Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 22 ottobre 2018 |
Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca», ed in particolare l'Allegato I «Quadro Strategico Comune»; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 739/2009»; Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresi' il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante «Modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105; Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante: «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 n. 2490, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», acquisita l'intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2017, che abroga e sostituisce il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017; Visto in particolare quanto disposto dall'art. 21 del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018, ovvero che, in materia di «riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici», la correzione finanziaria da applicarsi «deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) n. 9527 del 19 dicembre 2012»; Visto il decreto dipartimentale DIPEISR n. 12351 del 3 aprile 2018 con il quale e' stato istituito il «Tavolo tecnico appalti» finalizzato, in primo luogo, alla «individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR», composto dai rappresentanti di tutte le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, nonche' dei relativi Organismi pagatori; Tenuto conto che il sopra citato «Tavolo tecnico appalti» ha prodotto il documento richiesto, consolidato nel corso della riunione tenutasi al MIPAAF in data 4 giugno 2018; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2018;
Decreta:
Articolo unico Approvazione dei criteri generali
1. E' approvato il documento allegato recante «Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013» che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 ottobre 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-153 |
| Allegato CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELL'ALLEGATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2013) 9527 DEL 19 DICEMBRE 2013 - EX ART. 21, DECRETO MINISTERIALE N. 1867 DEL 18 GENNAIO 2018.
Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata in coerenza con le linee guida contenute nella decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013. Le regioni e province autonome o le autorita' di gestione applicano i criteri descritti nel presente allegato alle irregolarita' che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili nell'ambito delle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, tramite l'adozione di propri autonomi provvedimenti. Le regioni e province autonome o l'autorita' di gestione trattano le altre irregolarita', non esplicitamente indicate, secondo il principio di proporzionalita' e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarita' individuate negli orientamenti stessi. In coerenza con quanto previsto dall'art. 63, par. 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata e' determinata in funzione della gravita' dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalita'. La legalita' e la regolarita' dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata. Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Per i tipi di irregolarita' previsti le regioni e province autonome o le autorita' di gestione, con propri autonomi provvedimenti, possono applicare norme piu' restrittive. I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non e' possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione. Si' e' in presenza di «infrazioni gravi», ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora: a) Il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti; b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente; c) L'irregolarita' abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo; d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici; e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in piu' procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia); f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente; g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento; h) Si venga a conoscenza di un'irregolarita' connessa ad una frode, accertata da un'autorita' giudiziaria o amministrativa. Se le irregolarita' hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parita' di trattamento ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame. In fase di esecuzione del contratto potranno essere previste rettifiche parziali in relazione ad irregolarita' riscontrate. Le non conformita' classificabili come «formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari» sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria. Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante e' in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate. Quando una serie di irregolarita' viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarita' piu' grave verra' presa come indicazione per decidere il tasso di correzione. |
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