| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 20 febbraio 2019 |  
| Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni  2001  societa' cooperativa»,  in  Pontecagnano  Faiano  e  nomina  del   commissario liquidatore.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   Viste le  risultanze  della  revisione  dell'Associazione  generale cooperative  italiane  concluse  con  la  proposta  di  adozione  del provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile  nei  confronti  della societa' cooperativa «Costruzioni 2001 societa' cooperativa»;   Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI  dalla quale sono emersi gli estremi per  l'adozione  del  provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del  codice civile;   Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata, effettuata d'ufficio presso il  competente  Registro  delle  imprese, dalla  quale  si  evince  che  l'ultimo  bilancio  depositato   dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013,  evidenzia  una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 36.579,00, si riscontra una massa  debitoria  di euro 37.951,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.372,00;   Considerato che in data 19 giugno 2018 e' stato  assolto  l'obbligo di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti interessati;   Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria  inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente  indirizzo, cosi'  come  risultante  da   visura   camerale,   avvenuta   tramite raccomandata, in quanto l'ente e'  sprovvisto  di  Posta  elettronica certificata, e' stata  restituita  con  la  dicitura  «irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi;   Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto  di  dover disporre  la  liquidazione  coatta  amministrativa   della   suddetta societa';   Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   Considerato che, in data  25  gennaio  2019,  presso  l'Ufficio  di Gabinetto e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito  della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975,  n. 400 dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;   Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25  settembre  2019,  dal  quale  risulta  l'individuazione  del nominativo del dott. Vincenzo Russo; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La societa' cooperativa «Costruzioni  2001  societa'  cooperativa», con sede in Pontecagnano Faiano (SA) (codice fiscale 03818400651)  e' posta in  liquidazione  coatta  amministrativa,  ai  sensi  dell'art. 2545-terdecies del codice civile.   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore  il  dott. Vincenzo Russo (codice fiscale RSSVCN67R12F839F) nato a Napoli il  12 ottobre 1967 ed ivi domiciliato in via M. Cervantes n. 64.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione vigente.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di ricorso  straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   ove   ne sussistano i presupposti di legge. 
     Roma, 20 febbraio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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