| Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 15 marzo 2019 |  
| Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  nei  giorni  16  e  17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei  comuni  nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (Ordinanza  n. 580)  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17  gennaio  2019, con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2  settembre  2018 nel territorio dei comuni nelle Province di  Padova,  di  Rovigo,  di Treviso e di Verona;   Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 4 marzo 2019; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
              Nomina Commissario e piano degli interventi 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi di cui  in  premessa,  il  direttore  della  struttura  regionale  di progetto gestione post emergenze connesse  ad  eventi  calamitosi  ed altre  attivita'  commissariali  della  Regione  Veneto  e'  nominato Commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.   3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse finanziarie di cui  all'art.  3  entro  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, con riferimento ai  territori specificatamente  individuati   nell'allegato   alla   delibera   del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019, un piano degli interventi da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile. Tale piano deve contenere:     a) gli interventi  realizzati  dai  soggetti  attuatori  e  dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;     b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate dagli eventi calamitosi;     c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3  previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.   6. Il Commissario delegato puo', ove  necessario,  provvedere  alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare  i  detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui  alla presente ordinanza.   7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2, nonche' ad enti aventi personalita'  giuridica  pubblica  ed  alle societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore  sanitario  e  scolastico,  previo  rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di causalita'  con  la  situazione  di  emergenza  in  argomento.   Tale rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.   8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci  dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai  nuclei  familiari la cui abitazione  principale,  abituale  e  continuativa  sia  stata distrutta in tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita',  adottati  a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per  l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente  nel  limite  massimo  di euro 400  per i nuclei monofamiliari, nel limite massimo di euro 500 per i nuclei familiari composti da due unita', nel limite  massimo  di euro 700 per quelli composti da tre unita' e nel limite  massimo  di  euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei  familiari  composti  da  cinque  o  piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone  di  eta' superiore a 65 anni,  portatrici  di  handicap  o  disabili  con  una percentuale di invalidita' non  inferiore  al  67%,  e'  concesso  un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei  soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00  mensili previsti per il nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art. 3.   4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale e/o comunale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri  del  17  gennaio 2019, nel limite massimo di euro 500.000,00.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.   3. La Regione Veneto e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al  Piano di cui all' art. 1, comma 3.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.   5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Relazione del Commissario delegato 
   1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
                                Deroghe 
   1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre 2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modifiche ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle attivita' previste dalla presente ordinanza.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.     |  
|   |                                 Art. 6   Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni  di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.  1/2018. 
   1. Il Commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni  relativi al  patrimonio  pubblico  e  privato,  nonche',  fatto  salvo  quanto previsto  dal  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi  sulla  base  delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni  competenti  ed  inviate alla regione. Il Commissario delegato,  avvalendosi  prioritariamente delle  strutture  regionali,  provvede  all'attivita'  di  controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei  dati  e  delle  informazioni relative ai  beni  di  cui  agli  articoli  7,  8  e  9,  nonche'  al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al  rispetto dei tempi di cui all'art. 10.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Patrimonio pubblico 
   1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:     a) necessario per gli  interventi  di  ripristino  degli  edifici pubblici  strategici  e  dei  servizi  essenziali  danneggiati,   ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad  uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;     b) necessario per gli  interventi  edilizi  di  ripristino  delle infrastrutture a rete  e  delle  relative  attrezzature  nei  settori dell'elettricita', del gas,  delle  condutture  idriche  e  fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;     c) necessario per gli interventi  di  sistemazione  idraulica  ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.   2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari avviene, anche per stima  quantitativa  delle  superfici  e/o  volumi interessati,  con  riferimento  al   prezzario   regionale   e,   ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.   3.  L'attivita'  di  ricognizione  deve  dar  conto  dell'eventuale copertura assicurativa, indicando  la  misura  del  risarcimento  del danno,  ove  riconosciuto  dall'assicurazione,  in  conseguenza   del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.   4. Nell'ambito della ricognizione  dei  fabbisogni  il  Commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo  le  seguenti  tre classi:     a) primi interventi urgenti;     b) interventi di ripristino;     c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.     |  
|   |                                 Art. 8 
                          Patrimonio privato 
   1. L'attivita' di ricognizione comprende il  fabbisogno  necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli  edifici  privati, ivi  compresi  gli  edifici  vincolati,  classificati  in  base  alle differenti destinazioni d'uso, conformi  alle  disposizioni  previste dalla  normativa  urbanistica,  di  pianificazione  territoriale   di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente  connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e  parti  comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare,  l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero  delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e  il  relativo fabbisogno necessario per l'intervento di  ripristino,  ivi  compreso quello relativo agli interventi sugli elementi  strutturali  e  sulle parti comuni degli edifici.   2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene  con  autocertificazione  della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura    del    risarcimento    del    danno,    ove    riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i  premi  sostenuti nel quinquennio precedente.     |  
|   |                                 Art. 9 
                   Attivita' economiche e produttive 
   1. L'attivita' di ricognizione comprende:     a) il fabbisogno necessario per il  ripristino  delle  strutture, degli impianti, dei macchinari e delle  attrezzature,  danneggiati  e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;     b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati  o  distrutti  a  causa  degli  eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.   2. La quantificazione dei dati relativi  ai  fabbisogni  finanziari per  i  beni  di  cui  al   comma   1,   lettera   a)   avviene   con autocertificazione della stima del danno e  dell'eventuale  copertura assicurativa, indicando la misura del  risarcimento  del  danno,  ove riconosciuto dall'assicurazione, in  conseguenza  del  sinistro  e  i premi sostenuti nel quinquennio precedente.     |  
|   |                                 Art. 10 
                     Procedure per la ricognizione                 dei fabbisogni e relazione conclusiva 
   1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 7,  8  e  9  e' svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte integrante.   2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui  agli  articoli 7, 8 e 9 corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali  tra  i  fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione del piano degli interventi ci cui  all'art.  1  e  quali  tra  questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.   3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 7, 8 e  9  non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell'ambito  delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.   4. La ricognizione  dei  danni  posta  in  essere  dal  Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei  finanziamenti per il ristoro degli stessi.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 marzo 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli 
                              ____________ 
     Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di  protezione  civile» al                           seguente                            link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp     |  
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