| Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  
| PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019 |  
| Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi  dell'articolo  142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, di un tratto del corso d'acqua «Fiumicello di Montagnana»,  ricadente nei  Comuni  di  Montagnana,  Casale  di  Scodosia,   Borgo   Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige,  in  Provincia  di  Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.  |  
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                       LA COMMISSIONE REGIONALE                PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante «Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;   Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art.  142,  comma  1, lettera c) e comma 3;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16, comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;   Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208»;   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;   Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018,  con  la  quale  la Regione del Veneto  ha  trasmesso  copia  della  deliberazione  della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  un tratto del corso d'acqua  «Fiumicello  di  Montagnana  -  Cavariega», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo  Veneto e Megliadino San Vitale, in Provincia di Padova, ai  sensi  dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;   Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre  2018,  con  la  quale  il Segretariato regionale del  Ministero  per  i  beni  e  la  attivita' culturali  per  il  Veneto  ha  inoltrato,  alla  Direzione  generale archeologia,  belle  arti   e   paesaggio   e   alla   Soprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  l'area  metropolitana  di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione relativa alla  suddetta  deliberazione  della  Giunta  regionale  del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;   Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre  2018,  con  la  quale  la Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per   l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova  e  Treviso ha proposto le seguenti osservazioni ai  contenuti  della  scheda  n. 4/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.  1395 del 25 settembre 2018:  «Il  Fiumicello,  derivazione  idraulica  del fiume Frassine che scorre a nord di Montagnana, e' corso  d'acqua  di eccezionale rilevanza in termini di testimonianza e  di  comprensione dell'assetto territoriale e della matrice insediativa storica di  cui l'antico centro e' il fulcro.   Il fiorente sviluppo sociale ed economico delle  zone  toccate  dal Fiumicello, connesso alla  coltivazione  e  prima  lavorazione  della canapa nelle marcite (di cui ancora oggi sono rinvenibili i  toponimi lungo lo sviluppo del corso d'acqua), e' fatto  determinante  per  la conservazione della cinta muraria di Montagnana nel ruolo di barriera daziaria e a protezione dei magazzini che conservavano  il  materiale da inviare all'Arsenale di Venezia, ben oltre a quella che era  stata la durata della funzione difensiva militare originaria.   Il Fiumicello alimentava, e ancora lambisce  e  confina,  il  vallo delle mura e, al di sopra di  esso,  a  Porta  Padova,  il  Palladio, assumendolo come elemento vincolo del progetto, eresse Villa Pisani.   Del  resto,  non  solo  il  sistema   fortificato   o   l'emergenza architettonica  di  villa  e'  sorretta  dal  sistema  idraulico  del Fiumicello, pure gli insediamenti rurali  minori  e  l'organizzazione fondiaria e viaria sono incardinati sull'andamento del corso  d'acqua che detiene,  tra  gli  altri,  il  ruolo  generatore  delle  valenze paesaggistiche del contesto di  appartenenza,  esito  della  secolare attivita'  di  regimazione  idraulica  e  del  rapporto  tra  assetto idraulico, economia rurale e vicende storico-politiche.   Tale complesso insieme di ragioni non puo' avvallare un'irrilevanza paesaggistica suffragata da esiti mediati di una valutazione numerica che, fotografando l'eterogenea condizione attuale del Fiumicello, non tiene  conto  o  ricostruisce  le  fasi  di  modificazione   ne'   la legittimita' delle stesse.   Pur la denominazione, se mutata, sancisce la cesura  arbitraria  ed inopportuna  tra  «logos»  e  «locus»  laddove  esiste  una   stretta connessione di causa ed effetto tra l'uno e l'altro termine.   Pertanto,  a  conclusione  delle  valutazioni   e   delle   analisi effettuate, si ritiene di riconfermare l'interesse paesaggistico  del corso d'acqua in esame»;   Visti sia la direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23  ottobre  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione  delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;   Visti sia la direttiva 2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23  ottobre  2007  relativa  alla  valutazione  e  alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto  legislativo  n.  49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della  direttiva  2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei  rischi  di  alluvione, sia il Piano di gestione  del  rischio  di  alluvioni  del  Distretto idrografico  delle  Alpi  orientali,  approvato   con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre  2016  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;   Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n.  14,  recante Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche  della legge regionale 23 aprile 2004, n.  11  «Norme  per  il  governo  del territorio e in materia  di  paesaggio»,  pubblicata  nel  Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9  giugno  2017,  ed  in particolare i contenuti dell'art. 5;   Preso atto che la  giurisprudenza  e'  costante  nell'affermare  il principio per cui, in materia di tutela  paesaggistica,  «il  vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che  il  vincolo  e'  stato  gia'  in  passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario,  un  maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni  all'ambiente  e salvaguardare  quel  poco  di  integro  che  ancora  residua»   (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600;  sez.  VI,  4 febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sez.  VI,  21 luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sez.  