Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 dicembre 2018 |
Primo piano degli interventi di tipologia A2 per alloggi e residenze per studenti universitari. (Decreto n. 852/2018). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni ed integrazioni - disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 18; Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa depositi e prestiti la gestione delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata legge n. 338/2000; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni (di seguito CDP S.p.a.); Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, con il quale e' stata istituita la «Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 338/2000 (di seguito Commissione); Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, con il quale e' stata da ultimo rinnovata la richiamata commissione che ha operato in prorogatio fino al 4 settembre 2018; Considerato che e' in corso di perfezionamento l'iter per il rinnovo della richiamata commissione; Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge n. 338/2000, la spesa per il funzionamento della commissione e' determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art. 1 della legge n. 338/2000 e che di tali spese si deve tenere conto nella predisposizione del presente piano; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' per il 2016), che in tabella C ha previsto lo stanziamento di € 18.052.000,00 per l'E.F. 2016 per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, reg. 4620), con il quale sono state disciplinate procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonche' la relativa copertura finanziaria, relativamente al IV bando - legge n. 338/2000; Visto il D.D. 11 gennaio 2017, n. 26, con il quale e' stato adottato il modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui al citato IV bando - legge n. 338/2000; Tenuto conto in particolare dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016, con il quale sono state fissate le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento statale, tra le quali la tipologia di cui al punto A2) relativa agli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture universitarie; Visto l'art. 7, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del medesimo decreto, ha destinato complessivamente fino ad un massimo di 15.000.000,00 di euro a valere sul richiamato stanziamento di € 18.052.000,00 relativo all'E.F. 2016 di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' per il 2016) - tabella C, specificando altresi' che le somme di cui sopra eventualmente residuate dal presente piano in quanto non risultate necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) ammessi al cofinanziamento, devono essere destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 nell'ambito del secondo piano triennale; Considerato che l'anzidetto stanziamento di € 18.052.000,00 iscritto in bilancio per l'E.F. 2016 in favore della legge n. 338/2000 sul capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca (di seguito MIUR) e' stato impegnato per le finalita' di cui al richiamato IV bando - legge n. 338/2000 con decreto dirigenziale di impegno n. 3325/2016, con il quale € 25.000,00 sono stati impegnati per spese commissione di cui all'art. 5 della legge n. 338/2000 ed i restanti € 18.027.000,00 per la realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000); Tenuto conto che, in osservanza dell'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il MIUR ha stipulato in data 30 giugno 2005 la convenzione con la CDP S.p.a. (approvata con decreto interministeriale MIUR/MEF del 27 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio 367) per l'affidamento alla stessa della gestione dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, ivi stabilendo una commissione da corrispondere a CDP S.p.a. per tale attivita' nella misura dello 0,45% dell'erogato (oltre IVA se dovuta) per le attivita' di cui alle lettere b), c), d), comma 2, dell'art. 4 della convenzione stessa e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della commissione), per le attivita' di cui alle lettere a) ed e), comma 2 dell'art. 4 della convenzione stessa; Tenuto conto che, a fronte della necessita' di disciplinare l'attivita' di gestione delle nuove risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000), e' in corso di sottoscrizione tra il MIUR e la CDP S.p.a. apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, con il quale verra' confermata la misura della commissione spettante a CDP S.p.a. nel senso gia' indicato nella convenzione tipo; Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alle lettere b), c), d), comma 2 dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.a. emette fatture per i compensi dovuti, esenti da IVA, ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) ed e), comma 2 dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse fatture per i compensi dovuti oltre IVA; Tenuto conto, pertanto, della necessita' di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l'IVA eventualmente dovuta; Considerato che potrebbero essere in previsione manovre economiche volte ad aumentare l'attuale aliquota IVA (22%) fino al 23% e che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore 0,14%, che unito ai citati 0,45% e 0,59% porta ad un accantonamento complessivo per eventuali compensi CDP S.p.a. pari all'1,18%; Considerato che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.a. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della commissione) per il IV bando di cui alla legge n. 338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione del presente piano nella misura sopra indicata e convenuta con la CDP S.p.a. con la citata convenzione tipo del 30 giugno 2005; Vista la graduatoria definitiva degli interventi ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale con riguardo agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000), riportata all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' la proposta di piano triennale, entrambe approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e art. 7, comma 8 del decreto ministeriale n. 937/2016, dalla commissione nella seduta dell'8 novembre 2017, riportando un importo di cofinanziamento ministeriale di € 5.664.307,00; Considerato che la citata proposta di piano triennale approvata dalla commissione contiene l'elenco dei progetti di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento con quota parte dell'esercizio finanziario 2016; Tenuto conto che nell'ambito della suddetta proposta di piano la commissione ha ritenuto ammissibili al cofinanziamento tutti gli interventi per i quali e' stata presentata relativa domanda di cofinanziamento; Tenuto conto, pertanto, della seguente tabella riepilogativa di tutte le risorse destinate alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari relativi all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000) di cui al presente piano:
