettazione  definitiva  e  di  appalto"   sono sostituite dalle seguenti "dell'incarico di progettazione  definitiva e esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto":      y) nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica,  le  parole "Conclusa la gara" sono sostituite dalle seguenti  "A  seguito  della stipula dei contratti";      z) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica,  le  parole  "a seguito  dell'approvazione  della  gara,  la  spesa   risulti"   sono sostituite dalle seguenti "i contratti prevedano una spesa";      aa) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice  tecnica,  alla  lettera e), le parole "definiva della spesa e allo svolgimento della gara  di appalto" sono  sostituite  dalle  seguenti  "definitiva  e  esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento"      bb) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le  parole  "la progettazione  preliminare"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";      cc) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica le parole "(gia' sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)";      dd) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le  parole  "in sede di progettazione preliminare"      sono sostituite dalle seguenti  "in  sede  di  progettazione  di fattibilita' tecnica ed economica";      ee) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole  "con cui approva il progetto preliminare" sono sostituite  dalle  seguenti "con cui approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica";      ff) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, dopo le  parole "riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B)", sono cancellate le seguenti "di realizzazione della scuola";      gg) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole  "per appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della scuola"   sono   sostituite   dalle   seguenti   "per   l'affidamento dell'incarico   di   progettazione   definitiva   e   esecutiva    e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto";      hh) nell' Esempio  n.  3/b  dell'Appendice  tecnica,  le  parole "Conclusa  la  gara,  sulla  base   della   documentazione   relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione  e  di  appalto"  sono sostituite dalle seguenti "A seguito della stipula dei contratti";      ii) nell'Esempio n. 3/b dell'Appendice  tecnica,  le  parole  "a seguito dell'approvazione-della gara,  la  spesa  risulti  inferiore" sono sostituite dalle  seguenti  "i  contratti  prevedano  una  spesa inferiore";      jj) nell' Esempio  n.  9/b  dell'Appendice  tecnica,  le  parole "all'aggiudicazione della gara" sono sostituite dalle seguenti  "alla stipula del relativo contratto".;     |  
|   |                                 Art. 4.   Allegato  4/3  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la contabilita'  economico  patrimoniale  degli  enti  in   contabilita'                             finanziaria 
   1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di  cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  sono apportate le seguenti modifiche:   a) alla fine del paragrafo 4.29 sono inserite le  seguenti  parole: "Si  registra  una  insussistenza  dell'attivo  nel   caso   in   cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di  un  intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di  progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni  in  corso".  L'insussistenza  si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in  corso concernenti i livelli di progettazione gia' contabilizzati:      a)  in  sede  di  rendiconto  dell'esercizio  in  cui  e'  stato approvato il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  nel  quale l'intervento cui la  progettazione  si  riferisce  non  risulta  piu' inserito;      b) in sede di  rendiconto  dell'esercizio  di  emanazione  della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;      c) in sede di  rendiconto  del  quinto  esercizio  successivo  a quello in  cui  l'ultima  spesa  riguardante  il  precedente  livello progettazione sia stata liquidata  (o  dichiarata  liquidabile),  nel caso  in  cui  non  sia  stata  formalmente  attivata  la   procedura riguardante l'affidamento della successiva fase  di  progettazione  o l'affidamento    della    realizzazione    dell'intervento    (quindi l'immobilizzazione  non  e'  piu'   in   corso).   La   registrazione dell'insussistenza  e'   convenzionalmente   stabilita   in   quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si  presume  che  la  progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini  economici  salvo  che venga resa dal RUP una  dichiarazione  che  attesti,  sulla  base  di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualita' del  progetto  e  il mantenimento del suo valore economico, anche  in  considerazione  del contesto cui l'opera si riferisce;      d) in sede di rendiconto dell'esercizio  in  cui  l'incarico  di progettazione in corso di esecuzione e' stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di  non  proseguire  la  realizzazione dell'intervento;      e) in sede di rendiconto  del  secondo  esercizio  successivo  a quello in cui sono state liquidate (o erano  liquidabili)  le  ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se  non  sono  state  effettuate  le  attivita'  successive  previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).   La registrazione dell'insussistenza e' convenzionalmente  stabilita in  quanto,  trascorsi  due  esercizi  consecutivi  senza   che   sia proseguita  l'attivita'  di  realizzazione  della  progettazione,  si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso"  possa aver perso stabilmente valore in termini economici  salvo  che  venga approvata  una  delibera   di   Giunta   che   attesti   l'attualita' dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori  oggetto  della  progettazione.  La  delibera  deve   altresi' indicare  i  tempi  previsti  di  aggiornamento  del   cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera.".      b) al paragrafo 4.29, dopo le parole "mancata approvazione della progettazione" e' inserita la seguente nota "(15) Si  fa  riferimento alla validazione di cui all'articolo 26, comma 8, del d.lgs.  50  del 2016".     |  
|   |                                 Art. 5.   Allegato 4/4 - Principio contabile applicato concernente il  bilancio                             consolidato 
   1. Al paragrafo 1 del Principio contabile applicato concernente  il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al  decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  sono  tenuti  alla  predisposizione  del  bilancio consolidato  a  decorrere  dall'esercizio   2018,   con   riferimento all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "per i comuni  con popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  la  predisposizione  del bilancio consolidato non e' obbligatoria". 
     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° marzo 2019 
                  Il Ragioniere generale dello Stato                                Franco 
                       Il capo del Dipartimento                 per gli affari interni e territoriali                               Belgiorno 
                       Il capo del Dipartimento                per gli affari regionali e le autonomie                               Gallozzi      |  
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