| Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 15 marzo 2019 |  
| Sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   del medicinale per uso  umano  «Urocinox».  (Determina  n.  aSM  1/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'ufficio farmacovigilanza 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio  di  amministrazionedell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, sopra  richiamato,  della  cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determinazione direttoriale n. 1064 del 14 marzo 2017  che conferisce al  dott.  Giuseppe  Pimpinella  l'incarico  di  dirigente dell'Ufficio farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2017;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e integrazioni;   Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali per  uso  umano,  nonche'  la  direttiva  2003/94/CE   e   successive modificazioni e integrazioni»;   Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n.  219/2006,  che  disciplina  l'adozione   del   provvedimento   di sospensione  di  un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio, specificando che «la sospensione comporta, comunque,  il  divieto  di vendita per tutto il tempo della sua durata»;   Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n.  2050 dell'11 marzo 2019, notificata  all'Italia  in  data  15  marzo  2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva  2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano dei medicinali  chinolonici e fluorochinolonici per uso sistemico  e  per  inalazione  contenenti «acido   nalidixico,   acido   pipemidico,   cinoxacina,   enoxacina, pefloxacina,    lomefloxacina,     ciprofloxacina,     levofloxacina, ofloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, flumequina»;   Visto, in particolare, l'art. 3, primo  paragrafo,  della  suddetta decisione della Commissione europea,  secondo  il  quale  «gli  Stati membri   interessati   sospendono   le    autorizzazioni    nazionali all'immissione in commercio dei medicinali  di  cui  all'allegato  IA sulla base delle  conclusioni  scientifiche  riportate  nell'allegato II»;   Ravvisata, pertanto, la necessita' di sospendere,  a  tutela  della salute   pubblica   dei   cittadini   dell'Unione,   l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale  «UROCINOX»  (Codice  AIC: 033055),  di  titolarita'  della  Benedetti  &  Co  S.r.l.,  inserito nell'allegato IB  alla  decisione  di  esecuzione  della  Commissione europea sopra richiamata; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Per le motivazioni in premessa  esplicitate,  in  attuazione  della decisione di esecuzione della Commissione  europea  n.  2050  dell'11 marzo 2019, e' sospesa con decorrenza dal giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,   l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del medicinale:     medicinale: «Urocinox»:       codice AIC: 033055;       confezioni: 033055017 - «500  mg  capsule  rigide»  20  capsule rigide;       Titolare AIC: Benedetti & Co  S.r.l.,  con  sede  in  via  Bure Vecchia Nord n. 115, Pallavicini Center - 51100 -  Pistoia  -  Codice fiscale n. 01670410479.     |  
|   |                                 Art. 2 
   La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio  del medicinale «Urocinox» comporta il divieto di  vendita  per  tutto  il tempo della sua durata nonche' il divieto di utilizzo del  medicinale e di smaltimento delle scorte, per l'intero periodo  di  vigenza  del provvedimento di sospensione.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della  decisione  di  esecuzione della Commissione europea, richiamata  in  premessa,  la  sospensione dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   potra'   essere revocata  alle  condizioni  di  cui  all'allegato  IV  alla  medesima decisione, ovvero ove il titolare dell'autorizzazione  all'immissione in commercio fornisca opportune  prove  scientifiche  che  dimostrino l'esistenza di un rapporto beneficio/rischio positivo del  medicinale in qualsiasi indicazione.     |  
|   |                                 Art. 4 
   La presente determinazione e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  notificata  in   via   amministrativa all'azienda interessata ed e' efficace  dal  giorno  successivo  alla data di pubblicazione.   Avverso  il  presente  provvedimento  di  sospensione  puo'  essere proposto ricorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 ovvero ricorso  giurisdizionale  dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente  nei termini  di  trenta  e   di   sessanta   giorni,   decorrenti   dalla notificazione del provvedimento. 
     Roma, 15 marzo 2019 
                                              Il dirigente: Pimpinella     |  
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