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016, in base al quale si prevede che il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla commissione, con proprio decreto, adotta i piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento e, in particolare, per cio' che qui rileva, il primo piano per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del IV bando; Visto l'art. 7, comma 6 del decreto ministeriale n. 937/2016 nella parte in cui dispone che il medesimo comma 6 non si applica al presente piano;
Decreta:
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016
1. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016, ammessi nell'ambito del presente piano sono:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Progetti ammessi al cofinanziamento
1. Sulla scorta della graduatoria degli interventi approvata dalla commissione di cui all'allegato A del presente decreto e della proposta di piano triennale formulata dalla commissione, richiamate in premessa, nonche' sulla base delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilita' fissati dal decreto ministeriale n. 937/2016, tutti i progetti presentati e contrassegnati dal n. 1 al n. 13 come riportati in dettaglio nell'allegato B del presente decreto (che ne costituisce parte integrante), con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento al quale sono stati ammessi. |
| Art. 4 Documentazione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 10 del decreto ministeriale n. 937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente piano devono dimostrare - ove non gia' dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento - entro centoventi giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, pena l'esclusione, l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento. 2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente piano devono inviare, pena l'esclusione, entro duecentodieci giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale: l'eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 (progetto esecutivo ove non gia' trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa», che verra' approvata con successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on-line e chiusa la procedura on-line, dovra' essere stampata (il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessa, secondo le modalita' e tempi indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 del modello stesso. 3. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata, per raccomandata ovvero tramite corriere oppure brevi manu, con plico chiuso riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma - IV bando - legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire». Ai fini del rispetto del termine di presentazione, in caso di spedizione del plico fara' fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016. 4. La commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11 e 13 del citato decreto entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilita' o di mancata conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, la commissione propone al MIUR l'esclusione dal cofinanziamento. |
| Art. 5 Nulla osta della commissione e stipula della convenzione MIUR/beneficiario
1. La documentazione di cui al precedente art. 4 e' esaminata dalla commissione che: in caso di valutazione negativa relativa all'immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al MIUR l'esclusione dal cofinanziamento; in caso di valutazione positiva relativa all'immediata realizzabilita' dell'intervento e alla coerenza con il progetto definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016. 2. La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro e non oltre sessanta giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da parte della commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla stipula della convenzione seguira' l'adozione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sara' inviato ai competenti organi di controllo per la relativa registrazione. 3. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre duecentoquaranta giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Il suddetto termine puo' essere prorogato fino al 30 settembre successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 15 del decreto ministeriale n. 937/2016. 4. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla commissione. In tali casi la commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento. |
| Art. 6 Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della convenzione
1. All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il decreto direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con decreto ministeriale, su proposta della commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze: mancato inizio dei lavori entro i termini indicati al precedente art. 5, commi 3 e 4; mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 5, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale n. 937/2016, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa commissione - documentazione che a parere della commissione risulti adeguata a dimostrare la non imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario; mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 937/2016, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Sempre ai sensi del richiamato comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016, in caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al MIUR. |
| Art. 7 Modalita' di revoca del cofinanziamento
1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita': a) nel caso in cui la commissione, nell'ambito della propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; b) la commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dal beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al MIUR pareri e proposte in merito alla eventuale revoca; c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del parere e le proposte della commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' e i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nonche' il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilita' generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione al momento della revoca. |
| Art. 8 Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti
1. Le risorse residuali del presente piano triennale nonche' quelle risultate disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del IV bando e, quindi, nello specifico, nell'ambito del successivo piano triennale da emanarsi per le altre tipologie di interventi (A1, B, C) di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e fino al loro esaurimento. 2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno destinate al soddisfacimento degli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000. |
| Art. 9 Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, registro 4620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2017. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: Bussetti
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 78 |
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