VI,  11 settembre 2013, n. 4493) e «[...] non e' possibile, senza superare  i limiti propri del giudizio  di  legittimita',  isolare  singole  aree comprese  nella  bellezza  d'insieme  e  verificare   se   vi   siano specificatamente    riferibili    le     caratteristiche     indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme,  nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV,  20  marzo  2006,  n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che  il  fatto dell'antropizzazione,  o  meglio   della   presenza   di   precedenti interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che,  se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9  Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990,  n.  600;  VI,  28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000,  n.  5651;  IV,  30  giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998,  n. 853; II, 4 febbraio 1998,  n.  3018/97;  II,  13  dicembre  2006,  n. 10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola  tutela  delle bellezze di natura, ma anche del lascito  storico  ed  architettonico sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio  2011, n. 4429);   Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti  e paesaggio per l'area  metropolitana  di  Venezia  e  le  Province  di Belluno, Padova e Treviso, inoltrata  con  nota  prot.  2352  del  31 gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;   Preso atto che la scheda n. 4/2017,  formulata  a  fini  istruttori dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta  regionale del  Veneto  n.  1395  del  25   settembre   2018,   presenta   delle imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo  al  «Ruolo storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario», non identifica e  riconosce  correttamente  tutti  i  vari  caratteri storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche  nel  tratto dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione  della  Giunta regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come  evidenziato dalla relazione tecnico scientifica  allegata  alla  suindicata  nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  prot.  2352 del 31 gennaio 2019;   Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014, assunta  nella  riunione  del  31  gennaio  2019,  e  trasmessa  alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;   Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito  di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a  termini  dell'art. 142, non e' consentito compiere  azioni  che  possono  distruggere  i suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai   valori   paesaggistici   oggetto   di protezione, e che i soggetti di cui al  comma  1  dell'art.  146  del decreto legislativo n.  42/2004  hanno  l'obbligo  di  presentare  la richiesta di autorizzazione di cui agli  articoli  146  e  147  dello stesso   decreto   legislativo   n.   42/2004   riguardo   interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano  intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del  medesimo  decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;   Considerato che il corso  d'acqua  in  argomento,  delimitato  come nelle   unite   planimetrie   catastali,   conserva   la    rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera  c)  del  decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati  nel  suddetto verbale della Commissione regionale  per  la  tutela  del  patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:     «la Commissione regionale delibera  di  confermare  la  rilevanza paesaggistica anche del tratto gia' derubricato con DGR n.  1638  del 17 settembre 2013 in quanto in quel tratto il Fiumicello  sovrappassa con un antico ponte canale (gia' testimoniato nella  cartografia  del Malaman), lo scolo Vampadore, dimostrando come la cura idraulica  del territorio  passi  attraverso  l'ingegno  di  tali   manufatti,   che caratterizzano  il  paesaggio  rurale,  non  meno  della   strategica collocazione in corrispondenza del nodo  idraulico  di  un  capitello votivo. Inoltre, l'intervenuta edificazione della  zona  non  implica l'irrilevanza paesaggistica del corso d'acqua,  ma  anzi,  la  stessa giurisprudenza  attesta  l'opportunita'  che  non   venga   deturpato ulteriormente l'ambito protetto attraverso un «maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente  e  salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr.  Consiglio  di  Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600). Il corso d'acqua Fiumicello,  di origine  trecentesca,  risulta  strettamente  connesso  alle  matrici storico  produttive  del  territorio   montagnanese   ed   essenziale nell'organizzazione difensiva del centro fortificato, ha condizionato con il suo corso uno dei massimi esempi dell'architettura  palladiana di Villa, ha fornito energia per le attivita' molitorie e agricole e, nella permanenza del tracciato  conservato  nel  tempo,  anche  nella forma di relitto, ha fortemente improntato la struttura  territoriale e  l'organizzazione  insediativa  e  del  sistema  relazionale  degli indicatori paesistici»;   Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con  la  quale  la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in  esame ed al perfezionamento della relativa procedura;   Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela del patrimonio  culturale  del  Veneto,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n.  171  del  29  agosto  2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019,  con  cui  si  recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia,  belle  arti  e paesaggio;   Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Fiumicello  di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di  Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in  Provincia di Padova, come individuato  dalle  allegate  planimetrie  catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42; 
                               Dichiara: 
   Che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato  «Fiumicello  di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di  Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in  Provincia di Padova, come individuato  dalle  allegate  planimetrie  catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione  della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  del  Veneto  n.  101  del  9 ottobre 2018.   Con il presente provvedimento  si  conferma,  pertanto,  il  regime vincolistico delle suddette aree, le  quali  rimangono  sottoposte  a tutte le disposizioni di  tutela  contenute  nella  parte  terza  del predetto decreto legislativo.   Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali,  fanno parte integrante del presente provvedimento.   Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  la  Soprintendenza  archeologia,  belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione ai Comuni  di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza  d'Adige  (Padova),  del  numero  della  Gazzetta  Ufficiale contenente  la  presente  dichiarazione,  unitamente  alle   relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei  comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.   Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
     Venezia, 25 febbraio 2019 
                                                  Il Presidente                                                  della Commissione regionale                                                    Girardini          
                              ____________   Avvertenza: 
     Il testo integrale del provvedimento, comprensivo  di  tutti  gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie  catastali)  e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del  Ministero  per  i beni  e  le  attivita'  culturali   per   il   Veneto   all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.     |  
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