Estratto determina AAM/AIC n. 56/2019 del 5 marzo 2019 
     Procedura europea:       FR/H/0623/001/MR;       FR/H/0623/001/1A/001.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:       E'  autorizzata  l'immissione  in  commercio  del   medicinale: TIORFANOR  nella  forma  e  confezione,  alle  condizioni  e  con  le specificazioni di seguito indicate.     Titolare AIC: Bioprojet  Pharma,  con  sede  legale  e  domicilio fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi - Francia.     Confezione:       «175 mg compresse rivestite con film» 12 compresse  in  blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 046299018 (in base 10) 1D4XWB (in base 32).     Validita' prodotto integro: quattro anni.     Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.     Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.     Composizione:       Principio attivo: 175 mg di racecadotril;     Eccipienti:       Polvere:    Lattosio     monoidrato,     Calcio     carmelloso, Idrossipropilcellulosa, Cellulosa  microcristallina,  Amido  di  mais pregelatinizzato, Magnesio stearato;       Rivestimento:  Opadray  bianco   (polivinil   alcool,   titanio diossido, macrogol 3350, talco).     Responsabile del rilascio dei lotti:       Famar Lyon - 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230  Saint  Genis Laval - Francia. 
                       Indicazioni terapeutiche 
     «Tiorfanor» e' indicato  per  il  trattamento  sintomatico  della diarrea acuta negli adulti  quando  il  trattamento  causale  non  e' possibile.     Se il trattamento causale e' possibile, racecadotril puo'  essere somministrato come trattamento complementare. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n. 537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       RR: Il medicinale e' soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  24 aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |