| Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 12 dicembre 2018 |  
| Primo piano degli interventi di tipologia A2 per alloggi e  residenze per studenti universitari. (Decreto n. 852/2018).  |  
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                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,                   DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
   Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive  modificazioni ed integrazioni - disposizioni in materia di alloggi e residenze  per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;   Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 18;   Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  con  il  quale viene affidata alla Cassa  depositi  e  prestiti  la  gestione  delle risorse destinate  agli  interventi  di  cui  alla  citata  legge  n. 338/2000;   Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  il  quale, all'art. 5, commi 1  e  3,  dispone  la  trasformazione  della  Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni (di seguito CDP S.p.a.);   Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, con  il  quale e' stata istituita la «Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1,  comma  5  della  legge  n. 338/2000 (di seguito Commissione);   Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, con il  quale e' stata da ultimo rinnovata la richiamata commissione che ha operato in prorogatio fino al 4 settembre 2018;   Considerato che e'  in  corso  di  perfezionamento  l'iter  per  il rinnovo della richiamata commissione;   Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5 della  legge n. 338/2000, la spesa  per  il  funzionamento  della  commissione  e' determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei  medesimi fondi di cui all'art. 1 della legge n. 338/2000 e che di  tali  spese si deve tenere conto nella predisposizione del presente piano;   Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' per il 2016),  che  in  tabella  C  ha  previsto  lo   stanziamento   di   € 18.052.000,00 per l'E.F. 2016 per le esigenze di cui  alla  legge  n. 338/2000;   Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937  (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, reg. 4620),  con  il  quale sono state disciplinate procedure e modalita'  per  la  presentazione dei progetti e  per  l'erogazione  dei  finanziamenti  relativi  agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonche' la relativa copertura finanziaria, relativamente al IV bando - legge n. 338/2000;   Visto il D.D. 11 gennaio  2017,  n.  26,  con  il  quale  e'  stato adottato  il  modello  informatizzato  per  la   formulazione   delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui al  citato  IV  bando  - legge n. 338/2000;   Tenuto conto in  particolare  dell'art.  3,  comma  1  del  decreto ministeriale  n.  937/2016,  con  il  quale  sono  state  fissate  le tipologie di interventi ammissibili al cofinanziamento  statale,  tra le quali la tipologia di cui al punto A2) relativa agli interventi di efficientamento   e/o   miglioramento   energetico    di    strutture universitarie;   Visto l'art. 7, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del medesimo decreto,  ha  destinato complessivamente fino ad un massimo di 15.000.000,00 di euro a valere sul richiamato stanziamento di € 18.052.000,00 relativo all'E.F. 2016 di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilita'  per il 2016) - tabella C, specificando altresi' che le somme di cui sopra eventualmente residuate dal presente piano in  quanto  non  risultate necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art.  3,  comma 1, lettera A2) ammessi al cofinanziamento, devono essere destinate al cofinanziamento  delle  altre  tipologie   di   intervento   previste dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 nell'ambito del secondo piano triennale;   Considerato  che  l'anzidetto  stanziamento  di   €   18.052.000,00 iscritto in bilancio  per  l'E.F.  2016  in  favore  della  legge  n. 338/2000 sul capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa  del Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca   (di seguito  MIUR)  e'  stato  impegnato  per  le  finalita'  di  cui  al richiamato IV bando - legge n. 338/2000 con decreto  dirigenziale  di impegno n. 3325/2016, con il quale € 25.000,00 sono  stati  impegnati per spese commissione di cui all'art. 5 della legge n. 338/2000 ed  i restanti € 18.027.000,00 per la realizzazione  degli  interventi  per alloggi e residenze per  studenti  universitari  di  cui  al  decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000);   Tenuto conto che, in osservanza dell'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  il  MIUR  ha  stipulato  in  data  30  giugno  2005  la convenzione   con   la   CDP   S.p.a.    (approvata    con    decreto interministeriale MIUR/MEF del 27  settembre  2005,  registrato  alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio  367)  per l'affidamento alla stessa della gestione  dei  fondi  destinati  alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla  legge  n.  338/2000,  ivi   stabilendo   una   commissione   da corrispondere a CDP S.p.a. per  tale  attivita'  nella  misura  dello 0,45% dell'erogato (oltre IVA se dovuta) per le attivita' di cui alle lettere b), c), d), comma 2, dell'art. 4 della convenzione  stessa  e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della commissione), per le  attivita'  di  cui alle lettere a) ed e), comma 2 dell'art. 4 della convenzione stessa;   Tenuto  conto  che,  a  fronte  della  necessita'  di  disciplinare l'attivita' di gestione delle  nuove  risorse  finanziarie  destinate agli interventi di cui al decreto ministeriale n. 937/2016 (IV  bando - legge n. 338/2000), e' in corso di sottoscrizione tra il MIUR e  la CDP S.p.a. apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo  del 30 giugno 2005, con  il  quale  verra'  confermata  la  misura  della commissione spettante a CDP S.p.a.  nel  senso  gia'  indicato  nella convenzione tipo;   Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alle lettere b), c), d), comma 2 dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.a. emette fatture per i compensi dovuti, esenti da IVA, ex art. 10 del decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni;   Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) ed e), comma 2 dell'art. 4 della convenzione citata  (coperte  con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse  fatture  per  i  compensi dovuti oltre IVA;   Tenuto conto, pertanto, della necessita' di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l'IVA eventualmente dovuta;   Considerato che potrebbero essere in previsione manovre  economiche volte ad aumentare l'attuale aliquota IVA (22%) fino al  23%  e  che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore  0,14%,  che  unito  ai citati 0,45% e 0,59%  porta  ad  un  accantonamento  complessivo  per eventuali compensi CDP S.p.a. pari all'1,18%;   Considerato che degli accantonamenti per compensi da  corrispondere a CDP S.p.a. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle  spese  di funzionamento della commissione) per il IV bando di cui alla legge n. 338/2000, deve sin d'ora  tenersi  conto  nella  predisposizione  del presente piano nella misura sopra indicata e  convenuta  con  la  CDP S.p.a. con la citata convenzione tipo del 30 giugno 2005;   Vista  la  graduatoria   definitiva   degli   interventi   ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale con riguardo  agli  interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del decreto  ministeriale  n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000), riportata all'allegato A che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   la proposta di piano triennale, entrambe approvate, ai  sensi  dell'art. 6, comma 2 e art. 7, comma 8 del decreto  ministeriale  n.  937/2016, dalla commissione nella seduta dell'8 novembre  2017,  riportando  un importo di cofinanziamento ministeriale di € 5.664.307,00;   Considerato che la citata proposta  di  piano  triennale  approvata dalla commissione contiene l'elenco  dei  progetti  di  tipologia  A2 ammessi al cofinanziamento con quota parte dell'esercizio finanziario 2016;   Tenuto conto che nell'ambito della suddetta proposta  di  piano  la commissione ha ritenuto  ammissibili  al  cofinanziamento  tutti  gli interventi per i  quali  e'  stata  presentata  relativa  domanda  di cofinanziamento;   Tenuto conto, pertanto, della  seguente  tabella  riepilogativa  di tutte le risorse destinate alla realizzazione  degli  interventi  per alloggi e residenze per studenti universitari  relativi  all'art.  3, comma 1, lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 (IV bando - legge n. 338/2000) di cui al presente piano: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Visto il comma 8 dell'art. 7 del decreto ministeriale n.  937/2016, in  base  al  quale  si  prevede  che  il  Ministro   dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla commissione, con proprio decreto, adotta i piani triennali  che individuano  gli  interventi  ammessi  al   cofinanziamento   e,   in particolare, per  cio'  che  qui  rileva,  il  primo  piano  per  gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del IV bando;   Visto l'art. 7, comma 6 del decreto ministeriale n. 937/2016  nella parte in cui dispone che il  medesimo  comma  6  non  si  applica  al presente piano; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                               Premesse 
   1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del  presente atto.     |  
|   |                                                             Allegato A   
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato B   
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del  decreto  ministeriale  n.  937/2016 
   1. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di  cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  A2)  del  decreto  ministeriale  n. 937/2016, ammessi nell'ambito del presente piano sono: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3                  Progetti ammessi al cofinanziamento 
