| Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 11 marzo 2019 |  
| Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varieta' di specie  ortive iscritte al relativo registro nazionale.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;   Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.  1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della produzione e del commercio delle sementi;   Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;   Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo;   Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;   Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la validita'  dell'iscrizione  medesima  sia  giunta  a  scadenza  e  la possibilita'   di   stabilire   un   periodo   transitorio   per   la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo  anno successivo alla scadenze dell'iscrizione;   Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1065/1973;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio  dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3 aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   Uffici dirigenziali di livello non generale;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;   Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo dell'iscrizione  al  registro  nazionale  secondo  quanto   stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del  Presidente  della Repubblica n. 1065/1973, e  che  le  varieta'  stesse  non  rivestono particolare interesse in ordine generale;   Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma,  del  regolamento  di esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta' di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata  fino  al 31 dicembre 2028: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1.  Ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  quarto  comma,  lettera  e), regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre  1971,  n.1096, approvato con decreto del Presidente la Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte  ai registri le varieta' di specie ortive con i  decreti  ministeriali  a fianco di  ciascuna  riportati,  sono  cancellate  dai  medesimi  per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana. 
     Roma, 11 marzo 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto 
                              ____________   Avvertenza: 
     Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze, art. 9 decreto Presidente della Repubblica n. 38/1998.      |  
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