Estratto determina AAM/PPA n. 206/2019 del 6 marzo 2019   Autorizzazione delle variazioni.     C.I.4) - Estensione dell'uso di INUVER polvere per  inalazione  a MART (terapia di mantenimento e sollievo)     C.I.3.z) C.I.z) - Aggiornamento del prodotto  per  armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/002/E02 e DE/H/0873/002/E02     Modifica  dei  paragrafi  4.4   e   4.8   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti  paragrafi  del  foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604     C.I.3.z) C.I.z) - Aggiornamento del prodotto  per  armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/004/E01 e DE/H/0873/004/E01     Modifica  dei  paragrafi  4.4   e   4.8   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti  paragrafi  del  foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604     C.I.z) C.I.3.z) - Aggiornamento del prodotto  per  armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/003/E01 e QRD  template  per le etichette     Modifica  dei  paragrafi  4.4   e   4.8   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti  paragrafi  del  foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604     B.II.d.1.b) - Estensione della shelf life del prodotto finito     relativamente al medicinale INUVER (AIC n. 037798) nelle forme  e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia     Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla  determina di cui al presente estratto.     Procedure  europee:  DE/H/0873/II/066  -   DE/H/0873/II/065/G   - DE/H/0873/II/068/G - DE/H/0873/II/069/G - DE/H/0873/003/IB/075     Titolare  AIC:  Chiesi  Farmaceutici   S.p.a.   (Codice   fiscale 01513360345) 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina, al riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all' etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'AIC che intende  avvalersi  dell'uso  complementare  di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  1,  della presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo  aggiornato  agli  utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il  titolare  AIC rende accessibile al farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato entro il medesimo termine.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |