| Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 15 febbraio 2019 |  
| Aggiornamento della determinazione del buono stato  ambientale  delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE               E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181, recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli Uffici di diretta collaborazione»;   Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per la difesa del mare;   Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15 marzo 1997, n. 59»;   Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare territoriale»;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;   Vista  la  direttiva  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per  l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;   Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.   190,   di recepimento della  citata  direttiva  2008/56/CE,  che  individua  le azioni strategiche  in  materia  di  ambiente  marino  da  realizzare nell'ambito  della  regione   del   Mar   Mediterraneo   e   relative sottoregioni;   Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,  del  decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni  e  fasi  di attuazione della strategia per l'ambiente marino,  e'  previsto,  tra l'altro, che la determinazione del buono stato  ambientale  (GES)  di cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (Target)  di cui all'art. 10 siano  aggiornate,  successivamente  all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o  sottoregione  marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli;   Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che: «il Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la  Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli  impatti  di  cui  all'allegato  III  e segnatamente delle  caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi  di habitat, delle caratteristiche biologiche e  dell'idromorfologia,  di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;   Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3  ottobre  2010, n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la  Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo  conto  delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato  III  e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate  nell'allegato IV.»;   Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con  la  quale, con riferimento al secondo ciclo di attuazione  delle  strategie  per l'ambiente  marino  (2018-2023),  la  Commissione  ha  modificato  la direttiva 2008/56/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per quanto riguarda gli elenchi indicativi di  elementi  da  prendere  in considerazione  ai  fini  dell'elaborazione   delle   strategie   per l'ambiente marino, contenuti nell'allegato III;   Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva  (UE)  2017/845, del  17  maggio  2017,  che  modifica  la  direttiva  2008/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  gli  elenchi indicativi  di  elementi  da  prendere  in  considerazione  ai   fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;   Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche  alla  direttiva 2008/56/CE  e  ha  provveduto  a  definire  i  criteri  e  le   norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle  acque  marine, nonche' le specifiche e i metodi  standardizzati  di  monitoraggio  e valutazione per garantire il  rispetto  degli  obblighi  connessi  al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione  di  Zone  di protezione  ecologica  del  Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar Ligure e del Mar Tirreno»;   Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire  il Comitato Tecnico  istituzionale  previsto  dall'art.  5  del  decreto legislativo 3 ottobre  2010,  n.  190,  per  il  coordinamento  delle attivita' ivi previste;   Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include  tutte  le amministrazioni competenti  in  materia  di  attuazione  del  decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le  regioni  e  una rappresentanza    dell'Unione    delle    province     italiane     e dell'Associazione nazionale comuni italiani;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  n.  249  del  17  ottobre  2014   (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) recante la «Determinazione dei requisiti del buono stato  ambientale  e  Definizione  dei  traguardi ambientali con il quale si e' provveduto a  determinare  i  requisiti del buono stato ambientale  per  le  acque  marine  e  a  definire  i traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»;   Visto l'Atto di indirizzo contenente  le  priorita'  politiche  del Ministro dell'ambiente per l'anno 2018,  approvato  con  decreto  del Ministro n. 256 del 28 settembre 2017;   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, registrato presso la Corte dei conti,  con  il  quale  alla  dott.ssa Maria Carmela Giarratano e' stato conferito  l'incarico  dirigenziale di direttore generale della  direzione  generale  per  la  protezione della natura e del mare, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal  4 dicembre 2017, per un periodo di tre anni;   Considerato che a seguito  delle  riunioni  del  predetto  Comitato tecnico svoltesi rispettivamente in data 9 e 10 luglio e 18 settembre 2018 e' stato  approvato  il  documento  relativo  alla  proposta  di aggiornamento della valutazione ambientale  e  della  definizione  di Buono Stato Ambientale (GES)  e  Traguardi  Ambientali  (Target)  per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina;   Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare,   con   il   supporto   tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca  e  la  protezione  ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma  2,  del  decreto legislativo 3 ottobre 2010,  n.  190,  ad  assicurare,  con  adeguate modalita' operative, incluso l'uso del  proprio  sito  internet,  che siano  tempestivamente  redatte,   pubblicate   e   sottoposte   alle osservazioni del pubblico, anche  in  forma  sintetica,  informazioni relative  alla  valutazione  aggiornata  dello  stato   dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai traguardi ambientali;   Considerato che nella riunione  del  Comitato  tecnico  in  data  4 dicembre  2018  e'  stata  definitivamente  approvata   la   proposta sull'aggiornamento  della  definizione  di  buono  stato  ambientale, tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica;   Rilevato, pertanto, che e' necessario procedere, nel  rispetto  dei criteri e delle previsioni  normative  sopra  citate,  a  determinare l'aggiornamento sia dei requisiti del buono stato ambientale  per  le acque marine che dei traguardi ambientali al fine  di  conseguire  il buono stato ambientale;   Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1               Determinazione del buono stato ambientale 
   1. I requisiti del buono stato ambientale delle  acque  marine,  di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre  2010,  n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                 Definizione dei traguardi ambientali 
   1. I traguardi ambientali, al fine di  conseguire  il  buono  stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo  3 ottobre 2010,  n.  190  e  successive  modificazioni,  sono  definiti nell'allegato II,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 febbraio 2019 
                                                    Il Ministro: Costa     |  
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