Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inuver»


Estratto determina AAM/PPA n. 206/2019 del 6 marzo 2019
Autorizzazione delle variazioni.
C.I.4) - Estensione dell'uso di INUVER polvere per inalazione a MART (terapia di mantenimento e sollievo)
C.I.3.z) C.I.z) - Aggiornamento del prodotto per armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/002/E02 e DE/H/0873/002/E02
Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604
C.I.3.z) C.I.z) - Aggiornamento del prodotto per armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/004/E01 e DE/H/0873/004/E01
Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604
C.I.z) C.I.3.z) - Aggiornamento del prodotto per armonizzazione in merito alla procedura RUPs (DE/H/0871/003/E01 e QRD template per le etichette
Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in merito alla procedura PSUSA/0000449/201604
B.II.d.1.b) - Estensione della shelf life del prodotto finito
relativamente al medicinale INUVER (AIC n. 037798) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia
Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.
Procedure europee: DE/H/0873/II/066 - DE/H/0873/II/065/G - DE/H/0873/II/068/G - DE/H/0873/II/069/G - DE/H/0873/003/IB/075
Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.a. (Codice fiscale 01513360345)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.