   1. Sulla scorta della graduatoria degli interventi approvata  dalla commissione di cui  all'allegato  A  del  presente  decreto  e  della proposta di piano triennale formulata dalla  commissione,  richiamate in premessa, nonche' sulla base delle risorse di  cui  al  precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei  criteri di ammissibilita' fissati dal decreto ministeriale n. 937/2016, tutti i progetti presentati e  contrassegnati  dal  n.  1  al  n.  13  come riportati in dettaglio nell'allegato B del presente decreto  (che  ne costituisce parte integrante), con indicato il punteggio  ottenuto  e l'importo del cofinanziamento al quale sono stati ammessi.     |  
|   |                                 Art. 4                            Documentazione 
   1. Ai sensi dell'art. 7,  comma  10  del  decreto  ministeriale  n. 937/2016,  i  soggetti   proponenti   gli   interventi   ammessi   al cofinanziamento nell'ambito del presente piano  devono  dimostrare  - ove non gia' dimostrato in sede di presentazione della  richiesta  di cofinanziamento - entro centoventi giorni  (naturali  e  consecutivi) dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  in   Gazzetta Ufficiale,  pena  l'esclusione,  l'effettivo  possesso  dell'immobile oggetto di intervento.   2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto  ministeriale  n.  937/2016,  i soggetti  proponenti  gli  interventi  ammessi   al   cofinanziamento nell'ambito del presente piano  devono  inviare,  pena  l'esclusione, entro duecentodieci giorni (naturali e  consecutivi)  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale: l'eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi  11  e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 (progetto esecutivo  ove  non gia'  trasmesso  in  sede  di  presentazione   della   richiesta   di cofinanziamento)   e/o   documentazione   relativa   alla   immediata realizzabilita' degli interventi, ivi compresa la «scheda informativa per  la  verifica  della  documentazione  integrativa»,  che   verra' approvata con successivo decreto direttoriale, messa  a  disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e  che,  una  volta compilata on-line  e  chiusa  la  procedura  on-line,  dovra'  essere stampata (il sistema genera automaticamente il documento  in  formato pdf), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessa, secondo le  modalita'  e  tempi  indicati  nel  presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi  11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 del modello stesso.   3. La documentazione di  cui  sopra  deve  essere  consegnata,  per raccomandata ovvero tramite corriere oppure  brevi  manu,  con  plico chiuso riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso  Cassa  depositi  e  prestiti S.p.a. EPNT - Gestione fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma -  IV bando - legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire». Ai fini  del  rispetto  del termine di presentazione, in caso di spedizione del plico fara'  fede la  data  di  accettazione  dell'ufficio  postale  di  spedizione.  I soggetti  richiedenti  devono  trasmettere  il  progetto   esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016.   4.  La  commissione  puo'   richiedere   ai   soggetti   proponenti integrazioni   alla   documentazione   gia'   trasmessa,   stabilendo contestualmente  i  termini  perentori,  a  pena  di  esclusione  dal cofinanziamento,  di  tale  integrazione.  I  soggetti   ammessi   al cofinanziamento che non presentano la documentazione  integrativa  di cui ai commi  10,  11  e  13  del  citato  decreto  entro  i  termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso  di  valutazione negativa dell'immediata cantierabilita' o di mancata conformita'  del progetto esecutivo al progetto definitivo, la commissione propone  al MIUR l'esclusione dal cofinanziamento.     |  
|   |                                 Art. 5                     Nulla osta della commissione             e stipula della convenzione MIUR/beneficiario 
   1. La documentazione di cui al precedente art. 4 e' esaminata dalla commissione che:   in   caso   di   valutazione   negativa   relativa    all'immediata realizzabilita' dell'intervento  ed  alla  conformita'  del  progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al  MIUR  l'esclusione  dal cofinanziamento;   in   caso   di   valutazione   positiva   relativa    all'immediata realizzabilita' dell'intervento  e  alla  coerenza  con  il  progetto definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la  successiva  stipula della  convenzione  di  cui  al  comma  1  dell'art.  8  del  decreto ministeriale n. 937/2016.   2. La convenzione deve essere  stipulata,  a  pena  di  esclusione, entro e non oltre sessanta  giorni  (naturali  e  consecutivi)  dalla comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da  parte della commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla  stipula della convenzione seguira' l'adozione  del  decreto  direttoriale  di approvazione  della  convenzione  stessa  e   di   assegnazione   del cofinanziamento, che sara' inviato ai competenti organi di  controllo per la relativa registrazione.   3. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1,  lettera A2) del decreto ministeriale n. 937/2016 devono essere iniziati, pena la revoca del  finanziamento,  entro  e  non  oltre  duecentoquaranta giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Il suddetto  termine  puo'  essere  prorogato  fino  al   30   settembre successivo, ai sensi dell'art. 7, comma 15 del  decreto  ministeriale n. 937/2016.   4. La data di inizio dei lavori puo' essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente  comma  solo  in  casi  di  carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volonta' e responsabilita' del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla commissione. In tali casi  la  commissione,  preso  atto  della sussistenza dei presupposti,  stabilisce  in  via  eccezionale  nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.     |  
