| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 22 ottobre 2018 |  
| Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza  con le  linee  guida  contenute  nell'Allegato  della   decisione   della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca»,  ed  in  particolare  l'Allegato  I «Quadro Strategico Comune»;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;   Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti  diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla politica agricola comune e che abroga  i  regolamenti  del  Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»;   Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che  stabilisce  alcune  disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  che  modifica altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro  distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.  73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto concerne il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  e  le condizioni per il rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti,  nonche'  le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita';   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita'  di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto l'art. 4, comma 3, della  legge  29  dicembre  1990  n.  428, concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1, del  decreto-legge  24  giugno   2004,   n.   157,   convertito   con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n.  204,  con  il  quale  si dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;   Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi comunitari»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17 luglio  2017,  n.  143,  recante  «Regolamento  recante   adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il  precedente decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio 2013 n. 105;   Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante: «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita»;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  del  18  novembre  2014  n.  6513,  recante  «Disposizioni nazionali  di  applicazione  del  regolamento  (UE)   1307/2013   del Parlamento europeo e del Consiglio»;   Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali del 26  febbraio  2015  n.  1420,  recante  «Disposizioni modificative ed integrative del decreto del Ministro delle  politiche agricole alimentari e forestali del 18  novembre  2014  n.  6513,  di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;   Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali del 25 gennaio 2017  n.  2490,  recante  «Disciplina  del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;   Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali del 18 gennaio 2018  n.  1867,  recante  «Disciplina  del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei pagamenti diretti e dei  programmi  di  sviluppo  rurale»,  acquisita l'intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017, che abroga  e  sostituisce  il  predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017;   Visto in particolare quanto  disposto  dall'art.  21  del  predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018, ovvero che, in materia di «riduzioni  ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici», la correzione finanziaria  da  applicarsi  «deve  essere  determinata sulla base di un apposito provvedimento del MIPAAF, d'intesa  con  la Conferenza Stato-regioni, in coerenza con le  linee  guida  contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) n. 9527 del 19 dicembre 2012»;   Visto il decreto dipartimentale DIPEISR n. 12351 del 3 aprile  2018 con  il  quale  e'  stato  istituito  il  «Tavolo  tecnico   appalti» finalizzato, in primo luogo,  alla  «individuazione  di  un  apposito provvedimento che costituisca la base  per  un  quadro  sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di riduzioni  ed  esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR», composto dai rappresentanti di tutte le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo  rurale,  nonche'  dei  relativi  Organismi pagatori;   Tenuto conto che  il  sopra  citato  «Tavolo  tecnico  appalti»  ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel corso della riunione tenutasi al MIPAAF in data 4 giugno 2018;   Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico                   Approvazione dei criteri generali 
   1. E' approvato il documento allegato recante «Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed  esclusioni  per  mancato  rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con  le  linee  guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013» che costituisce parte integrante  del  presente decreto. 
     Roma, 22 ottobre 2018 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-153     |  
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     Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti  pubblici,  la riduzione da  applicare  al  beneficiario  inadempiente  deve  essere determinata in coerenza con le linee guida contenute nella  decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre  2013.  Le  regioni  e province autonome o le autorita'  di  gestione  applicano  i  criteri descritti nel presente allegato alle irregolarita' che  costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell'ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti.     Le regioni e province autonome o l'autorita' di gestione trattano le altre  irregolarita',  non  esplicitamente  indicate,  secondo  il principio di proporzionalita' e,  ove  possibile,  in  analogia  alle tipologie di irregolarita' individuate negli orientamenti stessi.     In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  63,  par.  1  del regolamento (UE) n. 1306/2013, cosi' come modificato dal  regolamento (UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali  o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non  deve essere pagata o che deve essere revocata e' determinata  in  funzione della  gravita'  dell'inosservanza  e   secondo   il   principio   di proporzionalita'. La legalita' e la regolarita' dell'operazione  sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non  deve essere pagata o che deve essere revocata.     Le percentuali di riduzione si applicano alle spese  ammesse  per singolo appalto. Per i tipi di irregolarita' previsti  le  regioni  e province autonome o le autorita' di  gestione,  con  propri  autonomi provvedimenti, possono applicare norme piu' restrittive.     I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo  quando  non e' possibile quantificare con precisione le implicazioni  finanziarie per l'appalto in questione.     Si' e' in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che  determinano il mancato  rimborso  dell'intero  ammontare  dell'appalto  in  esame (100%), qualora:       a) Il mancato rispetto  delle  norme  determini  un'alterazione della  concorrenza  tale  da  distogliere  la   partecipazione   alle procedure di potenziali offerenti;       b) Nel corso delle procedure si introducano elementi  distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per  una prestazione  che  non  presenta  i  caratteri   di   quella   bandita inizialmente;       c)  L'irregolarita'  abbia  incontrovertibilmente   determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello  che  avrebbe  dovuto ottenerlo;       d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata  con  la normativa in materia di appalti pubblici;       e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di  escluderlo  dal  campo  di  applicazione   della   normativa   di riferimento (ad es. la suddivisione in piu' procedure di  un  appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento  diversa da quella della procedura aperta  in  riferimento  ad  appalti  sopra soglia);       f)  Sia  accertato  un  conflitto  di  interessi  da  parte  di un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente;       g) Il mancato rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  abbia determinato   una   distorsione   dell'esito   della   procedura   di affidamento;       h) Si venga a conoscenza di un'irregolarita'  connessa  ad  una frode, accertata da un'autorita' giudiziaria o amministrativa.     Se le irregolarita' hanno  inciso  sui  livelli  di  concorrenza, trasparenza, parita'  di  trattamento  ma  senza  effetti  distorsivi sull'esito della procedura di affidamento si  applicano  sanzioni  di misura variabile, pari al 25%, 10%,  5%,  4%,  3%,  2%,  dell'importo preso in esame.     In fase di esecuzione  del  contratto  potranno  essere  previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarita' riscontrate.     Le non conformita' classificabili come «formali non rilevanti  ai fini della corretta erogazione degli aiuti  comunitari»  sono  quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o  potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria.     Non  si  applicano  riduzioni  se,  a  seguito  di  richieste  di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante  e'  in  grado  di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.     Quando una serie di irregolarita'  viene  rilevata  nella  stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non  sono cumulabili, l'irregolarita' piu' grave verra' presa come  indicazione per decidere il tasso di correzione.     |  
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