| Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019 |  
| Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi  dell'articolo  142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, di un tratto del corso d'acqua «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in  Provincia di  Vicenza,  dichiarato  irrilevante  ai  fini   paesaggistici   con deliberazione della Giunta  regionale  del  Veneto  n.  1395  del  25 settembre 2018.  |  
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                       LA COMMISSIONE REGIONALE                PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante «Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art.  142,  comma  1, lettera c) e comma 3;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16, comma 4 del  decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66  convertito  con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;   Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018,  con  la  quale  la Regione del Veneto  ha  trasmesso  copia  della  deliberazione  della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  un tratto del corso d'acqua  «Roggia  di  Arzignano  o  Fiume  Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in  provincia di  Vicenza,  ai  sensi  dell'art.  142,  comma  3,  pubblicata   nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101  del  9  ottobre 2018;   Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre  2018,  con  la  quale  il Segretariato regionale del  Ministero  per  i  beni  e  la  attivita' culturali  per  il  Veneto  ha  inoltrato,  alla  direzione  generale archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   e   alla   Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la documentazione  relativa  alla  suddetta  deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;   Vista la nota prot. 30823 del 30 novembre 2018,  con  la  quale  la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha  proposto  le  seguenti  osservazioni  ai contenuti della scheda n. 14/2017 della  deliberazione  della  giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25  settembre  2018:  «Relativamente alla Roggia Arzignano in comune di Chiampo si rileva che buona  parte del tratto a sudest scorre al limitare del centro abitato  in  ambito agricolo con caratteri rilevanti di interesse quali argini  naturali, coltivazioni ed edifici rurali, pertanto si ritiene significativo  il mantenimento dell'area di tutela, almeno lungo il  percorso  sud  del tessuto insediativo in considerazione dell'alto grado di edificazione (residenziale e produttivo) che gia' insiste sul resto del comune»;   Visti sia la direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23  ottobre  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo piano di Gestione  delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;   Visti sia la direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23  ottobre  2007  relativa  alla  valutazione  e  alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto  legislativo  n.  49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della  direttiva  2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei  rischi  di  alluvione, sia il piano di Gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  Distretto idrografico  delle  Alpi  orientali,  approvato   con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;   Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n.  14,  recante Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche  della legge regionale 23 aprile 2004, n.  11  «Norme  per  il  governo  del territorio e in materia  di  paesaggio»,  pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9  giugno  2017,  ed  in particolare i contenuti dell'art. 5;   Preso atto che la  giurisprudenza  e'  costante  nell'affermare  il principio per cui, in materia di tutela  paesaggistica,  «il  vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che  il  vincolo  e'  stato  gia'  in  passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario,  un  maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni  all'ambiente  e salvaguardare  quel  poco  di  integro  che  ancora  residua»   (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600;  sez.  VI,  4 febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sez.  VI,  21 luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sez.  VI,  11 settembre 2013, n. 4493) e «[...] non e' possibile, senza superare  i limiti propri del giudizio  di  legittimita',  isolare  singole  aree comprese  nella  bellezza  d'insieme  e  verificare   se   vi   siano specificatamente    riferibili    le     caratteristiche     indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme,  nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV,  20  marzo  2006,  n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che  il  fatto dell'antropizzazione,  o  meglio   della   presenza   di   precedenti interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che,  se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9  Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990,  n.  600;  VI,  28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000,  n.  5651;  IV,  30  giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998,  n. 853; II, 4 febbraio 1998,  n.  3018/97;  II,  13  dicembre  2006,  n. 10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola  tutela  delle bellezze di natura, ma anche del lascito  storico  ed  architettonico sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio  2011, n. 4429);   Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti  e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, inoltrata  con nota prot. 2291 del  29  gennaio  2019,  pervenuta  alla  commissione regionale in pari data;   Vista la deliberazione della commissione regionale  per  la  tutela del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014, assunta  nella  riunione  del  31  gennaio  2019,  e  trasmessa  alla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;   Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito  di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a  termini  dell'art. 142, non e' consentito compiere  azioni  che  possono  distruggere  i suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai   valori   paesaggistici   oggetto   di protezione, e che i soggetti di cui al  comma  1  dell'art.  146  del decreto legislativo n.  42/2004  hanno  l'obbligo  di  presentare  la richiesta di autorizzazione di cui agli  articoli  146  e  147  dello stesso   decreto   legislativo   n.   42/2004   riguardo   interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano  intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del  medesimo  decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;   Considerato che il corso  d'acqua  in  argomento,  delimitato  come nelle unite planimetrie catastali nei  tratti  A  e  B,  conserva  la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera c)  del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti  motivi  indicati  nel suddetto verbale  della  commissione  regionale  per  la  tutela  del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:     «in  quanto  mantiene  caratteri   paesaggisticamente   leggibili relativi  alla  storia  agraria  e  produttiva  del  territorio   che attraversa, riscontrabili nella toponomastica e nei manufatti edilizi ancora esistenti. Inoltre, per i due  tratti  specificati,  il  corso d'acqua  conserva  un  forte  legame  con  la  campagna,  non  ancora totalmente urbanizzata, in quanto  elemento  sedimentato  della  rete idrica locale che con la vegetazione spontanea ripariale  arricchisce il contesto»;   Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con  la  quale  la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in  esame ed al perfezionamento della relativa procedura;   Vista la deliberazione della commissione regionale  per  la  tutela del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019,  con  cui  si  recepisce quanto espresso dalla direzione generale archeologia,  belle  arti  e paesaggio;   Ritenuto, pertanto, che il  corso  d'acqua  denominato  «Roggia  di Arzignano o Fiume Vecchio»,  ricadente  nei  Comuni  di  Arzignano  e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, come  individuato  dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza  paesaggistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
                               Dichiara: 
   che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, del tratto  del  corso  d'acqua  denominato  «Roggia  di Arzignano o Fiume Vecchio»,  ricadente  nei  Comuni  di  Arzignano  e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, come  individuato  dalle allegate  planimetrie  catastali,  dichiarato  irrilevante  ai   fini paesaggistici con deliberazione della giunta regionale del Veneto  n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.   Con il presente provvedimento  si  conferma,  pertanto,  il  regime vincolistico delle suddette aree, le  quali  rimangono  sottoposte  a tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  Terza  del predetto decreto legislativo.   Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali,  fanno parte integrante del presente provvedimento.   Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle arti e  paesaggio  per  le  Province  di  Verona,  Rovigo  e  Vicenza provvedera' alla trasmissione  ai  comuni  di  Arzignano  e  Montorso Vicentino (Vicenza), del numero della Gazzetta  Ufficiale  contenente la  presente  dichiarazione,  unitamente  alle  relative  planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei Comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140,  comma  4  del  medesimo  decreto legislativo.   Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro  60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
     Venezia, 25 febbraio 2019 
                                                 Il Presidente                                                  della commissione regionale:                                                   Girardini           
                              ____________   Avvertenza: 
     Il testo integrale del provvedimento, comprensivo  di  tutti  gli allegati, (Relazione tecnico-scientifica e planimetrie catastali)  e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del  Ministero  per  i beni  e  le  attivita'  culturali   per   il   Veneto   all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it,    nelle     sezioni     amministrazione trasparente e piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate  per legge     |  
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