|   |                                 Art. 6              Revoca del cofinanziamento successivamente                    alla stipula della convenzione 
   1. All'eventuale  revoca  del  cofinanziamento,  assegnato  con  il decreto direttoriale di approvazione della  convenzione,  si  procede con  decreto  ministeriale,  su  proposta   della   commissione,   al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:   mancato inizio dei lavori entro i termini  indicati  al  precedente art. 5, commi 3 e 4;   mancato rispetto  dei  termini  temporali  di  realizzazione  degli interventi gia' rappresentati nel  cronogramma  di  cui  all'art.  5, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale n. 937/2016, inviato  in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi  in cui il beneficiario fornisca -  anche  su  richiesta  di  chiarimento della  stessa  commissione  -  documentazione  che  a  parere   della commissione  risulti  adeguata  a  dimostrare  la  non  imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario;   mancato rispetto degli obblighi fissati nella  convenzione  di  cui all'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale n. 937/2016 e  posti  in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.   2. Ai sensi dell'art.  8,  comma  4  del  decreto  ministeriale  n. 937/2016, la violazione delle condizioni che  verranno  riportate  in convenzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, dara'  luogo  a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al  ripristino  delle originarie condizioni di diritto.  Sempre  ai  sensi  del  richiamato comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 937/2016, in caso  di anticipata perdita  di  disponibilita'  dell'immobile  da  parte  del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta  fino  al  momento della disdetta andra' completamente restituita al MIUR.     |  
|   |                                 Art. 7                Modalita' di revoca del cofinanziamento 
   1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle  seguenti modalita':   a) nel caso  in  cui  la  commissione,  nell'ambito  della  propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di  revoca  previste, procede a chiedere ai  soggetti  beneficiari  del  cofinanziamento  i chiarimenti  ritenuti  necessari,  che  dovranno  essere   presentati all'attenzione della commissione entro il termine massimo  di  trenta giorni dalla ricezione della richiesta;   b) la commissione, successivamente all'esame  della  documentazione trasmessa dal  beneficiario  e  delle  eventuali  controdeduzioni  da questi fornite, formula al MIUR pareri  e  proposte  in  merito  alla eventuale revoca;   c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, sulla base del parere e le proposte della commissione,  procede,  con proprio  decreto,  alla  revoca  del  cofinanziamento,  definendo  le modalita' e i tempi per il recupero delle  somme  eventualmente  gia' erogate nonche' il calcolo  degli  interessi  da  determinarsi  sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilita'  generale  dello Stato e di quanto altro determinato dall'amministrazione  al  momento della revoca.     |  
|   |                                 Art. 8            Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti 
   1. Le risorse residuali del presente piano triennale nonche' quelle risultate disponibili per effetto  delle  revoche  e  delle  economie determinatesi a qualsiasi  titolo  (rinunce  e  rideterminazione  dei cofinanziamenti  concessi),  sono   destinate   prioritariamente   al soddisfacimento   degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento nell'ambito del IV bando e, quindi, nello specifico, nell'ambito  del successivo piano triennale da emanarsi  per  le  altre  tipologie  di interventi (A1, B,  C)  di  cui  all'art.  3,  comma  1  del  decreto ministeriale n. 937/2016 e fino al loro esaurimento.   2. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti di  cui  al  precedente  comma  1  saranno  destinate  al soddisfacimento   degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento nell'ambito di nuovi bandi emanati ai sensi della legge n. 338/2000.     |  
|   |                                 Art. 9                          Disposizioni finali 
   1. Per quanto non disciplinato dal presente  decreto  ministeriale, si fa rinvio al  decreto  ministeriale  29  novembre  2016,  n.  937, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016,  registro  4620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2017.   Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 12 dicembre 2018 
                                                 Il Ministro: Bussetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 78     |  
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