| Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Rinnovo    dell'iscrizione,    cancellazione     e     proroga     di commercializzazione  di  varieta'  di  specie  agrarie  iscritte   al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2018.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere l'identificazione delle varieta' stesse;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre 1971, n. 1096;   Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai  sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie  agrarie, le cui denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono  indicate  nel dispositivo;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  recante  disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';   Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;   Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che stabilisce in  dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali  e  prevede,  altresi',  la   possibilita'   di   rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;   Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta'  la  cui validita' sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di  stabilire  un periodo  transitorio  per  la  certificazione,  il  controllo  e   la commercializzazione delle relative sementi o tuberi  seme  di  patate che si protragga  al  massimo  fino  al  30  giugno  del  terzo  anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;   Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1065/1973;   Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e  3  del dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto stabilito dall'art. 17, undicesimo  comma,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che  le  varieta'  stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;   Considerato  che  per  le  varieta'  indicate   nell'art.   3   del dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal  citato  art. 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  n. 1065/1973;   Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  1065/1973,  e, inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla  cancellazione delle varieta' indicate negli  articoli  2  e  3  del  dispositivo  e previsto,  per  le  varieta'  indicate  nell'art.   3,   un   periodo transitorio   per   la   certificazione,   il    controllo    e    la commercializzazione delle relative sementi;   Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma  del  regolamento   di esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065, l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'  di  specie  agrarie, delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri  con  i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2028: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto  elencate  varieta',  iscritte  ai  registri  delle varieta' di specie agrarie con i decreti  ministeriali  a  fianco  di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per  mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e),  del regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto  elencate  varieta',  iscritte  ai  registri  delle varieta' di specie agrarie con i decreti  ministeriali  a  fianco  di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per  mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le  relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino  al  30  giugno  dell'anno 2021. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto 
                              ____________   Avvertenza: 
     Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.     |  
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